Raimondo
Olmo, Tributi: variazioni delle modalità e termini
per le dichiarazioni, anche nelle procedure concorsuali,
introdotti con il D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435
Nei
casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa,
le dichiarazioni relative al periodo compreso tra l'inizio
dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento o il provvedimento
che ordina la liquidazione, sono presentate, anche se si
tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario
liquidatore, in via telematica, avvalendosi del servizio
telematico Entratel, direttamente o tramite i soggetti incaricati,
entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello,
rispettivamente, della nomina del curatore e del commissario
liquidatore, e della chiusura del fallimento e della liquidazione.
Le
dichiarazioni relative alla residua frazione del detto periodo
e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta sono
presentate, con le medesime modalità, esclusivamente
ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive
e soltanto se vi è stato esercizio provvisorio.
*********************
TRIBUTI
- Dichiarazioni - Semplificazione
D.p.r. 22.07.1998, n. 322
(G.U. 17 dicembre 2001, n. 292)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto
l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto
l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione
delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli
adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati
con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione
di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione
delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi
di settore;
Visto
l'articolo 16 del decreto legislativo 23 dicembre 1999,
n. 505, il quale prevede che per gli adempimenti previsti
dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo
3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, resta ferma la disposizione
di cui all'articolo 3, comma 136, della medesima legge 23
dicembre 1996, n. 662;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione
e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte
sui redditi;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1986,
n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi;
Visto
il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 443, che disciplina la possibilità di computare
un credito I.V.A. in detrazione in un periodo di imposta
successivo, a seguito di provvedimento di diniego del rimborso
I.V.A. con contestuale riconoscimento del relativo credito;
Visto
il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante
il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale
e di redditi diversi;
Visto
il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, concernente, tra l'altro, l'istituzione e
la disciplina dell'imposta regionale sulle attività
produttive;
Visto
l'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, il quale stabilisce le disposizioni tributarie non
penali relative alle violazioni in materia di imposte dirette
e di imposta sul valore aggiunto;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 100, recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione
di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul
valore aggiunto;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e successive modificazioni, recante modalità
per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte
sui redditi, all'imposta regionale sulle attività
produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999,
n. 542, recante modificazioni alle disposizioni relative
alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta
regionale sulle attività produttive e dell'imposta
sul valore aggiunto;
Visto
l'articolo 15, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo
1997, n. 59, il quale stabilisce che gli atti, dati e documenti
formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con
strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati
nelle medesime forme, nonchè la loro archiviazione
e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge;
Visto
l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, che prevede l'istituzione delle agenzie fiscali e dispone,
tra l'altro, che all'Agenzia delle entrate sono trasferiti
i rapporti giuridici, i poteri e le competenze già
attribuite al Dipartimento delle entrate del Ministero delle
finanze, nonchè l'articolo 62 del medesimo decreto
n. 300 del 1999, in base al quale è stabilito, tra
l'altro, che all'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte
le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali non
assegnate alla competenza di altre agenzie, enti od organi;
Visto,
inoltre, l'articolo 68, comma 1, del citato decreto n. 300
del 1999, il quale prevede che il direttore dell'Agenzia
rappresenta e dirige la medesima, emanando tutti i provvedimenti
che non siano attribuiti ad altri organi, nonchè
l'articolo 73 del medesimo decreto, il quale prevede, tra
l'altro, che con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte
dal Ministero secondo l'ordinamento vigente vengono esercitate
dalle Agenzie;
Visto
il decreto del Ministro delle finanze in data 28 dicembre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio
2001, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro,
le modalità di avvio delle agenzie fiscali ai sensi
degli articoli 73 e 74 del predetto decreto legislativo
n. 300 del 1999;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visti
gli articoli 2 e 23 del citato decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia
e delle finanze;
Vista
la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente;
Atteso
che occorre proseguire nell'opera di semplificazione e razionalizzazione
delle procedure di attuazione delle norme tributarie, degli
adempimenti contabili e formali del contribuente;
Attesa
l'esigenza di conoscere anticipatamente rispetto alla data
di presentazione della dichiarazione annuale I.V.A., e cioè
entro febbraio di ciascun anno, i dati relativi all'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente al
fine di ottemperare alle previsioni della normativa comunitaria;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 16
luglio 2001 e 19 novembre 2001;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 dicembre 2001;
Sulla
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
E
m a n a
il
seguente regolamento:
Capo
I
DISPOSIZIONI
MODIFICATIVE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 LUGLIO 1998, N. 322
Art.
1.
Modalità
e termini di presentazione delle dichiarazioni
1.
Nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di seguito
denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 322
del 1998, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1.
Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte,
a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati
entro il 15 febbraio con provvedimento amministrativo, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per
le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione
relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo
di imposta non coincidente con l'anno solare, per le dichiarazioni
relative al periodo di imposta in corso alla data del 31
dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione.
I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione
dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1,
e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma
4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, recante norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni,
sono emanati entro il 15 gennaio dell'anno in cui i modelli
stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
2.
I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato
elettronico dall'Agenzia delle entrate in via telematica.
I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni
presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta
delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati
presso gli uffici comunali. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite altre
modalità di distribuzione o di invio al contribuente
dei modelli di dichiarazione e di altri stampati.
3.
La dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità,
dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale
o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente
provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento
dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate.
4.
La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche
è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante
legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche
di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità
è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la
dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento
dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate.".
Art. 2.
Termine
per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte
sui redditi e di I.R.A.P.
1.
All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 322 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1.
Le persone fisiche e le società o le associazioni
di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo
le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di
una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra
il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro
il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura
del periodo di imposta.
2.
I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3:
a)
per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste
italiane S.p.a., ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo
3, comma 2, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo
a quello di chiusura del periodo di imposta;
b)
in via telematica, entro l'ultimo giorno del decimo mese
successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
3.
I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione
dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale sulle attività produttive entro i termini
previsti dal comma 2 e secondo le disposizioni di cui all'articolo
3.";
b)
i commi 4, 4-bis e 5 sono abrogati;
c)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8.
Salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei
redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive
e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere
errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da
presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo
3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il
periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non
oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.";
d)
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis.
Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle
attività produttive e dei sostituti di imposta possono
essere integrate dai contribuenti per correggere errori
od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un
maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta
o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta
cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine
prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa
al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante
dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
n. 241 del 1997.";
e)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9.
I termini di presentazione della dichiarazione che scadono
di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale
successivo.".
Art. 3.
Presentazione
delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e
di I.R.A.P.
1.
L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 322 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art.
3 (Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione
delle dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni sono presentate
all'Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il
tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della
Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai
commi successivi. I contribuenti con periodo di imposta
coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione
della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale
sulle attività produttive e della dichiarazione annuale
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la
dichiarazione unificata annuale. La dichiarazione dei sostituti
di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo 4 può
essere inclusa nella dichiarazione unificata. È esclusa
dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle
società che si sono avvalsi della procedura di liquidazione
dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'articolo
73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
2.
Le dichiarazioni previste dal presente decreto, compresa
quella unificata, sono presentate in via telematica all'Agenzia
delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di
cui ai commi 2-bis e 3, dai soggetti tenuti per il periodo
d'imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni alla
presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul
valore aggiunto con esclusione delle persone fisiche che
hanno realizzato nel medesimo periodo un volume di affari
inferiore o uguale a lire 50 milioni, dai soggetti tenuti
alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di
imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti di cui all'articolo
87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai soggetti tenuti
alla presentazione del modello per la comunicazione dei
dati relativi alla applicazione degli studi di settore.
Le predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del
servizio telematico Entratel; il collegamento telematico
con l'Agenzia delle entrate è gratuito per gli utenti.
I soggetti di cui al primo periodo obbligati alla presentazione
della dichiarazione dei sostituti d'imposta, anche in forma
unificata, in relazione ad un numero di soggetti non superiore
a venti, si avvalgono per la presentazione in via telematica
del servizio telematico Internet ovvero di un incaricato
di cui al comma 3.
2-bis.
Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una società
o ente rientra tra i soggetti di cui al comma precedente,
la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di
soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata
da uno o più soggetti dello stesso gruppo avvalendosi
del servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti
al gruppo l'ente o la società controllante e le società
da questi controllate come definite dall'articolo 43-ter,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.
2-ter.
I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis,
non obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in
via telematica, possono presentare le dichiarazioni in via
telematica direttamente avvalendosi del servizio telematico
Internet ovvero tramite un incaricato di cui al comma 3.
3.
Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in
via telematica mediante il servizio telematico Entratel
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a)
gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del
lavoro;
b)
i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei
ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria
tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza
o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c)
le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori
indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c),
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonchè
quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d)
i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori
dipendenti e pensionati;
e)
gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
3-bis.
I soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisposizione
delle dichiarazioni previste dal presente decreto, sono
obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.
4.
I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono abilitati dall'Agenzia
delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle
dichiarazioni. L'abilitazione è revocata quando nello
svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni
vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero
in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine
di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività da parte dei centri di
assistenza fiscale.
5.
Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti obbligati
alla presentazione in via telematica, la dichiarazione può
essere presentata all'Agenzia delle entrate anche mediante
spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo
della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti
con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del
servizio telematico Internet.
6.
Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non
richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione.
I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente
o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno
a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate
i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla
ricezione della stessa o dell'assunzione dell'incarico per
la sua predisposizione nonchè, entro trenta giorni
dal termine previsto per la presentazione in via telematica,
la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme
a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo
1, comma 1 e copia della comunicazione dell'Agenzia delle
entrate di ricezione della dichiarazione.
7.
Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via
telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate entro
cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione
ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre tale termine,
entro cinque mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni
stesse, ove non diversamente previsto dalle convenzioni
di cui al comma 11.
7-bis.
I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, presentano
in via telematica le dichiarazioni per le quali non è
previsto un apposito termine entro un mese dalla scadenza
del termine previsto per la presentazione alle banche e
agli uffici postali.
7-ter.
Le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati di cui
ai commi 2-bis e 3, successivamente al termine previsto
per la presentazione in via telematica delle stesse, sono
trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell'impegno
alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente
ai sensi del comma 6.
8.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui
è consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio
postale ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate
mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno
dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
9.
I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la
dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite
i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per il
periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione
debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a
quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo
1, comma 1, nonchè i documenti rilasciati dal soggetto
incaricato di predisporre la dichiarazione.
L'Amministrazione
finanziaria può chiedere l'esibizione della dichiarazione
e dei suddetti documenti.
9-bis.
I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni
conservano, anche su supporti informatici, per il periodo
previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, copia delle dichiarazioni
trasmesse, delle quali l'Amministrazione finanziaria può
chiedere l'esibizione previa riproduzione su modello conforme
a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo
1, comma 1.
10.
La prova della presentazione della dichiarazione è
data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante
l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in
via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui
ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta della banca, dell'ufficio
postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di
cui al comma 5.
11.
Le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni
sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le
modalità di svolgimento del servizio di ricezione
delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste
italiane S.p.a., comprese la misura del compenso spettante
e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse
nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante
distinte convenzioni, approvate con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. La misura del compenso è
determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero
complessivo delle dichiarazioni ricevute.
12.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte
sostitutive delle imposte sui redditi.
13.
Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si
applica l'articolo 12-bis, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per le convenzioni
e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente,
le convenzioni e i provvedimenti di cui al comma 11 del
presente articolo.".
Art. 4.
Dichiarazione
dei sostituti d'imposta
1.
All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 322 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1.
Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata dall'articolo
3, comma 1, i soggetti indicati nel titolo III del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono
compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla
fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonchè
gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in
operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione
di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano
annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi
dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
(I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per
le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.),
relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità
ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo
1, comma 1.
2.
La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari
per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario
e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la
determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto
qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi
e dei premi, nonchè per l'effettuazione dei controlli
e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione,
esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e
l'I.N.A.I.L. sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce
le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.";
b)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis.
I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma
dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui
redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del
citato decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della
certificazione di cui all'articolo 7-bis del medesimo decreto,
trasmettono in via telematica, direttamente o tramite gli
incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia
delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella
predetta certificazione, nonchè gli ulteriori dati
necessari per l'attività di liquidazione e controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
e assicurativi, entro il 30 giugno dell'anno successivo
a quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresì,
trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni
rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonchè
quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate
a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. Le trasmissioni in via telematica effettuate
ai sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli
effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione
di cui al comma 1.";
c)
dopo il comma 4 è inserito seguente:
"4-bis.
Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i sostituti di imposta,
comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento
autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al
comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni
di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione
di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente,
entro il 31 ottobre di ciascun anno.";
d)
il comma 6 è soppresso;
e)
il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
"6-bis.
I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti
a ritenuta alla fonte comunicano all'Agenzia delle entrate
mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità
delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze
delle Camere e della Corte costituzionale, con il segretario
generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso
delle regioni a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi
organi legislativi. Nel medesimo provvedimento può
essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi
ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.".
Art. 5.
Dichiarazione
nei casi di liquidazione
1.
All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 322 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.
In caso di liquidazione di società o enti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società
o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese
individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante
legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo
3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio
del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione
di messa in liquidazione entro l'ultimo giorno del settimo
mese successivo a tale data, per il tramite di una banca
o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo
mese successivo in via telematica. Lo stesso liquidatore
presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle
operazioni di liquidazione entro sette mesi successivi alla
chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio
finale, se prescritto, per il tramite di una banca o di
un ufficio postale ovvero entro l'ultimo giorno del decimo
mese successivo, in via telematica.";
b)
il comma 2 è abrogato;
c)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4.
Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa,
le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche
se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal
commissario liquidatore, in via telematica, avvalendosi
del servizio telematico Entratel, direttamente o tramite
i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, entro
l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello, rispettivamente,
della nomina del curatore e del commissario liquidatore,
e della chiusura del fallimento e della liquidazione; le
dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate, con le
medesime modalità, esclusivamente ai fini dell'imposta
regionale sulle attività produttive e soltanto se
vi è stato esercizio provvisorio.".
Art. 6.
Dichiarazione
nei casi di trasformazione di fusione e di scissione
1.
Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 322 del 1998 è inserito il seguente:
"Art.
5-bis (Dichiarazione nei casi di trasformazione, di fusione
e di scissione). - 1. In caso di trasformazione di una società
non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
in società soggetta a tale imposta, o viceversa,
deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere
presentata, secondo le disposizioni di cui all'articolo
3, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio
compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in
cui ha effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno
del settimo mese successivo a tale data, per il tramite
di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo
giorno del decimo mese in via telematica.
2.
In caso di fusione di più società deve essere
presentata dalla società risultante dalla fusione
o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione
di esercizio delle società fuse o incorporate compresa
tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto
la fusione entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo
a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale,
ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese in via telematica.
3.
In caso di scissione totale la società designata
a norma del comma 14 dell'articolo 123-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve presentare
la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della
società scissa, con le modalità e i termini
di cui al comma 1 decorrenti dalla data in cui è
stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo
2504 del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti
retroattivi.
4.
Le disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili,
valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di
enti diversi dalle società.".
Art.
7.
Dichiarazione
congiunta in materia di imposte sui redditi
1.
Gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 322 del 1998 sono abrogati.
Art.
8.
Dichiarazione
annuale in materia di imposta sul valore aggiunto
1.
All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 322 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1.
Salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata,
il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3, tra il 1 febbraio e il 31 luglio ovvero,
in caso di presentazione in via telematica, entro il 31
ottobre di ciascun anno, la dichiarazione relativa all'imposta
sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente,
redatta in conformità al modello approvato entro
il 15 gennaio dell'anno in cui è utilizzato con provvedimento
amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La
trasmissione della dichiarazione in via telematica è
effettuata entro il mese di novembre da parte dei soggetti
indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3. La dichiarazione
annuale è presentata anche dai contribuenti che non
hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dall'obbligo
di presentazione della dichiarazione i contribuenti che
nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente
operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, salvo che siano tenuti
alle rettifiche delle detrazioni di cui all'articolo 19-bis2
del medesimo decreto, ovvero abbiano registrato operazioni
intracomunitarie, nonchè i contribuenti esonerati
ai sensi di specifiche disposizioni normative.
2.
Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli elementi
necessari per l'individuazione del contribuente, per la
determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta
e per l'effettuazione dei controlli, nonchè gli altri
elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi
quelli che l'Agenzia delle entrate è in grado di
acquisire direttamente.".
b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4.
In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa,
la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno
solare precedente, semprechè i relativi termini di
presentazione non siano ancora scaduti, è presentata
dai curatori o dai commissari liquidatori con le modalità
e i termini ordinari di cui al comma 1 ovvero entro quattro
mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente
al termine ordinario. Con le medesime modalità e
nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori
presentano la dichiarazione per le operazioni registrate
nell'anno solare in cui è dichiarato il fallimento
ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le operazioni
registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione
di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa è
anche presentata, entro quattro mesi dalla nomina, apposita
dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate
ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura
concorsuale.";
c)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6.
Per la sottoscrizione, la presentazione e la conservazione
della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
2, 3 e 4, all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9, e all'articolo
3.".
Art. 9.
Comunicazione
dati I.V.A.
1.
Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
"Art.
8-bis (Comunicazione dati I.V.A.). - 1. Fermi restando gli
obblighi previsti dall'articolo 3 relativamente alla dichiarazione
unificata e dall'articolo 8 relativamente alla dichiarazione
I.V.A. annuale e ferma restando la rilevanza attribuita
alle suddette dichiarazioni anche ai fini sanzionatori,
il contribuente presenta in via telematica, direttamente
o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis
e 3, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una comunicazione
dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita
all'anno solare precedente, redatta in conformità
al modello approvato con provvedimento amministrativo da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione è
presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato
operazioni imponibili.
2.
Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i contribuenti
che per l'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente
operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, salvo che abbiano registrato
operazioni intracomunitarie, i contribuenti esonerati ai
sensi di specifiche disposizioni normative dall'obbligo
di presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo
8, i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti sottoposti
a procedure concorsuali, nonchè le persone fisiche
che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume
d'affari inferiore o uguale a lire 50 milioni.
3.
Gli enti o le società partecipanti che si sono avvalsi
per l'anno di riferimento della procedura di liquidazione
dell'I.V.A. di gruppo di cui all'ultimo comma dell'articolo
73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, inviano singolarmente la comunicazione dei
dati relativamente alla propria attività.
4.
Nella comunicazione sono indicati l'ammontare delle operazioni
attive e passive al netto dell'I.V.A., l'ammontare delle
operazioni intracomunitarie, l'ammontare delle operazioni
esenti e non imponibili, l'imponibile e l'imposta relativa
alle importazioni di oro e argento effettuate senza pagamento
dell'I.V.A. in dogana, l'imposta esigibile e l'imposta detratta,
risultanti dalle liquidazioni periodiche senza tener conto
delle operazioni di rettifica e di conguaglio.
5.
I termini di presentazione della comunicazione che scadono
di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale
successivo.
6.
Per l'omissione della comunicazione o l'invio di tale comunicazione
con dati incompleti o non veritieri restano applicabili
le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471.".
Capo
II
ALTRE
DISPOSIZIONI RECANTI SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI
AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DI SCRITTURE
CONTABILI FISCALI
Art.
10.
Semplificazione
delle registrazioni relative al plafond
1.
I contribuenti che si avvalgono della facoltà di
acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta
ai sensi dell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge
29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, indicano in un apposito
prospetto della dichiarazione annuale relativa all'imposta
sul valore aggiunto, distintamente per mese, l'ammontare
delle esportazioni, di cui alle lettere a) e b), comma primo,
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, delle operazioni assimilate e delle operazioni
comunitarie effettuate e quello degli acquisti e delle importazioni
fatti senza pagamento dell'imposta ai sensi della lettera
c) del medesimo comma primo dell'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, risultante
dalle relative fatture e bollette doganali. I medesimi contribuenti
forniscono agli organi dell'Amministrazione finanziaria,
se ne viene fatta richiesta, l'ammontare di riferimento
delle esportazioni, delle operazioni assimilate e delle
operazioni comunitarie utilizzabile all'inizio di ciascun
mese, fino al secondo mese precedente a quello della richiesta,
e quello degli acquisti e delle importazioni effettuate
in ciascun mese, fino al secondo mese precedente alla richiesta,
senza pagamento dell'imposta.
Art. 11.
Abolizione
delle annotazioni relative alle liquidazioni periodiche
I.V.A., soppressione dell'obbligo delle dichiarazioni periodiche
I.V.A.
1.
Nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, riguardante
il regolamento recante norme per la semplificazione e la
razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia
di imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1.
Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina
la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul
valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante
dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi
alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni
imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni
eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati,
sulla base dei documenti di acquisto di cui è in
possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene
esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi
dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi
in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.
1-bis.
Le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, si applicano
anche ai soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.
1-ter.
Resta ferma la possibilità per gli aventi diritto
di presentare istanza di rimborso infrannuale.";
b)
i commi 2, 2-bis e 2-ter sono abrogati;
c)
al comma 4 sono soppresse le seguenti parole: ", e
annota sul registro gli estremi della relativa attestazione".
2.
Nell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse
le parole: "annotandolo nel registro indicato nell'articolo
25".
3.
Nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 443, sono soppresse le parole:
", previa annotazione nel registro di cui all'articolo
25 del citato decreto n. 633 del 1972.".
4.
Al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999,
n. 542, e successive modificazioni, l'articolo 7 è
sostituito dal seguente:
"Art.
7 (Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle
liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore
aggiunto). - 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente
hanno realizzato un volume d'affari non superiore a lire
600 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni
di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero
lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre
attività, possono optare, per:
a)
l'effettuazione delle liquidazioni periodiche, di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998, n. 100, e dei relativi versamenti dell'imposta
entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi
tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite
di lire 50.000 il versamento è effettuato insieme
a quello dovuto per il trimestre successivo;
b)
il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 di marzo di
ciascun anno, ovvero entro il termine previsto per il pagamento
delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata
annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi
nella misura dello 0.40 per cento per ogni mese o frazione
di mese successivo alla predetta data.
2.
Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono
alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile
il limite di lire un miliardo relativamente a tutte le attività
esercitate.
3.
Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma
1 le somme devono essere maggiorate degli interessi nella
misura dell'1 per cento.".
5.
Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999,
n. 542, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 dell'articolo
8 sono sostituiti dai seguenti:
"2.
Il rimborso di cui al secondo comma dell'articolo 38-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, è richiesto presentando all'ufficio competente
entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di
riferimento l'apposita istanza prevista dal decreto del
Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 197 del 25 luglio 1975, unitamente alla dichiarazione
di cui alla lettera c) del settimo comma del predetto articolo
38-bis, se ricorrono le condizioni per l'esonero dalla prestazione
delle garanzie.
3.
I contribuenti in possesso dei requisiti indicati dal secondo
comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la richiesta di
rimborsi di imposta relativi a periodi inferiori all'anno,
possono, in alternativa, effettuare la compensazione prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza
detraibile del trimestre di riferimento, presentando all'ufficio
competente una dichiarazione contenente i dati richiesti
per l'istanza di cui al comma 2. Gli enti e le società
controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui
all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono, in alternativa
alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili
risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di
gruppo, effettuare la compensazione prevista dal citato
articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.".
Art.
12.
Semplificazione
in materia di tenuta di registri contabili
1.
I soggetti di cui all'articolo 13, comma primo, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che tengono i libri di cui all'articolo 2214, primo comma,
del codice civile, hanno facoltà di non tenere i
registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, ed il registro dei beni ammortizzabili di
cui all'articolo 16 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione
che:
a)
le registrazioni siano effettuate nel libro giornale nei
termini previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto per i relativi registri e nel termine stabilito
per la presentazione della dichiarazione per il registro
dei beni ammortizzabili;
b)
su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti,
in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato
necessario annotare nei registri per i quali ci si avvale
della facoltà di cui al presente articolo.
2.
Le annotazioni nei registri contabili di cui all'articolo
2214 del codice civile sono equiparate a tutti gli effetti
a quelle previste nei registri prescritti ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto e nel registro dei beni ammortizzabili.
Art. 13.
Semplificazioni
in materia di registrazione dei beni ammortizzabili per
i soggetti in regime di contabilità semplificata.
1.
I soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono non
tenere il registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito
di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, forniscano,
ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti
dall'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973.
2.
La fornitura di tali dati è equiparata, a tutti gli
effetti, alla annotazione dei medesimi nel registro dei
beni ammortizzabili.
Art. 14.
Semplificazioni
in materia di tenuta di registri contabili degli esercenti
arti e professioni
1.
I soggetti di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono non
tenere il registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito
di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, forniscano,
ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti
dall'articolo 16, primo, secondo e terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
2.
La fornitura di tali dati è equiparata, a tutti gli
effetti, all'annotazione dei medesimi nel registro dei beni
ammortizzabili.
3.
I soggetti di cui al comma 1 che abbiano optato per il regime
di contabilità ordinaria prevista dall'articolo 3,
comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre
1996, n. 695, hanno facoltà di non tenere i registri
prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, ed il registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo
16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, a condizione che:
a)
le registrazioni siano effettuate nel registro cronologico
di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto
Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, nei
termini previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto per i relativi registri e nel termine stabilito
per la presentazione della dichiarazione per il registro
dei beni ammortizzabili;
b)
su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti,
in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato
necessario annotare nei registri per i quali ci si avvale
della facoltà di cui al presente articolo.
4.
Le annotazioni nel registro cronologico sono equiparate
a tutti gli effetti a quelle previste nei registri prescritti
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e nel registro
dei beni ammortizzabili.
Art.
15.
Termine
di registrazione dei corrispettivi e abolizione dell'obbligo
di allegare gli scontrini
1.
Nell'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica
9 dicembre 1996, n. 695, il comma 4 è sostituito
dal seguente:
"4.
Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino
fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese
solare, possono essere annotate, anche con unica registrazione,
nel registro previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno
15 del mese successivo.".
Art.
16.
Perdite
involontarie di beni
1.
Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 441, il comma 3 è sostituito
dal seguente:
"3.
La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali
o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto
è provata da idonea documentazione fornita da un
organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni
dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha
conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei
beni perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione
finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto
valore è stato determinato.".
Capo
III
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI TERMINI DI VERSAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI
Art.
17.
Razionalizzazione
dei termini di versamento
1.
Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione
dei redditi ed a quella del valore della produzione delle
persone fisiche e delle società o associazioni di
cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1987, n. 917, è effettuato entro il 31 maggio
dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il
versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche è
effettuato entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo
a quello di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione.
2.
I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive
modificazioni, nonchè quelli relativi all'imposta
regionale sulle attività produttive, si effettuano
in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza
della prima rata non superi L. 200.000. Il quaranta per
cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza
della prima rata e il residuo importo alla scadenza della
seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato,
rispettivamente:
a)
per la prima rata, nel termine previsto per il versamento
del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno
d'imposta precedente;
b)
per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione
di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione
non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento
di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese
dello stesso esercizio o periodo di gestione.
Art.
18.
Disposizioni
modificative di termini per adempimenti fiscali
1.
Nell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, la parola: "febbraio" è
sostituita dalla seguente: "marzo".
Art. 19.
Disposizioni
finali e transitorie
1.
Le disposizioni degli articoli da 1 a 8 hanno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 2002.
2.
Dalla stessa data di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si intende
abrogato l'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3.
I riferimenti alle disposizioni indicate nell'articolo 11
del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973
contenuti in ogni altro atto normativo si intendono fatti
alle disposizioni dell'articolo 5-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come introdotto
dal presente regolamento.
4.
Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 11 decorrono
dalle liquidazioni relative al 2002. Gli effetti delle disposizioni
di cui all'articolo 9 decorrono dal 1 gennaio 2003.
5.
Le disposizioni di cui all'articolo 17 hanno effetto a decorrere
dal 1 gennaio 2002.
6.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, dal 1 gennaio 2002 si intendono abrogati:
a)
il primo comma dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1977,
n. 97;
b)
il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1989, n. 154.
7.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, si intende abrogato l'articolo 1, comma 3,
del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 7 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti,
Ministro dell'economia e delle finanze
Stanca,
Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
Registrato
alla Corte dei conti il 14 dicembre 2001
Ufficio
di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 2, Economia e finanze, foglio n. 323