Ministero
delle finanze
(Agenzia delle entrate)
Risoluzione 17 ottobre 2001, n. 161
TRIBUTI
Iva - Concordato preventivo con cessione di beni - Trattamento
L. 27.07.2000, n. 212, art. 11
D.p.r. 06.10.1972, n. 633, art. 26
Oggetto: interpello n
.. /2001, - art. 11, legge 27/7/2000,
n. 212.
Istanza prot. n.
/2001 del
../2001.
Ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
la
..., ammessa alla procedura di concordato preventivo
omologato dal Tribunale di
.. con sentenza del 25
settembre 1997, ha chiesto di conoscere le modalità
di applicazione dell'art. 26, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di
concordato preventivo con cessione dei beni, ed espone il
seguente:
QUESITO
La
società istante premette che con il concordato preventivo
era avvenuta la riduzione dei crediti chirografari, nella
misura convenuta ai sensi dell'art. 160, comma 1, n. 2 del
Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267 e che, al termine
della procedura concorsuale, i creditori avrebbero emesso
note di variazione delle fatture precedentemente emesse
e debitamente registrate ai sensi dell'art. 25 del DPR n.
633 del 1972.
Si chiede se il debitore, ricevuta la nota di variazione,
debba provvedere a registrarla ed a riversare all'Erario
l'IVA indicata nella nota medesima, tenendo presente che
la Circolare n. 77/E, del 17 aprile 2000, non precisa se,
a seguito della registrazione della nota di variazione,
il debitore, che abbia adempiuto agli obblighi concordatari,
debba anche versare l'IVA a debito.
SOLUZIONE
INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
La
società istante ritiene di essere obbligata alla
registrazione, nei registri IVA, delle note di credito,
emesse ex art. 26, comma 2, del DPR n. 633 del 1972, che
dovessero eventualmente pervenire successivamente all'effettuazione
del riparto finale. Tuttavia, la società non verserà
l'imposta risultante a debito, in quanto non dovuta, avendo
la predetta estinto con il concordato ogni obbligazione
di data anteriore. Di conseguenza, la società istante
ritiene di non dovere più nulla per qualsiasi causa
o titolo anteriore alla data di presentazione del ricorso
di ammissione alla procedura concorsuale di cui all'art.
161, comma 1, del Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267.
RISOLUZIONE
In
seguito all'adempimento del concordato preventivo, sia nel
caso che venga prestata idonea garanzia sia nel caso che
sia offerta la cessione dei beni (art. 160, comma 2, del
RD n. 267 del 1942), si ha la riduzione dei crediti non
assistiti da privilegio, con effetti liberatori per la parte
che subisce la falcidia concordataria (art. 184 del RD n.
267 del 1942). Al riguardo, va tenuto presente che ai crediti
di rivalsa per il pagamento dell'IVA, dovuta al cedente
o al prestatore di servizi, va riconosciuto il privilegio
speciale, previsto dal secondo comma dell'art. 2758 cod.
civ., sui beni che hanno formato oggetto della cessione
o ai quali si riferisce il servizio.
Poichè il debito della società istante è
inerente ad un'operazione imponibile effettuata anteriormente
alla procedura concorsuale, esso subisce gli effetti estintivi
propri del concordato. Pertanto, tale riduzione avviene
sia per la parte capitale che per la parte IVA, essendo
l'importo indicato in fattura comprensivo del valore della
prestazione e dell'imposta dovuta a titolo di rivalsa.
Quanto all'emissione della nota di variazione, l'art. 26,
comma 2, del DPR n. 633 del 1972 dispone che: "Se un'operazione
per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla
registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto
o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza
di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca,
risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento
in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di
procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza
dell'applicazione di abbuoni o sconti, il cedente del bene
o prestatore del servizio ha il diritto di portare in detrazione
ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione,
registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o committente,
che abbia già registrato l'operazione ai sensi di
quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione
a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto
alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore
a titolo di rivalsa".
Nel sistema dell'art. 26, comma 2, DPR n. 633 del 1972,
se si riduce l'importo di un'operazione imponibile, la nota
di variazione viene emessa al fine di adeguare l'imposta
al corrispettivo effettivamente incassato; pertanto il cedente
o prestatore del servizio può portare in detrazione
l'IVA, nella misura esposta nella nota di variazione, mentre
la controparte è tenuta a ridurre in pari misura
la detrazione che aveva effettuato, riversando l'imposta
all'Erario.
Si osserva che la norma fiscale utilizza una dizione onnicomprensiva:
("
a causa di procedure concorsuali, o di procedure
esecutive rimaste infruttuose
") per individuare
i casi in cui è possibile emettere la nota di variazione.
Tuttavia detta norma deve essere applicata tenendo conto
della disciplina e degli effetti tipici del concordato preventivo.
La predetta procedura concorsuale, come è noto, consente
al debitore di evitare la dichiarazione di fallimento, a
condizione che egli adempia agli obblighi assunti nei confronti
dei creditori. Con gli effetti estintivi del concordato
si ha la riduzione del credito chirografario di rivalsa
IVA.
Conseguentemente, dato che la nota di variazione è
afferente all'IVA non riscossa dal creditore, per un debito
sorto prima dell'avvio della procedura concorsuale, la registrazione
della predetta nota non comporta, per il debitore concordatario,
l'obbligo di rispondere verso l'Erario di un debito sul
quale si sono già prodotti gli effetti estintivi
del concordato preventivo.
Diversamente, si avrebbe una deroga all'efficacia liberatoria
della procedura, da ritenersi ingiustificata in relazione
alle norme che dispongono l'estinzione di ogni debito sorto
anteriormente all'inizio della procedura medesima.
In conclusione, ritiene la scrivente che la soluzione interpretativa
proposta dalla società istante sia corretta. Pertanto,
la medesima società non è obbligata a riversare
l'IVA a debito indicata nelle note di variazione che dovesse
eventualmente ricevere.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata
con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale
della
, viene resa dalla scrivente ai sensi
dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile
2001, n. 209.