Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza, luglio 2002, G.U. Dott. Massimo Palescandolo, Revocatoria di pagamento coattivo, ordinanza di assegnazione somme disposte dal giudice dell'esecuzione.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
II SEZ.CIV.
il dott. Massimo Palescandolo,

in qualità di giudice unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.804/1997 del R.G.A.C. avente ad
OGGETTO: azione revocatoria fallimentare
TRA
Fallimento Imec s.r.l., in persona del curatore dott. Arturo D'Alessandro, elettivamente domiciliato in S. Antonio Abate, Via Stabia n.27, presso l'avv. Francesco Mandara, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione ed autorizzazione del Giudice Delegato dr. Francesco Paolo Amura del 19-12-1996
Attore
E
Fallimento Elle-Gi s.a.s. di Gargiulo Gennaro e C., in persona del curatore avv. Alfonso Iovane, elettivamente domiciliato in Torre A., Via Zuppetta n.21, presso l'avv. Antonio Fiordoro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato ed autorizzazione del Giudice Delegato dr. Francesco Paolo Amura del 12-6-1997
Convenuto

CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, all'udienza del 26-3-2002, hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti introduttivi di citazione e comparsa di costituzione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 17 aprile 1997, il fallimento Imec s.r.l., in persona del curatore, conveniva in giudizio il fallimento Elle-Gi s.a.s. di Gargiulo Gennaro e C., in persona del suo curatore, davanti al Tribunale di Torre Annunziata, esponendo quanto segue:
-la Banca Ambrosiano Veneto s.p.a. (quale incorporante della Banca Massicana), a seguito di procedura esecutiva promossa ex artt.543 e segg. c.p.c. ai danni di essa Imec, aveva proceduto con altri creditori, tra i quali l'attuale convenuta in bonis, al pignoramento dei crediti vantati dalla Imec nei confronti della Giustino Costruzioni s.p.a.;
-con ordinanza del 27-3-96 (registrata in Napoli il successivo 10-6), il Pretore, quale giudice dell'esecuzione, disponeva l'assegnazione della somma pignorata alla Imec, ripartendola tra i vari creditori intervenuti e prevedendo, inoltre, la somma di £.1.029.195.981# a favore della Elle-Gi;
-consequenzialmente tutti i creditori richiesero al terzo debitore Giustino Costruzioni s.p.a. il pagamento delle somme loro assegnate, che provvedeva in conformità;
-in particolare, in date 2 e 26 luglio 1996 corrispondeva alla Elle-Gi £.529.195.981# e £.500.000.000# a mezzo bonifici bancari, rispettivamente, della Banca Nazionale del Lavoro e della Commerciale Italiana;
-questa somma, come le altre di cui all'ordinanza, era incassata dalla creditrice Elle-Gi;
-in data 1-2/10/96 questo Tribunale dichiarava il fallimento della Imec s.r.l., per cui il suddetto pagamento, avvenuto entro l'anno dalla declaratoria, è revocabile ex art.67, co.2, l.f.;
-che questa versasse in stato d'insolvenza era certamente noto all'odierna convenuta in bonis, essendo "società collegata alla fallita, ed anche perché già con sentenza del dicembre 1993 successivamente revocata il Tribunale di Napoli aveva già dichiarato il fallimento di essa Imec srl…conoscenza inoltre insita nella modalità di estinzione del debito (procedura espropriativa) oltre dalla notevole mole sia dei protesti…che dei ricorsi già pendenti e sia perché già ulteriori procedure di fallimento erano state in precedenza sistemate avanti il Tribunale di Torre A.", oltre ad essere stata raggiunta da numerosissimi protesti, procedure monitorie ed esecutive e trascrizioni di domande giudiziarie.
Il curatore fallimentare, pertanto, ottenuta l'autorizzazione ex art.25 l.f. dal Giudice Delegato al fallimento, intraprendeva il presente giudizio, al fine di ottenere la revocatoria e, di conseguenza, la restituzione della somma corrisposta, oltre interessi e svalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Si costituiva il Fallimento Elle-Gi s.a.s. di Gargiulo Gennaro e C., in persona del curatore, non contestando minimamente i fatti storici, eccependo sostanzialmente l'inscientia decoctionis, o meglio, atteso che il relativo onere era a cura di parte attrice, la mancata prova del requisito soggettivo di cui all'art.67, co.2°, l.f., non potendo desumerlo dalla predisposizione del ricorso di fallimento; in memoria di replica contestava, altresì, l'ammissibilità dell'azione intrapresa per la vicenda "de qua".
Prodotta documentazione, lo scrivente disponeva acquisirsi il fascicolo della procedura fallimentare; quindi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva assegnata a sentenza, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come appena riportato in sede di <svolgimento>, gli eventi nella loro oggettività non sono stati contestati: essi, pertanto, oltre ad essere pacifici, trovano piena conferma negli atti processuali allegati al fascicolo attoreo, nonché a quello relativo alla procedura fallimentare.
-Preliminarmente, sia pure in breve, va detto che parte attrice, in conclusionale, ha sviluppato (anche) argomentazioni non confutate da parte avversa, quali la competenza di questo Tribunale a conoscere dell'azione "de qua", e non quello del Tribunale del fallimento convenuto, nonché le modalità pratiche-attuative di provvedimento favorevole (su cui, dopo). Sul punto la giurisprudenza ha già avuto modo di pronunciarsi, statuendo che, per il giudizio, è competente il Tribunale che ha dichiarato il fallimento dell'attore, in ossequio all'art.24 l.f., in quanto la revocatoria da intraprendere deriva necessariamente dallo stesso.
-Sempre in questo contesto iniziale è da rilevarsi che a fronte di un'istanza di autorizzazione richiesta (e rilasciata) ai sensi dell'art.67, co.1°, n.2, l.f., l'azione risulta esperita ai sensi del comma 2°, con un mutamento -che si potrebbe definire embrionale- della causa petendi: tuttavia, ciò non comporta conseguenza alcuna.
L'autorizzazione di cui al n.6) dell'art.25 l.f., deve individuare il nucleo essenziale della lite, risultando idonea ad integrare tutte le pretese strumentalmente connesse al risultato da perseguire: pertanto, in considerazione dell'unità generale della revocatoria, compresa quella ordinaria, se è consentito modificare il "titolo della domanda", a maggior ragione è lecito azionarla diversamente (rispetto all'autorizzazione), nella immutazione del fatto posto a sostegno della richiesta.
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Punto centrale della controversia è se sia ammissibile la revocatoria di un pagamento coattivo.
Come è ormai noto, la Elle-Gi in bonis interveniva nella procedura esecutiva intrapresa dalla Banca Massicana s.p.a., poi Ambrosiano Veneto, ai danni della Imec s.p.a., ottenendo, con ordinanza del Giudice del 27 marzo 1996 (dep. il 9-4-96), l'assegnazione della somma di £.1.029.195.981#, dovuta dalla Giustino Costruzioni s.p.a. ad essa Imec.
Somma effettivamente corrisposta dal terzo alla Elle-Gi a mezzo bonifici bancari del 2 e 26 luglio 1996, aventi importi di £.529.195.981# e £.500.000.000# (v. bonifici in atti della BNL e della Commerciale Italiana).
Prima di affrontare nel merito la questione, va evidenziato che dagli atti camerali emerge che la Imec s.p.a. si trasformava in s.r.l. in data 30-11-1995, fallendo in questa veste il successivo 2 ottobre 1996.
-Che un provvedimento giurisdizionale, di natura cognitiva od esecutiva, non possa essere revocabile al di fuori dei mezzi d'impugnazione suoi propri, è affermazione tanto ovvia quanto banale, sì da non poter essere esaustiva a dirimere il punctum dolens. Questione, peraltro, non nuova in sede giurisprudenziale, con netta prevalenza dell'opinione che ritiene revocabili i pagamenti coattivi, ottenuti a seguito di procedure esecutive: concorrendo la conoscenza dello stato d'insolvenza, ciò che si colpisce e, consequenzialmente, si revoca è il pagamento, non certamente il provvedimento che rende coattivo il pagamento stesso (ex multis, S.C., 25-6-1998 n.6291; S.C., 22-4-1998 n.4078; S.C., 4-12-1990 n.11608, che testualmente trascriveva: "…Sicché il pagamento siffatto, eseguito in virtù di un meccanismo giuridico semplicemente sostitutivo di una mancata volontaria azione del debitore, costituisce un "effetto" dell'ordine del giudice dell'esecuzione e non si identifica con esso, che resta integro nel suo valore di comando giuridico. E' evidente, perciò, che la dichiarazione di inefficacia dell'effetto non intacca l'atto giurisdizionale idoneo a produrlo, soprattutto se si riflette che il pagamento -in cui s'identifica quell'effetto-, eseguito pur sempre con denaro del debitore, non differisce dal pagamento volontario in relazione al disposto legislativo (art.67, co.2, l.f.), che non prevede l'elemento della "volontarietà" del pagamento come condizione per l'esercizio della revocatoria…").
Il passo testé riportato in parentesi è conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte. Il collegamento esistente, nell'ambito del procedimento esecutivo ordinario, tra il pagamento ricevuto dal creditore procedente (o intervenuto) in sede di distribuzione e il sottostante provvedimento di assegnazione promanante dal giudice dell'esecuzione non è sfuggito alla giurisprudenza, la quale -si ripete- ha introdotto la precisazione che sono revocabili a norma dell'art.67, co.2, l.f., non i provvedimenti di assegnazione -la cui intangibilità non ne risulta pertanto vulnerata- ma i successivi e distinti pagamenti coattivi per tal modo ottenuti, con l'ulteriore conseguenza che ai fini della decorrenza del termine del periodo sospetto occorre fare riferimento alla data in cui il soddisfacimento è stato conseguito.
Di tale orientamento, condiviso dalla prevalente dottrina, mostra di essere consapevole la difesa della convenuta, la quale comprensibilmente ne auspica la revisione.
Appare invero evidente, anche in relazione ai pagamenti coattivi, la sussistenza dell'elemento teleologico sotteso alla citata disposizione, individuabile nella realizzazione di una par condicio retroattiva coinvolgente anche i creditori (totalmente ovvero parzialmente) soddisfatti prima dell' apertura del concorso, in funzione di una ridistribuzione collettiva del danno correlato all'insolvenza del comune debitore. E nell'ambito di tale interpretazione, diretta e non analogica, ancorché estensiva -se si vuole- nel contenuto, ma pienamente legittima in quanto conforme alla coordinata applicazione di criteri teleologici e sistematici, non può non risultare priva di significato la distinzione tra i pagamenti compiuti nell'esercizio dell'autonomia dispositiva del debitore e quelli costituenti esecuzione del provvedimento giudiziale di assegnazione. Non può dirsi, perciò, come afferma il fallimento convenuto, che la norma invocata non contempla affatto la fattispecie concreta che qui viene in considerazione e che, in sostanza, si è in presenza di una vera e propria creazione giurisprudenziale.
Il pagamento, anche quello di cui alla norma in questione, indica il modo in cui si attua il contenuto dell'obbligazione pecuniaria, ed è funzionalmente tale anche in esito a procedura esecutiva, realizzando comunque il creditore il proprio interesse pur nell'inerzia del debitore.
In breve, si paleserebbe del tutto iniquo farsi scudo del provvedimento del giudice, ex se legittimo, ma -in ipotesi- richiesto in frode agli altri creditori, per esimersi dalla revocatoria.
Non v'è chi non veda, al riguardo, che se si accogliesse tale soluzione, essa sarebbe foriera di accordi illeciti, in violazione della par conditio creditorum: nel caso in questione, esemplificando, per avvantaggiare la Elle-Gi (e gli altri), alla Imec (consapevole del proprio inevitabile dissesto) sarebbe stato sufficiente non agire per il recupero del proprio credito nei confronti della Giustino, una volta valutatone l'inutilità ai fini della sua ripresa economica; creditoria che, invece, essendo di competenza della Imec e rientrando nel suo patrimonio, non può che essere destinata a soddisfare tutti i creditori della fallita e non quelli più pronti ad instaurare o intervenire in una procedura esecutiva, di poco anteriore alla declaratoria fallimentare.
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Ai sensi dell'art.67, co.2°, l.f. "sono…revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso…, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento".
Per tali tipi di atti la legge individua varie presunzioni, dal cui concorso fa derivare la loro inefficacia, a meno che le stesse non vengano superate, quando consentito: sono presunti, infatti, lo stato d'insolvenza del debitore, il pregiudizio per i creditori e la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore.
Quanto precede, per introdurre l'esame della sussistenza del cd. requisito soggettivo: osserva questo giudice che più volte la giurisprudenza ha ribadito come la relativa prova possa essere fornita anche sulla base di presunzioni, sempreché queste, per i loro requisiti di gravità, precisione e concordanza, siano tali da lasciar presumere, usando la comune diligenza, sia pure valutata in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del proprio settore operativo, di rendersi conto dello stato di dissesto economico e di irreversibile crisi in cui versava il debitore.
Orbene, prescindendo pure dalle circostanze inerenti la conoscenza di ulteriori richieste di fallimento, dei protesti, del collegamento spaziale tra le due ditte, operanti nel medesimo circondario, di procedure monitorie, di protesti, di procedure esecutive (v. fascicolo della procedura), tutte evenienze peraltro sicuramente rilevanti al fine suddetto e contestuali al periodo, la circostanza di un precedente fallimento ed il suo collegamento alla procedura esecutiva intrapresa, nella quale interveniva la convenuta, sono elementi fattuali dai quali poter desumere con ragionevole certezza la consapevolezza dello stato di decozione.
E' processualmente provato che la Imec s.p.a., e quindi prima di trasformarsi in s.r.l., veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli, con sentenza del 20 gennaio 1994: procedura che si chiudeva per mancanza di passivo.
Ritornata operativa non era in grado di far fronte ai propri impegni, tant'è che la Elle-Gi era costretta ad intervenire nella ormai nota procedura presso terzi instaurata dalla Banca Massicana, portatrice di un credito superiore ai 700 milioni di lire, e nella quale intervenivano altri creditori per centinaia di milioni.
Né può dirsi che l'insolvenza sia stata causata dal mancato pagamento della debitrice "Giustino Costruzioni" s.p.a., avendo questa fatto fronte ai pagamenti come indicati nell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione (v. bonifici in atti).
D'altronde, la notevolissima entità debitoria della Imec, ammontante a decine di miliardi (cfr. stato passivo), è l'ulteriore conferma che a nulla sarebbe valso il recupero del credito vantato nei riguardi della Giustino.
Il panorama descritto era pertanto chiaramente descrittivo di una situazione d'illiquidità, irreversibile.
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Alla luce delle considerazioni che precedono devono, quindi, essere dichiarati inefficaci nei confronti della massa passiva del fallimento Imec s.r.l. i pagamenti effettuati nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento.
-E' necessario poi nell'accogliere la domanda proposta dall' attore, porsi anche il problema della formula del dispositivo ed, in particolare, decidere se è accoglibile la richiesta di condanna formulata dall'attore ovvero se, in ossequio ad altro indirizzo giurisprudenziale, il Tribunale deve limitarsi, in questa sede, alla pronunzia di revoca lasciando al giudice del fallimento convenuto la competenza a pronunciarsi sulla domanda di condanna. Questo giudice ritiene di poter condividere la richiesta e, conseguentemente, di accogliere la domanda di condanna.
Va infatti osservato che una pronunzia limitata alla sola revoca sarebbe incompleta ed inutilizzabile, come tale, nell'ipotesi in cui la procedura fallimentare convenuta si dovesse chiudere con ritorno in bonis della società fallita: quanto ciò sia in contrasto con gli interessi perseguiti dal curatore attore e con i principi di economia dei giudizi appare di chiara evidenza. Va poi ricordato che la pronunzia di condanna apre la via dell'esecuzione ma non si confonde con gli atti esecutivi in sé stessi nel senso che questi possono sì, ma non debbono essere iniziati dopo la pronunzia; ne consegue che il Tribunale deve pronunciare la condanna mentre la successiva esecuzione si svolgerà nelle forme concorsuali od individuali (e con il relativo rito) a seconda che il fallimento convenuto sia ancora aperto o sia chiuso (cfr. Trib. Milano 25 ottobre 1984, in 1985, 204).
Tanto premesso, ne consegue la dichiarazione d'inefficacia del pagamento in questione, ammontante a £.1.029.195.981#, ovvero ad € 531.535,36, oltre interessi, nella misura legale, fino all'effettivo soddisfo: attesa la natura costitutiva della presente sentenza, gli stessi decorreranno dal momento della notifica della domanda giudiziale.
Quanto alla rivalutazione monetaria, nulla essendo stato al riguardo provato da parte attrice, la stessa va rigettata.
Sussistono evidenti e giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla Curatela del fallimento Imec s.r.l., in persona del curatore dott. Arturo D'Alessandro, nei confronti del fallimento Elle-Gi s.a.s. di Gargiulo Gennaro e C., in persona del curatore avv. Alfonso Iovane, con atto di citazione notificato il 17-4-1997, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la inefficacia del pagamento effettuato dalla Imec s.r.l. alla Elle-Gi s.a.s. di Gargiulo Gennaro e C. ammontante ad euro 531.535,36, a mezzo bonifici bancari dal terzo Giustino Costruzioni s.p.a., in quanto eseguito nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento e conseguito dalla seconda benché a conoscenza dello stato d'insolvenza della prima;
b) pronuncia ex art.67, co.2, l.f., la revocatoria del pagamento anzidetto, condannando il Fallimento Elle-Gi s.a.s. di Gargiulo Gennaro e C. a restituire alla curatela attrice l'importo di euro 531.535,36, con interessi legali dalla data di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio al soddisfo;
c) compensa integralmente le spese del presente giudizio.

Torre Annunziata,

Il Giudice Unico
dr.Massimo Palescandolo



 


 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 


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