Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione del 24 maggio 2002 n. 154, Rimborso delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto operate ai sensi dell'art.26 del DPR 29 settembre 1973, n.600, nel corso di procedura concorsuale.

Oggetto:
Interpello. Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212. Rimborso delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto operate ai sensi dell'art.26 del DPR 29 settembre 1973, n.600, nel corso di procedura concorsuale.


Testo:
QUESITO

La societa' "X S.p.A.", premesso di essere una societa' operante nel settore della intermediazione finanziaria e di essere interessata
all'acquisto pro-soluto del credito erariale vantato da una societa'
sottoposta a procedura concorsuale, ha chiesto di conoscere se la curatelapuo' scomputare, in sede di dichiarazione finale dei redditi, le ritenute operate da un istituto di credito sugli interessi attivi corrisposti nel corso della procedura.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE

L'istante ritiene che, dall'interpretazione sistematica degli articoli
93 e 125 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n.917, la curatela fallimentare possa procedere, in sede di dichiarazione dei redditi, relativa al periodo compreso fra l'inizio e la chiusura della procedura concorsuale, allo scomputo delle ritenute operate,ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n.600, nel corso della procedura stessa.


PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'obbligo di operare le ritenute sugli interessi, premi ed altri
frutti corrisposti ai depositanti ed ai correntisti, da parte
dell'amministrazione postale e delle aziende ed istituti di credito, e'
sancito dall'articolo 26, comma 2, del DPR n.600 del 1973.
Ai fini della qualificazione giuridica delle ritenute in esame,
l'articolo 26, comma 4, del DPR n.600, prevede che le stesse sono operate a titolo di acconto, nei confronti dei seguenti soggetti:
. imprenditori individuali - sempreche' i conti correnti da cui gli
interessi derivano sono relativi all'impresa, ai sensi dell'articolo
77 del TUIR;
. societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;
. societa' di capitali ed enti commerciali.
L'obbligo di operare le ritenute in capo ai sostituti d'imposta
permane e la natura delle ritenute non muta nell'ipotesi in cui gli
interessi siano corrisposti nel corso di una procedura concorsuale - fallimento o liquidazione coatta amministrativa.
Come chiarito, infatti, con circolare n.26 del 22 marzo del 2002, "il
curatore agisce come organo di gestione del patrimonio del fallito, il quale resta l'unico titolare dello stesso e conserva la qualita' di contribuente, sia come centro d'imputazione del reddito che come soggetto direttamente inciso del prelievo tributario".
La stessa circolare n.26 del 2002 precisa che le ritenute operate ai sensi dell'art.26 del DPR n.600 del 1973 sugli interessi attivi dei depositi intestati alle procedure concorsuali costituiscono ritenute a titolo d'acconto.
Cio' posto, va considerato che in presenza di ritenute operate a
titolo d'acconto il vigente sistema tributario prevede il meccanismo dello scomputo, disciplinato dagli articoli 19 e 93 del TUIR. In particolare per le societa' e per gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'articolo 93, comma 2, prevede che le ritenute di cui all'art.26, commi 1 e 2, del DPR n.600 si scomputano nel periodo d'imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo.
Il problema e', quindi, con riferimento al quesito in esame, di
verificare l'applicabilita' del meccanismo dello scomputo, previsto
dall'art.93 del TUIR, nel caso in cui le ritenute siano state operate su interessi maturati nel corso della procedura concorsuale, in considerazione della particolare disciplina dettata dall'art.125 del TUIR per la determinazione del reddito imponibile relativo a tale periodo.
In particolare l'art.125 citato al comma 2 stabilisce che il reddito
d'impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del
procedimento concorsuale, indipendentemente dalla sua durata ed anche se vi e' stato esercizio provvisorio, e' dato dalla differenza tra residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della societa' all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscali riconosciuti.
La disposizione in sostanza individua regole proprie di determinazione della base imponibile e un periodo d'imposta diverso e piu' ampio di quello ordinario, coincidente con la durata della procedura.
L'anzidetta disciplina, invece, non incide in via generale
sull'applicabilita' del meccanismo dello scomputo delle ritenute d'acconto, di cui agli articoli 19 e 93 del TUIR, qualora queste risultino d'importo superiore a quello dell'imposta dovuta, con conseguente diritto al rimborso dell'eccedenza.
Il necessario coordinamento sul piano giuridico delle norme recate
dall'articolo 93 e 125 del TUIR impone, tuttavia, di considerare quale periodo d'imposta di riferimento, quello compreso tra l'inizio e la chiusura della procedura concorsuale. Pertanto, lo scomputo delle ritenute a titolo d'acconto di cui all'art.26 del DPR n.600 del 1973 sugli interessi attivi maturati nel corso della procedura concorsuale puo' essere operato dalla curatela fallimentare, come ritenuto dall'interrogante, in sede di dichiarazione dei redditi finale, con conseguente diritto al rimborso nel caso in cui non siano dovute imposte o siano dovute imposte per un ammontare inferiore a quello delle ritenute d'acconto.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di
interpello, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n.209.

Fonte : corrispondente dall'Agenzia delle Entrate


 

 











 

 

 


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