Ministero delle finanze
(Agenzia delle entrate)
Risoluzione 12 ottobre 2001 n. 155


TRIBUTI - Iva - Fallimento - Note di variazione - Debito per iva - Non sussiste a carico della procedura fallimentare
D.p.r. 26.10.1972, n. 633, art. 26
L. 27.07.2000, n. 212, art. 11


Il curatore fallimentare della ........., con interpello presentato ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 ha proposto quesiti relativi alla corretta applicazione della disciplina delle variazioni dell'imponibile e dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

QUESITO


La norma citata, nella sua attuale formulazione, consente al cedente del bene o prestatore del servizio di recuperare l'Iva anticipata all'Erario sulle fatture rimaste insolute a causa di infruttuose procedure concorsuali o esecutive. In particolare, il legislatore prevede il diritto del creditore rimasto, in tutto o in parte, insoddisfatto di registrare nel registro degli acquisti la relativa variazione in diminuzione e di portare in detrazione l'imposta ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 633 del 1972. In tal caso il cessionario o committente è obbligato a registrare la nota di variazione nel registro delle fatture o dei corrispettivi.

Ciò premesso, al riguardo si è chiesto:

1) se le note di variazione di cui all'art. 26, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972 facciano sorgere in capo alla procedura di fallimento un debito per Iva;


2) a quale titolo è richiesta la registrazione delle note di variazione in aumento da parte del curatore;


3) se siano posti a carico del curatore fallimentare ulteriori adempimenti in termini di dichiarazioni periodiche ed annuali.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE


Circa i quesiti sopra esposti l'interpellante ha prospettato le seguenti soluzioni:


1) le note di variazione di cui all'art. 26, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972 non fanno sorgere in capo alla procedura fallimentare un debito per IVA;


2) il curatore è obbligato a registrare le corrispondenti variazioni in aumento nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi unicamente per rilevare il credito erariale, esigibile solo nei confronti del fallito che ritornasse in bonis;


3) a carico del curatore fallimentare non sono posti ulteriori adempimenti in termini di dichiarazioni periodiche ed annuali perchè i documenti a lui pervenuti non attengono ad operazioni poste in essere dalla procedura.

RISOLUZIONE


L'art. 26, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. c-bis del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modifiche, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e dall'art. 13-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, consente al cedente o al prestatore di eseguire la variazione in diminuzione in relazione agli importi che non risultino recuperati a carico del cessionario o del committente "a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose".


In ipotesi di fallimento, occorre, quindi, individuare l'esatto momento in cui si ha la certezza della totale o parziale infruttuosità della procedura.


Come precisato dalla circolare n. 77 del 17 aprile 2000, il presupposto dell'esercizio della facoltà di cui al citato articolo 26 si realizza solo a seguito della ripartizione finale dell'attivo.


Ne consegue che la facoltà di eseguire la variazione in diminuzione potrà essere esercitata dal cedente o prestatore non prima di tale momento e determinerà in capo al curatore l'obbligo di provvedere alla registrazione della variazione in aumento nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi.


Gli adempimenti previsti dalla norma in commento non determinano l'inclusione del relativo credito erariale nel riparto finale, ormai definitivo, ma consentono di evidenziare il credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis.


Per quanto sopra, non sussistendo il debito a carico della procedura, il curatore fallimentare non è tenuto ad ulteriori adempimenti in termini di dichiarazioni periodiche ed annuali.


La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza presentata alla Direzione regionale della ........, viene resa dalla
scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 2001, n. 209.



 












 

 

 


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