Consentito
disapplicare interessi e sanzioni nelle procedure concorsuali
("Concordato
fallimentare al riparo da sanzioni e interessi", pag.
953, Marcello Pollio)
Il
Ministero delle Finanze si è recentemente pronunciato
in tema di applicabilità dellagevolazione introdotta
dallart. 6-bis del D.L. 29 settembre 1997, n. 328.
Tale articolo ha introdotto la possibilità, per tutte
le procedure concorsuali in essere alla data del 29 novembre
1997, di disapplicare gli interessi e le sanzioni irrogate
a carico dellimpresa sottostante a procedura concorsuale,
ai sensi dellart. 44 del D.P.R. n. 633/72 e dellart.
92 del D.P.R. n. 602/73.
Lagevolazione
può operare, però, a condizione che il debito
verso lErario per limposta dovuta venga pagato
in ununica soluzione entro un certo lasso di tempo
(pari a trenta giorni), a decorrere da precisi termini stabiliti
dalla legge. Particolare importanza assume, in tale contesto,
lambito temporale di applicazione; infatti, lart.
6-bis del D.L. n. 328/97 ha previsto lapplicazione
dellagevolazione fiscale solo per le procedure concorsuali
in essere alla data del 29 novembre 1997 e, per tale motivo,
è risultato molto più difficile comprenderne
la ratio.
Tuttavia,
lesclusione delle procedure concorsuali apertesi successivamente
al 29 novembre 1997 non ha implicato particolari pregiudizi
su queste ultime; infatti è assai presumibile che,
per le predette procedure concorsuali, le sanzioni divenute
illegittime non siano date dal Segretario generale del Ministero
delle Finanze, con la C.M. 5 agosto 1998, n. 198/S, con
la quale vengono dettate disposizioni interne allAmministrazione
finanziaria per lapplicazione del Regolamento sul
potere di autotutela approvato con D.M. 11 febbraio 1997,
n. 37.
Lapplicazione
del citato articolo nei casi di procedure concorsuali minori,
non presenta particolari problemi. Il problema, invece,
si pone per lindividuazione del dies a quo nei casi
di fallimento.
Inoltre,
la procedura prevista dallart. 6-bis non fa alcun
riferimento al concordato fallimentare, limitandosi ad indicare
che la disposizione si applica alle procedure concorsuali
ed elencando quelle ricomprese. Tuttavia, la R.M. n. 15/E
del 2001 precisa che il concordato fallimentare può
beneficiare dellagevolazione fiscale, ritenendo che
il momento da cui fa decorrere il termine di trenta giorni
previsto dalla disposizione coincida con la data della sentenza
con cui viene omologato il concordato stesso.