Consentito disapplicare interessi e sanzioni nelle procedure concorsuali

("Concordato fallimentare al riparo da sanzioni e interessi", pag. 953, Marcello Pollio)

Il Ministero delle Finanze si è recentemente pronunciato in tema di applicabilità dell’agevolazione introdotta dall’art. 6-bis del D.L. 29 settembre 1997, n. 328. Tale articolo ha introdotto la possibilità, per tutte le procedure concorsuali in essere alla data del 29 novembre 1997, di disapplicare gli interessi e le sanzioni irrogate a carico dell’impresa sottostante a procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. n. 633/72 e dell’art. 92 del D.P.R. n. 602/73.

L’agevolazione può operare, però, a condizione che il debito verso l’Erario per l’imposta dovuta venga pagato in un’unica soluzione entro un certo lasso di tempo (pari a trenta giorni), a decorrere da precisi termini stabiliti dalla legge. Particolare importanza assume, in tale contesto, l’ambito temporale di applicazione; infatti, l’art. 6-bis del D.L. n. 328/97 ha previsto l’applicazione dell’agevolazione fiscale solo per le procedure concorsuali in essere alla data del 29 novembre 1997 e, per tale motivo, è risultato molto più difficile comprenderne la ratio.

Tuttavia, l’esclusione delle procedure concorsuali apertesi successivamente al 29 novembre 1997 non ha implicato particolari pregiudizi su queste ultime; infatti è assai presumibile che, per le predette procedure concorsuali, le sanzioni divenute illegittime non siano date dal Segretario generale del Ministero delle Finanze, con la C.M. 5 agosto 1998, n. 198/S, con la quale vengono dettate disposizioni interne all’Amministrazione finanziaria per l’applicazione del Regolamento sul potere di autotutela approvato con D.M. 11 febbraio 1997, n. 37.

L’applicazione del citato articolo nei casi di procedure concorsuali minori, non presenta particolari problemi. Il problema, invece, si pone per l’individuazione del dies a quo nei casi di fallimento.

Inoltre, la procedura prevista dall’art. 6-bis non fa alcun riferimento al concordato fallimentare, limitandosi ad indicare che la disposizione si applica alle procedure concorsuali ed elencando quelle ricomprese. Tuttavia, la R.M. n. 15/E del 2001 precisa che il concordato fallimentare può beneficiare dell’agevolazione fiscale, ritenendo che il momento da cui fa decorrere il termine di trenta giorni previsto dalla disposizione coincida con la data della sentenza con cui viene omologato il concordato stesso.



 












 

 

 


2000 (c) ilFallimento.it - Ideato e diretto dal Dott. Raimondo Olmo
Torre Annunziata (Napoli) - Corso Umberto I, n.242