Nella nozione “ricavi lordi”, indicata dall’art. 1, secondo comma, lett. b), legge fall., quale limite alla fallibilità dell’imprenditore, i quali non devono superare l’importo di euro duecentomila annui nei tre esercizi precedenti al deposito dell’istanza di fallimento, vanno ricomprese le voci di cui all’art. 2425, lettera A, nn. 1 e 5 cod. civ., mentre devono esserne escluse le voci di cui ai nn. da 2 a 4, ed in particolare le variazioni delle rimanenze.
Scarica provvedimento: Cassazione 28667_12_13