domenica, 24 novembre 2024

Tribunale di Marsala, Giudice Dott.Francesco Lupia, 18 ottobre 2010, Applicazione della Legge 44/99 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura) alle procedure in corso ; vaglio che il Giudice è chiamato ad effettuare in quella sede.

 

Il Giudice

A scioglimento della riserva assunta in data 27.9.2010 in seno alla procedura fallimentare n. 17/03

 dispone

L’istanza  di sospensione è infondata e va pertanto rigettata.

 A tal proposito giova rammentare quale sia il plesso dispositivo di rilievo.

In particolare la presente istanza propone la questione della ricostruzione del significato della norma, di cui all’art.20 della L.44/99.

In particolare prevede l’art.20  “A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonchè di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.

2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.

3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell’evento lesivo.

4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate”.

Dalla lettura del tessuto normativo richiamato emerge quale sia la ratio della disciplina.

Essa , infatti, è intesa a paralizzare le procedure esecutive (individuali o collettive), principiate o da principiarsi, onde consentire la chiusura dell’iter amministrativo volto alla percezione, da parte dei soggetti vittime dell’usura, dei relativi Fondi di solidarietà creati dalla Legge 44/99.

Ed infatti laddove il soggetto aggredito (giudizialmente o stragiudizialmente) nel proprio patrimonio da parte dei creditori riuscisse a percepire tali nuove risorse pecuniarie, questi coltiverebbe la possibilità di uscire dal proprio stato di illiquidità o di insolvenza  pagando con mezzi normali i creditori stessi.

Dimostrazione della correttezza di tale ricostruzione è che la normativa non consente a qualunque soggetto vittima di usura o estorsione di  richiedere la sospensione di dette procedure, ma solo a quei soggetti che, a seguito di denunzia del fatto illecito o di suo accertamento in fase procedimentale, abbiano tempestivamente fatto richiesta di accesso a detti fondi.

Ne discende che, in difetto di una domanda di accesso ai fondi tempestivamente proposta, il beneficio della sospensione non potrebbe essere concesso al soggetto eventualmente sottoposto a procedura esecutiva .

A tal proposito è  necessario brevemente soffermarsi sull’art. 20, commi 1, 2 e 3.

La loro operatività dipende anzitutto da presupposti che sono scritti nelle norme della L. n. 44 del 1999, artt. 3, 5, 6 e 8.

 I soggetti beneficiari delle previsioni dei tre commi in discorso sono infatti quelli “che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8“, cioè le vittime di richieste estorsive (art. 3), i soggetti che abbiano compiuto acquiescenza a tali richieste (art. 5), gli appartenenti alle associazioni di solidarietà (art. 6) ed ai superstiti dei soggetti di cui agli artt. 3 e 6.

L’espresso riferimento contenuto nell’art. 20, commi 1 e 2 ai soggetti che abbiano richiesto o a favore dei quali sia stata formulata la richiesta di elargizione, nonchè quello implicito nel comma 3 sempre a detti soggetti, per effetto dell’avverbio “altresì”, pongono in evidenza poi la “richiesta dell’elargizione”, che è disciplinata, quanto a modalità e termini dall’art. 13, legge citata, il quale, nei commi 3 e 4, prevede due termini di decorrenza diversi, secondo che l’evento lesivo sia emerso a seguito di denuncia o di indagini preliminari ovvero non lo sia stato. Il primo è di centoventi giorni dalla data della denuncia o della notizia che nelle indagini preliminari si è verificata quella emersione, il secondo di un anno dalla iniziale richiesta estorsiva o dalla prima minaccia o violenza subiti (Cassazione civile , sez. III, 24 gennaio 2007, n. 1496).
E’ evidente che l’art. 20, commi 1, 2 e 3, là dove fanno riferimento alla richiesta alludono ad una richiesta effettuata tempestivamente, cioè nel rispetto dei suddetti termini, posto che l’art. 13, commi 3 e 4 sanzionano il mancato rispetto dei termini con la decadenza.

Ed invero una domanda intempestiva di accesso ai fondi, non potendo che tradursi in un provvedimento di rigetto da parte della competente P.A., non potrebbe mai legittimare una richiesta di sospensione delle procedure principiate.

Ora, i commi 1, 2 e 3 riferiscono la sospensione dei termini da essi disposti, in relazione alle diverse tipologie contemplate, sempre a quei termini – siano essi scaduti o da scadere, rispetto al momento di formulazione della richiesta – ricadenti entro l’anno dall’evento lesivo. Questo riferimento evidenzia la volontà del legislatore di consentire l’effetto favorevole ricollegabile alla richiesta soltanto su quei termini la cui scadenza si collocherebbe entro l’anno dall’evento lesivo, che, come si è visto, è preso in considerazione dell’art. 13, comma 4 quando il fatto non sia emerso in sede giudiziale. Inoltre, l’effetto favorevole – al di là dell’uso del termine proroga nel comma 1 e di quello sospensione nei commi 2 e 3 – è sempre individuato, nella sostanza, in un prolungamento del termine dalla scadenza di trecento giorni nei casi di cui ai commi 1 e 3 e di tre anni per il caso di cui al comma 2.

Tanto premesso in ordine alla consistenza del requisito soggettivo richiesto dalla presente normativa ai fini della sospensione,ulteriore corollario di tale impostazione, inoltre, riguarda il profilo della legittimazione a chiedere il beneficio dell’accesso ai fondi solidali e quello susseguente alla sospensione della procedura esecutiva introitata.

Ed invero tale legittimazione non può che competere che al soggetto che abbia il potere di disporre del patrimonio aggredito (e che si intende risanare) e la legittimazione a far valere giudizialmente e stragiudizialmente gli interessi patrimoniali ad esso correlati.

Tale soggetto, nelle procedure di esecuzione individuale, è certamente l’esecutato.

Diversamente deve stimarsi nelle procedure fallimentari.

Ed infatti a di seguito della dichiarazione di fallimento il fallito viene spogliato dei poteri gestori e rappresentativi relativi al proprio patrimonio, i quali vengono assunti dalla curatela fallimentare.

Ne discende che, dopo il fallimento, è solo quest’ultima che può richiedere il beneficio di accesso al fondo solidale onde apprendere somme utili per esaurire il passivo fallimentare, come è parimenti quest’ultima la sola legittimata a richiedere il consequenziale provvedimento sospensivo.

Tale situazione trova invero eccezione solo nell’ipotesi in cui la curatela sia rimasta inerte, non coltivando la pretesa patrimoniale . Ed invero in tal caso , per consolidata giurisprudenza, si assiste ad una reviviscenza della legittimazione del fallito a far valere in sede giudiziale come amministrativa le pretese patrimoniale, salvo poi la apprensione delle stessa al passivo fallimentare.

Chiarito il tenore dei requisiti della domanda sospensiva ed i caratteri della sua legittimazione, è necessario soffermarsi sull’ampiezza del sindacato del giudice investito dalla stessa.

Peraltro, sulla soluzione della questione  assume rilievo una pronuncia della Corte costituzionale, la sentenza n. 457 del 2005.
Questa sentenza, infatti, è intervenuta sull’art. 20, comma 7 con l’ablazione dell’aggettivo “favorevole” in esso contenuto e riferito al parere del prefetto.

I due commi in discorso suonano ora nei seguenti termini: il comma 4, art. 20, che non è stato formalmente toccato dalla pronuncia di costituzionalità, continua a recitare che “sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 cioè per trecento giorni, atteso che il comma 1 della norma contiene la previsione di un termine di tale durata ed è, quindi, ad esso che il comma 4 fa chiaramente riferimento l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate”; il comma 7, viceversa, suona ora nei seguenti termini: “la sospensione dei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ha effetto a seguito del parere del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale”, avendo la sentenza della Corte costituzionale espunto l’aggettivo “favorevole”, che vi figurava dopo la parola “parere”.
La ratio decidendi della pronuncia è imperniata su una lettura della norma nel senso che l’aggettivo “favorevole” implicasse una sorta di vincolo a carico del giudice di provvedere in conformità.
L’espunzione dell’aggettivo, letta al lume di siffatta ratio, implica ora la necessità di leggere la norma nel senso che competa al giudice l’effettiva e finale valutazione della sussistenza della situazione legittimante supposta dal comma 7, al di là del parere del prefetto (che, peraltro, comunque, dovrebbe sempre essere favorevole per legittimare l’esercizio del potere del giudice, non potendo inferirsi dalla ratio decidendi della sentenza del giudice delle leggi l’intenzione di mutare radicalmente la struttura dell’istituto, consentendone l’invocazione anche in caso di parere sfavorevole).

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la norma del comma 7 – nel disporre che la sospensione dei termini da essi contemplati ha effetto a seguito del parere del prefetto, sentito il presidente del tribunale – non suppone che il beneficio sia applicabile solo in un giudizio e, quindi, ciò comporta che, una volta formatosi il parere del prefetto, esso sia fatto valere dall’interessato per ottenere il beneficio: a) o a livello stragiudiziale, cioè nei confronti del o dei controinteressati alla vicenda cui si correla il termine (cioè, ad esempio nei riguardi della pubblica amministrazione, ovvero di un soggetto privato) se essi non lo contestino; b) o, in caso di disaccordo, a livello giudiziale e, quindi, con l’introduzione di una controversia; c) o, qualora sia già pendente controversia sulla vicenda cui si correla il termine, nell’ambito di essa.
In questi ultimi due casi, è di tutta evidenza che competerà al giudice di valutare se il beneficio spetti effettivamente e, per effetto della sentenza della Corte costituzionale, certamente senza che egli sia vincolato al parere prefettizio. Il giudice, cioè, valuterà la legittimità del parere favorevole, cioè l’effettiva sua giustificazione, nell’esercizio del potere di cui all’ art. 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo.

Ed in particolare il Giudice dovrà verificare che una domanda di accesso ai fondi sia stata presentata, che essa sia stata presentata tempestivamente e da soggetto legittimato e che, infine, essa non sia già stata esitata negativamente o positivamente con avvenuta erogazione delle somme dalla P.A. (essendo, in tal ultimo caso, divenuta superflua la sospensione, finalizzata, come detto, proprio a consentire la percezione dei fondi solidali).

Ne discende la necessità che questo Giudice valuti, nella presente fattispecie, la legittimità del provvedimento prefettizio emesso nel settembre del 2010 in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il rilascio del beneficio della sospensione.

Alla luce delle esposte premesse si deve ritenere che il provvedimento prefettizio sia illegittimo per violazione di legge e vada pertanto disapplicato.

Esso è illegittimo, infatti, nella misura in cui è stato concesso in favore di soggetto  che non ha richiesto tempestivamente l’accesso  beneficio dei fondi solidali di cui all’ l’art. 20, commi 1, 2 e 3, costituente, come accennato,  requisito soggettivo indispensabile onde poter fruire della sospensione della procedura esecutiva.

Ed invero  seppure dalla documentazione in atti  emerge che una simile richiesta fu  effettuata da parte  degli organi  rappresentativi della società ITTICA MEDITERRANEA SRL, al contrario non risulta che essa fu presentata nei termini di legge summenzionati (ovvero di centoventi giorni dalla data della denuncia o della notizia che nelle indagini preliminari si è verificata quella emersione o di un anno dalla iniziale richiesta estorsiva o dalla prima minaccia o violenza subiti).

Per tale ragione  l’istanza deve esser rigettata.

P.Q.M.

1)Revoca la sospensione provvisoria  della vendita disposta in data 27.9.2010;

2)Disapplicando il provvedimento del Prefetto di Trapani del settembre 2010,con il quale la P.A. ha ritenuto sussistere i requisiti per il beneficio della concessione della sospensione ex art.20 l.44/1999 nei confronti dell’ITTICA MEDITERRANEA SRL ,in persona del suo legale rappresentante ed amministratore Martino Morsello,  illegittimo per violazione dell’art.20 L.44/99, rigetta l’istanza di sospensione e dispone la prosecuzione della vendita fissando la data del 22.11.2010  per la vendita senza incanto  e quella del 13.12.2010 per la vendica con incanto.

Si comunichi al curatore e al soggetto istante.

Marsala 18.10.2010

Il Giudice

Dott.Francesco Lupia

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