Risoluzione del 29/01/2002 n. 27 - Emanato da Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Oggetto: Interpello 954-142/2001. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.212.

Testo: Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' stato esposto il seguente Quesito Il dott. Kappa, curatore fallimentare della societa' XX s. r. l., chiede di conoscere se sia detraibile l'Iva addebitata in via di rivalsa all'atto della fatturazione dall'avvocato HH, difensore della curatela, per i servizi di assistenza legale concernente la revoca dei pagamenti effettuati dalla XX s.r.l., nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento. A parere dell'istante il dubbio interpretativo sorge per il fatto che tali servizi sono relativi a recuperi di somme di denaro, effettuati ai sensi dell'art. 67 della legge fallimentare, per le quali l'art. 19, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, preclude il diritto alla detrazione. Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. L'istante ritiene che l'IVA addebitata dal difensore della curatela a fronte dell'esercizio dell'azione revocatoria sia detraibile in quanto trattasi di operazione indirettamente e funzionalmente ricollegabile ad altre operazioni, imponibili o assimilate, intendendosi per tali tutte le operazioni poste in essere dalla curatela per la liquidazione dell'attivo fallimentare. Parere dell'Agenzia delle Entrate. L'art. 19, comma 2, del D. P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 1998, dall'art. 2 del D. Lgs. 2 settembre 1997, n.313, stabilisce, l'indetraibilita' dell'IVA relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta. Tale preclusione del diritto di detrazione non si applica, come chiarito dalla relazione governativa al citato decreto legislativo e dalla circolare ministeriale n. 328/E del 24 dicembre 1997, sull'Iva pagata per l'acquisizione di beni e servizi afferenti le operazioni non soggette ad IVA ma indirettamente e funzionalmente ricollegabili ad altre operazioni imponibili o ad esse assimilate dalla legge ai fini della detrazione. A titolo esemplificativo la circolare n. 328/E elenca alcune fattispecie di operazioni escluse a fronte delle quali va riconosciuto il diritto alla detrazione, sempreche' cio' s'inquadri nell'ordinaria attivita' dell'impresa volta a porre in essere operazioni che danno diritto alla detrazione: concessione di beni in comodato ai clienti, consulenze tese ad attuare una riorganizzazione dell'assetto societario o a pervenire ad una transazione ovvero ad ottenere un risarcimento danni afferente beni o attivita' dell'impresa. Trattasi di alcune fattispecie che ricorrono nell'ordinaria gestione di impresa e che attengono al l'organizzazione dell'impresa nel suo complesso ovvero, come nel caso del risarcimento del danno, all'integrita' complessiva del patrimonio d'impresa. In tali casi, pur in presenza di operazioni escluse, si riconosce spettante la detrazione dell'IVA afferente gli acquisti di beni e servizi impiegati per la loro realizzazione, in quanto indirettamente e funzionalmente ricollegabili ad altre operazioni imponibili o ad esse assimilate ai fini della detrazione. Tanto premesso e con riferimento al caso prospettato, si ritiene che la prestazione di consulenza legale resa dal difensore della curatela, concernente la revoca di un pagamento effettuato dal fallito, s'inserisca nella complessa attivita' di liquidazione dell'attivo fallimentare. Tale attivita' si sostanzia in operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi che sono da riferire all'impresa e hanno una rilevanza agli effetti dell'IVA, seppure effettuate dal curatore fallimentare. Pertanto, essendo le prestazioni in questione, sia pure indirettamente e funzionalmente, ricollegabili alle cessioni soggette ad Iva poste in essere dalla curatela fallimentare, si ritiene che non sussistano preclusioni al diritto alla detrazione dell'IVA assolta in via di rivalsa. La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale ................., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art.4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 












 

 

 


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