Il legislatore, con la legge di conversione 122 entrata in vigore il 31 luglio ha completato il percorso del dl 78 in tema di prededuzione per la nuova finanza nei concordati preventivi e accordi di ristrutturazioni dei debiti. Soprattutto, la legge 122 ha introdotto esenzioni dai reati di bancarotta per i pagamenti e le operazioni compiute nell’esecuzione di concordati preventivi, accordi di ristrutturazione all’articolo 182-bis e piani di risanamento dell’articolo 67, comma 3 della legge fallimentare.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica. (10G0146)
(GU n. 176 del 30-7-2010 – Suppl. Ordinario n. 174)
All’articolo 48: al comma 1, capoverso «Art. 182-quater», al secondo comma le parole: «altresi’ prededucibili» sono sostituite dalle seguenti: «parificati ai prededucibili» e le parole: «purche’ il concordato preventivo o l’accordo siano omologati» sono sostituite dalle seguenti: «purche’ la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l’accordo sia omologato»; al comma 1, capoverso «Art. 182-quater», al quarto comma, le parole: «purche’ il concordato preventivo o l’accordo sia omologato» sono sostituite dalle seguenti: «purche’ cio’ sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l’accordo sia omologato»; al comma 2, primo capoverso, dopo le parole: «di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale» sono inserite le seguenti: «competente ai sensi dell’articolo 9»; le parole: «circa la sussistenza delle condizioni per» sono sostituite dalle seguenti: «circa la idoneita’ della proposta, se accettata, ad»; dopo le parole: «pubblicata nel registro delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e produce l’effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonche’ del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione»; al comma 2, secondo capoverso, dopo le parole: «iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive» sono inserite le seguenti: «e di acquisire titoli di prelazione se non concordati»; dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Dopo l’articolo 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e’ inserito il seguente: “Art. 217-bis. – (Esenzioni dai reati di bancarotta). – 1. Le disposizioni di cui all’articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all’articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis ovvero del piano di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d)”».