in collaborazione con il
Centro studi di diritto fallimentare di Bari

 

La tutela dei creditori tra vecchia e nuova amministrazione straordinaria.

Dott. Luigi MACIOCE
Consigliere della Corte di Cassazione

1.Mi sembra doveroso spiegare,in apertura,le ragioni per le quali le mie riflessioni -proposte in un incontro il cui tema è la tutela del lavoro subor- dinato nelle procedure concorsuali -si appuntano,come indica il titoletto, sulle ragioni del ceto creditorio più che su quelle specifiche dei dipendenti od ex dipendenti della impresa in condizione di insolvenza.Infatti,se man- tenimento dei livelli occupazionali e soddisfacimento dei crediti dei lavora- tori occupati sono stati,nella abrogata procedura momenti centrali della regolamentazione normativa e ragioni fondanti della sua introduzione più di venti anni or sono e se tali obiettivi permangono,in diverso e più articolato contesto,nel disegno normativo concluso con il D.Lgs.8.7.99 n.270 non- chè se ,in tal quadro,il bilancio del passato non è negativo,appare certa- mente meritevole delle riflessioni che vado a proporre tanto indagare sulla conservazione di tali ragioni nella nuova procedura quanto verificare se i costi generali di quelle scelte conservative rimangano o meno eccessiva- mente alti nel nuovo quadro.

2.Sotto il primo profilo,è significativo rammentare che il mantenimento del livello occupazionale della grande impresa in stato di insolvenza si realiz- za non solo con il tradizionale strumento della continuazione dell 'eserci- zio per la realizzazione del programma di ristrutturazione di cui all 'art.27 comma 2 lett.b)ma anche attraverso la vendita dell 'azienda in esercizio previa contrattazione con l 'acquirente dell 'impegno al mantenimento per un biennio (art.63 comma 2)e nel quadro di una negoziazione condotta alla presenza attiva del sindacato (art.62 comma 4).Dall 'altro canto la previsione di deroga al disposto dell 'art.2112 c.c.posta al comma 5 °del- l 'art.63 si iscrive,nel solco delle preesistenti normative,nella logica di un corretto scambio tra ragioni dei trasferiti (la cui garanzia biennale può essere accordata dall 'acquirente solo in corrispettivo della liberazione da pregresse passività)e ragioni dei lavoratori rimasti (il soddisfacimento dei cui crediti troverà nel prezzo corrisposto la migliore garanzia).Quanto alla tutela dei lavoratori dell 'impresa in esercizio,se gli artt.52-67-68/2 ° del Decreto 270/99 delineano il consueto quadro di soddisfacimento in prededuzione e di partecipazione alle ripartizioni parziali,è da registrare una cospicua serie di questioni correlate alla previsione espressa (art.108 1 °)del mantenimento pro tempore dei trattamenti di cui all 'art.3 della L. 223/91 per le sole imprese in a.s.a norma della legge 95/79 senza una espressa regolamentazione delle condizioni per l 'ottenimento del tratta- mento in discorso da parte del commissario per imprese ammesse a pro- gramma di ristrutturazione o riconversione di attività (ed al proposito basti rinviare alle riflessioni di A.Caiafa sul Mass.Giur.Lav.IL sole 24ore- 3/2000).

3.Sotto il secondo profilo ed al di là di tali spunti sommari (e forse viziati dalla scarsa informazione di chi vi parla per le questioni lavoristiche,abbandona- te da circa 16 anni),quel che mi pare assai rilevante -e tale da giustificare una diretta riflessione da parte di un "non (più)lavorista "-è la questione della miglior tutela dell 'intero ceto creditorio (nel quale sono compresi i lavoratori occupati o non più occupati presso l 'impresa in stato di insolven- za)realizzata con l 'ampia riforma introdotta dal decreto delegato rispetto a quanto si è visto realizzarsi come diritto vivente in venti anni di applicazio- ne della L.95/79:e pare appena il caso di rammentare come il giudizio di funzionalità ed equità su di una procedura concorsuale non può non avere tra i suoi punti più qualificanti quello correlato alla entità del soddisfacimento dei creditori,alla celerità del suo conseguimento,alla equità delle proce- dure adottate per pervenirvi (tenendo conto del notorio fatto che oggi tal soddisfacimento è raggiunto assai tardi,con risultati non superiori ad un terzo dell 'ammesso per i creditori con prelazione,ed all 'esito di procedure faticose e dai margini sovente incerti).

4.Ebbene,venendo più direttamente al tema di indagine delinato al par.1,le scelte chiarissime del legislatore del 1979 di optare per un tentativo di risa- namento "ad ogni costo "della grande impresa in crisi (e di privilegiare,spe- cularmente,l 'interesse dei creditori-lavoratori occupati )hanno prodotto - come concordemente rilevato da tutti i giuristi che hanno inteso trarre con- clusioni e formulare bilanci al proposito -una netta traslazione dei costi di tali tentativi sul ceto creditorio (oltre che,come doveroso,sulla colletti- vità),i cui margini di soddisfacimento sono finiti per evaporare del tutto sotto il peso e l 'accumulo della massa dei crediti prededucibili (artt.212 e 111 n.1 L.F.).E ciò è altresì avvenuto in un quadro di dilatazione dei tempi di continuazione dell 'esercizio d 'impresa (da 2 a 5 anni,come indotto dalle leggi 119/82 e 212/94),di alterazione dei presupposti e delle forme delle garanzie (della quale la cancellazione delle ipoteche dei beni venduti dal commissario,di cui all 'art.6 3 °comma L.95/79,è stato l 'esempio più discutibile),di attenuazione della presenza e della interlocuzione dei credi- tori istanti il fallimento nella fase della conversione,di sottrazione all 'AGO ed attribuzione ai TAR della competenza sui ricorsi avverso gli atti di ven- dita e le relative autorizzazioni (L.391/88),di liberazione dell 'acquirente del complesso aziendale da ogni responsabilità evocabile ex artt.2112 - 2560 c.c.(art.3 D.L.835/86 conv.in L.19/87,poi abrogato dall 'art.109 lett. f D.Lg.270/99).

5.Ma già nella legge delega 274/98,come poi chiaramente nel decreto 270/99, su tale piano segni di novità sono certamente da registrare,ed in primo luogo per l 'evidente riappropriazione di poteri da parte del Giudice ordinario 96.che qualifica i momenti più significativi della procedura ed in un quadro di opportunità di ammissione indubitabilmente più selettivo ,giustapponendo- si ai tradizionali requisiti di cui agli artt.2 e 3 per la dichiarazione dello stato di insolvenza il requisito dinamico della prospettiva di recupero eco- nomico di cui all 'art.27.Ebbene,il ruolo centrale del Giudice si rinviene ben più che nel tradizionale alveo dell 'accertamento del passivo (l 'art.53 del D.Lgs.270/99 fa infatti rinvio al procedimento di cui agli artt.93 e segg. L.F.)nei qualificanti momenti della decisione di aprire la procedura sulla base della valutazione dei requisiti dimensionali/finanziari/economici (artt. 27-28-30)e sulla scorta del mero parere del Ministero dell 'Industria (art.28) e di convertirla in fallimento al chiudersi,in ogni momento,delle indefet- tibili "utilità "di esecuzione o,al termine,al venir meno delle programmate opportunità di cessione recupero (artt.69-70).

6.Ed è nel momento della decisione di aprire la procedura -scegliendo quindi l'opportunità di una gestione dinamica della crisi aziendale a spese della sempre incombente ipotesi liquidatoria -che si situa il più delicato compito del Tribunale.Si tratta infatti di valutare quanto emerge dalla relazione del Commissario,quanto espresso nel parere ministeriale,quanto eventualmen- te acquisito nel supplemento di indagini,quanto dedotto dall'insolvente e dai creditori istanti,onde scegliere tra l'ipotesi dinamica (il recupero futuro della capacità di produzione previa il sacrificio attuale degli interessi del ceto creditorio)e l'ipotesi statica (la monetizzazione immediata dell'esisten- te):e di vera e propria scelta si tratta,con l'ingresso (sostitutivo)del Tribunale nel campo sinora riservato all'esercizio della discrezionalità poli- tica,quello di valutare le opportunità avvenire di una impresa insolvente nel- l'ambito delle formule di cui all'art.27,una scelta che,a parere di chi vi parla,è indice della volontà di qualificare nel segno della garanzia di equa ponderazione degli interessi coinvolti la decisione in discorso.E vi è solo da augurarsi -a sommessa opinione dell'autore di queste brevi riflessioni - che i Giudici rimangano all'altezza della gravità delle attribuzioni affidate,e cioè che trovino la dimensione culturale (generalmente non mancante)e la dovuta attenzione (non sempre presente)per svolgere non "routinariamente" le attribuzioni stesse.

7.Che l'attribuzione al Giudice della delicata scelta testè rammentata sia stata effettuata nell'ambito e nell'ottica propri della giurisdizione sui diritti,per quanto ambiguo sia il confine tra accertamento dei diritti e valutazione discrezionale,risulta,in modo assai significativo,dalla specifica previsione del eclamo innanzi alla Corte d'Appello avverso i decreti di cui all'art.30 del D.Lgs (i decreti che aprono la procedura o dichiarano il fallimento), reclamo espressamente riservato alla deduzione delle doglianze afferenti le 97.prospettive di ecupero di cui all'art.27 (rimanendo assorbite nella fase delle opposizioni alla dichiarazione di insolvenza le questioni afferenti i requisiti di cui agli artt.2 e 3).Ed avere giurisdizionalizzato il momento della valutazione delle prospettive di recupero -nelle alternative ipotesi del programma di cessione o di risanamento e con la conseguenza di portare sino alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art.111 Cost.la legalità e razio- nalità dei provvedimenti valutativi adottati,contestualmente ammettendo al reclamo "chiunque vi abbia interesse"-è l'attestazione più eloquente della nuova centralità della giurisdizione nella gestione della crisi delle grandi imprese insolventi:ma alla attribuzione di tal delicato e gravoso compito dovrebbe fare da esatto pendant ,ad avviso di chi parla,l'esclusione di aree tipicamente amministrative dalla competenza del Giudice (a pena di veder perpetuare ed aggravarsi il rapporto tra affari attribuiti e scarse forze dispo- nibili in un quadro "terremotato"dalle recenti riforme ordinamentali).

8.Un terreno assai significativo per comprendere il tasso di rispetto attribuibi- le ad una procedura con riguardo all'interesse del ceto creditorio è quello della regolamentazione della più efficace ed articolata procedura reuperato- ria alla massa,l'azione evocatoria .Ebbene,che la azione in discorso non abbia avuto grande fortuna nel vigore della legge 95/79 e sia stata addirittu- ra.......revocata in dubbio dalla giurisprudenza,risulta evidentissimo dalla lettura delle (poche)pronunzie massimate del S.C.Tra l'87 ed il '99 risulta- no massimate solo 13 pronunzie:di queste le sentt.5858/99-9581/97 atten- gono al computo del periodo sospetto in casi di consecuzione di procedure, le sentt.6285/95-5900/95 concernono vari profili della scientia decoctionis (anche nell'ambito del gruppo:ed al proposito si richiama anche la assai recente Cass.2188/00),le sentt.3421/94 e 2036/93 riguardano la decorrenza dal decreto di apertura del corso prescrizionale della revocatoria (ex art. 2935 c.c.).Una sola pronunzia,di contro,prende in esame la stessa ammis- sibilità della revocatoria e,in un notevole sforzo di consapevole ricostru- zione sistematica,ne confina le possibilità applicative -sollevando aspre cri- tiche dalla dottrina -alla sola evenienza dell'inizio della fase liquidatoria.

9.In realtà la pronunzia,che si passa a sinteticamente esaminare (cass. 27.12.96 n.11519),parte dalla lucida posizione del problema della sussi- stenza di limiti preclusivi -intrinseci alla procedura ex lege 95/79 sebbene inespressi -all'indiscriminato esperimento da parte del commissario dell'a- zione ex art.67 L.F.,limiti che coglie -all'esito di una analisi delle regole legali e dei fini divisati dal legislatore (in bilico tra finalità conservativa, quale esplicitata,e finalità satisfattiva,propria del richiamo alle norme della l.c.a)-nella prevalenza del momento della conservazione dell'esercizio dell'impresa .La prevalenza,ricavata da una valutazione di coessenzialità 98.alla procedura dell'esercizio provvisorio,viene dalla Corte situata in termi- ni di alternatività funzionale e temporale della conservazione alla liquida- zione,questa venendo in rilievo soltanto ove e quando la prima non dia (più) i suoi frutti.E la conclusione che se ne trae,ai fini della sottoposta questio- ne di ammissibilità della revocatoria,è nel senso che l'azione ex art.67 L.F. diventerà esperibile (proponibile)soltanto ove abbia inizio la fase della liquidazione dei beni.

10.Critiche e consensi alla pronunzia in discorso concordano,evidentemente,e correttamente,nel notare che il S.C.ha operato un vero e proprio salto di qualità rispetto alla opinione diffusa della compresenza (e pari dignità)nella legge 95/79 delle due finalità.La scelta e l'opzione appaiono,a chi vi parla, corrette e convincenti.Meno chiaro è però come sia individuabile il momen- to in cui la fase conservativa cessi ed abbia inizio quella liquidatoria, momento nel quale si avvera la proponibilità della revocatoria.Ed ancor meno persuasiva è la fissazione di un rigoroso dies a quo nell'assenza di alcuna norma al proposito,pur trattandosi di condizioni di temporanea improponibilità di azione a tutela di diritti soggettivi.Nè la pronunzia pare farsi carico della ingombrante presenza di norma quale quella che discipli- na la revocatoria aggravata nell'ambito del gruppo (art.3 comma 3 °L. 95/79)che all'atto di richiamare ed ampliare la revocatoria fallimentare non ne condiziona in alcun modo la esperibilità alla "fase",ovvero di norme (cfr. l'art.2 comma 7 °con il rinvio all'art.212 L.F.)che privilegiano il momen- to liquidatorio di soddisfacimento degli interessi dei creditori o che,addirit- tura,scorgono nella liquidazione un momento della finalità conservativa (art.2 comma 5 °).

11.Probabilmente avvertito delle questioni risolte (o semplicemente poste)dal Supremo Collegio,nell'adempimento della funzione più propria di una moderna vocazione nomofilattica (quella di tentare un approccio generale e sistematico alla costruzione del diritto vivente),il legislatore delegato ha oggi operato con chiarezza e nettezza le sue scelte ed ha condizionato l'am- missibilità della revocatoria -che pertanto non è sempre ammissibile -alla esistenza del programma (autorizzato)di cessione dei complessi aziendali. Il che è quanto dire che quell'incerto confine della fase liquidatoria che la sent.11519/96 aveva posto come momento iniziale per l'esperibilità delle revocatorie tutte è stato dal legislatore delegato esattamente individuato e tradotto in norme precise (art 49)rigorosamente coerenti con la prospettiva dinamica della nuova procedura,quello della adozione del programma di cui all'art.27 comma 2 lett.a)diretto alla cessione dei complessi aziendali. E si tratta di una cessione che appartiene interamente al momento conserva- tivo della nuova procedura,trattandosi della dismissione di complessi intie- 99.ri finalizzata al risanamento dell'impresa insolvente che,su tali premesse,è avviabile al recupero dell'equilibrio economico.

12.E'pervero significativo che la procedibilità della revocatoria sia collegata alla adozione di un atto amministrativo dell'autorità di Governo (spet- tando al Ministero dell'Industria l'autorizzazione del programma di risana- mento attraverso la cessione dei complessi aziendali:artt.49-56-57),il cui contenuto di scelta politica -funzionale agli interessi che disloca ed al costo di sostegno erariale del risanamento -non è,ovviamente,compatibile con il sindacato giurisdizionale ma soltanto con la adottata pubblicità (parziale) dei suoi contenuti (art.59).E'solo sui tempi della esecuzione del program- ma che ritorna al Giudice il potere di autorizzazione (la proroga di cui all'art. 66 con riguardo ai termini dell'art.27).Quanto alle regole espresse dettate per la revocatoria è opportuno rammentare alcune scelte significative :A) per quel che riguarda gli atti pregiudizievoli posti in essere dalla grande impresa in bonis la norma prevede che (alla condizione succitata della auto- rizzazione del programma di cessioni)essi siano sottoponibili alle revocato- rie tutte di cui agli artt.64-66-67 L.F.(nessuna previsione esclusa e con la intera recezione dei termini e delle condizioni soggettive ivi previste);e la collocazione del dies a quo dei termini ivi previsti alla data della dichiara- zione dell'insolvenza -anche in caso di consecuzione di fallimento -recepi- sce i rammentati pronunziati del S.C.;B)per quanto concerne gli atti pre- giudizievoli realizzati dalle imprese del gruppo (tali definite nelle varie ipotesi dall'art.80 comma 1 lett.a),attratte per estensione nella procedura ancorchè sfornite dei requisiti propri (art.81)l'art.91,lasciando ferma la premessa del ricorrere delle condizioni di cui all'art.49 comma 1,ed in pri- mis quella della dichiarazione di insolvenza e quella della autorizzazione del ridetto programma di cessione,autorizza la proposizione della (sola)revo- catoria aggravata (art.67 nn.1-2-3-4 e capoverso)già regolata dall'art.3 comma 3 °della legge Prodi.Ed al proposito ben potrà ribadirsi il principio, affermato da Cass.6385/95 per il quale in tali casi,ferma l'autonomia dei requisiti in capo alle imprese del gruppo,la scientia decoctionis sarà comun- que comunicabile "circolarmente"in via di presunzione.

13.La natura del breve intervento da me predisposto -nulla più di alcune prime riflessioni su un corpus normativo ragguardevole (110 articoli)e di ambi- ziosi obiettivi -mi sconsiglia tanto di scendere ad una attenta disamina delle questioni che la nuova regolamentazione della revocatoria potrà porre all'in- faticabile interprete quanto di trarre conclusioni di sorta che non siano una globale riflessione,coerente con il tema attribuitomi.Ebbene,la nuova nor- mativa -esaustivamente regolante nascita,crescita,vita,morte o "conver- sione"della procedura -è stata indubbiamente imposta al legislatore italia- 100.no da un autorevole intervento esterno :sono note le ripetute decisioni della Corte di Giustizia,riscontranti nella legge 95/79 indebiti e non notificati Aiuti di Stato.Le sentenze 17.6.99 in causa C-295/97 e 1.12.98 in causa C- 200/97 hanno infatti ravvisato violazioni degli artt.92-93-del Trattato CE (poi artt.87-88)ed imposto prima la legge delega e quindi,in tempi sostan- zialmente rispettati,la legge delegata or ora esaminata.Ma l'imposizione non sembra abbia prodotto gravi lacune nè confusioni di impianto.Il dise- gno della nuova procedura appare chiaro e,sostanzialmente,tradotto in pre- cetti coerenti.Per quel che riguarda il tema sul quale si sono formulate le riportate osservazioni,pare di poter affermare che,per l'ampia garanzia giu- risdizionale presente nei momenti più qualificanti,per la pregnante regola- mentazione dei tempi e delle ipotesi di ammissione,per la organica e preci- sa regolamentazione dei momenti della formazione del passivo,del recupe- ro (revocatorio)dell'attivo,della distribuzione del ricavato,il ceto creditorio coinvolto nella insolvenza delle grandi imprese sia più garantito del passa- to.E questo,senza voler attribuire al giudizio relazionale alcun valore asso- luto pare comunque un dato da registrare con favore,pur se la bilancia delle scelte adottate continua a pendere sensibilmente in favore della conserva- zione dinamica dell'impresa e della tutela degli interessi -anche dei lavora- tori occupati -che da tal conservazione traggono beneficio.

Tratto dalla Collana di studi giuridici dell'Ordine
degli Avvocati di Bari

 












 

 

 


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