Scarica documento: GU_TARIFFA_CURATORI 2012
Dal 27 marzo2012 è in vigore il decreto emanato dal Ministero della Giustizia,
25 gennaio 2012 n. 30 – pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 72 del 26 marzo 2012 – che aggiorna i
compensi (fermi ai criteri del 1992) riferiti ai curatori fallimentari e la determinazione dei pagamenti
relativi alle procedure di concordato preventivo. Il Regolamento è stato emanato in attuazione
dell’articolo 39, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento,
del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, il quale prevede che, mediante
decreto del Ministro della giustizia, siano stabilite le norme per la liquidazione dei compensi ai curatori di
fallimento. Esso si applica a tutti i compensi da liquidarsi successivamente all’entrata in vigore del
decreto, ivi compresi quelli concernenti le procedure concorsuali ancora pendenti a tale data. Il nuovo
provvedimento abroga i decreti del Ministero di Grazia e Giustizia 30 novembre 1930, 01 gennaio 1945, 4
giugno 1949, 16 luglio 1965, 27 novembre 1976, 17 aprile 1987 e del 28 luglio 1992, n. 570.
La cifra da corrispondere viene fissata in una percentuale sull’ammontare dell’attivo realizzato non
superiore alle misure seguenti: dal 12% al 14% quando l’attivo non superi i 16.227,08 euro; dal 10% al
12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro; dall’8,50% al 9,50% sulle somme
eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro; dal 7% all’8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro
fino a 81.135,38 euro; dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro; dallo 0,90% all’1,80%
sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro; dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme
che superano i 2.434.061,37 euro. Il curatore inoltre otterrà, sull’ammontare del passivo accertato, un
compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle
somme eccedenti tale cifra.