giovedì, 21 novembre 2024

Corte di Cassazione, SENTENZA N. 3402 DEL 12 FEBBRAIO 2013, AMMISSIONE AL PASSIVO – CESSIONE DI CREDITO GARANTITO DA IPOTECA – TRASFERIMENTO DI IPOTECA – OPPONIBILITÀ AL FALLIMENTO – ANNOTAZIONE, ANTERIORE O SUCCESSIVA ALL’APERTURA DELLA PROCEDURA, A MARGINE DELLA RELATIVA ISCRIZIONE – CONDIZIONE DELL’AZIONE.

Il trasferimento di ipoteca è opponibile al fallimento solo laddove esso venga annotato a margine dell’iscrizione ipotecaria, prima o dopo la relativa dichiarazione; il cessionario del credito, cui la garanzia accede, può quindi ottenerne l’ammissione privilegiata al passivo allorché l’annotazione intervenga durante la fase di insinuazione od in quella successiva di opposizione, costituendo essa una condizione dell’azione.

Scarica testo sentenza:  2013_3402

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