Avv. Giuseppe Sparano
Via Chiatamone n.6- 80121 Napoli
sparanogiuse@virgilio.it
Si è completato l’iter legislativo con la conversione del Decreto Legge 193/2016 (Legge 225/2016 in G.U. 2.12.2016 ed entrata in vigore il 3.12.2016) e ciò mi consente di integrare le mie precedenti riflessioni sulla nuova normativa (art.6 del D.L. 193/2016, collegato alla legge di Bilancio 2017,) concernente la definizione agevolata di tutti i ruoli iscritti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 e affidati agli agenti di riscossione (di seguito riporto direttamente il nome del maggiore agente e cioè l’Equitalia).
Rimane invariato il beneficio che consiste nell’azzeramento delle sanzioni, comprese quelle contributive, nonché degli interessi di mora (decorrenti dalla data in cui è avvenuta la notifica della cartella, ex art.30 DPR 602/1973, il cui tasso è variato negli anni dal 15.5.2015 4,88%, dall’1.5.2014 5,14%, dall’1.5.2013 5,2233%, dall’1.10.2012 4,5504%, dall’ 1.10.2011 5,0243%, dall’ 1.10.2010 5,7567%, dall’1.10.2009 6,8358%, dall’1.1.1999 8,4%) e delle somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.
L’ambito oggettivo è molto ampio: tutti i carichi inclusi in ruoli riguardanti imposte ed IVA, contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali relativi a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni (quali ad esempio l’ICI / IMU o la tassa sui rifiuti), compresi i relativi accertamenti esecutivi, le violazioni del Codice della strada (con la precisazione che potranno azzerarsi i soli interessi – art.6.11 D.L. 193/2016).
Sono esclusi dalla procedura soltanto i ruoli relativi all’IVA riscossa all’importazione, al recupero di aiuti di Stato, ai crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Sono, quindi, dovuti: 1) il capitale e gli interessi (non di mora e calcolati nella misura del 4% a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data di consegna all’Equitalia dei ruoli in cui le imposte sono iscritte); 2) le somme maturate a favore dell’Equitalia a titolo di aggio, che quest’ultima dovrà ricalcolare solo sui predetti importi; 3) le spese per le procedure esecutive comprendenti il rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento.
Il termine ultimo per l’adesione è il 31 marzo 2017 (prolungato rispetto a quello del D.L.) e sul sito di Equitalia – http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/modulistica/Definizione-agevolata è scaricabile il modello con la relativa guida alla compilazione e sono rinvenibili le risposte alle domande più frequenti.
Le principali attività a svolgersi sono:
A) un preventivo calcolo delle riduzioni di cui si potrà beneficiare (pur avendo dei margini in percentuale molto variabili, esse sono senz’altro interessanti con ipotesi che superano anche il 25- 30%) e la rispettiva verifica delle risorse necessarie per il pagamento (il quale, come vedremo, potrà essere anche rateizzato); B) valutare se il soggetto legittimato ad operare possa essere, in sostituzione del diretto contribuente, il debitore sovraindebitato, il Curatore fallimentare, il Commissario giudiziale e liquidatore, tenuto conto che, in sede di modifica è stato introdotto il comma 9-ter ed ampliato il comma 13 (cit. art.6).
Nel modello di adesione va indicato il numero di rate in cui si intende effettuare il pagamento precisando se sia una o più sino ad un massimo di cinque. Sono stati precisati, in sede di conversione, i mesi in cui l’Equitalia è tenuta a fissare le scadenze delle rate: luglio, settembre e novembre del 2017, aprile e settembre del 2018, con due ulteriori obblighi, del pari ammontare di tutte le rate e che il 70% delle somme complessivamente dovuto deve essere versato nell’anno 2017 ed il restante nel 2018.
Sono invariati i benefici a partire dall’adesione e precisamente l’inibizione alle nuove azioni esecutive ovvero l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche precedentemente iscritte, con divieto nel proseguire le procedure già avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati (art.6.5 DL 193/2016).
Acquisite le adesioni, l’Equitalia, entro il 31 maggio 2017, comunica ai proponenti l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, determinando gli importi e la cadenza delle singole rate. Sono confermate le conseguenze in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate che consiste nella decadenza dal beneficio con ripresa del decorso dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei crediti. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto senza che determinino l’estinzione del debito residuo e soprattutto decadenza dalla possibile rateizzazione ex art.19 DPR 602/1973.
E’ confermato che l’adesione la può proporre anche chi ha già effettuato pagamenti parziali per concesse dilazioni e vi intende rinunciare. L’unico requisito è l’adempimento dei versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso, l’Equitalia tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, interessi, aggi e spese delle procedure esecutive. Con la precisazione che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni, di interessi di dilazione, di interessi di mora (art.6.8 D.L. 193/2016).
Nel mio precedente articolo, stante il riferimento alle procedure concorsuali, precisavo l’esigenza di valutare l’ambito formale concernente la legittimazione ad agire e i presupposti autorizzativi, così come il merito delle scelte.
Permane il mio convincimento che, nel fallimento, il legittimato è il curatore il quale, per aderire alla rottamazione, potrebbe inquadrare la tematica nella disciplina relativa alle transazioni: promuove pertanto, ai sensi dell’art.35 l.f., le prescritte informative al G.D., preliminari al parere del comitato dei creditori e formula, al contempo, le richieste di autorizzazione per il pagamento in prededuzione ex art. 111 bis, co.3, l.f.. Nel concordato fallimentare, pur mantenendosi confermata la legittimazione del curatore, è ipotizzabile che l’interesse all’adesione sia dei proponenti e cioè uno o più creditori o soggetti terzi che si assumono il carico finanziario con azzeramento dell’ammissione dell’Equitalia per sanzioni ed interessi. Ribadisco che, nel caso di concordato preventivo, quando esso sia espresso con riserva, si può individuare la legittimazione in capo al debitore con sua conseguenziale richiesta di autorizzazione al Tribunale ex art.161, co.7, l.f.. Permane tale facoltà anche nell’ipotesi di avvenuta ammissione del concordato e nomina del Commissario giudiziale ex art.163 l.f., previa autorizzazione per la transazione rivolta al Tribunale ex art.167 l.f. e conseguente attenzione alle modifiche relative al piano da formularsi nei prescritti termini. E’ ipotizzabile anche una legittimazione in capo ad uno o più creditori che promuovano una proposta di concordato concorrente ex artt. 163 e 163 bis l.f.. Dopo l’omologazione, se il concordato consiste nella cessione dei beni, a mio avviso, il legittimato è il Commissario liquidatore previa autorizzazione del comitato dei creditori. Se, al contrario, è un concordato in continuità, la legittimazione permane del debitore. Nei casi di liquidazioni coatta amministrative e di amministrazione straordinaria legittimato è il Commissario con obbligo all’integrazione dei suoi poteri da parte dei rispettivi Organi di controllo.
Con la legge di conversione, si è integrato il comma 13, rendendo espressa l’applicabilità anche alle procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa. Ne consegue che, nel caso di ristrutturazione e di risanamento dei debiti, il soggetto agente è il debitore, con le dovute attenzioni sulla tempestività del suo operato rispetto alla fase procedimentale e cioè sull’esigenza di verifica sulla possibile modificabilità o sostituzione dell’accordo o del piano.
L’aspetto valutativo sulla convenienza e sostenibilità dell’adesione alla rottamazione è l’altro aspetto sul quale ribadisco le riflessioni già svolte che ripropongo.
Il soggetto proponente, sia esso debitore o Organo della procedura, deve contemperare i benefici della riduzione a condizione che le risorse finanziarie destinate all’operazione non intacchino i pagamenti di tutte le somme privilegiate. Il citato 13° comma, infatti, per legge innalza le somme da versare ad Equitalia al rango dei crediti prededucibili e ciò può accadere sempre e solo nel rispetto dell’ordine di distribuzione di cui all’art.111 l.f.. Tali presupposti potrebbero ricorrere, ad esempio, quando oltre ad Equitalia, ammessa al passivo in privilegio per capitale, per sanzioni e interessi (per cartelle rottamabili), non vi siano altri creditori privilegiati (o se esistenti siano già stati soddisfatti perché con privilegi di grado superiore) il che consentirebbe, con il pagamento in prededuzione, di azzerare o ridurre l’importo del credito originariamente ammesso al passivo. La convenienza consiste nella riduzione dello stato passivo per l’estinzione del debito dell’Equitalia con conseguente ingresso a riparti di somme a favore di altri creditori, nella misura di quanto risparmiato con la normativa in commento.
Nei concordati le visuali possono ulteriormente ampliarsi ogni volta che della riduzione delle risorse da attribuire all’Equitalia ne beneficia preliminarmente il proponente che può così intervenire modificando le percentuali di soddisfazione, ad esempio, incrementando quelle a favore dei chirografari, titolari, come è noto, del diritto di voto.
Con riferimento alle procedure di sovraindebitamento, il nuovo comma 9-ter ha espressamente stabilito che legittimato è il debitore il quale può formalizzare l’istanza di adesione, beneficiando non solo della rottamazione, ma di una importantissima deroga ai termine e modalità di cui alla normativa in commento. E’, infatti, espressamente stabilito che le modalità ed i tempi previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore rimangono immutati anche in caso di adesione alla rottamazione e sono gli unici che il debitore è tenuto a rispettare. A mio avviso, pertanto, non ricorre una nuova valutazione di convenienza, ad esempio riferita alle capacità finanziarie, perché, con l’adesione, il debitore accede ai benefici senza modificare le impostazioni della propria proposta, nell’augurio che esse trovino pieno accoglimento nel conseguente decreto di omologazione.
E’, in ultimo, da ribadire la forte esigenza di affrontare la complessa tematica con l’ausilio di professionisti che siano effettivamente formati nell’alveo della rinnovata cultura di gestione delle crisi.
SCARICA ALLEGATO : Decr. legge 193.2016 art.6 coordinato con legge 225.2016