Legge
finanziaria 2001 e fallimento.
Nella
Legge finanziaria 2001 - legge 23 dicembre 2000, n. 388
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (G.U. n. 302, 29 dicembre 2000, Supplemento
Ordinario) - sono contenute due disposizioni in tema di
fallimento: l' art. 116, quattordicesimo comma, e l' art.
117, secondo comma.
Il primo dispone l'esenzione dalla revocatoria fallimentare
per gli eventuali pagamenti di contributi sociali obbligatori
effettuati a favore di enti gestori di forme obbligatorie
di previdenza e assistenza.
Il secondo, provvedendo alla modifica dell' art. 2751bis
codice civile con l'inserimento del n. 5 ter, ha aggiunto
una voce alla tabella dei previlegi che assistono i crediti
e di cui il giudice delegato deve tener conto ai fini del
riparto dell'attivo fallimentare; in particolare si tratta
dei crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo,
di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri
retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.