La mera violazione formale dell’obbligo informativo di pagamenti per importi di poco superiori rispetto al limite fissato dal Tribunale con decreto ex art. 161 L.F. non può legittimare la declaratoria automatica di inammissibilità della proposta di concordato, qualora essi siano stati eseguiti per la continuazione dell’esercizio della impresa e, quindi, volti a conservare valore al patrimonio aziendale, in modo da ricavarne un maggior prezzo per la programmata cessione dell’azienda.
Il compito di certificare la veridicità dei dati rappresentati dall’imprenditore e di valutare la fattibilità del concordato dallo stesso proposto è demandato esclusivamente al professionista.
Compete, invece, al giudice la valutazione della fattibilità giuridica della proposta concordataria, nel senso che non deve porsi in contrasto con norme inderogabili, mentre è escluso il controllo sulla fattibilità economica del piano che, essendo fondata su un giudizio prognostico, con margini di opinabilità e di errore, si traduce in un fattore di rischio di cui devono e possono farsi carico esclusivamente i creditori, una volta che vi sia stata una corretta informazione sul punto.
Secondo il tenore letterale dell’ultimo comma dell’art. 160 ( ai fini dell’esonero dal pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei creditori chirografari), che richiama l’art. 186 bis senz’altra specificazione e/o limitazione, deve ritenersi che il richiamo sia al concordato in continuità, sia nella forma diretta che indiretta.
Qualora, nell’ambito del programma predisposto dal debitore per la soluzione della crisi, assumano pari rilevanza ed importanza, sotto il profilo qualitativo e funzionale, sia gli aspetti liquidatori che quelli in continuità, nel senso che entrambe le fattispecie rivestono pari dignità nell’ambito del complessivo assetto predisposto, di guisa che non sia possibile individuare la prevalenza funzionale dell’una o dell’altra fattispecie e non possa individuarsi un aspetto prevalente ed uno secondario o marginale, concorrendo entrambe le fattispecie alla soluzione della crisi, occorre prendere atto della insufficienza del criterio della prevalenza ed optare per il criterio della combinazione delle discipline, per effetto del quale dovranno essere applicate le norme che disciplinano i singoli schemi procedimentali da cui risulta essere composta la proposta.
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