Risoluzione
del 29/01/2002 n. 27 - Emanato da Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Oggetto:
Interpello 954-142/2001. Articolo 11, legge 27 luglio 2000,
n.212.
Testo: Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente
l'esatta applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
e' stato esposto il seguente Quesito Il dott. Kappa, curatore
fallimentare della societa' XX s. r. l., chiede di conoscere
se sia detraibile l'Iva addebitata in via di rivalsa all'atto
della fatturazione dall'avvocato HH, difensore della curatela,
per i servizi di assistenza legale concernente la revoca
dei pagamenti effettuati dalla XX s.r.l., nell'anno anteriore
alla sentenza dichiarativa di fallimento. A parere dell'istante
il dubbio interpretativo sorge per il fatto che tali servizi
sono relativi a recuperi di somme di denaro, effettuati
ai sensi dell'art. 67 della legge fallimentare, per le quali
l'art. 19, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
preclude il diritto alla detrazione. Soluzione interpretativa
prospettata dal contribuente. L'istante ritiene che l'IVA
addebitata dal difensore della curatela a fronte dell'esercizio
dell'azione revocatoria sia detraibile in quanto trattasi
di operazione indirettamente e funzionalmente ricollegabile
ad altre operazioni, imponibili o assimilate, intendendosi
per tali tutte le operazioni poste in essere dalla curatela
per la liquidazione dell'attivo fallimentare. Parere dell'Agenzia
delle Entrate. L'art. 19, comma 2, del D. P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, come sostituito, a decorrere dal 1 gennaio
1998, dall'art. 2 del D. Lgs. 2 settembre 1997, n.313, stabilisce,
l'indetraibilita' dell'IVA relativa all'acquisto o all'importazione
di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque
non soggette all'imposta. Tale preclusione del diritto di
detrazione non si applica, come chiarito dalla relazione
governativa al citato decreto legislativo e dalla circolare
ministeriale n. 328/E del 24 dicembre 1997, sull'Iva pagata
per l'acquisizione di beni e servizi afferenti le operazioni
non soggette ad IVA ma indirettamente e funzionalmente ricollegabili
ad altre operazioni imponibili o ad esse assimilate dalla
legge ai fini della detrazione. A titolo esemplificativo
la circolare n. 328/E elenca alcune fattispecie di operazioni
escluse a fronte delle quali va riconosciuto il diritto
alla detrazione, sempreche' cio' s'inquadri nell'ordinaria
attivita' dell'impresa volta a porre in essere operazioni
che danno diritto alla detrazione: concessione di beni in
comodato ai clienti, consulenze tese ad attuare una riorganizzazione
dell'assetto societario o a pervenire ad una transazione
ovvero ad ottenere un risarcimento danni afferente beni
o attivita' dell'impresa. Trattasi di alcune fattispecie
che ricorrono nell'ordinaria gestione di impresa e che attengono
al l'organizzazione dell'impresa nel suo complesso ovvero,
come nel caso del risarcimento del danno, all'integrita'
complessiva del patrimonio d'impresa. In tali casi, pur
in presenza di operazioni escluse, si riconosce spettante
la detrazione dell'IVA afferente gli acquisti di beni e
servizi impiegati per la loro realizzazione, in quanto indirettamente
e funzionalmente ricollegabili ad altre operazioni imponibili
o ad esse assimilate ai fini della detrazione. Tanto premesso
e con riferimento al caso prospettato, si ritiene che la
prestazione di consulenza legale resa dal difensore della
curatela, concernente la revoca di un pagamento effettuato
dal fallito, s'inserisca nella complessa attivita' di liquidazione
dell'attivo fallimentare. Tale attivita' si sostanzia in
operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi
che sono da riferire all'impresa e hanno una rilevanza agli
effetti dell'IVA, seppure effettuate dal curatore fallimentare.
Pertanto, essendo le prestazioni in questione, sia pure
indirettamente e funzionalmente, ricollegabili alle cessioni
soggette ad Iva poste in essere dalla curatela fallimentare,
si ritiene che non sussistano preclusioni al diritto alla
detrazione dell'IVA assolta in via di rivalsa. La risposta
di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza
di interpello presentata alla Direzione regionale .................,
viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art.4, comma 1,
ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
Fonte:
Agenzia delle Entrate