Agenzia
delle Entrate, Risoluzione del 10/04/2003 n. 90
Oggetto:
Attivita' di recupero crediti - Riscossione dei crediti del
fallito
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
Con nota del 4 marzo u.s., codesto concessionario ha chiesto
di
conoscere se possa o meno essere legittimato a provvedere,
per conto del
curatore fallimentare, al recupero dei crediti di soggetti
falliti iscritti
a ruolo.
Al riguardo, si osserva che, ai sensi dell'art. 21, comma
4, del d.
lgs. 112/1999, il concessionario non puo' esercitare l'attivita'
di recupero
crediti in favore di soggetti nei cui confronti siano state
avviate
procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo.
Tale disposizione, tuttavia, non osta allo svolgimento, da
parte di
codesto concessionario, delle predette attivita' di recupero,
in quanto la
sentenza dichiarativa del fallimento priva il fallito dell'amministrazione
e
della disponibilita' dei beni esistenti nel suo patrimonio
(art. 42 legge
fallimentare) e, quindi, il fallito e' soggetto diverso dal
fallimento.
Pertanto, non appare configurabile nella fattispecie in esame
il
divieto di cui al citato articolo 21, comma 4.
Cio' premesso, il caso posto all'attenzione della scrivente
non
sembra rilevare neppure ai fini di quanto previsto nell'art.
7 del DM 16
novembre 2000 (Codice deontologico dei concessionari e degli
ufficiali di
riscossione), secondo il quale l'attivita' di recupero crediti
non puo'
essere esercitata quando si profila un conflitto di interessi
con
l'esercizio delle attivita' oggetto del rapporto di concessione.
A tal proposito, infatti, si osserva che il recupero dei crediti
acquisiti all'attivo del fallimento non soltanto non puo'
considerarsi in
contrasto con gli interessi dell'ente che ha emesso i ruoli
affidati al
concessionario ma, anzi, puo' tradursi in un vantaggio di
tutti i creditori
concorsuali - e, dunque anche dello stesso ente impositore
- poiche'
concorre ad incrementare la massa su cui soddisfare tutti
i crediti
insinuati nel fallimento.
Fonte : corrispondente dall'Agenzia delle Entrate
|