RISOLUZIONE
N.103/E
Direzione Centrale Roma, 29 marzo 2002
Normativa e Contenzioso,
Se sia possibile, anche nel corso
della procedura fallimentare, ottenere tramite conto fiscale
il rimborso della minore eccedenza IVA detraibile del triennio
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Oggetto: Interpello 954-2/2002 ai sensi dellart. 11,
legge 27 luglio 2000, n. 212.
Articolo
30, comma 4 del DPR n. 633/72. Fallimento XX S.p.A.
Con listanza dinterpello di cui alloggetto,
concernente lesatta
applicazione dellart. 30, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è stato esposto
il seguente
Quesito
Il curatore della XX S.p.A. ha chiesto se sia possibile, anche
nel corso
della procedura fallimentare, ottenere tramite conto fiscale
il rimborso della minore eccedenza IVA detraibile del triennio,
ai sensi della norma citata.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il curatore ritiene che nel caso esposto non esistano vincoli
normativi per
la richiesta del rimborso, neanche nellipotesi in cui
il fallimento è ancora aperto.
Parere dellAgenzia delle Entrate
La
scrivente concorda con la soluzione prospettata nellistanza.
Né dal tenore letterale dellart. 30 del DPR n.
633/72, né da altre norme
dello stesso decreto, emerge alcuna limitazione in relazione
alla possibilità che il
rimborso della minore eccedenza del triennio possa essere
richiesto anche nel
corso di una procedura concorsuale.
Ai fini dellimposta sul valore aggiunto, il legislatore
come già rilevato
nella risoluzione n. 181 del 12 luglio 1995, richiamata anche
dal curatore
nellistanza ha implicitamente riconosciuto la
continuità dellimpresa fallita.
La disciplina IVA, infatti, non discrimina la fase di gestione
dellimpresa
da quella di liquidazione, anche concorsuale, ma prevede lassoggettamento
dellimpresa a tutti gli obblighi connessi allapplicazione
dellimposta, anche durante la fase di liquidazione.
Di conseguenza, il curatore fallimentare, anche nel corso
della procedura,
potrà, al pari degli altri contribuenti, richiedere
il rimborso del credito IVA che emerge dalla dichiarazione
annuale, alle condizioni previste dallart. 30 del D.P.R.
n. 633/72, compresa lipotesi disciplinata dal quarto
comma.
Si ricorda, inoltre, che leccedenza detraibile cui si
riferisce lart. 30 è
solo quella derivante dalle dichiarazioni annuali.
Come già indicato nella risoluzione n. 181 citata,
nessun rilievo assume
invece, leventuale eccedenza a credito o a debito che
emerge dalla apposita dichiarazione relativa alle
operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore
alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa, da presentare ai sensi dellart. 8 del
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dallart.
8 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.
Tale dichiarazione è finalizzata, infatti, solo alleventuale
insinuazione
al passivo della procedura da parte dellerario.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata
con istanza di
interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa
dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo
periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
Fonte:
Agenzia delle Entrate
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