Concordato
fallimentare ed agevolazioni fiscali, Ministero delle finanze,
risoluzione n.15 del 6 febbraio 2001
Organo:
Ministero delle finanze
Documento:
Risoluzione n. 15 del 6 febbraio 2001
Oggetto:
Ambito di applicazione dellart. 6-bis del decreto-legge
29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre
1997, n. 410, così come modificato dallart.
20, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28.
Sintesi
: In seguito a quesito circa l'applicazione delle agevolazioni
previste per le procedure concorsuali consistenti nel pagamento
delle sole imposte dovute senza l'applicazione degli interessi
legali né delle sanzioni ex D.P.R. 633/1972 e D.P.R.
602/1073 alla specifica procedura del concordato fallimentare,
il Ministero formula alcune precisazioni.
Pur
non essendo stato menzionato espressamente fra le procedure
concorsuali che possono godere di tale agevolazione, il
concordato fallimentare visto come particolare modalità
di chiusura del fallimento, della liquidazione coatta amministrativa
e dell'amministrazione straordinaria deve ricadere nel campo
di applicazione dell'agevolazione in oggetto.
Quanto
poi alle modalità e i termini per eseguire i versamenti,
posto che la legge istitutiva dell'agevolazione in discorso
stabilisce che il pagamento avvenga entro trenta giorni
dalla data del decreto di esecutività del piano di
riparto, in assenza di una specifica previsione legislativa,
per il concordato fallimentare detto termine decorrerà
dalla data della sentenza che omologa il concordato o dalla
data del successivo decreto del giudice delegato, essendo
questi i provvedimenti che rendono esecutive le modalità
per il pagamento delle somme dovute ai creditori.
_______________
Con
istanza del 13 giugno 2000 è stato chiesto il parere
della scrivente in merito allambito di applicazione
delle agevolazioni di cui allart. 6-bis del decreto-legge
29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre
1997, n. 410, come modificato dallart. 20, comma 1,
della legge 18 febbraio 1999, n. 28.
In
particolare, è stato chiesto di conoscere:
se
lagevolazione in argomento - consistente nel riconoscere
alle procedure concorsuali la possibilità di versare
le sole imposte dovute senza lapplicazione degli interessi
legali, né delle sanzioni prescritte dallart.
44 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dallart. 92
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, purché il versamento
avvenga entro termini e con modalità predeterminati
- sia applicabile anche al concordato fallimentare previsto
dagli artt. 124 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
(legge fallimentare);
in
caso positivo, quali siano le modalità e i termini
per eseguire i versamenti.
Al
riguardo si precisa quanto segue.
Lart.
6-bis del D.L. n. 328 del 1997, convertito dalla legge n.
410 del 1997, stabilisce che "Per le procedure concorsuali
in essere alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto non si applicano le sanzioni
di cui allarticolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e allarticolo
92 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, né gli interessi, a condizione che
limposta dovuta venga versata in ununica soluzione
entro trenta giorni:...". Procede, quindi, ad individuare
il termine iniziale distintamente per ciascuna procedura
concorsuale e, in particolare, per il fallimento, lamministrazione
controllata, il concordato preventivo, la liquidazione coatta
amministrativa e lamministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi. Nessun richiamo, invece, al c.d.
concordato fallimentare.
In
via preliminare va osservato che lespressione "concordato
fallimentare" è utilizzata nel linguaggio giuridico
per indicare una particolare modalità di chiusura
della procedura concorsuale del fallimento, disciplinata
dalla Sezione II del Capo VIII del Titolo II della legge
fallimentare, intitolata "Del concordato". Analoga
modalità è prevista anche per la liquidazione
coatta amministrativa (art. 214 del citato Regio Decreto
n. 267 del 1942) nonché per lamministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 78 del
d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270).
E
altresì importante tenere distinto tale istituto
dal concordato preventivo.
Mentre,
infatti, il "concordato preventivo" è una
autonoma procedura concorsuale, che non spossessa il debitore,
non prevede laccertamento giurisdizionale o amministrativo
dello stato passivo ed è adottato con deliberazione
delladunanza dei creditori, il "concordato"
tout court, disciplinato secondo regole comuni
come modalità di chiusura del fallimento, della liquidazione
coatta amministrativa e dellamministrazione straordinaria,
è esperibile solo dopo che il debitore è stato
privato dellamministrazione del patrimonio e della
gestione dellimpresa e lo stato passivo è stato
verificato dalla autorità giudiziaria o amministrativa.
Per
quanto sopra detto, è da ritenere che il riferimento
al fallimento operato nella lettera c) dellart. 6-bis
del D.L. n. 328 del 1997, in quanto riferimento alla procedura
concorsuale, ricomprenda necessariamente anche i casi in
cui detta procedura si concluda con lesecuzione del
"concordato" previsto dagli artt. 124 e seguenti
della legge fallimentare.
Tale
affermazione richiede, peraltro, una ulteriore precisazione
con riferimento al termine iniziale da cui far decorrere,
in presenza di concordato, i trenta giorni per il pagamento
dellimposta, previsti dallart. 6-bis del D.L.
n. 328 del 1997 quale condizione per fruire dellagevolazione.
Il
citato articolo, infatti, al comma 1, lettera c), dispone
che i trenta giorni decorrono, nel caso di fallimento, "dalla
data del decreto di esecutività del piano di riparto
di cui allart. 111 del medesimo regio decreto n. 267
del 1942", ossia dalla data del decreto con cui il
giudice delegato stabilisce il piano di riparto e lo rende
esecutivo. Orbene, per i casi in cui il fallimento si chiuda
con lesecuzione di un concordato, il predetto termine
iniziale non può trovare applicazione in quanto,
ai sensi dellart. 130, comma 2, della legge fallimentare,
le modalità per il pagamento delle somme dovute ai
creditori sono stabilite dalla sentenza con cui il Tribunale
omologa il concordato oppure, qualora la citata sentenza
di omologazione non indichi tale modalità e ne rimetta
la determinazione al giudice delegato, dal successivo decreto
a tal fine adottato.
E,
pertanto, da ritenere che, in assenza di una specifica indicazione
da parte del legislatore, lagevolazione di cui allart.
6-bis del D.L. n. 328 del 1997, sia condizionata, nei casi
di concordato fallimentare, al pagamento dellimposta
dovuta entro trenta giorni dalla data della sentenza che
omologa il concordato o dalla data del successivo decreto
del giudice delegato, di cui allart. 130, comma 2,
della legge fallimentare.