in collaborazione con il
Centro studi di diritto fallimentare di Bari

 

Bilancio invalido e bilancio falso

Bartolomeo QUATRARO
magistrato
Presidente di Sezione del Tribunale di Milano

Dobbiamo fare i conti con il diritto attuale e purtroppo il diritto attuale,non è colpa nostra né dei magistrati,ma del legislatore che non ha raccordato il vec- chio articolo 2621 del 1942 con la nuova normativa del d.lgs.127 del 1991. Non dimentichiamo che il bilancio,così come era previsto nel codice del 1942,consisteva soltanto nello stato patrimoniale.Quando si parlava di bilan- cio,si parlava allora solo di stato patrimoniale;non esisteva il conto dei profit- ti e delle perdite poi venuto nel 1974,non c'era una relazione degli amministra- tori,oggi invece abbiamo il conto economico,abbiamo la nota integrativa, abbiamo la relazione sulla gestione. Naturalmente le filosofie che ispiravano le norme e che ispirano l'attuale arti- colato sono completamente diverse,direi all'opposto rispetto a quelle del 1942. Ecco la ragione per la quale,secondo me,si continuerà a combattere questa guerra di religione finché non si deciderà,in sede politica,di cambiare,se vor- ranno cambiare o eliminare completamente questo reato. Personalmente,sarei per l'eliminazione per una ragione semplicissima. Faccio una considerazione di buon senso.Oggi sono pochissimi gli ammini- stratori che subiscono una condanna per falso in bilancio e perché?Perché le lungaggini processuali,le prescrizioni e tutta una serie di cose ci portano prati- camente,poi,a non consentire ai giudici di pronunciarsi nel merito e quindi di pronunciare una sentenza di condanna. Lo strumento che oggi l'amministratore teme,veramente teme,e parlo di un amministratore di un certo livello,dei cosiddetti professionisti dell'amministra- zione,dei manager,di coloro che prendono decine o centinaia di milioni al mese,è il 2409. Essere revocati dalla carica per la verificazione di gravi irregolarità gestio- nali è il più grosso colpo che un amministratore possa subire. Quindi revocarlo in due mesi di tempo significa metterlo con le spalle al muro se veramente ha commesso irregolarità piuttosto che aspettare 20 anni per poi sentirsi dire che il reato si è prescritto per queste ragioni,quindi è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Chi viene colpito è sempre il poveraccio.La gente che ha responsabilità eco- nomiche,che ha degli ottimi difensori,sicuramente quasi sempre la fa franca.E allora se così è e se vogliamo colpire le gravi irregolarità gestionali utilizziamo il 2409 intelligentemente e come la magistratura oggi fa,cioè giudicando del- l'operato degli amministratori e dei sindaci con un criterio che temporalmente è ex post ma che ha un punto di vista funzionale e teleologico ex ante.In altre parole il giudice fa uno sforzo di immedesimazione ponendosi nella posizione in cui si è venuto a trovare quell'amministratore o quel sindaco quando l'atto amministrativo è stato posto in essere naturalmente valutando il quadro globale della situazione economico-finanziaria della società e degli scenari anche di 57.mercato della società in cui quell'atto gestorio è stato posto in essere.E la magi- stratura oggi,in sede civile,giudica del comportamento,quindi in sede di pro- cedimento di cui prima del 409,giudica del comportamento di questo ammini- stratore col criterio della ragionevolezza. E qui pongo subito una obiezione:ma ragionevolezza si espone a che cosa? A tutta una serie di arbitri da parte dei giudici ecc.,ma è un discorso molto lungo. Certo se io prendo il ragazzino che entra in magistratura,gli faccio fare 6 mesi di uditorato e poi lo mando alla Procura di Canicattì e gli metto tra le mani un processo di false comunicazioni sociali,questo ragazzo non ha esperienza, non sa nulla di bilancio ed è chiaro che si sentirà il Don Chisciotte che lotta con- tro i mulini a vento. Quindi un altro problema fondamentale è quello della preparazione del giu- dice,quello della formazione dei giudici:c'è un abisso tra il periodo di uditora- to fatto nel 1967 qui a Bari per 6 mesi e l'uditorato di oggi.Gli uditori di oggi hanno un certo bagaglio,hanno una certa formazione,non perché questa for- mazione provenga dall'Università,ma perché l'uditorato dura circa 2 anni,e in questi 2 anni di tempo i ragazzi,i colleghi cominciano ad apprendere il mestie- re,a respirare del diritto,a farsi le ossa lavorando insieme a colleghi più esper- ti,più navigati in certe cose.Il problema della formazione è un problema che è stato affrontato e sta per avere un certo avvio da parte del CSM;si dovrebbe pre- vedere oltre che una formazione centralizzata anche una formazione decentrata a livello dei distretti di Corte d'Appello. D'altra parte c'è tutto un movimento di pensiero normativo e legislativo che dovrebbe portare alla formazione di sezioni specializzate,per quanto riguarda la materia societaria,la materia del diritto fallimentare,industriale ed altri diritti, formazione di sezioni specializzate a livello addirittura di distretto di Corte d'Appello con dei giudici che dovrebbero avere una particolare specializzazio- ne.Quindi le cose sono in grande movimento;non è vero che la magistratura utilizza il falso in bilancio come grimaldello per entrare nell'economia:c'è tutto un movimento particolare che porta a ritenere che il giudice,salvo casi partico- lari,non abbia affatto la voglia di entrare nell'economia di sforzare e andare a vedere l'amministratore. D'altra parte non dimentichiamo che il reato viene commesso,se viene com- messo,non certo dal giudice:il giudice adempie ad una funzione di verificazio- ne,di controllo,di accertamento. A mio avviso,la gran parte dei problemi che suscita l'art.2621 è data da un mancato raccordo con la nuova normativa del 1991. Poi c'è un altro tipo di discorso a monte.Quali sono gli interessi tutelati dal bilancio?E qui dobbiamo purtroppo andare molto indietro nel tempo,perché 58.nella nostra letteratura giuridica,a proposito delle società,ci sono due correnti di pensiero relativamente all'individuazione del cosiddetto interesse sociale. L'interesse sociale è l'interesse di chi?Alcuni dicono è l'interesse dei soci,ed in questo senso si sta muovendo o si muoverà,o si pensa che si muova,la nuova normativa,la nuova legislazione;la legge Mirone,addirittura,per le società chiuse,consente di non avere amministratori e che l'amministrazione possa essere svolta dall'assemblea dei soci. Se così dovesse essere,è chiaro che non ci sarà più un interesse della società inteso come autonomo centro d'imputazione,come soggetto di diritto o come persona giuridica,ma ci sarà l'interesse dei soci,intesi come gruppo,o comun- que del gruppo di riferimento,del socio di riferimento,del socio di maggioran- za. E allora se così è,probabilmente tutte le tematiche relative al falso in bilan- cio salteranno.Perché chi sono i destinatari? Se i destinatari del bilancio sono i soci,nel momento in cui non subiscono nessun danno,non capisco perché si debba punire l'attività fraudolenta dell'am- ministratore.Ma se invece si dovesse concepire un interesse sociale completa- mente distinto da quello dei singoli soci,e si dovesse considerare,come oggi la giurisprudenza considera,la società come un autonomo centro di rapporti giuri- dici e di interessi completamente distinto da quello dei singoli soci,è allora evi- dente che il bilancio è la fotografia di un patrimonio che interessa non soltanto i soci,ma interessa anche i creditori sociali e interessa anche,perché no,lo Stato perché se lo Stato è un creditore sociale poiché dal bilancio correttamente redat- to si fanno tutte le operazioni in più o in meno per determinare un certo impo- nibile e quindi per calcolare le imposte,anche lo Stato è un soggetto interessa- to,quindi un destinatario di quel bilancio. E'chiaro che se noi sosteniamo questa tesi che oggi è assolutamente preva- lente,direi quasi indiscussa in giurisprudenza,le conseguenze sono o saranno completamente diverse. Il sistema normativo del d.lgs.127 del '91 presenta una struttura piramidale e si articola prima di tutto nella clausola generale contenuta nel 2 °comma del- l'art.2423 dell'obbligo di redigere il bilancio in modo chiaro e di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale,economica e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio,e poi in una serie di altre norme. La lettura del 2423 consente di ritenere che la chiarezza riguardi le modalità di redazione del bilancio,al fine della sua intelligibilità,da parte dei destinatari di esso di media cultura contabile. Le modalità di redazione riguardano l'iscrizione,la suddivisione,il raggrup- pamento e l'adattamento delle voci dello stato patrimoniale e del conto econo- 59.mico;documenti questi a struttura rigida ed inderogabile,salvo i casi espressa- mente previsti dalla legge. Strumentale al conseguimento della chiarezza è la disposizione del 3 ° comma del 2423 che impone l'obbligo di fornire a mezzo della nota integrativa, che oggi è il solo documento più importante del bilancio,informazioni supple- mentari,cioè aggiuntive a quelle richieste dalle singole norme di legge nel caso che queste non siano sufficienti a fornire la rappresentazione veritiera e corret- ta della situazione patrimoniale,economica e finanziaria della società. Il Legislatore non parla di verità,parla di veridicità e la veridicità riguarda l'esattezza e la ragionevolezza delle rilevazioni. Il Legislatore non richiede che il bilancio sia vero,verità che non si può pre- tendere riguardo a valori stimati come quelli del bilancio,ma vuole che la situa- zione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'e- sercizio risultino rappresentati in modo veritiero e corretto. Verità e veridicità sono concetti diversi:il primo è rappresentativo di una realtà oggettiva,fotografata e incontrovertibile,il secondo esprime invece un concetto relativo,cioè una realtà percepita in modo soggettivo ma in buona fede,in senso tecnico -giuridico,e perciò attendibile. Ho parlato di buona fede in senso tecnico giuridico:la sentenza del 1996 del collega Marziale della Cassazione resa a proposito della impugnativa di un bilancio per abuso del diritto e eccesso di potere,ha introdotto per la prima volta nel campo delle impugnazioni delle delibere assembleari,il concetto di corret- tezza e di buona fede. Cioè a dire:i comportamenti dei soggetti devono essere valutati secondo cor- rettezza,scorrettezza e quindi buona fede in senso tecnico giuridico,in altre parole quando un soggetto redige il bilancio,non lo deve fare per raggiungere certi risultati contingenti particolari,cioè per realizzare le cosiddette politiche di bilancio,ma deve operare applicando correttamente le prescrizioni stabilite dalla legge.Allora questa è la buona fede oggettiva:quindi il soggetto che quan- do redige il bilancio utilizza gli strumenti stabiliti dalla legge in maniera corret- ta e non nella prospettiva di raggiungere certi risultati realizza una certa politi- ca di bilancio. Con specifico riferimento al bilancio di esercizio,il Legislatore richiede che la rappresentazione sia veritiera e corretta. Veridicità e correttezza sono l'una funzione dell'altra,e tra di esse vi è un rap- porto di strumentalità necessario,nel senso che la correttezza non può realiz- zarsi senza ed indipendentemente dalla veridicità. La prima condizione di veridicità del bilancio è che esso registri tutti i cespi- ti,beni,diritto e rapporti giuridici che compongono il patrimonio sociale senza omettere attività o passività reali e senza inserire attività o passività fittizie ma, 60.poiché il bilancio di esercizio è un sistema di valori stimati,la rappresentazione corretta di esso impone che il redattore determini tali valori applicando gli spe- cifici criteri fissati dal legislatore per ciascun cespite o,nel caso che la legge gli attribuisca il potere discrezionale di scegliere tra criteri diversi,ma solo in que- sto caso,che egli scelga ed utilizzi quello che ragionevolmente gli appare più coerente alla posta in esame perché giudicato sempre in buona fede in senso tec- nico giuridico come il più conforme alla realtà legale. La rappresentazione veritiera del bilancio non è dunque quella che corri- sponde alla realtà fattuale,ma quella che appare attendibile al redattore di buona fede alla luce dei criteri di valutazione dettati dal legislatore ed applicati coe- rentemente al caso di specie alla luce dei fondamentali principi di prudenza e di ragionevolezza. La verità del bilancio è dunque di duplice tipo:una verità oggettiva quanto ai cespiti misurabili in modo oggettivo,come per esempio la cassa,le banche, le quantità di magazzino ecc.e può avere anche un connotato soggettivo quan- to alle valutazioni se correttamente effettuate in base ai principi legali o con- venzionali di valutazione stessa. Veridicità e correttezza sono funzionali alla realizzazione dell'informazione oggettiva o sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società e sono volute dal legislatore del '91 proprio per evitare le deprecabili politiche di bilancio,selvaggiamente attuate dagli amministratori fino agli inizi degli anni '70. La correttezza,invece,attiene alla registrazione secondo i corretti principi contabili,alla valutazione dei beni e alla comunicazione dei loro valori in base alle norme di legge e,in mancanza,in base ai corretti principi contabili. Vi dicevo che,dopo la clausola generale del 2423,clausola della rappresen- tazione chiara,veritiera e corretta,il legislatore pone una serie di altre norme che disciplinano il contenuto dello stato patrimoniale,del conto economico, della nota integrativa,i principi generali di redazione del bilancio,i criteri di valutazione. Ebbene,questo complesso di disposizioni tende a realizzare la funzione pri- maria del bilancio,ossia l'informazione oggettiva -sottolineo ancora oggettiva -cioè sganciata da contingenti politiche di bilancio,chiara,veritiera e corretta della situazione patrimoniale,economica e finanziaria della società. Trattasi però di una informazione non lasciata alla discrezionalità del redat- tore ma quasi completamente vincolata nella forma e nel contenuto e cioè,tanto in relazione alle modalità di iscrizione e di comunicazione,quanto in relazione ai criteri di valutazione dei beni compresi nel patrimonio sociale. Tutto ciò sempre in funzione dello scopo di rappresentare una verità che non è,e non può essere,in un sistema di valori stimati quella reale ed attuale,ma una 61.verità voluta dal legislatore secondo le rigide prescrizioni da lui dettate fonda- mentalmente ispirate al principio della ragionevole prudenza valutativa:una verità,dunque,relativa ragionevolmente percepita dal redattore del bilancio in base al generale principio di buona fede in senso giuridico ossia sganciato dal proposito di attuare contingenti politiche di bilancio. Il legislatore vuole dunque un bilancio che realizzi compiutamente questa qualificata funzione informativa.Solo un siffatto bilancio è rilevante sul piano civile e su di esso si incardina la normativa tributaria sia pure con le peculiari modificazioni in più o in meno richieste dalla legge per una congrua tassazione del reddito di esercizio.E dopo queste cose mi permetto di esaminare alcuni aspetti,argomenti particolari che sono stati ripetutamente toccati tanto dal Prof. D'Ecclesiis quanto dal Prof.Sisto,in particolare il problema del falso rilevante, della rilevanza del falso,falso quantitativo e falso qualitativo che è un tema di moda oggi. Il tema della rilevanza richiede una premessa o alcune premesse.E quali sono queste premesse?Sono premesse che ormai hanno avuto il consenso una- nime degli interpreti e degli operatori. Il bilancio penalmente rilevante,se ricorrono le condizioni stabilite dal 2621, è quello previsto e disciplinato dagli artt.2423 ss.del Codice Civile.Non esi- stono quindi bilanci diversi rilevanti l'uno in sede civile e l'altro in sede penale; il bilancio rilevante in entrambe le sedi ed anche in quella tributaria è soltanto quello regolato dagli artt.2423 ss.del Codice Civile. Ora nella normativa civilistica,un rilievo:né la normativa civilistica né quel- la di quell'art.2621 contengono l'esplicito riferimento alla rilevanza della lesio- ne del principio di veridicità. Il 2 °comma del 2423 dispone,infatti,che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patri- moniale e finanziaria della società,del risultato economico dell'esercizio.Il 2621 sanziona penalmente gli amministratori che nei bilanci espongono fraudo- lentemente fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche della società. Ebbene,questi testi normativi non contengono l'espressa volontà del legisla- tore di tener conto della rilevanza nelle sanzioni civili e penali dell'adesione al principio di veridicità a differenza invece di quanto risulta dall'art.1 della Legge 516 dell'82;anzi l'unica volta in cui il legislatore civile fa riferimento alla rile- vanza è quando nel 2 °comma del 2423 ter con riguardo alla struttura dello stato patrimoniale del conto economico dispone che "le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise senza eliminazione della voce complessiva dell'importo corrispondente;esse possono essere raggruppate sol- tanto quando il raggruppamento a causa del loro importo è irrilevante ai fini 62.indicati nel 2 °comma del 2423 e,cioè,ai fini della rappresentazione veritiera o corretta o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio ".In questo secondo caso la nota integrativa deve obbligatoriamente contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.Non c'è il raggruppamento dello stato patrimoniale; bisogna però metterlo nella nota integrativa. Ora,secondo una corrente di pensiero che di recente ha trovato un suo deci- so sostenitore in Giovanni Emanuele Colombo,ma poi tanti altri studiosi della materia,la norma civile 2379 e quella penale 2621 sanzionano non qualsiasi inveridicità ma solo quella o quelle che incidono in modo rilevante -dicono que- sti Autori -sulla rappresentazione delle condizioni economiche,patrimoniali e finanziarie della società così ingannando i destinatari,soci,creditori e terzi sulla veridicità di tali condizioni e così orientando diversamente le loro scelte econo- miche. Ebbene,i sostenitori di questa opinione rilevano che l'esposizione dei fatti non veritieri deve riguardare il complesso delle condizioni economiche,patri- moniali e finanziarie della società quindi,non ha senso,dicono questi Autori: "…sanzionare con l'invalidità della delibera e con il conseguente obbligo di rifa- re il bilancio,un bilancio le cui divergenze dal vero non incidono sulla funzio- ne informativa che la legge assegna a quel documento"(così testualmente Giovanni Emanuele Colombo)ed invocano a sostegno della loro opinione in sede civile quanto statuito da Cassazione 18/3/86 n.1839,resa sotto il vigore della normativa precedente (non quella del '91)per la quale,cito testualmente: "ai fini della validità della delibera d'approvazione del bilancio d'esercizio,sono irrilevanti le irregolarità di scarsa importanza e le omissioni e i raggruppamenti di posta di trascurabile valore economico che non influenzano in misura apprez- zabile la rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica della società"."Le violazioni suddette",prosegue la Suprema Corte,"in tanto viziano la deliberazione in quanto comportano un concreto pregiudizio per gli interessi sostanziali tutelati attraverso il principio di veridicità,così inducendo in errore od incertezza i soci ed i terzi o rendendo ad essi impossibile il controllo sul rispetto di quel principio".E quindi la dottrina fa leva proprio su questa pro- nuncia;ma relativamente a questa sentenza,mi permetto di rilevare che la stes- sa,come vi dicevo un attimo fa,è stata resa sotto l'imperio della normativa pre- cedente a quella del d.lgs.127 del '91 che,come è noto,non conteneva le pre- scrizioni rigide e articolate di quest'ultima normativa.La pronuncia,poi,si inse- risce in quel filone giurisprudenziale e anche dottrinale che si è avuta all'indo- mani della pronuncia della sentenza del 1968 che sanciva la prevalenza del prin- cipio di precisione,su quello di chiarezza e per salvare dalla sanzione della nul- lità i bilanci riteneva irrilevanti le irregolarità di scarsa importanza,le omissio- ni ed i raggruppamenti di posta di trascurabile valore economico,cioè irregola- 63.rità minimali comportanti la violazione del principio di chiarezza.E qui devo fare una piccola digressione.Fino ai primi del '60,la giurisprudenza della Cassazione continuava stancamente a dire che in sostanza quello che interessa- va era la verità o meglio la precisione del bilancio,perché la chiarezza è un valo- re ancillare;se c'è bene,se non c'è non succede niente:l'importante è che si salvi il bilancio preciso quindi,diciamo,veritiero.Senonché si riteneva che l'azione proponibile per invalidare la delibera di approvazione del bilancio fosse l'azio- ne di annullamento (1968,Tribunale di Milano).In accoglimento dell'opinione di Colombo,si sostenne che il bilancio non era un documento che aveva come destinatari i soli soci ma era un documento che tutelava una serie di soggetti, quindi,non soltanto i soci,ma la stessa società,i creditori sociali ecc.ecc. Quindi,le norme che sono dettate dal legislatore per la redazione del bilan- cio di esercizio,sono norme imperative dettate a tutela di interessi generali che trascendono quelli dei singoli soggetti e allora,se così è,la violazione di queste norme imperative determina la nullità della delibera e quindi la proponibilità dell'azione di nullità senza limiti di tempo ai sensi del 2379.Dopo quella sen- tenza,si scatenò la guerra dei bilanci,delle impugnative dei bilanci (mi ricordo il rag.Percesi impugnò i bilanci degli ultimi dieci esercizi della Pirelli,facendo saltare tutti i bilanci perché tutti erano stati fatti in maniera molto familiare e quindi è chiaro che alla luce di questi principi si potevano anche impugnare bilanci di dieci o di venti anni prima).Ma,una volta affermato il principio secondo il quale le norme che disciplinano la redazione del bilancio sono norme imperative,dettate a tutela di interessi generali trascendenti,anche la più picco- la violazione di queste norme determina la nullità.Però,a questo punto,la giu- risprudenza e la dottrina si resero conto che i risultati di questo assunto sareb- bero stati micidiali,enormi ed allora si cominciò a cercare tutta una serie di fil- tri per cercare di arginare le impugnative.Quali furono i filtri? Si fece leva sul concetto di legittimazione;però,alla fine della fiera,se il bilancio è nullo tutti sono legittimati ad impugnarlo.C'è un altro elemento importante:l'interesse giuridicamente rilevante;quindi non basta essere legit- timati,ma bisogna avere un interesse legittimamente rilevante,cioè un interes- se all'eliminazione diretta ed attuale,all'eliminazione dal mondo del diritto di quella delibera e quindi di quel bilancio.E qui si creavano i problemi.Allora, facendo leva sull'interesse si ritenne opportuno limitare le impugnazioni,ma ci si chiedeva che tipo di interesse potesse sussistere ad impugnare il bilancio? Allora cominciarono altre articolazioni.Alcuni sostennero che i primi ad esse- re interessati al bilancio sono i soci,i quali soci sono interessati ad avere non soltanto un bilancio veritiero ma anche un bilancio intellegibile,quindi chiaro ed allora ci si chiese:"ma la chiarezza può essere sufficiente a legittimare un soggetto o meglio,a renderlo interessato sotto il profilo tecnico -giuridico,o 64.dobbiamo allegare soltanto l'interesse alla conoscenza reale della situazione economico -patrimoniale della società in un determinato esercizio?".Alcune volte si disse di sì,altre volte si disse di no.Il Tribunale di Milano ebbe una posizione che poi è diventata consolidata,cioè ha distinto tra l'interesse ad impugnare il bilancio dell'ultimo esercizio dall'interesse ad impugnare i bilan- ci degli esercizi precedenti.E si è detto,se si impugna il bilancio dell'ultimo esercizio basta che si alleghi l'interesse a conoscere la reale situazione econo- mico -patrimoniale della società per essere legittimato ed interessato a far sal- tare quel bilancio.Se invece si va ad impugnare un bilancio di cinque esercizi prima,nel frattempo ne è passata di acqua sotto i ponti,quindi si deve dimo- strare di avere un interesse di tipo diverso cioè non soltanto un interesse a conoscere quella situazione economico -patrimoniale,ma anche vedere l'inci- denza dei vizi del bilancio,per esempio,sul valore della propria partecipazio- ne,se un soggetto ha delle trattative per la vendita:quindi un contenuto anche di carattere patrimoniale. Ed allora si disse chiaramente che di fronte a degli scostamenti di valore di poco conto non si può parlare di un soggetto interessato a far saltare quel bilan- cio.Così dicasi di appostazioni di minimo conto. Quindi,quando la dottrina fa leva su quella sentenza omette (e secondo me lo fa a ragione per sostenere la propria tesi)la storia di quella pronuncia,cioè a dire tutta l'evoluzione che si è avuta per arrivare a quel principio,perché non dimentichiamo che la sentenza è dell'86 ed è stata resa proprio in Cassazione sulla pronuncia del Tribunale di Milano che aveva salvato quel bilancio. Detto questo,alla luce delle articolate e rigide prescrizioni normative intro- dotte dal d.lgs.del '91 ci si chiede come si può fondatamente ritenere che siano civilisticamente qualificabili irregolarità di scarsa importanza od omis- sioni di trascurabile valore economico,attività omesse o passività inesistenti esposte in bilancio per centinaia di milioni o per decine di miliardi o centinaia di miliardi?A mio avviso un siffatto bilancio è sicuramente inveritiero sotto il profilo civilistico e sicuramente sarebbe sanzionabile in un eventuale giudizio ex art.2379.Mi riferisco ovviamente al caso della violazione della cosiddetta verità oggettiva cioè al caso che vengano omesse attività esistenti o inserite passività inesistenti non oggetto di procedimento di valutazione,ma misura- bili e quantificabili in modo oggettivo.Da tutto ciò traggo la conclusione che qualunque spostamento dalla verità oggettiva delle poste di bilancio determi- na violazione del principio di veridicità,nel campo civile,indipendentemente dalla loro incidenza sulle condizioni patrimoniali,economiche e finanziarie della società. Noi siamo dei servitori dello Stato,noi siamo degli operatori,noi applichia- mo la legge:la possiamo interpretare bene,la possiamo interpretare male,ma 65.siamo chiamati ad applicare la legge:se il legislatore vuole qualcosa di diverso cambi la legge,ma non può pretendere da noi affermazioni di principio che,a mio avviso,non sono consentite dalla norma. Ma come è noto,se la violazione del principio di veridicità è causa di nullità del bilancio,l'azione di nullità può essere proposta ed accolta solo se si dimo- stra che l'impugnante ha un interesse concreto ed attuale giuridicamente rile- vante all'invalidazione di quel bilancio. Ne consegue che l'impugnante non avrà siffatto interesse in presenza di omissioni di attività esistenti o iscrizioni di passività inesistenti di trascurabile importo,tali cioè da non compromettere l'informazione oggettiva sulle condi- zioni economiche,patrimoniali,ecc. Ed infatti,secondo Cassazione 30 marzo 1995,l'interesse a proporre impu- gnazione ex art.2379 sussiste quando la violazione del diritto alla completezza dell'informazione induce,o possa indurre,in errore il socio sulla consistenza e sul valore della sua partecipazione sociale e,nello stesso solco,si pone la fon- damentale e copernicana sentenza 3 settembre 1996 del mio collega Rordoff che rappresenta la nuova leva che è andata in Cassazione,che ha determinato la modificazione dell'orientamento tradizionale per la quale proprio per la già rile- vata e cito testualmente:"funzione informativa del bilancio,l'interesse del socio di impugnare per nullità la deliberazione approvativa di un bilancio redatto in violazione di prescrizioni legali,non dipende solo dalla frustrazione dell'aspet- tativa che il medesimo socio possa avere alla percezione di un dividendo o comunque da un immediato conteggio patrimoniale che una diversa e più cor- retta formulazione del bilancio possa eventualmente far balenare". Quell'interesse invece,dice la Cassazione,ben può nascere dal fatto stesso che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permette al socio di avere tutte le informazioni destinate ovviamente a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione e che il bilancio dovrebbe invece offrirgli e dalle quali attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria ela- borazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi del precedente,il socio impu- gnante legittimamente aspira. Più articolate considerazioni impone il caso di scostamenti di valore riguar- danti le poste oggetto di valutazione che,come è noto,nella loro determinazio- ne danno luogo a valori stimati.La valutazione di queste poste deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività,nel rispet- to del principio di competenza economica ed in base agli specifici criteri di valu- tazione fissati dal 2426 con l'aggiunta che,nel caso in cui la legge attribuisca al redattore del bilancio il potere di scegliere tra diversi criteri,egli deve motiva- tamente scegliere ed utilizzare quello che ragionevolmente appare più coerente alla posta in esame perché giudicato in buona fede in senso giuridico,come il 66.più conforme od adeguato alla realtà del patrimonio sociale alla data di reda- zione del bilancio. Alla luce di quanto detto,possiamo parlare con riferimento alle poste ogget- to di valutazione,di bilancio inveritiero,civilisticamente inveritiero,quando nella determinazione delle poste di bilancio il redattore del documento violi il principio di prudenza,di continuazione dell'attività sociale e di competenza eco- nomica,non applichi gli specifici criteri di valutazione fissati dal 2426,deroghi a questi criteri non ricorrendo casi eccezionali e,nell'utilizzo di criteri non rigi- di,si discosti dal principio di ragionevolezza senza fornire informazioni e plau- sibile giustificazione della nota integrativa. Da tutto ciò consegue che non qualunque,anche piccolo scostamento di valo- re,ma solo quelli che sono l'effetto della suindicata condotta illegale dell'am- ministratore e che dunque compromettono l'attendibilità del bilancio e quindi la rappresentazione veritiera e corretta,sono causa di invalidità del bilancio e della delibera che lo ha approvato. Gli irrilevanti scostamenti di valore,invece,anche se incidono sulla veridi- cità del bilancio,non possono determinare l'invalidità per difetto nell'impu- gnante dell'interesse giuridicamente rilevante ad agire. Prendiamo in esame la falsità penale:la premessa posta all'inizio di questa relazione è che il bilancio rilevante in sede di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio ed ai fini dell'eventuale sussistenza del delitto di false comunicazioni sociali,è quello regolato dagli artt.2423 ss. Inoltre il bilancio è inveritiero se sono state omesse attività esistenti o inse- rite passività inesistenti,quantificabili ovviamente in modo oggettivo (cassa, depositi),se le poste oggetto di valutazione sono state determinate in violazio- ne dei principi di prudenza,di continuazione dell'attività sociale,di competenza economica e degli specifici criteri di valutazione temperati sempre dai casi con- sentiti dalla legge e dal criterio della ragionevolezza. Queste conclusioni,a mio avviso,determinano una equiparazione o una sostanziale coincidenza oggettiva tra inveridicità civile e falsità penale.Ma que- ste fattispecie si distinguono per quanto attiene all'elemento soggettivo che in sede civile non è rilevante,mentre in sede penale lo diventa perché richiede nel redattore di bilancio,l'esistenza di un dolo. Ci si deve soffermare sulla tesi di Bartulli,fatta propria da Musco,che dice: "Il falso penalmente rilevante consiste nella non corrispondenza tra i criteri di valutazione dichiarati nella nota integrativa ed i valori determinati in base a quei criteri". Ad esempio,sappiamo che gli immobili devono essere valutati al costo sto- rico e addirittura devono essere valutati ad un minor valore se durevolmente è diminuito il loro valore. 67.Supponiamo che una società abbia comprato l'immobile per cento milioni,il mercato impazzisce e acquista un valore di dieci miliardi:può il redattore del bilancio portare nel documento contabile quell'immobile a dieci miliardi?Non può farlo perché il legislatore gli impone il limite del costo storico per legitti- mare le riserve che sono il salvadanaio che il legislatore vuole assicurare alla società:sono riserve in questo caso legittime perché sono la conseguenza di un criterio di valutazione fissato dal legislatore. Supponiamo invece che nella redazione del bilancio si dichiari nella nota integrativa l'immobile a dieci miliardi perché quello è il valore di mercato. Civilisticamente il bilancio è inveritiero e quindi invalido. Dice Bartulli che,siccome nella nota integrativa ammetto di aver derogato a quel principio e quindi,con l'ammissione,non vi è volontà di rappresentare una situazione economico-patrimoniale diversa da quella legale.Io non ritengo fon- data questa tesi,perché si può parlare di non volontà di ingannare soltanto quan- do il soggetto o ha utilizzato i criteri stabiliti dalla legge,oppure ha utilizzato criteri alternativi che la legge gli consente di utilizzare.Ad esempio:svaluta- zione delle partecipazioni in società controllate o collegate.Il legislatore pone il principio cardine del costo storico,costo di acquisto,però dice che è possibile valutare la partecipazione anche in base al metodo del patrimonio netto della società partecipata. Ma il redattore del bilancio è libero di utilizzare un criterio piuttosto che un altro?Assolutamente no! La dottrina più avveduta,lo stesso Giovanni Emanuele Colombo,dice che questa facoltà non è un arbitrio,ma una discrezionalità tecnica che deve essere, prima di tutto,comunicata e,poi,giustificata nella nota integrativa perché il destinatario del bilancio deve avere la possibilità di verificare e quindi,di qui il sindacato,non soltanto per il socio ma anche per il giudice,sulla correttezza di quel criterio di valutazione. Allora la mia tesi non è quella seconda la quale io posso scegliere qualunque criterio sebbene comunicato al destinatario,ai soci perché non ci sia falso in bilancio,perché si possa essere esenti da imputazione penale è necessario fare corretto uso di quel criterio discrezionale che la legge fornisce. Non si può accettare quindi la tesi di Bartulli perché mi sembra che la stessa possa portare a delle conseguenze paradossali. Un altro aspetto da esaminare è se costituisca o no falso rilevante,ex art 2379 ed ex art.2621,la registrazione in bilancio con causale mendace,cioè diversa da quella reale di un costo effettivamente sostenuto. Ritengo civilisticamente inveritiero e non chiaro il bilancio che contenga tale registrazione,quanto alla commissione del delitto di false comunicazioni socia- li tre opinioni si contendono il campo. 68.Quella assolutamente prevalente in dottrina -Colombo e Mazzacuva-per la quale non integra il reato di false comunicazioni sociali l'esposizione in bilancio di spese effettivamente sostenute e tuttavia giustificate da causali diverse da quelle reali. Un'altra corrente di pensiero,sostenuta da Andrea Perini,fa leva sulla rile- vanza del falso però da giudicarsi non avendo a riferimento i semplici valori numerici direttamente coinvolti nel falso,ma le ripercussioni economiche inge- nerate da tale falsità sulla generale rappresentazione economica della società. Il giovane autore cita,come in linea con il suo pensiero,quello di Pedrazzi: "Il fatto che determinate erogazioni vengono appostate in conto economico sotto etichettature non pertinenti,assume rilevanza penale in quanto maschera auten- tiche appropriazioni di fondi sociali,oppure in quanto risulta alterata sensibil- mente la struttura dei costi,ecc.". Una terza corrente di pensiero che si è attestata su posizioni rigoriste fa capo soprattutto a valenti magistrati e questi sono Sandrelli,Napoleoni e Brichetti. Rileva Napoleoni che alla luce delle disposizioni del d.lgs.127 le condizioni economiche della società non si apprezzano solo sulla base delle risultanze numeriche dell'esercizio e della consistenza complessiva del patrimonio sociale. Interessante è invece sapere in che modo si è prodotto quel risultato e si è for- mato quel patrimonio,posto che a pari risultanze finali è l'utilizzo strumentale o ad arte delle poste e voci di un bilancio che può far scaturire l'immagine di una società in crisi.Sandrelli aggiunge che non si tratta di mero rigorismo penalisti- co:il mendace sulla causale incide sulla potenzialità redditiva della società, occultando ai terzi,soprattutto i concorrenti,che le capacità di fatturato deriva- no non da risorse proprie ma da improprie protezioni e aiuti. Da un'angolatura pratica,risulta che lo scambio tra voci può portare a risul- tati assolutamente aberranti;diversamente opinando,si ammetterebbe la liceità di quel bilancio che per coprire l'appropriazione della Cassa da parte dell'am- ministratore compensi l'ammanco con la sopravvalutazione,nei limiti del plau- sibile delle partecipazioni. Si legittimerebbe lo scambio tra magazzino e crediti posti entrambi all'attivo ma radicalmente difformi sia in rerum naturae sia contabilmente;invero,ogni voce ha un suo criterio valutativo ed una sua intrinseca dinamica:per esempio, il deperimento per le merci e il grado di esigibilità per i crediti. I primi,inoltre,hanno incorporato potenzialità di utile,i secondi lo hanno già scontato. Allo stesso modo,lo scambio debito con rischi può portare ad un uguale risultato al passivo essendo le voci ivi allocate,ma non consente una corretta visione delle componenti che caratterizzano la gestione della società soprattutto con riferimento agli indici finanziari. 69.Ancora,dice Sandrelli,annotare al posto dei valori di immobilizzazione,per esempio,macchinari e voci di cassa,significa enfatizzare i dati di liquidità della società,occultando il rischio molto temuto dai creditori di una paralisi finanzia- ria.E questa rilevanza è da sottolineare anche quando l'alterazione avvenga in seno ad una medesima posta. In perfetta sintonia con questa corrente di pensiero e con la quasi totalita- ria giurisprudenza,si pongono illustri cultori di economia economico-azien- dale. Di recente il Savioli (Università di Pisa)ha scritto:"Non sarebbe irrilevante per i fruitori esterni del bilancio al fine di valutare le condizioni economiche in cui la gestione si è svolta e soprattutto in cui si svolgerà in futuro,sapere,ad esempio,che la società acquisisce commesse non in virtù della propria capacità competitiva ma paga tangenti;o sapere che non è amministrata da persone one- ste che perseguono esclusivamente il bene della società,ma da soggetti che dre- nano illecitamente fondi sociali a favore di consorterie politiche o di altro gene- re e per attribuirsi compensi in nero?". E prosegue l'Autore:"Le eventuali descritte lacune e reticenze del documen- to contabile altererebbero in tale visione,in maniera rilevante,l'informazione fornita ai terzi e la conseguente possibilità in capo a costoro di assumere deci- sioni consapevoli in ordine al comportamento da tenere nei confronti della società;ad esempio per gli istituti di credito ed i fornitori,la sua capacità di affi- damento,per i piccoli azionisti e per i mercati finanziari in genere,l'opportunità di investimenti azionari nel suo capitale,per altre imprese la sua affidabilità quale parte per l'avvio di iniziative comuni,per valutare in sostanza le sue con- dizioni economiche". Concludo mutuando da Valerio Napoleoni (ex fallimentarista ma anche pena- lista molto valoroso)la considerazione che il movimento di pensiero politico e dottrinale in questo particolare momento storico ed in reazione alle iniziative giudiziali originate e proseguite da Tangentopoli,vuole circoscritto il delitto di false comunicazioni sociali esclusivamente alla inveridicità rilevante,cioè a quella che è tale da compromettere gravemente la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico -patrimoniale e finanziaria della società; questo movimento di pensiero si pone controcorrente rispetto alle raccomanda- zioni sulla lotta alla corruzione nelle transazioni commerciali internazionali adottate dal Consiglio dell'OCSE il 23/05/1997 e il 17/12/1997. La raccomandazione del 23/05/1997 pone l'accento sulla necessità di usare verifiche contabili al fine di prevenire e scoprire la corruzione dei pubblici uffi- ciali negli appalti internazionali,di inibire alle società di effettuare transazioni che non risultino dalle scritture contabili e di costituire fondi neri,di sanziona- re adeguatamente le omissioni contabili e le falsificazioni e le frodi. 70.71 Nello stesso solco si pone la raccomandazione OCSE del 17/12/1997 .che invita gli Stati membri a proibire le operazioni che non risultino dalle scritture contabili,le transazioni non registrate e non adeguatamente identificate,le regi- strazioni di spedizioni mai avvenute ed iscrizioni di passività per causali non correttamente identificate;sono queste raccomandazioni già vincolanti per l'Italia ma nelle quali non si rinviene alcun cenno alla discriminazione tra falsità rilevante e falsità percentualmente trascurabile. Indubbiamente il legislatore potrà inserire la rilevanza,la non rilevanza ecc. Nel testo Mirone non è scritto niente;vi è soltanto,però,una nota:"Il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia raccomandano l'inserimento del criterio di rilevanza",ma è solo una raccomandazione da parte di due enti:se il criterio, il parametro della rilevanza sarà inserito,ne prenderemo atto,altrimenti,pur- troppo,potremo avere anche lo strapotere dei giudici,ma io dubito che un giu- dice possa violentare la norma ed utilizzarla come grimaldello per entrare nel- l'economia.Io personalmente non voglio farlo.

Tratto dalla Collana di studi giuridici dell'Ordine
degli Avvocati di Bari
Atti del Seminario di Studi su
FALSO IN BILANCIO BANCAROTTA FRAUDOLENTA












 

 

 


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