Cassazione Civile, sez. II, 3 – 15 febbraio 2011 n. 3728 – Pres. Triola – Rel. Giusti –
In caso di preliminare di compravendita, se il promittente venditore ha comunicato la volontà di recedere dal contratto e di incamerare la caparra confirmatoria e ha promosso domanda giudiziale di accertamento della legittimità dell’autotutela per reagire all’altrui inadempimento, prima del fallimento del promissario acquirente inadempiente, sopravvenuto il fallimento di quest’ultimo, l’esercizio da parte del curatore della facoltà di sciogliersi dal contratto ex art. 72 comma 2 legge fallimentare non paralizza la domanda volta ad ottenere l’accertamento della intervenuta caducazione, già in via stragiudiziale, degli effetti negoziali, con sentenza opponibile alla massa dei creditori e con efficacia ex tunc.
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