REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Francesco Paolo Amura Presidente
dr. Massimo Palescandolo Giudice
dr. Marco Catalano Giudice rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Oggetto: mancata omologazione di concordato preventivo e conseguente fallimento

FATTO E DIRITTO
Con ricorso presentato il 5.4.2000, la società Olearia Abagnale di Grazioso Chiarina & C. S.N.C. in persona del legale rappresentante p.t. Grazioso Chiarina, nonché della socia Abagnale Carmela e degli ex soci Abagnale Vincenzo e Abagnale Catello con sede in Gragnano alla via Bersagliere Carmine Donnarumma nr 25 chiedeva, in forza di dichiarazione dei soci accomandatari, di essere ammessa al beneficio del concordato preventivo ai sensi del nr 1) o in subordine del nr 2) del comma 2° dell' art. 160 l.f.;
Il Tribunale, visti i documenti allegati e sentito il Pubblico Ministero, ritenuto che sussistevano i requisiti richiesti dall' art. 160 l. fall. ed, in particolare, che serie si appalesavano le garanzie cosi' reali che personali, offerte dalla debitrice per il pagamento nei termini di legge dei crediti privilegiati e per il 40 % dei crediti chirografari, da avvenire entro 12 mesi dalla data di omologazione del concordato oltre interessi legali sulle somme dovute oltre i sei mesi dalla omologazione del concordato;
ritenuto che lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, messi in raffronto con le garanzie menzionate deponevano per la apparente serietà della proposta;
ritenuto, però, che la proposta non poteva essere accettata ai sensi dell' art 160 comma 2 nr 1) l.f., ovvero tramite garanzia costituita dai soli beni del debitore. Ed infatti "l' ammissibilità del concordato preventivo, per il caso in cui il debitore, senza cedere i propri beni, si limiti ad offrirli in garanzia dei creditori, deve essere esclusa, atteso che l' art. 160 l.f. contempla il concordato medesimo, ove non intervenga detta cessione, solo con garanzia rappresentata da apporti, reali od obbligatori, di terzi, e che, inoltre, le esigenze della procedura concorsuale, connesse ad una previsione di sicuro soddisfacimento dei creditori in percentuali e termini predeterminati, non possono essere assicurate dalla mera garanzia rappresentata dai cespiti patrimoniali del debitore quando lo stesso ne mantenga la disponibilità" (Cass sez. I 11.4.1989 nr 1737) ;
considerato, però, che la società ricorrente aveva effettuato proposta di concordato preventivo anche con cessione dei beni, visto l' art. 163 l. fall. dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo di cui alla proposta avanzata dalla Olearia Abagnale di Grazioso Chiarina & C. S.N.C. con sede in Gragnano in persona del suo Presidente sig. Grazioso Chiarina, secondo le modalità di cui al nr 2) del comma 2 dell' art. 160 l.f., delegava alla procedura predetta il giudice dott. Catalano, nominava a commissario giudiziale il dott. Giuseppina Acampora, ordinava la convocazione dei creditori, in una sala di questo Tribunale, per il giorno 15.6.2000 ore 12,30 e stabiliva il termine di giorni 15 per la comunicazione ai creditori del decreto di ammissione, fissava al ricorrente il termine di giorni 7 per depositare nella Cancelleria di questo Tribunale la somma di £. 200.000.000 (duecento milioni pari a Euro 103.291,37) necessaria per l'intera procedura.
All' udienza del 15.6.2000 il commissario giudiziario, riportandosi alla propria relazione, faceva presente al giudice delegato che :
non erano stati indicati nell' elenco consegnato al tribunale una se-rie di creditori dalla stessa invece rilevati in bilancio ;
alcuni creditori indicati nell' elenco risultavano creditori per un importo maggiore ;
da un attento esame si riscontrava irregolare tenuta delle scritture contabili.
Su richiesta del difensore dei ricorrenti il giudice rinviava per le operazioni di voto al 6.7.2000. In quella data detto legale depositava istanza di modifica delle condizioni di concordato preventivo. Faceva presente, infatti, che dopo il deposito del ricorso per concordato pre-ventivo era stato notificato ai ricorrenti atti di citazione, da parte di un terzo, che si qualificava quale promissario acquirente di un bene che era stato ceduto a garanzia dei creditori. In detto atto si invita-vano le parti alla stipula innanzi ad un notaio ed in mancanza si chiedeva sentenza costitutiva ; si precisava che, a fronte di un ver-samento di un acconto per £ 150.000.000, il prezzo di cessione dell' immobile era stato pattuito in £ 1.300.000.000, e che il preliminare di compravendita era stato sottoscritto dai ricorrenti nel novembre 1999. Chiedeva pertanto modificarsi le condizioni del concordato nel senso che invece della cessione anche del bene promesso in vendita essi ricorrenti offrivano in garanzia la somma in contanti di £ 1.300.000.000.
Ritenuto da parte del giudice che la modifica delle proposte di con-cordato richiedessero la valutazione del tribunale, che aveva valuta-to i ricorrenti meritevoli del beneficio sulla base della vecchia propo-sta, si rimetteva l' intera questione al collegio, posto che se il debito fino al giudizio di omologazione può effettuare modifiche alla propria originaria proposta, è ben vero che il questo modo si reinveste il tri-bunale sulla ammissibilità della proposta stessa (Trib. Bologna 21.9.1990, Trib. Roma26.5.1993 e Trib. Roma2.2.1994).
A questo punto il collegio non ritiene sussistano i presupposti per l' ammissione alla procedura.
In primo luogo risulta violato il disposto di cui all' art 160 nr 1) l.f., che prescrive la regolare tenuta delle scritture contabili. Da un at-tento esame effettuata dal commissario giudiziario risulta infatti che i libri contabili della società debitrice, nonché della originaria ditta individuale Gennaro Abagnale, non risultano tenuti in modo da con-sentire una chiara analisi dei saldi iniziali e finali dei valori azienda-li ;
quanto alla ditta Gennaro Abagnale, il libro giornale dalla pag. 426 alla 500 risulta in bianco ; le scritture risultano computate fino alla data del 31.10.1998 ; dall' 1.11.1998 alla morte dell' Abagnale e suc-cessivamente, non vi è modo di verificare la fase del passaggio a-ziendale ed il valore iniziale e finale dell' attivo e del passivo azien-dale trasferito agli eredi ;
relativamente alla società Olearia Abagnale manca il libro degli inventari che è considerato tra i registri obbligatori dell' imprendito-re.
In secondo luogo, come si accennato in precedenza, il giorno stabili-to per la votazione, 6.7.2000, è stata presentata modifica di proposta di concordato preventivo. Posto infatti che uno dei beni che doveva ricadere nella cessione era stato compromesso in vendita dai socie della S.N.C. Abagnale prima del ricorso per concordato, il legale del-la società aveva chiesto che al posto della cessione dell' immobile, venisse ceduto il credito vantato da Staffetta Pasquale Vincenzo, promissario acquirente del bene stesso per l' importo di £ 1.300.000.000. Orbene, l' esistenza di questa modifica va ritenere al collegio non seria la proposta di concordato in quanto : il preliminare di compravendita era stato stipulato in data 23.11.1999 ed artata-mente celato dai soci della società Abagnale al momento del deposito del ricorso di concordato preventivo ; in secondo luogo nulla si sa né del promissario acquirente né delle garanzie di pagamento della somma di £ 1.300.000.000 ; peraltro, l' ipotesi in questione rientra a pieno titolo nel disposto di cui all' art 173 comma 1 l.f. avendo i debi-tori dissimulato parte dell' attivo.
Infine, come dichiarato dal commissario giudiziale e provato in u-dienza, per numerosi creditori l' importo del credito è superiore ri-spetto a quello indicato nell' elenco allegato al ricorso per concordato preventivo. Limitandosi agli istituti di credito, ad esempio nel bilan-cio allegato al ricorso il credito del Credito Italiano è indicato in £ 499.000.00, mentre sso risulta nel suo complesso di £ 1.111.301.424 ; la Banca di Credito Popolare a fronte di una dichiarazione di debito di £ 258.000.000 risulta creditore per l' importo di £ 300.207.077 ; per il banco di Napoli si passa da £ 265.000.000 esposte a £ 289.876.710 effettive ; per la Banca Commerciale Italiana da £ 581.000.000 a £ 723.534.331 ; Istituto bancario S. paolo di Torino da £ 78.000.000 a £ 88.663.408 ; la Banca Stabiese non risultava nel ri-corso, ma è creditore per l' importo di £ 26.202.539 ; Medio Credito Lombardo da £ 342.000.000 a £ 498.693.889
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
dichiara il fallimento di :
Olearia Abagnale di Grazioso Chiarina & C. s.n.c. in persona del legale rappresentante p.t.,
nonché dei seguenti soci
Grazioso Chiarina n. Castellammare di Stabia il 20.6.1950 e re-sidente n Gragnano alla via Bersagliere Carmine Donnarumma 32 (GRZ CRN 50H60 C129K)
Abagnale Vincenzo nato a Gragnano l' 1.4.1976 ed ivi res. alla v Bersagliere Carmine Donnarumma nr 32 (BGN VCN 76D01 E131Y)
Abagnale Carmela nata a Gragnano il 21.9.1977 e residente in Scafati alla via A. De Gasperi 318 (BGN CML 77P61 E131T)
Abagnale Catello nato a Gragnano il 20.11.1098 ed ivi residente alla via Bersagliere Carmine Donnarumma 32 (BGN CLL 80S20 E131G)
Ordina l'immediata apposizione dei sigilli a tutti i beni mobili dei falliti ovunque si trovino.
Nomina il Dott. Marco Catalano giudice delegato per la procedura e curatore la dott.ssa Giuseppina Acampora con studio in Agerola Piazza Paolo Capasso 32.
Ordina ai falliti di depositare entro 24 ore i bilanci e le scritture contabili.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso dei falliti il termine di 30 giorni dall'affissione della sentenza per la presentazione in Cancelleria delle relative domande.
Dispone che si proceda all'esame dello stato passivo all'udienza del ______________.
Si prenoti a debito la presente con gli atti conseguenziali.
Così deciso in Torre Annunziata, in camera di consiglio, il 12.7.2000.
IL PRESIDENTE
dr. Francesco Paolo Amura
IL GIUDICE EST.
dr. Marco Catalano

 












 

 

 


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