Registrazione
delle sentenze nei giudizi di opposizione allo stato passivo
per i crediti derivanti da operazioni soggette ad IVA: esiste
ancora l'alternatività tra imposta di registro ed IVA?
Daniele
L. Gronich - ragioniere commercialista in Verona
L'argomento
è stato suggerito a seguito dell'applicazione, da parte
dell'Agenzia delle Entrate, di imposta di registro proporzionale
relativamente alla registrazione di sentenze emesse a seguito
di opposizione allo Stato Passivo di un fallimento da parte
di un creditore e relativamente ad un credito derivante da
operazione soggetta ad IVA.
IN VIA GENERALE al riguardo occorre premettere che la normativa
vigente, DPR 131 del 1986, all'art. 40, fissa il principio
di alternatività IVA / registro, con prevalenza dell'IVA
e assoggettamento ad imposta di registro fissa degli atti,
anziché ad imposta proporzionale, che viene riservata
quindi agli atti estranei al campo di applicazione dell'IVA.
Tale previsione è rafforzata dal dispositivo dell'art.
43 (co. 1 lett. i) per cui negli atti relativi ad operazioni
soggette e non soggette ad IVA (misti) la base imponibile
per l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale
è solo quella costituita dal valore delle operazioni
non soggette IVA.
IN PARTICOLARE la stessa tariffa, art. 8 (lett. b), con disposizione
tassativa in relazione agli atti dell'Autorità Giudiziaria
contenenti condanna al pagamento di somme o all'esecuzione
di prestazioni oppure alla consegna di beni dispone che tali
atti non sono soggetti all'imposta di registro proporzionale
per la parte relativa al pagamento di corrispettivi soggetti
all'IVA, ciò in deroga alla regola generale presente
nel medesimo art. 8.
E' quindi evidente che NORMALMENTE il meccanismo di attuazione
del principio di alternatività considera quale prevalente
la normativa IVA rispetto a quella sull'imposta di registro:
il trattamento segue quindi direttamente la qualificazione
che viene attribuita all'operazione ai fini dell'IVA; si deve
quindi preliminarmente valutare se l'operazione sia soggetta
o meno alla normativa IVA e solamente nel caso in cui l'operazione
non rientri nella sfera di assoggettamento ad IVA si renderà
applicabile l'imposta di registro in misura proporzionale.
In tal senso, ad esempio, si è espressa anche la Commissione
tributaria centrale - sez 9^ - decisione del 30 settembre
2002 n. 6801.
E' da sottolineare come la normativa in materia di registro
faccia rinvio completamente alla normativa IVA, intendendo
con ciò che per operazione soggetta ad IVA si considera
quella che esegue il presupposto dell'Art. 1 e immediatamente
seguenti del DPR 633/72 (IVA) e cioè si deve trattare
di prestazione di servizi o cessione di beni, effettuata nell'esercizio
di attività imprenditoriale o professionale; in sostanza,
affinché l'atto che si sottopone a registrazione possa
avvalersi dell'applicazione dell'imposta di registro in misura
fissa deve esserci, a monte, un'operazione teoricamente soggetta
ad IVA. E' opportuno inoltre dire che la norma considera rientranti
nella sfera IVA, ad esempio, anche le operazioni non soggette
per mancanza del presupposto di territorialità (art.
7 IVA), quelle non imponibili concernenti le esportazioni
(art 8) e le operazioni assimilate (art. 8 bis), quelle relative
ad operazioni intracomunitarie e relative ai servizi internazionali
(art. 9), nonché operazioni esenti ai sensi dell'art.
10 DPR 633.
In definitiva, sono da considerarsi quali "soggette"
ad IVA tutte le operazioni rientranti nel campo applicativo
dell'IVA stessa e pertanto assoggettate agli adempimento contabili
previsti dalla medesima normativa anche se esenti o non imponibili.
Portando ora il discorso nell'argomento più specifico
relativo al trattamento degli atti giudiziari, emerge in via
generale che la ratio dell'applicazione dell'imposta di registro
va cercata negli "effetti giuridici dell'atto sottoposto
a registrazione" (Ris. Minfinanze n. 260382 del 31/7/90);
l'imposta colpisce, nel nostro caso, le sentenze relative
a controversie civili che definiscono, anche solo in parte,
le vertenze.
L'art. 37 stabilisce la tassazione degli atti giudiziari anche
se al momento della registrazione sono stati impugnati o sono
ancora impugnabili, quindi le sentenze sono sottoposte a registrazione
anche se sono di natura non definitiva, salva la possibilità
di conguaglio o di rimborso al momento della eventuale sentenza
emessa in sede di impugnazione e passata in giudicato.
L'elenco TASSATIVO degli atti giudiziari soggetti a registrazione
si può evincere dal combinato disposto dell'art. 37
del testo unico sull'imposta di registro e dell'art. 8 della
tariffa.
Per quanto concerne l'argomento principale di questo intervento,
e quindi l'alternatività IVA / registro negli atti
giudiziari relativi o connessi alle procedure concorsuali,
ribadisco innanzi tutto che il più volte citato art.
8 della tariffa, alla nota 2^, statuisce che gli atti recanti
condanne al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni
o alla consegna di beni non sono soggetti all'imposta proporzionale
di registro per la parte relativa al pagamento o alla prestazione
rientranti nella sfera di applicazione dell'IVA; quindi la
norma riafferma il principio di alternatività IVA/registro
in materia di atti giudiziari anche se con ESCLUSIVO riferimento
agli atti previsti dal co. 1, lett. b e co. 1 bis sub n. 1
e 2.
Più specificamente, l'Amministrazione finanziaria ha
evidenziato il trattamento ai fini dell'imposta di registro
dei decreti di esecutività dei progetti di riparto
dell'attivo fallimentare (Circ. Minfinanze 58/260228 del 30/7/1990):
il provvedimento emesso dal Giudice Delegato è assoggettabile
ad imposta proporzionale solo per la parte in cui ci sia una
decisione sulla collocazione del credito e quindi sulle posizioni
di diritto soggettivo del creditore che ha avviato la "contestazione"
ma per il resto si sottrae alla tassazione in quanto atto
di giurisdizione esecutiva non equiparabile al decreto di
esecuzione dell'aggiudicazione o assegnazione di bene pignorato.
Nella citata circolare viene precisato che:
· Il decreto che risolva contestazioni che non pongono
in discussione i risultati dello stato passivo respingendole
è soggetto alla sola imposta in misura fissa mentre
se le contestazioni vengono accolte è soggetto alla
registrazione con imposta proporzionale in misura dell'1%.
Ai fini della determinazione della base imponibile interviene
l'art. 43 del testo unico che, al comma 4, espone come le
disposizioni in materia di determinazione della base imponibile
previste per i contratti valgono anche per gli atti giudiziari
idonei a produrre i medesimi effetti. La tariffa, ad esempio,
prevede che gli atti di accertamento di diritti a contenuto
patrimoniale vengano assoggettati ad imposta di registro in
misura proporzionale dell'1%, mentre sono soggetti a "tassa
fissa" (€129,11, già lire 250.000) gli atti
non contenenti trasferimento, condanna o accertamento di diritti
a contenuto patrimoniale.
Per quanto riguarda il più specifico caso circa la
registrazione delle sentenze nei giudizi di opposizione allo
stato passivo per i crediti derivanti da operazioni soggette
ad IVA ed il quesito: "esiste ancora l'alternatività
tra imposta di registro ed IVA?" si può concludere,
pur in assenza di giurisprudenza e prassi codificata circa
la specifica fattispecie, che il principio di alternatività
non sembra applicabile qualora il giudizio abbia trattato
la collocazione del credito, intervenendo quindi sulla posizione
del diritto soggettivo del creditore e neppure nel caso in
cui la sentenza ammetta il credito in quanto si tratta di
atto dichiarativo, che modifica lo stato passivo, e non di
atto di condanna al pagamento ma, casomai, di accertamento
di diritti a contenuto patrimoniale ESULANDO QUINDI DALLA
TASSATIVA DISPOSIZIONE DELLA TARIFFA CIRCA L'APPLICABILITA'
DELLA REGISTRAZIONE A TASSA FISSA.
Si può concludere con una riflessione: il fallimento,
per sua natura, non può venire condannato al pagamento
di debiti sorti antecedentemente la sua dichiarazione; si
potrebbe quindi evincere una ipotetica disparità di
trattamento, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro,
fra il credito (per operazioni soggette IVA) vantato nei confronti
di impresa in bonis e quello vantato nei confronti di impresa
fallita, in quanto, come visto, nel primo caso può
essere emessa sentenza di condanna assoggettata ad imposta
fissa mentre nel secondo caso, essendo impossibile ottenere
appunto una sentenza di condanna al pagamento, la registrazione
della sentenza dichiarativa di credito viene assoggettata
ad imposta proporzionale.
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