giovedì, 21 novembre 2024

Corte di Cassazione, SENTENZA N. 1237 DEL 18 GENNAIO 2013, CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI O AD ESSO ASSIMILABILE – NOMINA DEL LIQUIDATORE – MEDESIMO SOGGETTO GIA’ INCARICATO COME COMMISSARIO GIUDIZIALE – CONFLITTO DI INTERESSI – CONFIGURABILITA’ – RAGIONI

In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, o ad esso assimilabile, la nomina a liquidatore della persona già in carica come commissario giudiziale collide con il requisito – di cui al combinato disposto degli art. 182, secondo comma, e 28, secondo comma, l. fall., nei rispettivi testi applicabili “ratione temporis”, risultanti dalle modifiche ad essi apportate dal d.lgs. 12 settembre 2009, n. 167 – che il liquidatore sia immune da conflitto di interessi, anche potenziale, ipotesi, invece, configurabile laddove nella sua persona si cumulino la funzione gestoria con quella di sorveglianza dell’adempimento del concordato, di cui all’art. 185, primo comma, della legge fallimentare.

Scarica il testo della sentenza:  1237_01_13

Argomenti correlati

  • Nessun articolo correlato