Trust autodichiarato non soggetto ad imposta donazioni CTR Milano 73/15/12
Con sentenza depositata il 04.07.2012 la sezione 15 della Commissione Tributaria Regionale di Milano è intervenuta con un importante sentenza sul trust autodichiarato sancendo che questo istituto non comporta la tassazione prevista per le donazioni in quanto la ratio della legge sulle donazioni è quella di tassare l’incremento patrimoniale del soggetto beneficiario avvenuto con spirito di liberalità da parte del donante.
Tale requisito può non sussistere nel caso di costituzione di vincolo di destinazione che non comporta arricchimento o mutamento patrimoniale.
Secondo la Commissione, i vincoli di destinazione ed i trust sono istituti diversi e non appare lecito considerare i trust come una particolare specificazione dei primi poiché, ai fini della tassazione, rilevano gli effetti che il trust produce.
Nel trust si configura, infatti, la segregazione dei beni esclusivamente finalizzata alla costituzione di una garanzia non raffigurandosi alcuna capacità contributiva del trustee e, sotto il profilo temporale, ammesso per ipotesi che sussistano i presupposti, il momento impositivo sarebbe stato quello del trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari e non quello del trasferimento dal disponente al trustee.
In definitiva ed in ogni caso, nella specie di trust autodichiarato l’imposta sulle donazioni non può essere applicata poiché mancano i presupposti del trasferimento della ricchezza a titolo di liberalità, animus donandi, e l’arricchimento di un terzo in conseguenza della liberalità.
Tale pronuncia assume un significativo riflesso nel caso dei concordati preventivi con intervento di un terzo che, quale trustee di se stesso, apporta c.d. nuova finanza in favore della massa concordataria. Anticipando l’esito derivante da tale sentenza, si segnala che, nell’ambito del c.p. omologato in data 11.10.2011 dal Tribunale di Pescara, gli estensori della domanda ex art. 161 L.F. con intervento di terza società costituente trust autodichiarato in favore della massa dei creditori della società concordataria, erano addivenuti allo stesso risultato di evitare la tassazione prevista per le donazioni in base a tali presupposti: a) essendo applicata la Legge di Jersey non è stato indicato il nominativo dei potenziali destinatari bensì un’entità indistinta e mutevole, anche qualitativamente, costituita dalla massa concordataria; b) il valore da tassare era indeterminato perché nel caso di specie i beneficiari erano destinatari del residuo del ricavato della liquidazione di un cospicuo patrimonio immobiliare dopo che la società disponente avesse pagato i suoi creditori particolari; c) infine, il teorico momento impositivo sarebbe stato quello del trasferimento del ricavato derivante dalla vendita dei beni dal trustee ai beneficiari e non quello, antecedente, del trasferimento dal disponente al trustee (come asserito anche dalla sentenza in commento).
Pertanto, alla luce di tale intervento della CTR di Milano, si configura, anche per quanto concerne l’aspetto fiscale, un sempre maggiore ventaglio di possibilità di utilizzo del trust nell’ambito delle procedure di concordato preventivo.
Luca Cosentino
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