Tribunale
di Trapani, Sentenza n. 106 del 25 febbraio 2002,
Domanda di rivendica dei beni immobili e domanda di ammissione
al passivo: qualora il credito di restituzione venga negato,
il creditore può sempre domandare l'insinuazione al
passivo, in quanto il rigetto della prima domanda non costituisce
preclusione alla presentazione, anche tardiva, della seconda.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI - SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Dott. Mario D'Angelo Presidente
Dott. Lunella Caradonna Giudice rel.
Dott. Corrado Cappiello Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 1199 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 1998, avente ad oggetto:
opposizione allo stato passivo, e vertente
TRA
Aurelio Pappalardo, nato a Trapani il 14 settembre 1936, in
nome proprio e quale procuratore di Caterina Pappalardo, nata
a Palermo il 17 novembre 1977, giusta procura dott. Mirella
Dayan delegata dal Console d'Italia, rappresentato e difeso,
sia unitamente che disgiuntamente, per mandato a margine del
presente atto, dagli avvocati Mariella Vultaggio e Michele
Lombardo e presso il loro studio elettivamente domiciliati
in Trapani, via Vespri, n. 10.
OPPONENTE
E
Curatela del Fallimento della società MARMI SCIARE
s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili Rodittis Michele
e Salone Maria Concetta, nella persona del Curatore, dott.
Mario Sugameli (Partita IVA:00060610813), autorizzato a stare
in giudizio con provvedimento del G.D. del 15 aprile - 26
maggio 1999, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Guarnotta
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trapani,
via Virgilio, n. 11, per procura a margine della comparsa
di costituzione e di risposta del 20 ottobre 1999.
OPPOSTA
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 ottobre
2001, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle
seguenti
CONCLUSIONI
La
parte opponente conclude perché il Tribunale voglia,
in accoglimento della domanda subordinata, ammettere al passivo
fallimentare della società in accomandita semplice
Mario e Michele Rodittis & C. s.a.s. e Marmi Sciare s.n.c.
gli attori Pappalardo Aurelio e Caterina in via chirografaria
per lire 1.630.671.812, oltre interessi e rivalutazione fino
al soddisfo e con vittoria di spese della C.T.U. e legali.
Parte opposta. "Piaccia all'Ill.mo Tribunale, reietta
ogni contraria istanza, eccezione e difesa e con sentenza
provvisoriamente esecutiva:
in via assolutamente preliminare, dare atto che, a seguito
della rinunzia degli opponenti alla domanda principale di
rivendica del presente giudiizo, oggetto di causa è
residuata l'istanza subordinata di ammissione, in chirografo,
al passivo fallimentare per l'importo di lire 1.348.000.000;
in via processuale, dichiarare improponibile nei confronti
della Curatela, perché irrituale, anche la domanda
avanzata in via subordinata e, conseguentemente, rigettare
"in toto" l'opposizione proposta; nel merito, nella
denegata ipotesi di rigetto della superiore eccezione, ammettere
gli opponenti al passivo fallimentare, in chirografo, limitatamente
alla somma corrispondente al valore degli immobili che avrebbero
dovuto essere ceduti al loro dante causa in base alla clausola
inserita nella scrittura privata dissimulata e, quindi, per
un importo pari al 12% della valutazione, alla data del fallimento,
della palazzina A1 (l'unica portata a termine dall'impresa
Rodittis) secondo la stima effettuata dal C.T.U. e al 12%
del prezzo di vendita delle altre palazzine (quando erano
ancora in corso di costruzione) così come indicato
nei due atti notarili prodotti da controparte e intervenuti,
rispettivamente, con la Drepano Costruzioni e con i signori
Piazza; in ogni caso, condannare gli opponenti al pagamento
di tutte le spese, diritti e onorari di avvocato, nonché
al rimborso forfettario di cui all'art. 15 D.M. 5/10/1994
n. 585".
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 98 L.F. del 2 dicembre 1998, notificato
in data 7 dicembre 1998, Aurelio Pappalardo, in proprio e
quale procuratore di Caterina Pappalardo, proponeva opposizione
avverso lo stato passivo del fallimento della società
"Mario e Michele Rodittis Marmi Sciare s.n.c." e
dei soci illimitatamente responsabili Michele Rodittis e Salone
Maria Concetta, dichiarato esecutivo in data 27 aprile 1998
nella parte in cui aveva rigettato la domanda n. 2 depositata
il 16 dicembre 1997 essendo controverso il credito, giusta
comunicazione del Curatore, dott. Mario Sugameli, del 23 novembre
1998 pervenuta il 24 novembre 1998.
A sostegno dell'impugnativa proposta, gli opponenti deducevano
che con scrittura privata del 24 dicembre 1973 l'avv. Giacomo
Pappalardo aveva convenuto con la società poi fallita
che il negozio voluto con atto pubblico rogato dal notaio
G. Fodale il 24 dicembre 1973 non era una compravendita, ma
una permuta consistente nel trasferimento da parte dell'avv.
Pappalardo di due lotti di terreno indicati nell'atto pubblico
contro la costruzione da parte della società di alcune
unità immobiliari meglio indicate nella scrittura e
che la società avrebbe dovuto realizzare in base a
un progetto intestato all'avv. Pappalardo e ceduto con l'atto
di vendita citato; che la società poi fallita avrebbe
costruito e venduto all'avv. Pappalardo o a persona dallo
stesso indicata n. 4 appartamenti con un posto macchina come
dal ceduto progetto dell'ing. Paolo Castiglione; che la vendita
degli appartamenti era stata effettuata in base all'indice
di edificabilità vigente all'atto della permuta; che
nella scrittura privata predetta era inserita la clausola
che ove i signori Rodittis, nelle qualità, riuscissero
a realizzare costruzioni in eccedenza al volume previsto dall'iniziale
progetto dovevano cedere e trasferire all'avv. Pappalardo
o ai suoi aventi causa una parte degli immobili realizzati
in eccedenza e corrispondente al 12% del maggior volume costruito;
che effettivamente i Rodittis avevano ottenuto di potere realizzare
e avevano realizzato una maggiore cubatura e di avere pertanto
diirtto alle maggiori unità immobiliari; che in costanza
di giudizio era intervenuto il fallimento e la domanda era
stata dichiarata improcedibile dovendo i crediti essere accertati
nel concorso di tutti i creditori; che la scrittura privata
era opponibile alla Curatela perché di data certa,
al momento della morte di Pappalardo Giacomo, né la
società convenuta aveva mai dichiarato di disconoscere
le firma; che nell'ipotesi si mancato accoglimento della domanda
di rivendica, essi avevano diritto al valore corrispondente
degli immobili loro spettanti pari a lire 1.348.000.000.
Si costituiva la Curatela del Fallimento della MARMI SCIARE
s.n.c. e
dei soci illimitatamente responsabili Rodittis Michele e Salone
Maria Concetta, nella persona del Curatore, che eccepiva l'inopponibilità
al fallimento del compratore ex art. 1416, primo comma, c.c.,
della simulazione relativa di una vendita, quando quest'ultima
dissimuli un diverso contratto, fondato su una differente
causa, stante la posizione di terzietà del Curatore
e affermava che la scrittura privata "de quo" conteneva
uan condizione sospensiva a carattere aleatorio non vincolane
nel futuro e a tempo indeterminato le parti; che detta scrittura
privata non costituendo un preliminare e non contenendo una
indicazione analitica degli immobili pretesi, non era suscettibile
di esecuzione in forma specifica; che unica pretesa residuale
che poteva vantare il proprietario dell'area rimasto insoddisfatto
era l'insinuazione al passivo dell'equivalente del valore
degli immobili che avrebbero dovuto essergli attribuiti.
In sede di memorie di replica ex art. 184 c.p.c., la Curatela
opposta eccepiva poi l'improponibilità e l'inammissiblità
della domanda di rivendica presentata in sede di verifica
tempestiva dei crediti e di quella subordinata di insinuazione
al passivo per l'importo corrispondente agli immobili oggetto
della prima domanda.
Durante il corso del giudizio, veniva depositata nota di trascrizione
della domanda giudiziale presentata con atto di citazione
notificato il 30-31 maggio 1984, la Curatela desisteva dalla
eccezione preliminare formulata in comparsa e l'opponente
dichiarava di rinunziare alla domanda di rivendica, rinunzia
accettata espressamente dalla Curatela opposta. Veniva, quindi,
acquisita l'offerta documentazione e disposta consulenza tecnica
di ufficio per determinare il valore degli immobili oggetto
di causa alla data del fallimento e alla data odierna e per
accertare se fossero stati realizzati immobili in eccedenza
in virtù dell'aumento dell'indice di edificabilità
e se, a seguito di tale eccedenza, i suddetti immobili fossero
stati trasferiti ad altri soggetti.
All'esito, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni
precisate dalle parti, come in epigrafe riportate, e la causa
veniva rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione
dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali
e delle memorie di replica..
MOTIVI
DELLA DECISIONE
L'opposizione
è infondata.
Domanda di rivendica di beni immobili.
Il Pappalardo, in proprio e nella qualità, con istanza
depositata in data 16 dicembre 1997, ha presentato in sede
di verifica dei crediti, domanda di rivendica dei beni immobili
spettantigli nella misura di metri quadrati 1.348 in forza
delle maggiori costruzioni eseguite sui lotti di terreno venduti
alla società poi fallita con atto pubblico rogato dal
Notaio G. Fodale in data 24 dicembre 1973, n. di rep. 126.674
e giusta scrittura privata di pari data.
In sede di opposizione, il Pappalardo ha espressamente rinunciato
alla domanda di rivendica dei beni immobili, domanda della
quale non può non affermarsi l'improponibilità.
Difatti, l'ambito applicativo della norma di cui all'art.
103 legge fall. è limitato alle cose e ai beni mobili,
compresi i mobili soggetti al regime della pubblicità,
mentre le azioni reali immobiliari seguono le ordinarie norme
di competenza.
Sicchè, colui che intende escludere un bene immobile
dall'attivo fallimentare o vanta, in virtù dell'anteriorità
della trascrizione, un diritto prevalente rispetto a quelli
della massa e intende, perciò, paralizzare l'esecuzione
collettiva, non può ricorrere al rimedio previsto dall'art.
103 legge fall., né al reclamo di cui all'art. 26 legge
fall., ma deve esperire l'opposizione di terzo all'esecuzione
nei confronti del curatore nella duplice posizione processuale
da questi rivestita di creditore pignorante e di debitore
esecutato (Cass., sent. n. 9460 del 19 luglio 2000; Trib.
Rimini, 20 marzo 1995;Tribunale Napoli, 2 luglio 1992).
Domanda di ammissione al passivo.
Il Pappalardo, in proprio e nella qualità, ha presentato
con l'istanza richiamata, in via subordinata, anche domanda
di ammissione al passivo, deducendo che ove non fosse stata
accolta la domanda di rivendica dei beni immobili indicati
egli aveva diritto al corrispondente credito, per complessive
lire 1.348.000.000, pari a lire 1.000.000 per metro quadrato.
Il giudice delegato, in sede di verifica tempestiva dei crediti,
ha rigettato la domanda perché il credito era controverso.
La specificata domanda deve ritenersi ammissibile, perché,
pur essendo l'accertamento della rivendica distinto dall'accertamento
del credito insinuato, è consentito proporre le due
domande nei rispettivi procedimenti senza che le differenti
istanze si elidano (Cass, sent. n. 723 del 1986).
Così si è ritenuto che il creditore, all'udienza
per la verificazione del passivo, possa abbandonare la domanda
relativa al credito di restituzione per avanzare una domanda
di insinuazione per lo stesso titolo e che, qualora il credito
di restituzione venga negato, il creditore possa sempre domandare
l'insinuazione al passivo, in quanto il rigetto della prima
domanda non costituisce preclusione alla presentazione, anche
tardiva, della seconda.
Nello stesso senso si è affermato che non è
ammissibile la conversione di una domanda di insinuazione
dei crediti in quella prevista dall'art. 103 legge fall.,
mentre si è ravvisata la necessità di una conversione
nel caso in cui, esperita la rivendica, il bene non risulti
acquisito all'attivo fallimentare.
Affermate tali premesse sul piano processuale, nel merito
deve giungersi a un rigetto della domanda di insinuazione
al passivo presentata.
Con la già citata scrittura privata del 24 dicembre
1973 stipulata dal dante causa dell'odierno opponente, Pappalardo
Giacomo, e i soci amministratori della Marmi Sciare s.n.c.,
Rodittis Michele e Rodittis Mario, i contraenti avevano stabilito
in primo luogo che la costruzione degli edifici promessi in
vendita doveva essere portata a termine entro la data del
31 dicembre 1975 e in secondo luogo che, ove i signori Rodittis,
nella qualità, fossero riusciti a realizzare in uno
o in entrambi i lotti oggetto del contestuale atto di compravendita
costruzioni di qualsiasi tipo e forma in eccedenza al volume
previsto dal progetto dovevano cedere e trasferire all'avv.
Pappalardo o ai suoi aventi causa una parte degli immobili
realizzati in eccedenza e corrispondente al 12% del maggior
volume costruito.
La pattuita condizione non si è verificata prima che
le parti portassero a compimento il programma di obbligazioni
contrattualmente stabilito.
Ed invero, deve affermarsi che le obbligazioni contrattuali
concordemente fissate dal dante causa dell'odierno opponente
e dagli amministratori della Marmi Sciare s.n.c. hanno trovato
il loro esaurimento in punto di effetti con la stipula dell'atto
pubblico, rogato dal Notaio Fodale, il 23 dicembre 1976 n.
di rep. 130.673, con il quale gli appartamenti promessi in
cambio dell'area edificabile venduta sono stati effettivamente
trasferiti.
Ciò, nel rispetto di quanto pattuito con la scrittura
privata del 1973, allorquando le parti stabilirono la data
del 31 dicembre del 1975 come data di ultimazione dei lavori
di costruzione afferenti gli edifici venduti.
La successiva variazione dello strumento urbanistico con contestuale
cambiamento del coefficiente di edificabilità originario
(dall'1,5 mc/mq al 5 mc/mq) e la realizzazione di di altre
quattro palazzine da parte della società Mario Rodittis
& C. s.a.s. (pal. A1), della ditta Piazza Valeria e altri
(pal. A2) e della ditta Drepanum Costruzioni (palazzine B1
e B2) sono accadimenti che non sono andati ad incidere sul
programma di obbligazioni originariamente concordato dai due
contraenti e già conclusosi nei suoi effetti.
Qanto affermato senza prescindere dalle circostanze che:
· la Marmi Sciare snc ha venduto l'area di mq. 6760,
ottenuta dal frazionamento dei lotti originari di mq. 5570,
in data 1 dicembre 1981, con atto rogato dal notaio G. Di
Marzo l'1 dicembre 1981, n. di rep. 71063, dopo il trasferimento
dei due appartamenti ad altra società, terza estranea
al giudizio, avvenuto con l'atto notarile già citato
del 23 dicembre 1976, quest'ultimo non impugnato nei modi
di legge ;
· il progetto relativo alla realizzazione della maggiore
cubatura è stato approvato dalla C.E.C. nella seduta
del 26 maggio 1983 in favore della società nuova beneficiaria
Mario Rodittis & C. s.a.s., società che ha poi
costruito la palazzina A1; · la trascrizione della
domanda giudiziale avente ad oggetto l'adempimento contrattuale
della scrittura già citata del 1973 è stata
eseguita in data 9 giugno 1984 (casella 12226, vol. 2694 reg.
gen., n. 10735 reg. part. ), dopo l'esaurimento degli effetti
negoziali pattuiti dal Pappalardo con gli amministratori della
Marmi Sciare snc, dopo la cessione dell'area alla Mario Rodittis
& C. s.a.s. e dopo l'approvazione del progetto da parte
della C.E.C.;
· la società Mario Rodittis & C. s.a.s.
è soggetto giuridico distinto dalla società
Marmi Sciare s.n.c., elemento quest'ultimo che non consente
in sede di opposizione allo stato passivo del fallimento della
seconda società di trattare l'ammissione di crediti
eventualmente maturati nei confronti della prima società.
Per quanto esposto, l'opposizione proposta va reietta.
Pappalardo Aurelio, in proprio e nella qualità, di
procuratore di Pappalardo Caterina, parte soccombente, va
condannato al pagamento, in favore della Curatela opposta,
nella persona del Curatore, delle spese processuali che vanno
liquidate in complessivi euro 3780,46, di cui 144,61 euro
per spese vive, per spese vive, oltre il 10% per spese generali
su diritti e onorari e oltre IVA e Cap come per legge. Le
spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come liquidate
dal giudice con decreto del 19-23 ottobre 2000, vanno poste
definitivamente a carico di Pappalardo Aurelio, in proprio
e nella qualità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni
contraria istanza, domanda ed eccezione, rigetta l'opposizione
proposta da Pappalardo Aurelio, in proprio e nella qualità
di procuratore di Pappalardo Caterina, nei confronti della
Curatela del Fallimento della società "Mario e
Michele Rodittis Marmi Sciare s.n.c. e dei soci illimitatamente
responsabili Rodittis Michele e Salone Maria Concetta.
Condanna Pappalardo Aurelio, in proprio e nella qualità
di procuratore di Pappalardo Caterina, al pagamento, in favore
della Curatela opposta, in persona del Curatore, delle spese
processuali che liquida in complessivi euro 3780,46, di cui
144,61 euro per spese vive, oltre il 10% per spese generali
su diritti e onorari e oltre IVA e Cap come per legge.
Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come
liquidate dal giudice con decreto del 19-23 ottobre 2000,
definitivamente a carico di Pappalardo Aurelio, in proprio
e nella qualità.
Così
deciso in Trapani nella camera di consiglio del 3 gennaio
2002.
Il
Giudice estensore
Il
Presidente
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