REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Francesco Paolo Amura Presidente
dr. Massimo Palescandolo Giudice
dr. Marco Catalano Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: mancata omologazione di concordato preventivo e
conseguente fallimento
FATTO
E DIRITTO
Con ricorso presentato il 5.4.2000, la società Olearia
Abagnale di Grazioso Chiarina & C. S.N.C. in persona
del legale rappresentante p.t. Grazioso Chiarina, nonché
della socia Abagnale Carmela e degli ex soci Abagnale Vincenzo
e Abagnale Catello con sede in Gragnano alla via Bersagliere
Carmine Donnarumma nr 25 chiedeva, in forza di dichiarazione
dei soci accomandatari, di essere ammessa al beneficio del
concordato preventivo ai sensi del nr 1) o in subordine
del nr 2) del comma 2° dell' art. 160 l.f.;
Il Tribunale, visti i documenti allegati e sentito il Pubblico
Ministero, ritenuto che sussistevano i requisiti richiesti
dall' art. 160 l. fall. ed, in particolare, che serie si
appalesavano le garanzie cosi' reali che personali, offerte
dalla debitrice per il pagamento nei termini di legge dei
crediti privilegiati e per il 40 % dei crediti chirografari,
da avvenire entro 12 mesi dalla data di omologazione del
concordato oltre interessi legali sulle somme dovute oltre
i sei mesi dalla omologazione del concordato;
ritenuto che lo stato analitico ed estimativo delle attività
e l'elenco nominativo dei creditori, messi in raffronto
con le garanzie menzionate deponevano per la apparente serietà
della proposta;
ritenuto, però, che la proposta non poteva essere
accettata ai sensi dell' art 160 comma 2 nr 1) l.f., ovvero
tramite garanzia costituita dai soli beni del debitore.
Ed infatti "l' ammissibilità del concordato
preventivo, per il caso in cui il debitore, senza cedere
i propri beni, si limiti ad offrirli in garanzia dei creditori,
deve essere esclusa, atteso che l' art. 160 l.f. contempla
il concordato medesimo, ove non intervenga detta cessione,
solo con garanzia rappresentata da apporti, reali od obbligatori,
di terzi, e che, inoltre, le esigenze della procedura concorsuale,
connesse ad una previsione di sicuro soddisfacimento dei
creditori in percentuali e termini predeterminati, non possono
essere assicurate dalla mera garanzia rappresentata dai
cespiti patrimoniali del debitore quando lo stesso ne mantenga
la disponibilità" (Cass sez. I 11.4.1989 nr
1737) ;
considerato, però, che la società ricorrente
aveva effettuato proposta di concordato preventivo anche
con cessione dei beni, visto l' art. 163 l. fall. dichiarava
aperta la procedura di concordato preventivo di cui alla
proposta avanzata dalla Olearia Abagnale di Grazioso Chiarina
& C. S.N.C. con sede in Gragnano in persona del suo
Presidente sig. Grazioso Chiarina, secondo le modalità
di cui al nr 2) del comma 2 dell' art. 160 l.f., delegava
alla procedura predetta il giudice dott. Catalano, nominava
a commissario giudiziale il dott. Giuseppina Acampora, ordinava
la convocazione dei creditori, in una sala di questo Tribunale,
per il giorno 15.6.2000 ore 12,30 e stabiliva il termine
di giorni 15 per la comunicazione ai creditori del decreto
di ammissione, fissava al ricorrente il termine di giorni
7 per depositare nella Cancelleria di questo Tribunale la
somma di £. 200.000.000 (duecento milioni pari a Euro
103.291,37) necessaria per l'intera procedura.
All' udienza del 15.6.2000 il commissario giudiziario, riportandosi
alla propria relazione, faceva presente al giudice delegato
che :
non erano stati indicati nell' elenco consegnato al tribunale
una se-rie di creditori dalla stessa invece rilevati in
bilancio ;
alcuni creditori indicati nell' elenco risultavano creditori
per un importo maggiore ;
da un attento esame si riscontrava irregolare tenuta delle
scritture contabili.
Su richiesta del difensore dei ricorrenti il giudice rinviava
per le operazioni di voto al 6.7.2000. In quella data detto
legale depositava istanza di modifica delle condizioni di
concordato preventivo. Faceva presente, infatti, che dopo
il deposito del ricorso per concordato pre-ventivo era stato
notificato ai ricorrenti atti di citazione, da parte di
un terzo, che si qualificava quale promissario acquirente
di un bene che era stato ceduto a garanzia dei creditori.
In detto atto si invita-vano le parti alla stipula innanzi
ad un notaio ed in mancanza si chiedeva sentenza costitutiva
; si precisava che, a fronte di un ver-samento di un acconto
per £ 150.000.000, il prezzo di cessione dell' immobile
era stato pattuito in £ 1.300.000.000, e che il preliminare
di compravendita era stato sottoscritto dai ricorrenti nel
novembre 1999. Chiedeva pertanto modificarsi le condizioni
del concordato nel senso che invece della cessione anche
del bene promesso in vendita essi ricorrenti offrivano in
garanzia la somma in contanti di £ 1.300.000.000.
Ritenuto da parte del giudice che la modifica delle proposte
di con-cordato richiedessero la valutazione del tribunale,
che aveva valuta-to i ricorrenti meritevoli del beneficio
sulla base della vecchia propo-sta, si rimetteva l' intera
questione al collegio, posto che se il debito fino al giudizio
di omologazione può effettuare modifiche alla propria
originaria proposta, è ben vero che il questo modo
si reinveste il tri-bunale sulla ammissibilità della
proposta stessa (Trib. Bologna 21.9.1990, Trib. Roma26.5.1993
e Trib. Roma2.2.1994).
A questo punto il collegio non ritiene sussistano i presupposti
per l' ammissione alla procedura.
In primo luogo risulta violato il disposto di cui all' art
160 nr 1) l.f., che prescrive la regolare tenuta delle scritture
contabili. Da un at-tento esame effettuata dal commissario
giudiziario risulta infatti che i libri contabili della
società debitrice, nonché della originaria
ditta individuale Gennaro Abagnale, non risultano tenuti
in modo da con-sentire una chiara analisi dei saldi iniziali
e finali dei valori azienda-li ;
quanto alla ditta Gennaro Abagnale, il libro giornale dalla
pag. 426 alla 500 risulta in bianco ; le scritture risultano
computate fino alla data del 31.10.1998 ; dall' 1.11.1998
alla morte dell' Abagnale e suc-cessivamente, non vi è
modo di verificare la fase del passaggio a-ziendale ed il
valore iniziale e finale dell' attivo e del passivo azien-dale
trasferito agli eredi ;
relativamente alla società Olearia Abagnale manca
il libro degli inventari che è considerato tra i
registri obbligatori dell' imprendito-re.
In secondo luogo, come si accennato in precedenza, il giorno
stabili-to per la votazione, 6.7.2000, è stata presentata
modifica di proposta di concordato preventivo. Posto infatti
che uno dei beni che doveva ricadere nella cessione era
stato compromesso in vendita dai socie della S.N.C. Abagnale
prima del ricorso per concordato, il legale del-la società
aveva chiesto che al posto della cessione dell' immobile,
venisse ceduto il credito vantato da Staffetta Pasquale
Vincenzo, promissario acquirente del bene stesso per l'
importo di £ 1.300.000.000. Orbene, l' esistenza di
questa modifica va ritenere al collegio non seria la proposta
di concordato in quanto : il preliminare di compravendita
era stato stipulato in data 23.11.1999 ed artata-mente celato
dai soci della società Abagnale al momento del deposito
del ricorso di concordato preventivo ; in secondo luogo
nulla si sa né del promissario acquirente né
delle garanzie di pagamento della somma di £ 1.300.000.000
; peraltro, l' ipotesi in questione rientra a pieno titolo
nel disposto di cui all' art 173 comma 1 l.f. avendo i debi-tori
dissimulato parte dell' attivo.
Infine, come dichiarato dal commissario giudiziale e provato
in u-dienza, per numerosi creditori l' importo del credito
è superiore ri-spetto a quello indicato nell' elenco
allegato al ricorso per concordato preventivo. Limitandosi
agli istituti di credito, ad esempio nel bilan-cio allegato
al ricorso il credito del Credito Italiano è indicato
in £ 499.000.00, mentre sso risulta nel suo complesso
di £ 1.111.301.424 ; la Banca di Credito Popolare
a fronte di una dichiarazione di debito di £ 258.000.000
risulta creditore per l' importo di £ 300.207.077
; per il banco di Napoli si passa da £ 265.000.000
esposte a £ 289.876.710 effettive ; per la Banca Commerciale
Italiana da £ 581.000.000 a £ 723.534.331 ;
Istituto bancario S. paolo di Torino da £ 78.000.000
a £ 88.663.408 ; la Banca Stabiese non risultava nel
ri-corso, ma è creditore per l' importo di £
26.202.539 ; Medio Credito Lombardo da £ 342.000.000
a £ 498.693.889
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
dichiara il fallimento di :
Olearia Abagnale di Grazioso Chiarina & C. s.n.c. in
persona del legale rappresentante p.t.,
nonché dei seguenti soci
Grazioso Chiarina n. Castellammare di Stabia il 20.6.1950
e re-sidente n Gragnano alla via Bersagliere Carmine Donnarumma
32 (GRZ CRN 50H60 C129K)
Abagnale Vincenzo nato a Gragnano l' 1.4.1976 ed ivi res.
alla v Bersagliere Carmine Donnarumma nr 32 (BGN VCN 76D01
E131Y)
Abagnale Carmela nata a Gragnano il 21.9.1977 e residente
in Scafati alla via A. De Gasperi 318 (BGN CML 77P61 E131T)
Abagnale Catello nato a Gragnano il 20.11.1098 ed ivi residente
alla via Bersagliere Carmine Donnarumma 32 (BGN CLL 80S20
E131G)
Ordina l'immediata apposizione dei sigilli a tutti i beni
mobili dei falliti ovunque si trovino.
Nomina il Dott. Marco Catalano giudice delegato per la procedura
e curatore la dott.ssa Giuseppina Acampora con studio in
Agerola Piazza Paolo Capasso 32.
Ordina ai falliti di depositare entro 24 ore i bilanci e
le scritture contabili.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali
mobiliari su cose in possesso dei falliti il termine di
30 giorni dall'affissione della sentenza per la presentazione
in Cancelleria delle relative domande.
Dispone che si proceda all'esame dello stato passivo all'udienza
del ______________.
Si prenoti a debito la presente con gli atti conseguenziali.
Così deciso in Torre Annunziata, in camera di consiglio,
il 12.7.2000.
IL PRESIDENTE
dr. Francesco Paolo Amura
IL GIUDICE EST.
dr. Marco Catalano