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Centro studi di diritto fallimentare di Bari

FALSO IN BILANCIO E RESPONSABILITA ' DEGLI AMMINISTRATORI,SINDACI E REVISORI

Prof.Vittorio D 'ECCLESIIS
Dottore Commercialista in Bari

Falso in bilancio:fattispecie identificativa.
Ritengo che il principale problema legato alla violazione delle norme di cui all'art.2621 c.c.sia rappresentato dalla difficoltà di determinare la soglia oltre la quale la fattispecie prevista è perfettamente integrata. Il problema della veridicità del bilancio impone l'esame del tema se le valu- tazioni delle singole voci attive e passive del detto documento rientrano nella nozione di "fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società"contenuta nell'art.2621 c.c.. Si tratta cioè di stabilire quando un bilancio è "falso"e quando,pur non essendo propriamente regolare,non comporta la violazione della norma in que- stione con le conseguenze di natura penale a carico dei soggetti preposti. Il bilancio rappresenta l'azienda,cioè la fotografa alla data del 31 dicembre (o a quella di chiusura dell'esercizio,ove diversa).Ma per usare una metafora ampiamente adoperata:una cosa è scattare una fotografia,altra è dipingere un quadro.E consideriamo poi che anche con la stessa fotografia,l'immagine rap- presentata può risultare in diversi effetti a seconda dell'abilità del fotografo, degli obiettivi che adopera,dall'angolo di visuale e così via. Il bilancio non è frutto di operazioni aritmetiche su grandezze oggettivamen- te misurabili e non è un mero rendiconto di fatti ormai conclusi,ma vuol coglie- re la gestione nel suo incessante movimento.Conseguentemente,il bilancio dovrebbe ritenersi falso solo se,nel suo insieme,non adempia alla funzione tipi- ca di fornire un'informazione attendibile sulle condizioni dell'impresa. Fermo restando che l'applicazione dei diversi criteri di valutazione consenti- ti dalla legge può in ogni caso condurre a differenti valutazioni delle medesime poste di bilancio (e,quindi,del risultato d'esercizio),comunque lecite. Mi rivolgo a persone che a vario titolo conoscono la vastissima casistica che invade le aule di giustizia e che ha fronteggiato in prima persona il problema logicamente nelle rispettive parti. Del resto considerando che le fattispecie previste per il reato di furto sono 32, verrebbe da sorridere pensando che una violazione talmente complessa e con- troversa come il falso in bilancio possa essere disciplinata da un solo articolo del codice civile.Peraltro l'ultima modifica all'art.2621 credo risalga al 1986 con l'art.31 del D.P.R.30 del 10 febbraio 1986. A mio avviso,vista la sempre più rapida evoluzione dell'economia,l'impres- sionante diffusione di nuovi strumenti di commercio e scambio,sarebbe quindi il caso che una commissione mista,formata di concerto con gli ordini profes- sionali locali,lavori ad un progetto di modifica della normativa che disciplina il reato di falso in bilancio in questione. Il punto principale potrebbe essere una graduazione delle ipotesi di violazio- ne che in ordine crescente di gravità e,conseguentemente,di sanzioni potrebbe essere così schematizzata: 35.a)Partiamo da un bilancio che collocheremo al top della verità e della chiarez- za e che chiameremo "autentico ".Un bilancio cioè che rispecchi con la mas- sima fedeltà e precisione tutti i fatti aziendali,dando ad ognuno di essi la giu- sta evidenza,il giusto peso e tralasciando ogni apprezzamento o valutazione di carattere personale.Mi chiedo e rivolgo la stessa domanda ai colleghi pre- senti:può esistere un simile bilancio? b)Potremmo considerare poi un bilancio "corretto ".Un bilancio cioè che rap- presenta gli accadimenti correttamente .È chiaro che questo termine può essere riferito solo all'apprezzamento degli organi preposti alla redazione del documento.Eventuali "imprecisioni"avrebbero carattere assolutamente irri- levante in relazione alla loro entità rispetto al complesso. c)Un bilancio "scorretto "potrebbe essere quello in cui le irregolarità sono tali da non alterarlo strutturalmente.Potremmo pensare qui a quelle irregolarità di carattere contabile quali ad esempio la mancata osservazione del criterio cronologico nelle registrazioni,una leggera confusione e così via … d)Si potrebbe poi considerare un bilancio "non veritiero "ovvero un bilancio in cui le irregolarità,in questo caso di un certo rilievo (medio,potremmo dire),inficino il conto economico e quindi costi o ricavi, e)Ed un bilancio "inattendibile ",quando ad essere inficiate sono le poste dello stato patrimoniale,e quindi debiti,crediti,fondi vari e via dicendo. f)All'ultimo grado,il massimo per gravità e sanzione (che solo in questo caso potrà essere di natura penale),il bilancio "falso "ossia il bilancio che oltre ad essere inattendibile,non veritiero secondo i criteri che ho esposto,integri il dolo specifico e tutte le altre caratteristiche che ampia giurisprudenza e dot- trina hanno finora approfondito in dettaglio. Immaginate poi le conseguenze della previsione di sanzioni amministrative per le prime ipotesi e di sanzioni penali solo per la fattispecie più grave: a)in primo luogo un deciso alleggerimento della mole di lavoro per le Procure, b)in secondo luogo,si porrebbe termine allo stato di angoscia in cui viene get- tato l'imprenditore che abbia notizia della violazione, c)la certezza di una definizione delle sanzioni in tempi brevi,senza l'incubo di un procedimento penale, d)ultimo e non meno importante,l'aumento di entrate per le casse dello Stato, cronicamente in stato di bisogno. Credo che tale mio pensiero sia ricalcato abbastanza fedelmente nello sche- ma di disegno di legge delega per la riforma del diritto societario messo a punto dalla Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia e presieduta da Antonino Mirone. Richiamo qui le parti che interessano la nostra discussione:all'art.10 (disci- plina penale delle società commerciali) 36.1.La riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie connesse è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: a)prevedere i seguenti reati e illeciti amministrativi: 1)falsità in bilancio,nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali,con- sistente nel fatto degli amministratori,direttori generali,sindaci e liquidatori,i quali,nei bilanci,nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico,intenzionalmente espongono false informazioni4 sulla situazione economica,patrimoniale o finanziaria della società,o del gruppo al quale essa appartiene,ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima,al fine di conseguire,per sé o per altri,un ingiusto profitto;precisare che la condotta deve essere ido- nea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione;estende- re la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni possedu- ti o amministrati dalla società per conto di terzi;prevedere la pena della reclusione; 3)falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisio- ne,consistente nel fatto dei responsabili della revisione,i quali,nelle relazioni o in altre comunicazioni,attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione contabile,economica,patri- moniale o finanziaria della società,ente o soggetto sottoposto a revi- sione;precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in ingan- no i destinatari sulla predetta situazione;prevedere la pena della reclusione; (...) d)prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui abbiamo detto qualo- ra il fatto abbia cagionato un'offesa di particolare tenuità,nonché even- tuali circostanze aggravanti fondate sulla qualifica soggettiva degli auto- ri,qualora la stessa assuma un particolare significato sul piano della lesi- vità del fatto; (...) f)prevedere che,in caso di condanna o di applicazione della pena su richie- sta delle parti per taluno dei reati indicati nelle lettere a)e b),sia disposta la confisca del prodotto o profitto del reato e dei beni utilizzati per com- metterlo;prevedere che quando non sia possibile l'individuazione o l'ap- prensione dei beni la misura ha a oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente;specificare che la misura si applica anche qualora i beni appartengano alla società,ente o soggetto nell'interesse del quale il reato è stato commesso; 37.g)riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative di reati societari che concorrono a cagionare il dissesto della società; h)prevedere che qualora un reato,tra quelli indicati,sia commesso da amministratori,direttori generali o liquidatori nell'interesse della società,si applichi alla medesima una sanzione amministrativa pecunia- ria compresa tra un minimo e un massimo,suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto alle condizioni economiche della società conformemente alla disposizione dell'articolo 133-bis,secondo comma, del Codice penale;prevedere che la sanzione si applichi anche nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse della società da persone sot- toposte alla direzione o alla vigilanza degli amministratori,direttori generali o liquidatori,quando il fatto non sarebbe stato realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica; prevedere che la sanzione nei confronti della società possa essere con- dizionalmente sospesa,qualora la società dimostri di aver adottato ade- guate misure aziendali organizzative e gestionali,tali da neutralizzare il rischio di analoghe condotte: *** Ebbene,richiamando il quesito posto dal Quatraro (…): "si può considerare penalmente "falso"e civilisticamente "non veritiero"il bilancio che ad esempio avendo ricavi per alcune migliaia di miliardi,occulti attività o comprenda passività (inesistenti)per qualche decina o centinaia di milioni"? A mio avviso,tale quesito rappresenta perfettamente le difficoltà che si pre- sentano al momento del tentativo di identificazione del reato. Parte della giurisprudenza e della dottrina ritengono che la distinzione tra violazioni rilevanti ed irrilevanti sia necessaria:pertanto,nel caso in cui la non veridicità non incida sulla rappresentazione veritiera e corretta delle condizioni economiche della società e quindi non inganni i destinatari delle comunicazioni sociali,essa non sia penalmente e civilisticamente sanzionabile. A favore di tale orientamento si può richiamare la Corte d'Appello di Milano (Sez.istrutt.18.12.91)secondo la quale:"per la configurazione del reato ex art. 2621 n.1 c.c.,occorre che l'inesattezza abbia concretamente inciso sulla rap- presentazione complessiva del valore patrimoniale della società e del risultato dell'esercizio sociale". Secondo la Cassazione (18.03.86,n.1839),seppure riferendosi alla validità della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio:"(…)sono irrile- 38.vanti le irregolarità di scarsa importanza e le omissioni o i raggruppamenti di poste di trascurabile valore economico,che non influenzano in misura apprez- zabile la rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica della società;le violazioni suddette,in tanto viziano la deliberazione in quanto com- portino un concreto pregiudizio per gli interessi sostanziali tutelati attraverso il principio di verità (…)". E in riferimento a questi orientamenti citati,l'illustrissimo Quatraro si mostra alquanto scettico visto che: 1."Nessuna disposizione normativa consente di agganciare la "rilevanza" all'attivo o al netto del bilancio,o ai ricavi o ad altri elementi patrimoniali e reddituali".E su questo punto il buon senso viene sicuramente in aiuto in quanto,pur in mancanza di specifiche norme,la "rilevanza"si potrebbe facilmente confrontare con "il bilancio"nella sua interezza e quindi con lo stato patrimoniale e con il conto economico.Il primo,rappresentando la situazione patrimoniale della società,avrebbe nel patrimonio netto una prima ragionevole pietra di paragone.Con riferimento al conto economico poi,la stretta correlazione tra l'entità dei ricavi e quella dei costi fa sì che riferire la portata della violazione ai ricavi rivesta,a mio avviso,un signi- ficato ragionevole. 2."La rilevanza,al contrario,va apprezzata in sé e per sé in base alla valuta- zione che di essa dà l'uomo medio;quindi 100 o 500 milioni costituiscono somma rilevante in sé e per sé,in base alla valutazione che comunemente ne dà la pubblica opinione".E su tale pensiero,detto che lo scopo del bilancio è quello di fornire un'informazione attendibile sulle condizioni dell'impresa, non sembra chiaro come sia possibile che alcuni milioni possano compro- mettere tale informativa al punto da far scattare la tutela penale,senza quan- tomeno giustificarla ponendola in correlazione,ad esempio,con le dimen- sioni dell'impresa (come sopra identificate).Con ciò non si vuole ovviamen- te affermare che un illecito di pochi milioni non sia un illecito,ma solo porre il dubbio se,effettivamente,si tratti di un falso in bilancio o non,piuttosto, di altra fattispecie (ad esempio,nel campo amministrativo,la dichiarazione infedele dei redditi,atteso che il risultato del bilancio costituisce il punto di partenza per la determinazione del reddito). A proposito poi dell'informazione attendibile sulle condizioni dell'impresa e dei suoi destinatari,viene da chiedere -tralasciando le società quotate e riferen- doci alla larghissima maggioranza delle imprese italiane,tutte di piccole o medie dimensioni -quali soggetti,banche o creditori in genere,siano disposti ad affidare un'azienda sulla base esclusiva dei dati di bilancio e non piuttosto su una serie di garanzie collaterali come fideiussioni dei soci o ipoteche varie.Non 39.possiamo quindi fare a meno di interrogarci se la veridicità del bilancio debba essere un concetto relativo o assoluto. Voglio riferirmi a tutte quelle situazioni che come dottore commercialista,e quindi come operatore,ho vissuto nei miei anni di attività professionale.In molti casi infatti mi sono trovato di fronte alla questione se una certa imposta- zione contabile (prima)e di bilancio (poi)fosse corretta o tra le tante possibili la più corretta. I "tecnici"credo si pongano in primo luogo il problema della "correttezza", del rispetto dei principi contabili,e mai della "veridicità".Correttezza non è certo sinonimo di veridicità:la correttezza è conseguente al rispetto di certe regole e principi che dovrebbero poi condurre ad un risultato quanto più possi- bile fedele al fatto da rappresentare. Il bilancio,lo abbiamo già detto,è un documento complesso che nasce in primo luogo dal recepimento dei fatti aziendali frutto delle scelte poste in esse- re dagli amministratori e,in secondo luogo,dalle valutazioni da loro assegnate ai fatti.È perciò vero che a seconda della lettura ed interpretazione dei casi,si giungerà a risultati diversi e sarà di conseguenza diversa la rappresentazione della situazione patrimoniale,economica e finanziaria della società.Diversa ma -sotto i diversi aspetti -sempre veritiera e corretta. Con questo non voglio certo dire che un bilancio esprime risultati diversi a seconda di chi lo redige:i risultati in termini di rappresentazione non possono che essere uguali o divergere per "poco",a patto però che la prospettiva sia la stessa. Occorre infine rammentare,in ordine all'elemento soggettivo del reato,che la presenza dell'avverbio "fraudolentemente"non consente la punibilità a titolo di semplice dolo generico (Cass.,sentenze 5019/95 e 8050/96).Non bastano quindi la coscienza e volontà della falsità ma è necessaria l'intenzione di deter- minare un errore nei soci e nei terzi sulla reale situazione della società,accom- pagnata dal proposito di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (dolo spe- cifico). E questo è il punto forse più difficile,quando non impossibile:distinguere l'esposizione in bilancio di "fatti falsi"(punibile ai sensi dell'art.2621 c.c.)dal- l'esposizione in bilancio di "valutazioni errate". Soggetti attivi:amministratori e sindaci Il reato in questione è un reato a qualificazione soggettiva e quindi può essere commesso soltanto dai soggetti indicati nell'art.2621,n.1 c.c.,ossia da:Promotori,Soci fondatori,Amministratori,Direttori generali,Sindaci, Liquidatori;Oltre ad altri soggetti che si aggiungono per via di richiami nor- mativi. 40.Tra i soggetti attivi non è contemplata la figura dei revisori,intesi come società di revisione che certificano il bilancio.Pare,infatti,fuori discussione che dall'accertata falsità del bilancio certificato possa automaticamente farsi discen- dere la responsabilità degli autori della certificazione per il delitto in esame.La certificazione,infatti,appare intesa a fornire non tanto una garanzia qualificata della veridicità dei dati controllati,quanto piuttosto un'attestazione di regolarità del contenuto del bilancio,sotto il profilo della legalità dei canoni valutativi uti- lizzati nella sua formazione e della corrispondenza dei dati agli accadimenti aziendali. Ma dei revisori ci occuperemo più avanti,concentriamoci invece sulla responsabilità di amministratori e sindaci,ovvero coloro i quali il codice civile indica tra i possibili autori del reato. Ricordiamo qui che gli amministratori sono solidalmente responsabili del danno che procurano violando le regole che presiedono alla loro condotta.La loro responsabilità si manifesta in tre direzioni: 1.verso la società:riguarda l'inosservanza dei doveri imposti loro dalla legge e dall'atto costitutivo.In tal caso la responsabilità per l'eventuale danno pro- dottosi è di natura contrattuale.Gli artt.2392 (per gli amministratori)e 2407 (per i sindaci)precisano che gli amministratori e i sindaci devono adempie- re ai loro doveri con la diligenza del mandatario,ossia usando la diligenza media del buon padre di famiglia ex art.1710 c.c..Secondo il Tribunale di Milano (18 maggio 1989),i presupposti della responsabilità degli ammini- stratori sono costituiti da due elementi essenziali: -occorre accertare che sia stata commessa una violazione degli obblighi derivanti dall'ufficio di amministratore, -e che per effetto di questa violazione imputabile all'amministratore si sia prodotto un evento lesivo che ha pregiudicato il patrimonio sociale. 2.verso i creditori sociali:è sempre responsabilità di natura patrimoniale con- seguente al fatto che il non corretto comportamento degli organi sociali ha procurato una lesione all'integrità del patrimonio della società,tale da ren- derlo insufficiente al soddisfacimento delle ragioni creditorie.Tale ipotesi è prevista dall'art.2394 c.c..Anche il fisco,si è portati a ritenere,potrebbe intentare un tale tipo di azione nei casi in cui la materia imponibile accerta- ta non trovi sufficiente soddisfazione nel patrimonio sociale.In merito alla falsità dei bilanci ai fini fiscali,la più recente giurisprudenza ha mutato orientamento ritenendo che non ricorra l'ipotesi delittuosa per il fatto che è difficile distinguere tra bilancio fiscale e non.Precedentemente,secondo la Cassazione Penale (Sez.III,sent.n.917 del 25-01-1990):"Il reato di cui all'art.2621 c.c.non è configurabile nell'ipotesi in cui il falso in bilancio venga posto in essere con l'unica finalità di frodare il fisco.La norma de quo 41.è,infatti,diretta a garantire gli interessi della società,dei soci e dei credito- ri".La base su cui poggiava il vecchio orientamento può essere ritenuta la sentenza della Corte di Cassazione del 16 ottobre 1958 nella parte in cui recita:"(…)la norma che impone la veridicità degli atti sociali è stata posta nell'interesse della società,dei vari gruppi di soci,dei creditori sociali,ma non del fisco,onde la frode fiscale non potrà che essere punita dalle norme speciali che prevedono i reati fiscali".E così via,una costante giurispru- denza ha confermato tale orientamento ritenendo (Tribunale di Venezia,28 novembre 1986)che "il fisco non può considerarsi alla stregua di un credi- tore qualunque,quindi,non può essere tutelato dalla fattispecie di cui all'art. 2621,n.1,c.c.,giacché per garantire la posizione dell'amministrazione finanziaria opera la speciale normativa di cui alla L.516/82 e successive modifiche". 3.verso i soci o verso i terzi direttamente danneggiati.La dottrina e la giuri- sprudenza prevalenti ritengono possibile una responsabilità dei sindaci anche verso i soci e verso i terzi,per il danno ad essi procurato con il loro compor- tamento non corretto. Responsabilità dei sindaci In tema di responsabilità dei sindaci,il punto di partenza è l'art.2407 c.c.,il quale al primo comma fissa la misura della diligenza del buon sindaco (che deve essere quella del mandatario);il secondo comma dello stesso articolo,che mag- giormente ci interessa in questo caso,recita:"essi sono responsabili solidal- mente con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi,quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica". Per quanto concerne il controllo sul bilancio,la responsabilità dei sindaci è prevista dall'art.2621 n.1 c.c.,per il quale essi sono puniti allorquando "nelle relazioni,nei bilanci o in altre comunicazioni sociali fraudolentemente espon- gono fatti non corrispondenti al vero (sulla costituzione)o sulle condizioni eco- nomiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le con- dizioni medesime". Del resto,l'art.2429 c.c.impone ai sindaci di informare l'assemblea dei soci sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità e di fare le osser- vazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione;dal che par- rebbe implicitamente emergere il dovere di segnalare eventuali falsità delle quali informare l'assemblea dei soci. Parte della dottrina desume dal complesso delle predette norme l'obbligo giu- ridico,ai sensi e per gli effetti di cui all'art.40 c.p.,di impedire falsità inganne- 42.voli da parte degli amministratori;sicché i sindaci,ove attestassero falsamente la veridicità dei bilancio nella loro relazione,consapevoli della sua non confor- mità alla legge e alle scritture contabili,dovrebbero rispondere secondo il mec- canismo delineato dalla disposizione del Codice Penale. Tuttavia,a mio avviso,è necessario ed opportuno procedere ad alcune preci- sazioni;invero,l'art.2621 n.1 c.c.prevede espressamente come soggetti attivi di reato i sindaci. La possibile responsabilità di questi ultimi può derivare sia da condotte atti- ve che da condotte omissive;quanto alle prime è il caso classico in cui i sinda- ci,coscienti della falsità del bilancio e in accordo con gli amministratori,atte- stano falsamente nella relazione all'assemblea la corrispondenza del bilancio alla realtà giuridico/economica della società. In questo caso,parlare di obbligo di impedimento non ha evidentemente alcun senso;la responsabilità del sindaco deriva,infatti,dalla combinazione degli artt.110,40 comma 1 c.p.e art.2621 n.11 c.c.. Apparentemente più complicata è,invece,l'ipotesi in cui la falsa attestazio- ne derivi dall'omissione del dovuto controllo;in una simile evenienza,l'ipotiz- zabile incriminazione del sindaco non potrebbe prescindere da due necessari elementi:il primo è il nesso causale ex art.40 comma 2,il secondo l'elemento soggettivo che deve sorreggere la materialità dei fatto. Orbene,anche volendo dare per scontato che in astratto sussista l'obbligo di garanzia e che nel caso concreto ipotizzato vi sia il nesso eziologico tra omis- sione del sindaco e falsità commessa dagli amministratori,la partita andrebbe poi risolta sul piano dell'elemento soggettivo. L'art.2621 n.1 -non è superfluo ricordarlo -è reato a dolo specifico (a nostro avviso di danno);pertanto,se l'omissione del sindaco fosse ascrivibile a mera colpa -anche cosciente -(es.:controllo negligente),la responsabilità dovrà necessariamente essere esclusa per difetto dell'elemento soggettivo. Più delicata è l'ipotesi in cui il sindaco,omettendo di esercitare il dovuto con- trollo,preveda ed accetti il rilievo che il bilancio sia falso e che da tale situa- zione possa derivare danno ai soci (non ai creditori,né ai terzi in genere i quali sono al di fuori della schiera dei soggetti tutelati dalla norma);come è noto,per lungo tempo la dottrina ha criticato la giurisprudenza,compatta nel considerare sufficiente,ad integrare l'elemento psicologico del reato di false comunicazioni sociali,il fine di inganno nei confronti delle categorie tutelate accompagnato dall'intenzione di conseguire un ingiusto profitto. Restava,invece,esclusa ogni finalità di arrecare danno ai soci;le critiche dottrinali paiono recentemente essere state accolte dalla giurisprudenza di legit- timità,la quale ha statuito espressamente che l'integrazione dell'elemento psico- logico del delitto di false comunicazioni sociali richiede che vi sia non solo un 43.dolo specifico di inganno e di ingiusto profitto,ma altresì un dolo -anche even- tuale -di danno alla società (Cass.Pen.,21 gennaio 1998,n.1245). Responsabilità dei evisori Come detto precedentemente,le società di revisione non rientrano tra i sog- getti attivi previsti dall'art.2621. Ricordiamo qui che la certificazione contabile è costituita da una dichiara- zione sottoscritta da uno degli amministratori o soci muniti di rappresentanza,e iscritti nel registro dei revisori contabili,con cui la società esprime l'opinione che: -I fatti di gestione sono esattamente rilevati nelle scritture contabili, -Il bilancio corrisponde alle risultanze di tali scritture e degli accertamenti ese- guiti, -Il bilancio è conforme alle norme che lo disciplinano. La relazione di certificazione non dà certezze sull'economicità della gestione aziendale ma rappresenta l'espressione di un giudizio professionale sull'attendi- bilità con cui il bilancio espone la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risul- tato economico secondo prestabiliti principi contabili.A supporto di tale visio- ne,il T.U.della Finanza (D.Lgs.24.02.98,n.58)ha modificato il termine "cer- tificazione",che in passato ha causato false aspettative nei destinatari delle informazioni contenute nel bilancio,in "giudizio". E si sottolinea anche un'altra importante novità introdotta dalla nuova nor- mativa è l'attribuzione in via esclusiva alla società di revisione dei compiti di controllo contabile,precedentemente affidati anche al collegio sindacale. In tema di responsabilità dei revisori,la fonte normativa è costituita dall'art. 164,1 °comma del T.U.il quale rende applicabili alle società di revisione le disposizioni di cui al primo comma dell'art.2407 c.c..Pertanto,analogamente ai sindaci,la società di revisione: -Deve adempiere ai propri doveri con la diligenza del mandatario, -E'responsabile della verità delle sue attestazioni, -E'obbligata a conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha avuto conoscenza per ragione del suo ufficio. Il secondo comma dell'art.164 T.U.,poi,prevede oltre alla responsabilità della società di revisione,anche quella solidale dei revisori che abbiano sotto- scritto la relazione di certificazione e dei dipendenti che abbiano effettuato le operazioni di controllo contabile.Tali soggetti sono responsabili solo per i danni conseguiti dai propri inadempimenti o fatti illeciti nei confronti della società oggetto della revisione e dei terzi. 44.45 Diverso è il discorso nel caso di reati:la responsabilità è di carattere stretta- mente personale in quanto nel nostro ordinamento è esclusa la possibilità per le società di poter commettere crimini. L'art.175 T.U.della Finanza dispone che:"gli amministratori e i soci della società di revisione che nelle relazioni,o in altre comunicazioni relative alla società assoggettata a revisione attestano il falso o espongono (fraudolentemente, aggiunge Quatraro)fatti non rispondenti al vero o nascondono,in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni economiche della società,sono puniti con la reclu- sione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni". Ovviamente tale disposizione,insieme alle altre contenute negli artt.176-179,si aggiungono alle sanzioni previste dal codice civile e dalla legge fallimentare. E lo stesso Quatraro delinea i casi in cui i soggetti indicati realizzano la fat- tispecie criminosa:ovvero quando nella certificazione o nella relazione che l'ac- compagna: -attestano,contro il vero,che i fatti della gestione sono esattamente rilevati nelle scritture contabili, -dichiarano falsamente che il bilancio corrisponde alle risultanze di tali scrittu- re e degli accertamenti eseguiti, -asseriscono mendacemente che il bilancio è conforme alle norme che lo disci- plinano. È importante qui rilevare che questa volta l'illustre giurista ritiene che il cri- terio generale di verifica della "veridicità"degli enunciati medesimi non può che essere quello stesso valevole in rapporto al delitto di false comunicazioni socia- li,ossia l'accertamento della collocabilità del giudizio entro la fascia di "ragio- nevolezza". "È da escludere ad ogni modo,che dall'accertata falsità del bilancio certifi- cato possa farsi indeclinabilmente discendere,con superficiale automatismo,la responsabilità degli autori della certificazione per il delitto in esame:va osser- vato infatti come la certificazione appaia intesa "a fornire non tanto una garan- zia qualificata della veridicità dei dati controllati,quanto piuttosto una attesta- zione di regolarità del contenuto del bilancio,sotto il profilo della legalità dei canoni valutativi utilizzati nella sua formazione e della corrispondenza dei dati agli accadimenti aziendali"(Mazzacuva). La constatazione vale poi a maggior ragione allorché la falsità,appurata ex post,attenga ad una singola posta dello stato patrimoniale,di secondaria impor- tanza ai fini della rappresentazione d'insieme della situazione economica della società assoggettata a revisione:dovendosi ritenere riferibile a fortiori all'illeci- to de quo il principio di "rilevanza"del falso punibile,che postula ai fini del- l'integrazione della fattispecie criminosa la necessità di un'alterazione "di un certo peso"della suddetta rappresentazione.

 

Tratto dalla Collana di studi giuridici dell'Ordine
degli Avvocati di Bari

 












 

 

 


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