Fallimento della società di fatto esistente tra una persona fisica ed una o più società di capitali, qualora sia provato un unico disegno imprenditoriale ed il perseguimento di interessi comuni.
Un interpretazione secondo principi generali, anche alla luce della riforma del diritti societario, consente di applicare l’art. 147, commi 4 e 5 nel fallimento per estensione della società di fatto, composta da più SRL.
La configurabilità di tale società di fatto prescinde, infatti, dagli adempimenti formali di cui all’art. 2361 (delibera assembleare ed informazione nella nota integrativa) in quanto non possono comunque considerarsi “inefficaci gli atti di partecipazione nella società di fatto, posto che tali atti – gestori e di amministrazione – rilevano obiettivamente come tali, attraverso il comportamento uti soci dei partecipanti e senza che a tale scopo sia rilevante la loro regolarità formale o l’assunzione della previa delibera di autorizzazione da parte dell’assemblea dei soci. Diversamente opinando si attribuirebbe infatti all’assenza della previa deliberazione dell’assemblea dei soci l’effetto – non consentito dall’ordinamento (artt. 2082 e 2247 cod.civ.) – di escludere la responsabilità della società X nei confronti dei terzi per le conseguenze dei propri atti di gestione e di partecipazione uti soci, trascurando in tal modo di considerare che tale responsabilità consegue al fatto obiettivo della partecipazione della società X alla società di fatto ed allo svolgimento dell’attività di impresa in forma collettiva.”
Contra: Corte d’Appello di Venezia (Sez. I, del 10.12.2011).
E’ necessaria comunque la partecipazione al giudizio dei creditori istanti originari della società fallita (litisconsorti necessari), applicandosi i principi della Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 10693 del 20/05/2005 secondo cui: “i creditori istanti per il fallimento di società di persone o imprenditore individuale, assumono la posizione di litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, cui sia stato esteso il fallimento della società di persone o il fallimento del socio, ritenuto inizialmente un imprenditore individuale”.
Paolo Florio – Dottore Commercialista e Avvocato in Cosenza
Scarica sentenza della Corte di appello: Corte di Appello di Catanzaro
Sentenza di primo grado appellata : http://www.ilfallimento.it/?p=638