sabato, 23 novembre 2024

Corte di cassazione, Sentenza n. 18600 depositata l’11 maggio 2011, Riabilitazione del fallito ravveduto per l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili .

 

Corte di Cassazione, I sezione penale, sentenza n. 18600 depositata il 10/5/2011. Riabilitazione del fallito ravveduto per l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili

La Corte di cassazione, con sentenza n. 18600 depositata l’11 maggio 2011, ha stabilito che può essere riabilitato, ex art. 179 c.p., l’imprenditore fallito che abbia provveduto a pagare i sui debiti personali, anche se non ha ancora risarcito i creditori dell’azienda fallita a causa delle precarie condizioni economiche e di salute.

Due sono per norma le condizioni da considerare: il decorso di tre anni (otto per i recidivi) dal giorno dell’esecuzione della pena principale, ovvero dell’estinzione della stessa, e l’aver dato prova effettiva e costante di buona condotta.

In tal senso, nella sentenza viene chiarito che “l’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato non va intesa in senso restrittivo, e cioè come sinonimo di impossidenza economica, ma ricomprende tutte le situazioni non imputabili al condannato che gli impediscono, comunque, l’adempimento delle obbligazioni civili” cui è tenuto per ottenere il beneficio richiesto.

La logica sta nel non perseguire un ingiustificato impedimento al reinserimento sociale, giacché il soggetto ha dato prova, con la buona condotta, di essere meritevole di riabilitazione. Naturalmente resta a suo carico la prova del ravvedimento.

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