martedì, 3 dicembre 2024

Giuseppe Sparano, Rottamazione delle cartelle esattoriali D.L. 193/2016, un’opportunità anche per le procedure concorsuali.

La recente normativa consente (art.6 del D.L. 193/2016, collegato alla legge di Bilancio 2017, in G.U. del 24.10.2016) la definizione agevolata di tutti i ruoli iscritti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e affidati agli agenti di riscossione (di seguito riporto direttamente il nome del maggiore agente e cioè l’Equitalia).

Il beneficio è l’azzeramento delle sanzioni, comprese quelle contributive, nonché degli interessi di mora (decorrenti dalla data in cui è avvenuta la notifica della cartella, ex art.30 DPR 602/1973, il cui tasso è variato negli anni dal 15.5.2015 4,88%, dall’1.5.2014 5,14%, dall’1.5.2013 5,2233%, dall’1.10.2012 4,5504%, dall’ 1.10.2011 5,0243%, dall’ 1.10.2010 5,7567%, dall’1.10.2009 6,8358%, dall’1.1.1999 8,4%) e delle somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

L’ambito oggettivo è molto ampio: tutti i carichi inclusi in ruoli riguardanti imposte ed IVA, contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali relativi a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni (quali ad esempio l’ICI / IMU o la tassa sui rifiuti), compresi i relativi accertamenti esecutivi, le violazioni del Codice della strada (con la precisazione che potranno azzerarsi i soli interessi perché sono escluse dalla normativa, art.6, commi 10 e 11 D.L. 193/2016, le sanzioni amministrative).

Sono esclusi dalla procedura soltanto i ruoli relativi all’IVA riscossa all’importazione, al recupero di aiuti di Stato, ai crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Sono, quindi, dovuti: 1) il capitale e gli interessi (non di mora e calcolati nella misura del 4% a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data di consegna all’Equitalia dei ruoli in cui le imposte sono iscritte); 2) le somme maturate a favore dell’Equitalia a titolo di aggio, che quest’ultima dovrà ricalcolare solo sui predetti importi; 3) le spese per le procedure esecutive comprendenti il rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento.

Il termine ultimo per l’adesione è il 23 gennaio 2017 (essendo il 22 domenica) ed è, pertanto, limitato il periodo per un’attenta valutazione che, ovviamente, coinvolge tantissimi soggetti: dai singoli cittadini alle imprese, alle associazioni, agli enti, ognuno con modalità decisionali differenti che usufruiscono di consulenza specializzata a livelli diversi, sino ai professionisti che ricoprono incarichi di curatori fallimentari, commissari liquidatori e gestori delle crisi.

Le principali attività a svolgersi sono:

A) un preventivo calcolo delle riduzioni di cui si potrà beneficiare (pur avendo dei margini in percentuale molto variabili, esse sono senz’altro interessanti con ipotesi che superano anche il 25- 30%) e la rispettiva verifica delle risorse necessarie per il pagamento (il quale, come vedremo, potrà essere anche rateizzato); B) valutare se il soggetto legittimato ad operare possa essere, in sostituzione del diretto contribuente, il Curatore fallimentare, il Commissario giudiziale e liquidatore, tenuto conto che, ai sensi del comma 13 del citato art.6, la normativa è applicabile anche alle procedure concorsuali e, in tal caso, determinare anche il relativo iter autorizzativo, senza trascurare il corretto contemperamento tra costi e benefici, nel rispetto delle finalità della procedura stessa.

Come modalità operative è prevista (art.6.2 D.L. 193/2016) l’invio di un’istanza su modulistica di prossima pubblicazione sul sito di Equitalia nella quale indicare anche il numero di rate in cui si intende effettuare il pagamento (entro il limite massimo di quattro) nonché l’esistenza di giudizi aventi ad oggetto i ruoli, con impegno a rinunciarvi. Dalla sua presentazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei crediti e l’Equitalia non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche precedentemente iscritti e non può altresì proseguire le procedure avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati (art.6.5 DL 193/2016).

Acquisite le istanze, entro il 22 aprile 2017, l’Equitalia comunica ai proponenti l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, determinando gli importi e la cadenza delle singole rate, nel rispetto del criterio di legge per il quale le prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute e che la scadenza della terza rata e quarta rata non può superare rispettivamente il 15 dicembre 2017 e il 15 marzo 2018.

Le conseguenze in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate è la decadenza dal beneficio con ripresa del decorso dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei crediti. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto senza che determinino l’estinzione del debito residuo e soprattutto decadenza dalla possibile rateizzazione ex art.19 DPR 602/1973.

L’istanza la può proporre anche chi ha già effettuato pagamenti parziali per concesse dilazioni e vi intende rinunciare. L’unico requisito è l’adempimento dei versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso, l’Equitalia tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, interessi, aggi e spese delle procedure esecutive. Con la precisazione che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni, di interessi di dilazione, di interessi di mora (art.6.8 D.L. 193/2016).

La possibile adesione alla rottamazione delle cartelle è estesa, per l’art.6.13 D.L. 193/2016, anche alle procedure concorsuali e, come detto, occorre valutare l’ambito formale concernente la legittimazione ad agire e i presupposti autorizzativi per poi soffermarsi sul merito delle scelte.

Nel fallimento, a mio parere, il legittimato è il curatore il quale, per aderire alla rottamazione, potrebbe inquadrare la tematica nella disciplina relativa alle transazioni: promuove pertanto, ai sensi dell’art.35 l.f., le prescritte informative al G.D., preliminari al parere del comitato dei creditori e formula, al contempo, le richieste di autorizzazione per il pagamento in prededuzione ex art. 111 bis, co.3, l.f.. Nel concordato fallimentare, pur mantenendosi confermata la legittimazione del curatore, è ipotizzabile che l’interesse all’adesione sia dei proponenti e cioè  uno o più creditori o soggetti terzi che si assumono il carico finanziario con azzeramento dell’ammissione dell’Equitalia per sanzioni ed interessi.

Nel caso di concordato preventivo, quando è espresso con riserva, si può individuare la legittimazione in capo al debitore con conseguenziale sua richiesta di autorizzazione al Tribunale ex art.161, co.7, l.f.. Permane tale facoltà anche nell’ipotesi di avvenuta ammissione del concordato e nomina del Commissario giudiziale ex art.163 l.f., previa autorizzazione per la transazione rivolta al Tribunale ex art.167 l.f. e conseguente attenzione alle modifiche relative al piano da formularsi nei prescritti termini. E’ ipotizzabile anche una legittimazione in capo ad uno o più creditori che promuovano una proposta di concordato concorrente ex artt. 163 e 163 bis l.f.. Dopo l’omologazione, se il concordato consiste nella cessione dei beni, a mio parere, il legittimato è il Commissario liquidatore previa autorizzazione del comitato dei creditori. Se, al contrario, è un concordato in continuità, la legittimazione permane del debitore. Nei casi di liquidazioni coatte amministrative e di amministrazione straordinaria legittimato è il Commissario con obbligo all’integrazione dei suoi poteri da parte dei rispettivi Organi di controllo.

Nel caso di ristrutturazione e di risanamento dei debiti, il soggetto agente è il debitore, ma l’attenzione è sulla tempestività dell’operato rispetto alla fase procedimentale in cui si agisce per verificare la modificabilità o la sostituzione dell’accordo o del piano.

Altro profilo, altrettanto delicato, è l’aspetto valutativo sulla convenienza e sostenibilità dell’adesione alla rottamazione nelle procedure concorsuali.

Il soggetto proponente, sia esso debitore o Organo della procedura, deve contemperare i benefici della riduzione a condizione che le risorse finanziarie destinate all’operazione non intacchino i pagamenti di tutte le somme privilegiate. Il citato 13° comma, infatti, per legge innalza le somme da versare ad Equitalia al rango dei crediti prededucibili e ciò può accadere sempre e solo nel rispetto dell’ordine di distribuzione di cui all’art.111 l.f.. Tali presupposti potrebbero ricorrere, ad esempio, quando oltre ad Equitalia, ammessa al passivo in privilegio per capitale, per sanzioni e interessi (per cartelle rottamabili), non vi siano altri creditori privilegiati (o se esistenti siano già stati soddisfatti perché con privilegi di grado superiore) il che consentirebbe, con il pagamento in prededuzione, di azzerare o ridurre l’importo del credito originariamente ammesso al passivo. La convenienza consiste nella riduzione dello stato passivo per l’estinzione del debito dell’Equitalia con conseguente ingresso a riparti di somme a favore di altri creditori, nella misura di quanto risparmiato con la normativa in commento.

Nei concordati le visuali possono ulteriormente ampliarsi ogni volta che delle riduzioni delle risorse da attribuire all’Equitalia ne beneficia preliminarmente il proponente che può così intervenire modificando le percentuali di soddisfazione, ad esempio, incrementando quelle a favore dei chirografari, titolari, come è noto, del diritto di voto.

In ultimo, vi possono essere utili riflessi anche nelle procedure di sovraindebitamento ipotizzando un intervento di un assuntore che consenta l’adesione ai benefici di legge per alleviare la situazione di crisi. In tutte i casi, ogni utile attività di consulenza sarà da ricercarsi nelle peculiari professionalità che si stanno implementando con il diffondersi degli appositi Organismi concernenti il sovraindebitamento e della rinnovata cultura di gestione della crisi.

Avv. Giuseppe Sparano

VIA CHIATAMONE  6 –  NAPOLI
Tel. 0817645277

Argomenti correlati

  • Nessun articolo correlato