La massima
Non spetta alcun compenso professionale all’avvocato il quale abbia prestato la propria attività professionale, in favore di una società di capitali, nel procedimento ex art.173 Legge Fallimentare ai fini della risoluzione di una proposta di concordato preventivo. Tanto in considerazione che, dall’esame a fortiori dello svolgimento dell’incarico legale, era emerso che la prestazione di consulenza ex art.173 Legge Fallimentare era stata svolta nell’interesse esclusivo della persona fisica dell’amministratore al quale era stato contestato dal Commissario Giudiziale lo svolgimento di attività fraudolenta in danno della massa dei creditori. Del pari alcun compenso è dovuto al professionista ove lo stesso proceda alla presentazione di una seconda proposta di concordato dichiarata inammissibile dal Tribunale, con conseguente dichiarazione di fallimento della società, in ragione della inutilità della nuova proposta quando dalla stessa risulti il comportamento del professionista, assolutamente dilatorio, essendo la società destinata, necessariamente, al fallimento. Il contesto normativo ART.173 LEGGE FALLIMENTARE (REVOCA DELL’AMMISSIONE AL CONCORDATO E DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO NEL CORSO DELLA PROCEDURA) Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. All’esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all’articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell’articolo 18. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell’articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato. Il caso L’avv. CAIO, svolgeva attività di consulenza extragiudiziale e di assistenza nei confronti della BETA SRL nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, incluso un subprocedimento ex art.173 legge fallimentare. Il Commissario Giudiziale, sostenendo l’esistenza di atti in frode alla massa dei creditori, rigettava l’istanza di concordato preventivo e l’avv. CAIO reiterava la proposta di concordato. Rigettata la proposta di concordato veniva dichiarato il fallimento della BETA SRL. All’esito, l’avv. CAIO, proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento per ottenere l’ammissione in prededuzione del proprio credito per le prestazioni professionali effettuate. Il Tribunale rigettava la proposta opposizione ritenendo, tra l’altro, che non era stata fornita alcuna prova con data certa dell’incarico di consulenza ricevuta, nè, a fortiori, del suo svolgimento e che, le prestazioni nel sub procedimento Legge Fallimentare, ex art.173, erano state svolte nell’esclusivo interesse della persona fisica dell’amministratore, cui erano state contestate dal commissario giudiziale attività fraudolente in danno della massa dei creditori. Avverso detta decisione l’avv. CAIO proponeva ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, l’omessa pronunzia e la carenza di motivazione in relazione al credito del compenso per la presentazione della prima domanda di concordato preventivo, nonché in ordine alla mancata ammissione in prededuzione del credito per assistenza prestata nel procedimento Legge Fallimentare, ex art.26, promosso dalla BETA SRL. Resisteva con controricorso la curatela del fallimento BETA SRL in liquidazione. La decisione La Corte ha rigettato il ricorso con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio. Invero, il Giudice di prime cure aveva correttamente valutato l’opera professionale prestata dall’avv. CAIO di nessuna utilità per la massa dei creditori, risultando evidente che le condizioni non consentivano alcun plausibile salvataggio della società, destinata al fallimento. Sulla scorta di tale decisione, la Corte territoriale, ha ritenuto evidente che il rigetto della domanda relativamente al compenso per la presentazione della prima domanda di concordato preventivo fosse implicito. Invero, la Corte ha ritenuto tale decisione assorbita da quella della reiezione dell’istanza di ammissione del credito per onorari relativi sia al sub procedimento ex art.173 Legge Fallimentare, promosso per atti in frode compiuti in occasione proprio della presentazione di domanda di concordato preventivo, sia per assistenza professionale prestata per la stesura della seconda proposta di concordato preventivo, dichiarato poi inammissibile. La Corte ha così ritenuto legittima la motivazione espressa in precedenza dal Tribunale il quale, valutando nel merito l’attività professionale svolta dal legale, ha ritenuto l’opera intellettuale prestata di alcuna utilità per la massa di creditori atteso che non vi era alcuna plausibile ipotesi di salvezza della società destinata, inesorabilmente, al fallimento. Relativamente alla richiesta di compenso per l’attività prestata nel procedimento di risoluzione ex art.173 Legge Fallimentare, la Corte ha, del pari, ritenuto infondato il motivo considerando l’assenza del requisito dell’utilità per la massa dei creditori sulla attività prestata nell’interesse esclusivo dell’amministratore, persona fisica, al quale erano stati contestati atti in frode alla massa dei creditori. Concludendo, la Corte ha ritenuto inammissibili le censure mosse volte ad un sindacato nel merito della valutazioni del Tribunale in merito all’effettività dell’attività svolta. |
Riassunto:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 27720/2010 proposto da: CAIO; RICORRENTE contro CURATELA FALLIMENTARE BETA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona della Curatrice; CONTRORICORRENTE avverso il decreto del TRIBUNALE di VICENZA, depositato il 11/10/2010; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto emesso il 30 settembre – 11 ottobre 2010 il Tribunale di Vicenza rigettava l’opposizione allo stato passivo del fallimento BETA SRL in liquidazione proposta dall’avv. CAIO, per ottenere l’ammissione in prededuzione del proprio credito per prestazioni professionali, svolte per la consulenza extragiudiziale e l’assistenza del debitore nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, incluso un sub procedimento ex art.173 Legge fallimentare, e in occasione della sua reiterazione, a seguito di rinunzia alla prima domanda. Motivava che non era stata fornita alcuna prova con data certa dell’incarico di consulenza ricevuta, nè, a fortiori, del suo svolgimento; – che le prestazioni nel sub procedimento Legge Fallimentare, ex art.173, erano state svolte nell’esclusivo interesse della persona fisica dell’amministratore, cui erano state contestate dal commissario giudiziale attività fraudolente in danno della massa dei creditori; – che la seconda domanda di concordato preventivo era stata dichiarata inammissibile dal tribunale, con la conseguente dichiarazione di fallimento della società: a riprova della inutilità – e potenziale dannosità, anzi – della predetta iniziativa, che non ne giustificava l’onere delle spese di difesa a carico della massa dei creditori. Avverso il provvedimento, notificato il 15 ottobre 2010, l’avv. CAIO proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, notificato il 15 novembre 2010 ed ulteriormente illustrato con memoria. Deduceva: 1) l’omessa pronunzia e la carenza di motivazione in relazione al credito del compenso per la presentazione della prima domanda di concordato preventivo del 31 ottobre 2008, per Euro 6.582,00 oltre accessori e spese; 2) l’omessa pronunzia e la carenza di motivazione in ordine al credito di Euro 2306,00 per l’assistenza prestata nel procedimento ex art.26 Legge Fallimentare promosso dalla BETA SRL in liquidazione avverso il provvedimento del giudice delegato che aveva negato l’autorizzazione a proseguire l’esecuzione di un contratto; 3) la violazione di legge e la carenza di motivazione nella mancata ammissione al passivo, in prededuzione, del compenso per l’attività resa nel procedimento Legge Fallimentare, ex art.173; 4) la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine all’attività prestata nella predisposizione di una nuova domanda di concordato preventivo. 5) la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione alla richiesta di ammissione del credito per attività resa in materia stragiudiziale. Resisteva con controricorso la curatela del fallimento BETA SRL in liquidazione. All’udienza del 16 febbraio 2012 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il PRIMO MOTIVO il ricorrente deduce l’omessa pronunzia e la carenza di motivazione in relazione al credito del compenso per la presentazione della prima domanda di concordato preventivo. Il motivo è infondato. E’ del tutto evidente che il rigetto della domanda in ordine al predetto credito è implicito e la sua motivazione assorbita da quella della specifica reiezione dell’istanza di ammissione del credito per onorari relativi sia al sub procedimento Legge Fallimentare, ex art.173, promosso per atti di frode compiuti in occasione proprio della presentazione di domanda di concordato preventivo, sia per assistenza professionale prestata per la stesura della seconda proposta di concordato preventivo, dichiarato poi inammissibile. Nell’uno nell’altro caso, infatti, il Tribunale di Vicenza ha valutato l’opera intellettuale di nessuna utilità per la massa dei creditori; per di più, prestata in condizioni che sin dall’inizio non consentivano alcun plausibile salvataggio dell’impresa, destinata al fallimento. Con il SECONDO MOTIVO si censura l’omessa pronunzia e la carenza di motivazione in ordine alla mancata ammissione in prededuzione del credito di Euro 2306,00 per assistenza prestata nel procedimento Legge Fallimentare, ex art.26, promosso dalla BETA SRL. Il motivo è manifestamente infondato, trattandosi di attività prestata addirittura contro la curatela per la tutela di un interesse del soggetto fallito antagonistico a quello della massa dei creditori. Con il TERZO MOTIVO vengono denunziate la violazione di legge e la carenza di motivazione nella mancata ammissione al passivo, in prededuzione, del compenso per l’attività resa nel procedimento Legge Fallimentare, ex art.173. Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni già esposte in ordine alla assenza del requisito della utilità per la massa dei creditori di prestazioni difensive svolte nell’interesse personale di chi era stato indicato come responsabile di atti in frode degli stessi creditori. Il QUARTO MOTIVO, relativo alla predisposizione di una nuova domanda di concordato preventivo, è inammissibile, risolvendosi in una contestazione nel merito dell’accertamento del tribunale ed in un generico richiamo ad argomentazioni esposte in sede di opposizione, non riportate nel ricorso. Per le medesime ragioni appare inammissibile l’ULTIMO MOTIVO, volto ad un sindacato della valutazione degli tribunale circa l’assenza di prova, con data certa, dell’incarico di consulenza, come pure dell’effettiva attività svolta: sulla base, ancora una volta, di una relatio ad argomentazioni svolte nell’atto di opposizione allo stato passivo. Il ricorso è dunque infondato e va respinto, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali, liquidate in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari. |
sabato, 23 novembre 2024