giovedì, 21 novembre 2024

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Presidente G. M. Cosentino, Relatore N. Milo, Sentenza n. 21039 del 27 gennaio 2011 – depositata il 26 maggio 2011, REATI FALLIMENTARI – BANCAROTTA – PLURALITA’ DI FATTI – CIRCOSTANZA AGGRAVANTE – ESCLUSIONE – CONCORSO DI REATI – SUSSISTENZA

REATI FALLIMENTARI – BANCAROTTA – PLURALITA’ DI FATTI – CIRCOSTANZA AGGRAVANTE – ESCLUSIONE – CONCORSO DI REATI – SUSSISTENZA
Le Sezioni Unite, risolvendo un risalente contrasto interpretativo, hanno precisato che in caso di pluralità di condotte tipiche di bancarotta poste in essere nell’ambito di uno stesso fallimento, le medesime mantengono autonomia, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all’art. 81 cod. pen. Nella stessa occasione la Corte ha altresì escluso che, con riferimento a condotte di bancarotta ancora sub iudice, sia configurabile la preclusione dell’eventuale giudicato intervenuto su altre e distinte condotte di bancarotta relative alla stessa procedura concorsuale.
IMPUGNAZIONI – SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE – TERMINI – DECORRENZA
Le Sezioni Unite hanno chiarito che il termine di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, pronunciata all’esito dell’udienza preliminare, è quello di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e che il suddetto termine decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata o dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine, precisando altresì che, qualora il giudice abbia irritualmente stabilito un termine più ampio per il deposito della motivazione della suindicata sentenza, deve essere comunicato o notificato alle parti legittimate all’impugnazione il relativo avviso di deposito e che da tale comunicazione o notificazione decorre il termine per impugnare.

 

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