Ministero delle finanze
(Agenzia delle Entrate)
Risoluzione 6 febbraio 2001 n. 15
TRIBUTI - Irpeg - Fallimenti - Versamento delle imposte - Interessi

D.l. 29.09.1997, n. 328
Oggetto: Ambito di applicazione dell'art. 6-bis del decrteto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, così come modificato dall'art. 20, comma 1 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Con istanza del 13 giugno 2000 è stato chiesto il parere della scrivente in merito all'ambito di applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 6-bis del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, come modificato dall'art. 20, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28. In particolare, è stato chiesto di conoscere: a) se l'agevolazione in argomento - consistente nel riconoscere alle procedure concorsuali la possibilità di versare le sole imposte dovute senza l'applicazione degli interessi legali, nè delle sanzioni prescritte dall'art. 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dall'art. 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, purchè il versamento avvenga entro termini e con modalità predeterminati - sia applicabile anche al concordato fallimentare previsto dagli artt. 124 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare); b) in caso positivo, quali siano le modalità e i termini per eseguire i versamenti.

Al riguardo si precisa quanto segue.
L'art. 6-bis del D.L. n. 328 del 1997, convertito dalla legge n. 410 del 1997, stabilisce che "Per le procedure concorsuali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 92 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nè gli interessi, a condizione che l'imposta dovuta venga versata in un'unica soluzione entro trenta giorni:...". Procede, quindi, ad individuare il termine iniziale distintamente per ciascuna procedura concorsuale e, in particolare, per il fallimento, l'amministrazione controllata, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Nessun richiamo, invece, al c.d. concordato fallimentare. In via preliminare va osservato che l'espressione "concordato fallimentare" è utilizzata nel linguaggio giuridico per indicare una particolare modalità di chiusura della procedura concorsuale del fallimento, disciplinata dalla Sezione II del Capo VIII del Titolo II della legge fallimentare, intitolata "Del concordato". Analoga modalità è prevista anche per la liquidazione coatta amministrativa (art. 214 del citato Regio Decreto n. 267 del 1942) nonchè per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 78 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270). è altresì importante tenere distinto tale istituto dal concordato preventivo.

Mentre, infatti, il "concordato preventivo" è una autonoma procedura concorsuale, che non spossessa il debitore, non prevede l'accertamento giurisdizionale o amministrativo dello stato passivo ed è adottato con deliberazione dell'adunanza dei creditori, il "concordato" tout court, disciplinato - secondo regole comuni - come modalità di chiusura del fallimento, della liquidazione coatta amministrativa e dell'amministrazione straordinaria, è esperibile solo dopo che il debitore è stato privato dell'amministrazione del patrimonio e della gestione dell'impresa e lo stato passivo è stato verificato dalla autorità giudiziaria o amministrativa. Per quanto sopra detto, è da ritenere che il riferimento al fallimento operato nella lettera c) dell'art. 6-bis del D.L. n. 328 del 1997, in quanto riferimento alla procedura concorsuale, ricomprenda necessariamente anche i casi in cui detta procedura si concluda con l'esecuzione del "concordato" previsto dagli artt. 124 e seguenti della legge fallimentare.

Tale affermazione richiede, peraltro, una ulteriore precisazione con riferimento al termine iniziale da cui far decorrere, in presenza di concordato, i trenta giorni per il pagamento dell'imposta, previsti dall'art. 6-bis del D.L. n. 328 del 1997 quale condizione per fruire dell'agevolazione. Il citato articolo, infatti, al comma 1, lettera c), dispone che i trenta giorni decorrono, nel caso di fallimento, "dalla data del decreto di esecutività del piano di riparto di cui all'art. 111 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942", ossia dalla data del decreto con cui il giudice delegato stabilisce il piano di riparto e lo rende esecutivo.

Orbene, per i casi in cui il fallimento si chiuda con l'esecuzione di un concordato, il predetto termine iniziale non può trovare applicazione in quanto, ai sensi dell'art. 130, comma 2, della legge fallimentare, le modalità per il pagamento delle somme dovute ai creditori sono stabilite dalla sentenza con cui il Tribunale omologa il concordato oppure, qualora la citata sentenza di omologazione non indichi tale modalità e ne rimetta la determinazione al giudice delegato, dal successivo decreto a tal fine adottato. è, pertanto, da ritenere che, in assenza di una specifica indicazione da parte del legislatore, l'agevolazione di cui all'art. 6-bis del D.L. n. 328 del 1997, sia condizionata, nei casi di concordato fallimentare, al pagamento dell'imposta dovuta entro trenta giorni dalla data della sentenza che omologa il concordato o dalla data del successivo decreto del giudice delegato, di cui all'art. 130, comma 2, della legge fallimentare.

 












 

 

 


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