Corte
Costituzionale, Sentenza, 22 - 29 maggio 2002 n.220,
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile nella parte
in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito
del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia
professionale, della quale sia responsabile il datore di lavoro.
(Pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2002, n.22)
SENTENZA N.220
ANNO
2002
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Cesare RUPERTO Presidente
-
Massimo VARI Giudice
-
Riccardo CHIEPPA "
-
Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart.
2751-bis, numero 1, del codice civile promosso con ordinanza
emessa il 16 gennaio 2001 dal Tribunale di Alessandria, sezione
fallimentare, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra
Negrini Silvano ed altro e la Davidson s.p.a., iscritta al
n. 179 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dellanno
2001.
Visto
latto di costituzione di Schiavon Alfredo;
udito
nelludienza pubblica del 26 marzo 2002 il Giudice relatore
Annibale Marini;
udito
lavvocato Sergio Vacirca per Schiavon Alfredo.
Ritenuto in fatto
1.- Il Tribunale di Alessandria, sezione fallimentare, con
ordinanza emessa il 16 gennaio 2001 e depositata il 19 gennaio
2001, ha sollevato, in riferimento allart. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dellart.
2751-bis, numero 1, del codice civile, "nella parte in
cui non munisce del privilegio generale sui beni mobili del
datore di lavoro il credito del lavoratore dipendente derivante
da malattia professionale contratta dal lavoratore e rispetto
alla quale sia stata accertata la responsabilità del
datore di lavoro".
Il
rimettente espone che, nel giudizio a quo, due ex dipendenti
di una società per azioni in concordato preventivo
hanno chiesto lammissione nella procedura, con il privilegio
di cui allart. 2751-bis, numero 1, del codice civile,
dei crediti vantati nei confronti della società, in
virtù di sentenze passate in giudicato, a titolo di
risarcimento del danno biologico patito a causa di malattie
professionali contratte nello svolgimento dellattività
lavorativa.
Ad
avviso dello stesso rimettente, ai crediti vantati dai ricorrenti
non potrebbe essere riconosciuto il privilegio richiesto,
poichè le norme che prevedono i privilegi, in quanto
eccezionali rispetto al principio generale di pari trattamento
dei creditori, non potrebbero applicarsi oltre i casi ed i
tempi in esse considerati.
Rileva
tuttavia il giudice a quo che questa Corte, con la sentenza
n. 326 del 1983, ha dichiarato lillegittimità
costituzionale, in riferimento allart. 3 della Costituzione,
del citato art. 2751-bis, numero 1, del codice civile "nella
parte in cui non munisce del privilegio [...] il credito del
lavoratore subordinato per danni conseguenti ad infortunio
sul lavoro, del quale sia responsabile il datore di lavoro".
In
considerazione dellassoluta omogeneità tra lipotesi
considerata nella suddetta sentenza e quella oggetto del giudizio
a quo, il rimettente invoca una pronuncia che estenda il privilegio
generale sui mobili anche ai crediti vantati dai lavoratori
subordinati per danni conseguenti a malattie professionali,
delle quali sia responsabile il datore di lavoro.
2.-
Si é costituito in giudizio Alfredo Schiavon, creditore
istante, il quale ha concluso per laccoglimento della
questione, sulla scorta delle medesime considerazioni svolte
nellordinanza di rimessione.
Considerato in diritto
1.- Il Tribunale di Alessandria dubita, in riferimento allart.
3 della Costituzione, della legittimità costituzionale
dellart. 2751-bis, numero 1, del codice civile, nella
parte in cui non munisce del privilegio generale sui beni
mobili il credito vantato dal lavoratore dipendente a titolo
di risarcimento del danno derivante da malattia professionale
rispetto alla quale sia stata accertata la responsabilità
del datore di lavoro.
Ad
avviso del rimettente, tale mancata previsione si porrebbe
in contrasto con il principio di eguaglianza, considerato
che, a seguito della sentenza di questa Corte n. 326 del 1983,
il suddetto privilegio é stato riconosciuto al credito,
del tutto omogeneo a quello che viene in considerazione nella
specie, del lavoratore subordinato per danni conseguenti ad
infortunio sul lavoro del quale sia responsabile il datore
di lavoro.
2.-
La questione é fondata.
2.1.-
Nella sentenza n. 326 del 1983, richiamata dal rimettente,
questa Corte é pervenuta alla declaratoria di illegittimità
costituzionale dellart. 2751-bis, numero 1, del codice
civile, per contrasto con il principio di eguaglianza, sul
rilievo che la norma ispirata ad una finalità
di ampliatio, a favore del lavoratore dipendente, della disciplina
positiva del privilegio generale sui mobili - muniva del suddetto
privilegio il credito per il risarcimento del danno subito
per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile
ed il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla
mancata corresponsione da parte del datore di lavoro dei contributi
previdenziali ed assistenziali, ma non anche il credito per
risarcimento del danno spettante al lavoratore a seguito di
infortunio sul lavoro cagionato dal datore di lavoro.
In
relazione alla medesima esigenza di attribuire trattamenti
equipollenti a situazioni omogenee, non può non ravvisarsi
unulteriore, palese violazione dellart. 3 della
Costituzione nella mancata attribuzione del privilegio generale
sui mobili al credito risarcitorio per danni patiti dal lavoratore
a causa di una malattia professionale contratta nello svolgimento
dellattività lavorativa e rispetto alla quale
sia stata accertata la responsabilità del datore di
lavoro.
Nessun
dubbio sussiste, infatti, sulla assoluta omogeneità
di tale credito rispetto a quello cui si riferisce
la sentenza n. 326 del 1983 - relativo ai danni conseguenti
ad infortunio sul lavoro, trattandosi, in entrambi i casi,
di crediti per il risarcimento di danni, imputabili al datore
di lavoro, arrecati alla persona del lavoratore nello svolgimento
della prestazione lavorativa e non soddisfatti attraverso
la percezione di indennità previdenziali o assistenziali
obbligatorie riferite al medesimo evento dannoso.
PER QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751-bis,
numero 1, del codice civile nella parte in cui non munisce
del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore
subordinato per danni conseguenti a malattia professionale,
della quale sia responsabile il datore di lavoro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Annibale
MARINI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2002.
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