Ministero
delle finanze
(Agenzia delle entrate)
Risoluzione 12 ottobre 2001 n. 155
TRIBUTI - Iva - Fallimento - Note di variazione - Debito
per iva - Non sussiste a carico della procedura fallimentare
D.p.r. 26.10.1972, n. 633, art. 26
L. 27.07.2000, n. 212, art. 11
Il curatore fallimentare della ........., con interpello
presentato ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212 ha proposto quesiti relativi alla corretta
applicazione della disciplina delle variazioni dell'imponibile
e dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 26,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dal
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30, e dal decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
QUESITO
La norma citata, nella sua attuale formulazione, consente
al cedente del bene o prestatore del servizio di recuperare
l'Iva anticipata all'Erario sulle fatture rimaste insolute
a causa di infruttuose procedure concorsuali o esecutive.
In particolare, il legislatore prevede il diritto del creditore
rimasto, in tutto o in parte, insoddisfatto di registrare
nel registro degli acquisti la relativa variazione in diminuzione
e di portare in detrazione l'imposta ai sensi dell'art.
19 del DPR n. 633 del 1972. In tal caso il cessionario o
committente è obbligato a registrare la nota di variazione
nel registro delle fatture o dei corrispettivi.
Ciò
premesso, al riguardo si è chiesto:
1)
se le note di variazione di cui all'art. 26, secondo comma,
del DPR n. 633 del 1972 facciano sorgere in capo alla procedura
di fallimento un debito per Iva;
2) a quale titolo è richiesta la registrazione delle
note di variazione in aumento da parte del curatore;
3) se siano posti a carico del curatore fallimentare ulteriori
adempimenti in termini di dichiarazioni periodiche ed annuali.
SOLUZIONE
INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
Circa i quesiti sopra esposti l'interpellante ha prospettato
le seguenti soluzioni:
1) le note di variazione di cui all'art. 26, secondo comma,
del DPR n. 633 del 1972 non fanno sorgere in capo alla procedura
fallimentare un debito per IVA;
2) il curatore è obbligato a registrare le corrispondenti
variazioni in aumento nel registro delle fatture emesse
o dei corrispettivi unicamente per rilevare il credito erariale,
esigibile solo nei confronti del fallito che ritornasse
in bonis;
3) a carico del curatore fallimentare non sono posti ulteriori
adempimenti in termini di dichiarazioni periodiche ed annuali
perchè i documenti a lui pervenuti non attengono
ad operazioni poste in essere dalla procedura.
RISOLUZIONE
L'art. 26, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972, come
modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. c-bis del decreto
legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modifiche,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e dall'art. 13-bis
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, consente al cedente o al prestatore
di eseguire la variazione in diminuzione in relazione agli
importi che non risultino recuperati a carico del cessionario
o del committente "a causa di procedure concorsuali
o di procedure esecutive rimaste infruttuose".
In ipotesi di fallimento, occorre, quindi, individuare l'esatto
momento in cui si ha la certezza della totale o parziale
infruttuosità della procedura.
Come precisato dalla circolare n. 77 del 17 aprile 2000,
il presupposto dell'esercizio della facoltà di cui
al citato articolo 26 si realizza solo a seguito della ripartizione
finale dell'attivo.
Ne consegue che la facoltà di eseguire la variazione
in diminuzione potrà essere esercitata dal cedente
o prestatore non prima di tale momento e determinerà
in capo al curatore l'obbligo di provvedere alla registrazione
della variazione in aumento nel registro delle fatture emesse
o dei corrispettivi.
Gli adempimenti previsti dalla norma in commento non determinano
l'inclusione del relativo credito erariale nel riparto finale,
ormai definitivo, ma consentono di evidenziare il credito
eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato
in bonis.
Per quanto sopra, non sussistendo il debito a carico della
procedura, il curatore fallimentare non è tenuto
ad ulteriori adempimenti in termini di dichiarazioni periodiche
ed annuali.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata
con istanza presentata alla Direzione regionale della ........,
viene resa dalla
scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo
del decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 2001, n.
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