In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, o ad esso assimilabile, la nomina a liquidatore della persona già in carica come commissario giudiziale collide con il requisito – di cui al combinato disposto degli art. 182, secondo comma, e 28, secondo comma, l. fall., nei rispettivi testi applicabili “ratione temporis”, risultanti dalle modifiche ad essi apportate dal d.lgs. 12 settembre 2009, n. 167 – che il liquidatore sia immune da conflitto di interessi, anche potenziale, ipotesi, invece, configurabile laddove nella sua persona si cumulino la funzione gestoria con quella di sorveglianza dell’adempimento del concordato, di cui all’art. 185, primo comma, della legge fallimentare.
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