Cassazione Civile, sez. I, 11 aprile 2011 n. 8222 – Pres. Proto – Rel. Mercolino – P.M. Carestia
La rivalsa dell’Iva sul corrispettivo di una prestazione professionale, resa in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, non è qualificabile come credito di massa e pertanto non è da soddisfare in prededuzione, quand’anche la fattura venga emessa in costanza di fallimento. L’emissione della fattura al momento del pagamento, anziché all’atto della prestazione, non posticipa il momento genetico del credito di rivalsa e, comunque, non lo trasforma in credito di massa.
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