Ministero
delle finanze
(Agenzia delle Entrate)
Risoluzione 6 febbraio 2001 n. 15
TRIBUTI - Irpeg - Fallimenti - Versamento delle imposte
- Interessi
D.l. 29.09.1997, n. 328
Oggetto: Ambito di applicazione dell'art. 6-bis del decrteto-legge
29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre
1997, n. 410, così come modificato dall'art. 20,
comma 1 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.
Con
istanza del 13 giugno 2000 è stato chiesto il parere
della scrivente in merito all'ambito di applicazione delle
agevolazioni di cui all'art. 6-bis del decreto-legge 29
settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre
1997, n. 410, come modificato dall'art. 20, comma 1, della
legge 18 febbraio 1999, n. 28. In particolare, è
stato chiesto di conoscere: a) se l'agevolazione in argomento
- consistente nel riconoscere alle procedure concorsuali
la possibilità di versare le sole imposte dovute
senza l'applicazione degli interessi legali, nè delle
sanzioni prescritte dall'art. 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633 e dall'art. 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
purchè il versamento avvenga entro termini e con
modalità predeterminati - sia applicabile anche al
concordato fallimentare previsto dagli artt. 124 e seguenti
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare); b)
in caso positivo, quali siano le modalità e i termini
per eseguire i versamenti.
Al
riguardo si precisa quanto segue.
L'art. 6-bis del D.L. n. 328 del 1997, convertito dalla
legge n. 410 del 1997, stabilisce che "Per le procedure
concorsuali in essere alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto non si applicano
le sanzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo
92 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, nè gli interessi, a condizione che
l'imposta dovuta venga versata in un'unica soluzione entro
trenta giorni:...". Procede, quindi, ad individuare
il termine iniziale distintamente per ciascuna procedura
concorsuale e, in particolare, per il fallimento, l'amministrazione
controllata, il concordato preventivo, la liquidazione coatta
amministrativa e l'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi.
Nessun
richiamo, invece, al c.d. concordato fallimentare. In via
preliminare va osservato che l'espressione "concordato
fallimentare" è utilizzata nel linguaggio giuridico
per indicare una particolare modalità di chiusura
della procedura concorsuale del fallimento, disciplinata
dalla Sezione II del Capo VIII del Titolo II della legge
fallimentare, intitolata "Del concordato". Analoga
modalità è prevista anche per la liquidazione
coatta amministrativa (art. 214 del citato Regio Decreto
n. 267 del 1942) nonchè per l'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi (art. 78 del d.lgs. 8 luglio
1999, n. 270). è altresì importante tenere
distinto tale istituto dal concordato preventivo.
Mentre,
infatti, il "concordato preventivo" è una
autonoma procedura concorsuale, che non spossessa il debitore,
non prevede l'accertamento giurisdizionale o amministrativo
dello stato passivo ed è adottato con deliberazione
dell'adunanza dei creditori, il "concordato" tout
court, disciplinato - secondo regole comuni - come modalità
di chiusura del fallimento, della liquidazione coatta amministrativa
e dell'amministrazione straordinaria, è esperibile
solo dopo che il debitore è stato privato dell'amministrazione
del patrimonio e della gestione dell'impresa e lo stato
passivo è stato verificato dalla autorità
giudiziaria o amministrativa. Per quanto sopra detto, è
da ritenere che il riferimento al fallimento operato nella
lettera c) dell'art. 6-bis del D.L. n. 328 del 1997, in
quanto riferimento alla procedura concorsuale, ricomprenda
necessariamente anche i casi in cui detta procedura si concluda
con l'esecuzione del "concordato" previsto dagli
artt. 124 e seguenti della legge fallimentare.
Tale
affermazione richiede, peraltro, una ulteriore precisazione
con riferimento al termine iniziale da cui far decorrere,
in presenza di concordato, i trenta giorni per il pagamento
dell'imposta, previsti dall'art. 6-bis del D.L. n. 328 del
1997 quale condizione per fruire dell'agevolazione. Il citato
articolo, infatti, al comma 1, lettera c), dispone che i
trenta giorni decorrono, nel caso di fallimento, "dalla
data del decreto di esecutività del piano di riparto
di cui all'art. 111 del medesimo regio decreto n. 267 del
1942", ossia dalla data del decreto con cui il giudice
delegato stabilisce il piano di riparto e lo rende esecutivo.
Orbene,
per i casi in cui il fallimento si chiuda con l'esecuzione
di un concordato, il predetto termine iniziale non può
trovare applicazione in quanto, ai sensi dell'art. 130,
comma 2, della legge fallimentare, le modalità per
il pagamento delle somme dovute ai creditori sono stabilite
dalla sentenza con cui il Tribunale omologa il concordato
oppure, qualora la citata sentenza di omologazione non indichi
tale modalità e ne rimetta la determinazione al giudice
delegato, dal successivo decreto a tal fine adottato. è,
pertanto, da ritenere che, in assenza di una specifica indicazione
da parte del legislatore, l'agevolazione di cui all'art.
6-bis del D.L. n. 328 del 1997, sia condizionata, nei casi
di concordato fallimentare, al pagamento dell'imposta dovuta
entro trenta giorni dalla data della sentenza che omologa
il concordato o dalla data del successivo decreto del giudice
delegato, di cui all'art. 130, comma 2, della legge fallimentare.