Legge finanziaria 2001 e fallimento.

Nella Legge finanziaria 2001 - legge 23 dicembre 2000, n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (G.U. n. 302, 29 dicembre 2000, Supplemento Ordinario) - sono contenute due disposizioni in tema di fallimento: l' art. 116, quattordicesimo comma, e l' art. 117, secondo comma.
Il primo dispone l'esenzione dalla revocatoria fallimentare per gli eventuali pagamenti di contributi sociali obbligatori effettuati a favore di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
Il secondo, provvedendo alla modifica dell' art. 2751bis codice civile con l'inserimento del n. 5 ter, ha aggiunto una voce alla tabella dei previlegi che assistono i crediti e di cui il giudice delegato deve tener conto ai fini del riparto dell'attivo fallimentare; in particolare si tratta dei crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.

 












 

 

 


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