La
finanziaria per il 2002
(Ddl Senato 699)
E' approdata in Senato con tutti gli importi per la prima
volta in euro la finanziaria per il 2002 approvata dal Consiglio
dei ministri del 27 settembre 2001. La manovra, di cui riportiamo
il testo ufficiale depositato in Parlamento, sarà
di 17 miliardi di euro, pari a poco più di 33mila
miliardi, di cui 10mila di tagli alla spesa e 23mila reperiti
attraverso nuove entrate. Tra le novità più
interessanti che si trovano nel testo (che vengono qui riportate
in lire): 1) l'aumento a un milione di tutte le pensioni
inferiori a tale importo; 2) il diritto di opzione per la
liquidazione della pensione con il metodo contributivo che
varrà solo per i lavoratori che avevano meno di 18
anni di contributi alla fine del 1995; 3) aumento della
detrazione per i figli da 540mila lire a un milione per
le famiglie che hanno un reddito complessivo inferiore a
70 milioni; 4) i 2mila miliardi che saranno destinati per
asili nido e libri; il fatto che i ministeri del welfare
e quelli impegnati nella lotta al terrorismo saranno risparmiati
da tagli di spesa; infine lo stanziamento di 250 miliardi
per i docenti e il calo della pressione fiscale dal 42,2
per cento al 41,9 per cento. (2 ottobre 2001)
DISEGNO
DI LEGGE 699
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO
Articolo 1.
(Risultati
differenziali)
1.
Per l'anno 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in termini di competenza in 33.157 milioni
di euro, al netto di 14.574 milioni di euro per regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di
prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento
all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.066
milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel
bilancio di previsione per il 2002, resta fissato, in termini
di competenza, in 224.636 milioni di euro per l'anno finanziario
2002.
2.
Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto
da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente,
tenuto conto degli effetti della presente legge, è
determinato, rispettivamente, in 31.659 milioni di euro
ed in 29.800 milioni di euro, al netto di 5.016 milioni
di euro per l'anno 2003 e 3.099 milioni di euro per l'anno
2004, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del
ricorso al mercato è determinato, rispettivamente,
in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni di euro.
Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e 2004, il
livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in 29.955 milioni di euro ed in 26.339
milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato
è determinato, rispettivamente, in 217.663 milioni
di euro ed in 222.223 milioni di euro. 3. I livelli del
ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al
netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti
con ammortamento a carico dello Stato.
4.
Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate
rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente
sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto
da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura
finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari
per fronteggiare calamità naturali, improrogabili
esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese,
situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni
della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli
obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
TITOLO
II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATA
Articolo
2.
(Modifiche
alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie)
1.
La detrazione prevista ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF)
per
ciascun figlio a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata
all'importo di 516,46 euro se il reddito complessivo non
supera 36.151,98 euro. Se il reddito complessivo è
superiore a tale importo, la detrazione è riconosciuta
secondo gli importi previsti dal citato articolo 12.
2.
Le modalità di applicazione e i criteri di identificazione
dei soggetti per i quali spetta la detrazione di cui al
comma 1 restano gli stessi previsti ai sensi dell'articolo
12 del citato testo unico. 3. Il disposto dell'articolo
2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è sospeso per l'anno 2002.
Articolo
3.
(Ulteriori
termini per l'effettuazione della rivalutazione dei beni
di impresa)
1.
La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni,
di cui alla sezione II della legge 21 novembre 2000, n.
342, può essere eseguita anche con riferimento a
beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso
entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione
scade successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2.
Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si
considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) a decorrere dal secondo esercizio successivo
a quello con riferimento al quale è stata eseguita.
3.
I soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, se si avvalgono della facoltà prevista dal
comma 1 del presente articolo, computano l'importo dell'imposta
sostituiva liquidata nell'ammontare delle imposte di cui
all'articolo 105, commi 2 e 3, del predetto testo unico
delle imposte sui redditi, recante adempimenti per l'attribuzione
del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili
distribuiti.
Articolo
4.
(Rideterminazione
dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei
mercati
regolamentati)
1.
Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze
di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo
81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote
o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti
alla data del 1ë gennaio 2002, può essere assunto,
in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale
data della frazione del patrimonio netto della società,
associazione o ente, determinato sulla base di una perizia
giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice
di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo
dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali,
nonchè nell'elenco dei revisori contabili, a condizione
che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi
da 2 a 7.
2.
L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al
4 per cento, per le partecipazioni che risultano qualificate,
ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato
testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1°
gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta
data, non risultano qualificate ai sensi della lettera c-bis)
dello stesso comma 1 dell'articolo 81 ed è versata,
con le modalità previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre
2002.
3.
L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino
ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire
dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente
a ciascuna rata.
4.
Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio
sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore
della perizia e al codice fiscale della società periziata,
nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva,
sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi
a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso
la redazione ed il giuramento della perizia devono essere
effettuati entro il termine del 30 settembre 2002. 5. Se
la relazione giurata di stima è predisposta per conto
della stessa società od ente nel quale la partecipazione
è posseduta, la relativa spesa è deducibile
dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in
cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se
la relazione giurata di stima è predisposta per conto
di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o
diritti alla data del 1° gennaio 2002, la relativa spesa
è portata in aumento del valore di acquisto della
partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto
da ciascuno dei possessori.
6.
L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore
di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili
ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7.
Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati
regolamentati, posseduti alla data del 1ë gennaio 2002,
per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà
di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all'applicazione
dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive
modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo
di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se
prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze
ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi
dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale
della società periziata.
Articolo
5.
(Rideterminazione
dei valori di acquisto dei terreni edificabili)
1.
Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze
di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 81
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, per i terreni edificabili posseduti
alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto,
in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale
data determinato sulla base di una perizia giurata di stima,
cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile,
redatta da soggetti iscritti all'albo degli ingegneri, degli
architetti e dei geometri, a condizione che il predetto
valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da
2 a 6.
2.
L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al
4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed
eÁ versata, con le modalità previste dal capo
III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro
il 30 settembre 2002.
3.
L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino
ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire
dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente
a ciascuna rata.
4.
La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore
della perizia e al codice fiscale della società periziata,
nonchè alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva,
è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa
a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso
la redazione ed il giuramento della perizia devono essere
effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.
5.
Il costo per la relazione giurata di stima è portato
in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile
nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto
ed è rimasto a carico.
6.
La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili
di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo
di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.
Articolo
6.
(Soppressione
dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili)
1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 643, non è dovuta per i presupposti che
si verificano a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Articolo
7.
(Ulteriori
effetti di precedenti disposizioni fiscali)
1.
All'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, dopo le parole "del
1° gennaio degli anni 2000 e 2001," sono inserite
le seguenti: "nonchè fino al 30 giugno 2002,".
2.
L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si
applica anche nel caso di interventi di recupero del patrimonio
edilizio riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, che
provvedano alla successiva alienazione dell'immobile entro
il 30 giugno 2002. In questo caso, la detrazione dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche relativa ai lavori di
ristrutturazione eseguiti spetta a favore del successivo
acquirente delle singole unità immobiliari, in ragione
di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi
eseguiti, non eccedente il 25 per cento del prezzo dell'unità
immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita
e, comunque, l'importo previsto dal medesimo articolo 1,
comma 1, della citata legge n. 449 del 1997, e successive
modificazioni.
3.
All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"30
giugno 2002".
4.
All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2002".
Articolo
8.
(Soppressione
dell'imposta sulle insegne di esercizio)
1.
Nel capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, recante disposizioni in materia di imposta comunale
sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nell'articolo 12, comma 1, e nell'articolo 14, comma 1,
è soppressa la parola: "insegne,";
b)
nell'articolo 17, comma 1, le lettere a) e d) sono sostituite
dalle seguenti:
"a)
la pubblicità realizzata all'interno o nelle vetrine
dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione
di servizi quando sia relativa allattività
negli stessi esercitata, noncheÁ le insegne di esercizio
che contraddistinguono le sedi ove si svolge lattività
cui si riferiscono";
"d)
la pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni
periodiche esposte sulle facciate esterne, nelle vetrine
o sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla loro vendita,
nonché le relative insegne di esercizio".
2.
Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di
cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, se riferito alle insegne di esercizio
che contraddistinguono le sedi ove si svolge lattività
cui si riferiscono, non è dovuto.
3.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i trasferimenti erariali ai comuni sono incrementati
in misura corrispondente agli accertamenti di competenza
relativi alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, risultanti
dal conto consuntivo 2001
debitamente
deliberato dal Consiglio comunale, che gli enti debbono
attestare con apposita certificazione da trasmettere al
Ministero dell'interno entro il 31 luglio 2002. La certificazione
è sottoscritta dal sindaco e dal responsabile del
servizio finanziario.
TITOLO
III
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SPESA
Capo
I
ONERI
DI PERSONALE
Articolo 9.
(Rinnovi
contrattuali)
1.
Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio
2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, determinati
in ragione dei tassi di inflazione programmata, e le risorse
da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti
ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento
per ciascuno degli anni del biennio, sono quantificati,
complessivamente, in 1.110,90 milioni di euro per l'anno
2002 ed in 2.035,36 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004.
Restano
a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione,
e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa,
gli oneri relativi ai passaggi all'interno delle aree in
attuazione del nuovo ordinamento del personale.
2.
Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici
al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico
sono determinate in 406,45 milioni di euro per l'anno 2002
e in 746,28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003
e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di
378,05 milioni di euro e 694,12 milioni di euro per il personale
militare e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.
3.
Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione
professionale del personale docente della scuola, ed in
aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo
costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione
integrativa, è incrementato di 108,46 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2002. Subordinatamente al conseguimento
delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni
contenute nei commi da 1 a 6 dell'articolo 13 della presente
legge, in misura comunque non inferiore a 309,87 milioni
di euro per l'anno 2003 ed a 645,57 milioni di euro per
l'anno 2004, è disposto un ulteriore incremento del
fondo di 253,06 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003
e di 108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione
dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto
dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata
al personale dirigente delle istituzioni scolastiche.
4.
In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata,
per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a
decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da
destinare al trattamento accessorio del personale militare
e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato
direttamente in operazioni di contrasto alla criminalità
e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano
un elevato grado di rischio.
5.
A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto
dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di
euro e di 9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente,
al personale della carriera diplomatica ed al personale
della carriera prefettizia.
6.
Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli
oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono
l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma
3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito
dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
7.
Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali
per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli
enti pubblici non economici, delle regioni, delle province
autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali,
del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli
enti di ricerca e sperimentazione e delle università,
nonché degli enti di cui all'articolo 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e gli oneri
per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale
di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono a carico delle amministrazioni
di competenza nell'ambito delle disponibilità dei
rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione
degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono,
anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati
per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1
e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie
per i rinnovi contrattuali.
Articolo
10.
(Compatibilità
della spesa in materia di contrattazione collettiva nazionale
ed
integrativa)
1.
Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma
3, l'esame delle ipotesi di accordo è effettuato
dal competente comitato di settore e dal Presidente del
Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso il Ministro
per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli
oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per
l'ulteriore corso dell'accordo, resta in ogni caso escluso
qualsiasi concorso dello Stato alla copertura delle spese
derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato
osservazioni".
2.
Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, è inserito il seguente: "Articolo 40-bis.
- (Compatibilità della spesa in materia di contrattazione
integrativa). 1. Per le amministrazioni pubbliche indicate
all'articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo
procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni
finanziarie complessive della contrattazione integrativa
di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro
anche a campione sui contratti
integrativi
delle singole amministrazioni. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 39,
comma
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
2.
Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48,
comma 6, inviano annualmente specifiche informazioni sui
costi della contrattazione integrativa al Ministero dell'economia
e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico
modello di rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio
dei ministri Dipartimento della funzione pubblica.
3.
Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi
1 e 2 evidenzino costi
non
compatibili con i vincoli di bilancio, secondo quanto prescritto
dall'articolo 40,
comma
3, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle
di diritto.
4.
Tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo
39, comma 3-ter, della legge27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, si intendono ricompresi anche
quelli
di cui all'articolo 70, comma 4, del presente decreto legislativo".
Articolo
11.
(Riordino
degli organismi collegiali)
1.
Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità
dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alle
pubbliche amministrazioni di istituire comitati, commissioni,
consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di
quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione
indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali
non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio
personale.
2.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuati gli organismi tecnici
e ad elevata specializzazione già operanti nelle
pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi
del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede
con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le restanti
amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo
di direzione politica responsabile, da sottoporre all'approvazione
dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi
interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati
come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente
soppressi ed è fatto divieto di corrispondere alcun
compenso ai componenti degli stessi.
Articolo
12.
(Assunzioni
di personale)
1.
Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche
ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici
non economici, alle università, limitatamente al
perso nale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca
ed agli enti locali di cui all'articolo
2
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, è
fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato. Il divieto non si applica al comparto
scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative
a figure professionali non fungibili la cui consistenza
organica non sia superiore all'unità. Alla copertura
dei posti disponibili si può provvedere mediante
ricorso alle procedure di mobilità previste dalle
disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli
attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture
nonchè di trasferimento di funzioni.
2.
All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, l'ultimo periodo, introdotto dalla lettera a) del
comma 1 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è sostituito dal seguente: "Per ciascuno
degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche
ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici
non economici con organico superiore a 200 unità
sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio
al 31 dicembre 2002".
3.
Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di
cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, le Forze armate e i Corpi di
polizia nonché il Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco predispongono specifici piani annuali con l'indicazione:
a)
delle iniziative da adottare per un più razionale
impiego delle risorse umane, con particolare riferimento
alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti
di natura tecnico-operativa;
b)
dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali
il cui svolgimento può essere garantito mediante
l'assegnazione delle relative funzioni a personale di altre
amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento all'esterno
risulti economicamente più vantaggioso nonchè
delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;
c)
delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte
salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento di
organico per le quali sia indicata apposita copertura finanziaria,
non possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio
verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello
di riferimento.
4.
I piani di cui al comma 3 sono presentati entro il 31 gennaio
di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia
e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei
ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle
assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali
e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al termine
di ciascun quadrimestre.
5.
Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni
del presente articolo sono nulle di diritto.
6.
A decorrere dall'anno 2003 gli organi di revisione contabile
degli enti locali di cui all'articolo 2 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno
di personale siano improntati al rispetto del principio
di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente
motivate.
Articolo
13.
(Disposizioni
in materia di organizzazione scolastica)
1.
Le dotazioni del personale docente delle istituzioni scolastiche
autonome o delle reti di scuole sono costituite sulla base
della consistenza numerica degli alunni iscritti, in relazione
alla dimensione oraria e alle caratteristiche dei curricoli
obbligatori, secondo parametri definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione, delluniversità e
della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, finalizzati all'ottimizzazione delle risorse.
2.
Le dotazioni di personale di cui al comma 1 sono definite,
per ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale su proposta del dirigente dell'istituzione
scolastica, nel limite dell'organico complessivo determinato
con decreto del Ministro dell'istruzione, delluniversità
e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
3.
La prestazione oraria, a tempo pieno, di ciascun docente,
non può essere inferiore a quella stabilita dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola"
sottoscritto in data 4 agosto 1995, pubblicato nel Supplemento
ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre
1995, fissata rispettivamente in 18 ore settimanali per
la scuola secondaria, in 22 ore per la scuola elementare
e in 25 ore per la scuola materna. Le frazioni inferiori
alle 18 unità orarie sono attribuite al personale
in servizio nelle istituzioni scolastiche fino ad un massimo,
di norma, di 24 ore settimanali.
4.
L'insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare
viene di norma assicurato all'interno del piano di studi
obbligatorio e dell'organico d'istituto. 5. Le istituzioni
scolastiche autonome provvedono con proprie risorse umane
e finanziarie, ovvero con opportune scelte organizzative,
alla sostituzione del personale assente fino a trenta giorni.
6.
In attuazione di quanto stabilito dai commi da 1 a 5 sono
disapplicati le disposizioni di legge ed i regolamenti in
contrasto con le norme ivi contenute.
7.
La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre
1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie
d'esame della classe del candidato. Il dirigente regionale
competente nomina il presidente tra il personale docente
e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni
istituto scolastico, con il compito di organizzare e coordinare
le operazioni.
8.
Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 4 e l'articolo 9
della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni.
Articolo
14.
(Riduzione
dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di
personale)
1.
Il trattamento economico complessivo dei Ministri previsto
dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952,
n. 212, e successive modificazioni, è ridotto del
10 per cento a decorrere dal 1ë gennaio 2002.
2.
L'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 dicembre 1989,
n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del
conglobamento della quota di indennità integrativa
speciale di 558,29 euro annui lordi nello stipendio iniziale
delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale
riduzione della misura dell'indennità integrativa
speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti
percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei
docenti e ricercatori universitari anche in relazione al
regime di impegno già previsti dallarticolo
36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo
1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 aprile 1987, n. 158. E fatta salva l'esecuzione
dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3.
Per il triennio 2002-2004 è fatto divieto a tutte
le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare
provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali
aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive,
in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.
Capo
II
SPESE
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Articolo 15.
(Patto
di stabilità interno per province e comuni)
1.
Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto
degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il complesso delle spese
correnti, al netto delle spese per interessi passivi e di
quelle finanziate da programmi comunitari, delle province
e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
non può superare l'ammontare degli impegni a tale
titolo assunti nell'anno 2000 aumentato del 4,5 per cento.
Per gli anni 2003 e 2004 si applica un incremento pari al
tasso di inflazione programmato indicato dal Documento di
programmazione economico-finanziaria.
2.
Sono escluse dall'applicazione del comma 1 le spese correnti
connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite
o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute
a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei
limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
3.
Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma
1 si applicano anche al complesso dei pagamenti per spese
correnti, come definite dai commi 1 e 2, con riferimento
ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2000.
4.
Per l'acquisto di beni e servizi, le province, i comuni,
le comunità montane e i consorzi di enti locali devono
aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo
59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli enti possono
decidere di non aderire alle convenzioni solo per singoli
acquisti per i quali sia stata dimostrata la non convenienza;
gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di
revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni
di sorveglianza e di controllo.
5.
Gli enti locali emanano direttive affinchè gli amministratori
da loro designati negli enti e nelle aziende promuovano
l'adesione alle convenzioni di cui al comma 4.
6.
Gli enti e le aziende di cui ai commi 4 e 5 devono promuovere
opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione
dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare
l'efficienza gestionale.
7.
In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a
6, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province
a valere sui fondi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere
a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, quali risultanti per ciascuno degli anni 2002, 2003
e 2004 in applicazione della legislazione vigente, sono
rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del 2 per cento
e del 3 per cento.
8.
Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno
e degli adempimenti relativi al patto di stabilità
interno, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore
a 60.000 abitanti devono trasmettere mensilmente, al Ministero
dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro venti giorni dalla fine del
periodo di riferimento, le informazioni sugli incassi e
sui pagamenti effettuati.
9.
Analoghe informazioni devono essere trasmesse trimestralmente
dai predetti enti con riferimento agli impegni assunti.
10.
Per le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000
abitanti le informazioni devono essere comprensive delle
eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti
di credito e non registrate nel conto di tesoreria.
11.
Il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi
8, 9 e 10 e le modalità della sua trasmissione sono
definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze da adottare entro il mese di febbraio 2002.
Articolo
16.
(Finanza
decentrata)
1.
Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificazioni,
è
sostituito dal seguente:
"7.
A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni
del presente articolo, la ripartizione tra i comuni e le
province delle somme versate a titolo di addizionale è
effettuata, salvo quanto previsto dall'articolo 2, dal Ministero
dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle
somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato
il versamento, sulla base dei dati statistici più
recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze
entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili
dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni.
Entro l'anno successivo a quello in cui è stato effettuato
il versamento, il Ministero dell'interno provvede all'attribuzione
definitiva degli importi dovuti sulla base dei dati statistici
relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia
e delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali
conguagli anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso.
Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere
stabilite ulteriori modalità per eseguire la ripartizione.
L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle province
dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale
avviene sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno
delle somme spettanti".
2.
All'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le parole: "30 novembre 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";
b)
al comma 3, le parole: "Per l'anno 2002" sono
sostituite dalle seguenti: "Per
l'anno
2003" e le parole: "l'esercizio finanziario 2001"
sono sostituite dalle seguenti:
"l'esercizio
finanziario 2002";
c)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5.
Il Ministero delle finanze, entro il 30 luglio 2002, provvede
a comunicare al Ministero dell'interno i dati previsionali
relativi all'ammontare del gettito della compartecipazione
di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base
ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre
2002 il Ministero dell'interno comunica ai comuni l'importo
previsionale del gettito della compartecipazione spettante
e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti
erariali. L'importo del gettito della compartecipazione
di cui al comma 3 è erogato dal Ministero dell'interno,
nel corso dell'anno 2003, in quattro rate di uguale importo.
Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali
anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla
base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario
2002 comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30
maggio 2003 al Ministero dell'intero e da questo ai comuni,
e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto
alle somme già erogate";
d)
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis.
Per l'anno 2002, la compartecipazione comunale all'IRPEF
di cui al comma 3 eÁ determinata nella misura dell'1,5
per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio
dello Stato per l'esercizio finanziario 2001, quali entrate
derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte
al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito
ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione
del Ministero dell'interno, è ripartito tra i comuni
sulla base dei dati statistici più recenti forniti
dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31
luglio 2002.
5-ter.
I trasferimenti erariali di ciascun comune sono ridotti
in misura corrispondente alla compartecipazione comunale
all'IRPEF di cui al comma 5-bis. Nel caso in cui il livello
dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente
a consentire il recupero integrale della compartecipazione,
nei confronti degli stessi non si procede alla attribuzione
della compartecipazione e i trasferimenti sono erogati nella
misura e con le stesse modalità previste dalla normativa
previgente";
e)
al comma 6, le parole: "del comma 3" sono sostituite
dalle seguenti: "dei commi 3 e 5-bis".
Articolo
17.
(Fondo
per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)
1. Il comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
"11.
Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali
di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo
per l'anno 2001 è mantenuto allo stesso livello per
l'anno 2002 ed è finalizzato all'attribuzione:
a)
di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora
in essere;
b)
per l'anno 2002 le restanti risorse disponibili di cui all'articolo
53, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario
e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo
i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31,
comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Ai
fini dell'applicazione dell'articolo 9 comma 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del
sistema dei trasferimenti agli enti locali, nel calcolo
delle risorse è considerato il fondo perequativo
degli squilibri di fiscalità locale.
Articolo
18.
(Disposizioni
finanziarie per gli enti locali)
1.
I trasferimenti erariali per l'anno 2002 di ogni singolo
ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, ed alle successive disposizioni
in materia. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione
del tasso programmato di inflazione per l'anno 2002 alla
base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo
i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma
11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimenti
erariali agli enti locali, nel calcolo delle risorse è
considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità
locale. Sino alla riforma del sistema dei trasferimenti
erariali è sospesa l'applicazione del decreto legislativo
30 giugno 1997, n. 244.
2.
Sino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali,
per gli enti locali diversi da quelli cui si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 47, comma 1, della legge
27dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 66,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i contributi
erariali sono erogati secondo le modalità individuate
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
3.
Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari
che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze
cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica,
a decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali correnti
allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni
di euro.
4.
Sino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali
agli enti locali, in caso di aggregazione ad una comunità
montana di un comune montano proveniente da altra comunità
montana, i trasferimenti erariali spettanti alle due comunità
sono rideterminati in relazione alla popolazione ed al territorio
oggetto di variazione. Le modalità applicative sono
individuate con decreto del Ministero dell'interno.
5.
Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 161, comma 3, le parole: "la sospensione
della seconda rata" sono sostituite dalle seguenti:
"la sospensione dell'ultima rata";
b)
all'articolo 167, comma 1, le parole: "Gli enti locali
iscrivono" sono sostituite dalle seguenti: "E
data facoltà agli enti locali di iscrivere";
c)
all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole:
"sommato a quello dei mutui precedentemente contratti"
sono inserite le seguenti: ", a quello dei prestiti
obbligazionari precedentemente emessi".
6.
Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è sostituito dal seguente:
"16.
Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, esclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe
dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare
i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".
7.
Nel caso in cui l'imposta relativa a fabbricati del gruppo
catastale D, in precedenza versata ad un unico comune in
base a valori di bilancio unitariamente considerati, sia
successivamente da versare a più comuni a seguito
dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti
insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati
sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti finanziari
relativi, delegando il Ministero dell'interno ad effettuare
le necessarie variazioni dell'importo a ciascuno spettante
a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo Stato.
8.
Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza
degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale
all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali
di girofondi intestate al Ministero dell'interno. Gli atti
di sequestro e pignoramento eventualmente effettuati su
tali somme non hanno effetto e non comportano vincoli sulla
disponibilità delle somme.
Capo
III
PATTO
DI STABILITA INTERNO PER GLI ENTI PUBBLICI
Articolo 19.
(Trasformazione
e soppressione di enti pubblici)
1.
Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento
delle amministrazioni pubbliche, di incrementarne l'efficienza
e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o
più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo, su proposta dei Ministri dell'economia e delle
finanze e della funzione pubblica, di concerto con il Ministro
interessato, individua gli enti pubblici e le agenzie, finanziati
direttamente o indirettamente dallo Stato o da altri enti
pubblici, disponendone la trasformazione in società
per azioni o in fondazioni di diritto privato ovvero la
soppressione e messa in liquidazione.
2.
La trasformazione di cui al comma 1 è subordinata
alla verifica che i servizi siano più proficuamente
erogabili al di fuori del settore pubblico.
3.
Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al comma
1 si provvede con le modalità stabilite dalla legge
4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.
4.
Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione
non rilevano ai fini fiscali.
5.
I bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti
sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
Articolo
20.
(Misure
di efficienza delle pubbliche amministrazioni)
1.
Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonchè
gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico
del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga
alle vigenti disposizioni a:
a)
acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti
al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti
economie di gestione;
b)
costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità
di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali
affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza;
c)
attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti,
attraverso procedure selettive, trasparenti e non discriminatorie,
lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b).
2.
Le amministrazioni di cui al comma 1possono inoltre ricorrere
a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente
lentità degli stanziamenti e dei trasferimenti
pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate
proprie, derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o
dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti
del servizio.
3.
Ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti
di diritto privato, costituiti ai sensi del comma 1, lettera
b), si applica il regime tributario agevolato previsto dal
l'articolo 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro interessato e con il Ministro della
funzione pubblica, si provvede a definire la tipologia dei
servizi trasferibili, le modalità per l'affidamento,
i criteri per l'esecuzione del servizio e per la determinazione
delle relative tariffe nonché le altre eventuali
clausole di carattere finanziario.
5.
Al fine di migliorare la qualità dei servizi e di
razionalizzare la spesa per l'informatica, il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie:
a)
definisce indirizzi per l'impiego ottimale dell'informatizzazione
nelle pubbliche amministrazioni;
b)
definisce programmi di valutazione tecnica ed economica
dei progetti in corso e di quelli da adottare da parte delle
amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e
degli enti pubblici non economici nazionali, nonché
assicura la verifica ed il monitoraggio dell'impiego delle
risorse in relazione ai progetti informatici eseguiti, ove
necessario avvalendosi delle strutture dellautorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA);
le risorse, eventualmente accertate dal Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, quali economie di spesa, sono destinate
al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico.
Articolo
21.
(Contenimento
e razionalizzazione delle spese)
1.
Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio
destinati agli enti pubblici diversi da quelli di cui al
comma 4 dell'articolo 15, non considerati nella tabella
C della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per
cento, del 4 per cento e del 6 per cento, rispettivamente
negli anni 2002, 2003 e 2004. Tali enti nonché gli
enti privati interamente partecipati aderiscono alle convenzioni
stipulate ai sensi dell'articolo 26 della citata legge n.
488 del 1999, e successive modificazioni, e dell'articolo
59 della predetta legge n. 388 del 2000. Essi, inoltre,
devono promuovere azioni per esternalizzare i propri servizi
al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza
gestionale. Delle economie di gestione conseguibili si tiene
conto in sede di definizione dei trasferimenti erariali.
2.
Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di
cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, sono iscritti
in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun
Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente
effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, intendendosi corrispondentemente rideterminate
le relative autorizzazioni di spesa.
3.
La dotazione dei capitoli di cui al comma 2 è quantificata
annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione è ridotta
del 10 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante
sulla base della legislazione vigente.
Articolo
22.
(Servizi
dei beni culturali)
1.
All'articolo 10, comma 1, della legge 20 ottobre 1998, n.
368, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis)
concedere a soggetti privati l'intera gestione del servizio
concernente la fruizione pubblica dei beni culturali unitamente
all'attività di concorso al perseguimento delle finalità
di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalità,
criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400; con lo
stesso
regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione
della durata della concessione per un periodo non inferiore
a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere
allo Stato per tutta la durata stabilita, comprensivo dell'uso
dei beni culturali oggetto della concessione e da versare
anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa
convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa
convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione
per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali
conferiti in uso dal Ministero ritornino nella disponibilità
di quest'ultimo".
Articolo
23.
(Scissione
tra proprietà e gestione delle reti dei servizi pubblici
locali)
1.
L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
"Articolo
113. (Forme di gestione). 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza
imprenditoriale.
2.
Nell'organizzazione del servizio, l'ente locale, titolare
della funzione, può perseguire l'obiettivo della
separazione tra la proprietà e gestione di reti e
infrastrutture e l'erogazione del servizio.
3.
Per la gestione di reti e infrastrutture, l'ente locale
può avvalersi di soggetti all'uopo costituiti, nella
forma di aziende speciali o società consortili tra
enti di diritto pubblico, cui può essere affidata
direttamente tale attività, ovvero di altro soggetto
idoneo, da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica.
4.
L'erogazione del servizio può essere assicurata da
società di capitali regolate dal codice civile, individuate
attraverso gare pubbliche per l'affidamento del servizio
stesso. Non sono ammesse a partecipare a dette gare le società
che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo
servizi pubblici locali in virtù di un affidamento
diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica.
Tale
divieto si estende alle società controllate o collegate,
alle loro controllanti nonché alle società
controllate o collegate con queste ultime.
5.
I rapporti tra gli enti locali e le società erogatrici
del servizio sono regolati da contratti di servizio, allegati
ai capitolati di gara, che vengono approvati dalle assemblee
elettive degli stessi enti. Restano ferme le disposizioni
previste per i singoli settori e le disposizioni nazionali
di attuazione di normative comunitarie.
6.
L'ente locale può cedere la propria partecipazione
di controllo nelle società erogatrici dei servizi.
Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni
e degli affidamenti in essere e consente alla società,
anche in deroga al divieto di cui al comma 4, la partecipazione
ad attività imprenditoriali al di fuori del relativo
ambito territoriale. Alla scadenza del periodo di affidamento,
le
eventuali dotazioni patrimoniali sono trasferite al nuovo
gestore del servizio con un indennizzo pari al valore contabile
risultante dal bilancio approvato dell'esercizio in corso
al termine della concessione. Restano ferme le disposizioni
previste per i singoli settori.
7.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
8.
I servizi pubblici locali privi di rilevanza imprenditoriale
possono essere gestiti a mezzo di istituzione, ai sensi
dell'articolo 114".
2.
Sono fatti salvi i diritti e le concessioni facenti capo
a soggetti affidatari di servizi pubblici locali sino alle
relative scadenze.
3.
I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati in
applicazione dell'articolo 113 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, quale sostituito dal
presente articolo, sono esenti da ogni imposta, tassa o
diritto di qualsiasi specie e natura e non rilevano ai fini
fiscali per un periodo di tre anni a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
4.
Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Autorità
indipendenti di settore e la Conferenza unificata di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo
adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione
del presente articolo.
Articolo
24.
(Organici
del personale)
1.
In conseguenza delle attività poste in essere ai
sensi del presente capo, le pubbliche amministrazioni apportano,
con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti,
le relative variazioni alle proprie dotazioni organiche.
Ai fini dell'individuazione delle eccedenze di personale
e delle conseguenti procedure di mobilità, si applicano
le vigenti disposizioni, anche di natura contrattuale.
Capo
IV
INTERVENTI
IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Articolo 25.
(Gestioni
previdenziali)
1.
L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e
dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per
l'anno 2002:
a)
in 573,78 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della
gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS);
b)
in 141,51 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla
lettera a), della gestione esercenti attività commerciali
e della gestione artigiani.
Articolo
26.
(Incremento
delle pensioni in favore di soggetti disagiati)
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2002 è maggiorato
fino all'importo mensile di 516,46 euro, secondo le modalità
di cui al comma 2, l'ammontare dei trattamenti pensionistici
inferiori a tale somma.
2.
Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge individua:
a)
le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione
indicata al comma 1;
b)
i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche
conto della presenza di altri redditi, della composizione
del nucleo familiare e dei contributi eventualmente versati
ai fini previdenziali.
3.
Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso al Parlamento
per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.
4.
L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni
di cui al presente articolo non può essere superiore
a 2.169,12 milioni di euro.
Capo
V
INTERVENTI
NEL SETTORE SANITARIO
Articolo 27.
(Concorso
delle regioni al rispetto degli obiettivi)
1.
Il mancato rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell'Accordo
tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001,
in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della
spesa nel settore, il ripristino del livello stabilito nell'Accordo
tra Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000,
come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
Capo
VI
STRUMENTI
DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO
Articolo 28.
(Finanza
degli enti territoriali)
1.
Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare
gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia
e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali
delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle
città metropolitane, delle comunità montane
e dalle comunità isolane, di cui all'articolo 2 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonché dei consorzi tra enti territoriali
e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente
allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione
finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento
nonchè dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative
all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti
derivati da parte dei succitati enti.
2.
Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari
e contrarre mutui bancari con rimborso del capitale in unica
soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento
dell'emissione o dell'accensione, di un fondo di ammortamento
del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento
del debito. Gli enti possono procedere all'estinzione anticipata
di passività derivanti da mutui contratti successivamente
al 31 dicembre 1996. L'estinzione anticipata può
essere finanziata mediante il collocamento di titoli obbligazionari
di nuova emissione o la contrazione di nuovi mutui, in presenza
di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione
del valore finanziario delle passività totali a carico
degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale
retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996,
n. 239 e successive modificazioni.
3.
Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'articolo 3 del regolamento
di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996,
n. 420.
Capo
VII
INTERVENTI
IN MATERIA DI LAVORO
Articolo 29.
(Riduzione
del costo del lavoro)
1.
A decorrere dall'anno 2002 restano confermate:
a)
la riduzione del contributo per la tutela di maternità,
di cui all'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre
1999,n. 488;
b)
la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro
e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto,
di cui all'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
2.
Restano, altresì, confermati con la medesima decorrenza:
a)
il concorso dello Stato al finanziamento della gestione
agricoltura dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (lNAIL) di cui all'articolo
55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n.
144, e all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38;
b)
il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti
di secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17
maggio 1999, n. 144.
Articolo
30.
(Sgravi
per i nuovi assunti)
1.
A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici
economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata,
Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto,
per i nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unità
effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo
di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore,
lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi
dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione
per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio
si intende riconosciuto anche alle società cooperative
di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i
quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile
a quello di lavoro dipendente.
2.
L'efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata
all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle
Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e seguenti
del Trattato istitutivo della Comunità europea, di
cui alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
Capo
VIII
INTERVENTI
IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI
Articolo 31.
(Limiti
di impegno)
1.
Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione,
sono autorizzati nel triennio 2002-2004 i limiti di impegno
di cui alla Tabella 2, allegata alla presente legge, con
la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
Articolo
32.
(Fondo
investimenti)
1.
Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero,
è istituito un fondo per gli investimenti per ogni
comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi
investimenti autorizzati.
2.
Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuate le disponibilità di bilancio, che
confluiscono nel fondo di cui al comma 1.
3.
A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti
di cui al presente articolo può essere rifinanziato
con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
Articolo
33.
(Finanziamento
delle grandi opere)
1.
Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture,
la Cassa depositi e prestiti può, anche in deroga
alle vigenti disposizioni, intervenire a favore dei soggetti
pubblici o privati ai quali competono gli studi, la progettazione,
la realizzazione e la gestione delle grandi opere, mediante:
a)
anticipazioni;
b)
mutui in contanti;
c)
mutui in titoli;
d)
altre operazioni finanziarie.
2.
La Cassa può utilizzare, per le suddette operazioni,
oltre ai tradizionali mezzi di provvista, ferma restando
la compatibilità con l'attività di finanziamento
agli enti locali, anche fondi rivenienti dal collocamento
sul mercato italiano ed estero di specifici prodotti finanziari,
attraverso la società per azioni Poste italiane,
banche, intermediari finanziari vigilati e imprese di investimento.
3.
La predetta attività di finanziamento può
essere svolta dalla Cassa depositi e prestiti anche in collaborazione
con altre istituzioni finanziarie italiane o estere, privilegiando
quei settori pubblici o privati che provvedono alla realizzazione
delle opere con la forma del project financing.
4.
La Cassa può esercitare attività strumentali,
connesse o accessorie alla realizzazione delle grandi opere,
attraverso la costituzione o la partecipazione, anche di
controllo, in società di capitali.
5.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato
su proposta della Cassa depositi e prestiti sono stabiliti
le condizioni e i limiti dei finanziamenti.
Capo
IX
ALTRI
INTERVENTI
Articolo 34.
(Beni
mobili registrati sequestrati e confiscati)
1.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, è emanato, previo parere del Consiglio di
Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento
governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, che provvede a:
a)
determinare le ipotesi in cui, nei procedimenti di sequestro
amministrativo e confisca dei beni mobili registrati, si
procede direttamente alla vendita anche prima del provvedimento
definitivo di confisca;
b)
stabilire modalità alternative alla restituzione
del bene al proprietario, qualora ne ricorrano i presupposti
giuridici;
c)
semplificare il procedimento di sequestro amministrativo,
nonché il procedimento di alienazione o distruzione
dei veicoli confiscati;
d)
semplificare ed uniformare il procedimento sanzionatorio
degli illeciti in materia di circolazione stradale e, in
particolare, quello di cui all'articolo 21, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e agli articoli 193
e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, prevedendo, altresì, che
i veicoli sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie
della confisca e del fermo vengano affidati, in via prioritaria,
al trasgressore o agli altri soggetti obbligati in solido.
Articolo
35.
(Interventi
vari)
1.
Il comma 28 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, è abrogato.
2.
Nel primo periodo del comma 63 dell'articolo 1 della legge
28 dicembre 1995, n. 549, le parole "autorizzati dal
Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzati
o da autorizzare dal Parlamento".
3.
Sono abrogati l'articolo 15 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180,
e il comma 1, lettera b), dell'articolo 1 del regolamento
di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 28 luglio 1998, n. 463.
4.
All'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"r-bis)
legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28;
r-ter)
legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13".
5.
Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 101 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, le parole da "aumentabili
di lire 25 miliardi annue" fino alla fine del periodo
sono sostituire dalle seguenti: "aumentabili di 25,82
milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento
dell'importo di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione
sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che,
a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo
al raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni
di euro".
6.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge cessano di avere applicazione le riserve all'erario
statale già disposte ai sensi del primo comma dell'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1965, n. 1074, con leggi entrate in vigore anteriormente.
7.
L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo
92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
soppressa e il relativo importo costituisce economia di
bilancio.
TITOLO
IV
NORME
FINALI
Articolo 36.
(Fondi
speciali e tabelle)
1.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo
11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si
prevede possano essere approvati nel triennio 2002-2004,
restano determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003
e 2004, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate
alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato
alle spese in conto capitale.
2.
Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione
del bilancio 2002 e triennio 2002-2004, in relazione a leggi
di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata
alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata
alla presente legge.
3.
Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti
di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi
di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto
capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, nelle misure indicate nella Tabella D allegata
alla presente legge. 4. Ai termini dell'articolo 11, comma
3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni
di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata
alla presente legge sono ridotte degli importi determinati
nella medesima Tabella.
5.
Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni
di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004,
nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente
legge.
6.
A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale
recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella
Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti
pubblici possono assumere impegni nell'anno 2002, a carico
di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità
indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita
colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già
assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni
medesime.
Articolo
37.
(Copertura
finanziaria ed entrata in vigore)
1.
La copertura della presente legge per le nuove o maggiori
spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove
finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di
parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo
11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, secondo
il prospetto allegato.
2.
Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi
statuti.
3.
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2002.