REGOLE
DELLE VENDITE SOTTOCOSTO E FALLIMENTO
Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 134 del 12
giugno 2001 è stato pubblicato il decreto del presidente
della Repubblica n. 218 del 2001:" Regolamento recante
disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo
15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114."
Il decreto specifica che per vendite sottocosto si intendono
"le vendite al pubblico di uno o più prodotti
ceduti ad un prezzo più basso di quello risultante
dalle fatture di acquisto, addizionato dell'IVA e delle
altre imposte o tasse connesse alla natura del prodotto
e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili
al prodotto stesso, purché documentati". Il
decreto specifica, inoltre, che tali operazioni commerciali
straordinarie
- non possono riguardare più di cinquanta referenze
in totale (cioè tipi di articoli);
- devono essere comunicate almeno dieci giorni prima del
loro inizio;
- non possono essere effettuate più di tre volte
nel corso di uno stesso anno;
- ciascuna di esse (vendita) non può durare più
di dieci giorni;
- tra una vendita e l'altra devono trascorrere almeno venti
giorni, tranne che per la prima dell'anno;
- devono avere come prezzo di vendita degli articoli quello
praticato al consumatore alle casse.
Il decreto presenta l'elenco dei tipi di prodotti che possono
essere venduti sottocosto (es. quelli freschi e deperibili
a meno di tre giorni dalla data di scadenza o quelli non
alimentari difettati, ma "sicuri"). Il decreto
contiene, infine, le norme che i commercianti sono obbligati
a seguite per la tutela di una corretta informazione del
consumatore.
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (da un
milione a sei milioni di lire) per tutti coloro che contravvengono
alle disposizioni di questo DPR. Addirittura l'esercente
può essere costretto a sospendere forzatamente le
vendite per un periodo non superiore ai venti giorni nel
caso di due infrazioni reiterate in un anno.
Le specifiche riportate e non sono valide per: gli esercenti
il commercio sulle aree pubbliche, per le vendite promozionali
non effettuate sottocosto, per le vendite di liquidazione
e di fine stagione e per le vendite disposte dall'autorità
giudiziaria nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata
o fallimentare.