Tribunale
di Torre Annunziata, Sentenza, luglio 2002, G.U. Dott. Massimo
Palescandolo,
Revocatoria di pagamento coattivo, ordinanza di assegnazione
somme disposte dal giudice dell'esecuzione.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
II SEZ.CIV.
il dott. Massimo Palescandolo,
in qualità di giudice unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.804/1997 del R.G.A.C. avente ad
OGGETTO: azione revocatoria fallimentare
TRA
Fallimento Imec s.r.l., in persona del curatore dott. Arturo
D'Alessandro, elettivamente domiciliato in S. Antonio Abate,
Via Stabia n.27, presso l'avv. Francesco Mandara, che lo rappresenta
e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione
ed autorizzazione del Giudice Delegato dr. Francesco Paolo
Amura del 19-12-1996
Attore
E
Fallimento Elle-Gi s.a.s. di Gargiulo Gennaro e C., in persona
del curatore avv. Alfonso Iovane, elettivamente domiciliato
in Torre A., Via Zuppetta n.21, presso l'avv. Antonio Fiordoro,
che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto
di citazione notificato ed autorizzazione del Giudice Delegato
dr. Francesco Paolo Amura del 12-6-1997
Convenuto
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, all'udienza del 26-3-2002, hanno
precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti introduttivi
di citazione e comparsa di costituzione.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con
atto notificato in data 17 aprile 1997, il fallimento Imec
s.r.l., in persona del curatore, conveniva in giudizio il
fallimento Elle-Gi s.a.s. di Gargiulo Gennaro e C., in persona
del suo curatore, davanti al Tribunale di Torre Annunziata,
esponendo quanto segue:
-la Banca Ambrosiano Veneto s.p.a. (quale incorporante della
Banca Massicana), a seguito di procedura esecutiva promossa
ex artt.543 e segg. c.p.c. ai danni di essa Imec, aveva proceduto
con altri creditori, tra i quali l'attuale convenuta in bonis,
al pignoramento dei crediti vantati dalla Imec nei confronti
della Giustino Costruzioni s.p.a.;
-con ordinanza del 27-3-96 (registrata in Napoli il successivo
10-6), il Pretore, quale giudice dell'esecuzione, disponeva
l'assegnazione della somma pignorata alla Imec, ripartendola
tra i vari creditori intervenuti e prevedendo, inoltre, la
somma di £.1.029.195.981# a favore della Elle-Gi;
-consequenzialmente tutti i creditori richiesero al terzo
debitore Giustino Costruzioni s.p.a. il pagamento delle somme
loro assegnate, che provvedeva in conformità;
-in particolare, in date 2 e 26 luglio 1996 corrispondeva
alla Elle-Gi £.529.195.981# e £.500.000.000# a
mezzo bonifici bancari, rispettivamente, della Banca Nazionale
del Lavoro e della Commerciale Italiana;
-questa somma, come le altre di cui all'ordinanza, era incassata
dalla creditrice Elle-Gi;
-in data 1-2/10/96 questo Tribunale dichiarava il fallimento
della Imec s.r.l., per cui il suddetto pagamento, avvenuto
entro l'anno dalla declaratoria, è revocabile ex art.67,
co.2, l.f.;
-che questa versasse in stato d'insolvenza era certamente
noto all'odierna convenuta in bonis, essendo "società
collegata alla fallita, ed anche perché già
con sentenza del dicembre 1993 successivamente revocata il
Tribunale di Napoli aveva già dichiarato il fallimento
di essa Imec srl
conoscenza inoltre insita nella modalità
di estinzione del debito (procedura espropriativa) oltre dalla
notevole mole sia dei protesti
che dei ricorsi già
pendenti e sia perché già ulteriori procedure
di fallimento erano state in precedenza sistemate avanti il
Tribunale di Torre A.", oltre ad essere stata raggiunta
da numerosissimi protesti, procedure monitorie ed esecutive
e trascrizioni di domande giudiziarie.
Il curatore fallimentare, pertanto, ottenuta l'autorizzazione
ex art.25 l.f. dal Giudice Delegato al fallimento, intraprendeva
il presente giudizio, al fine di ottenere la revocatoria e,
di conseguenza, la restituzione della somma corrisposta, oltre
interessi e svalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Si costituiva il Fallimento Elle-Gi s.a.s. di Gargiulo Gennaro
e C., in persona del curatore, non contestando minimamente
i fatti storici, eccependo sostanzialmente l'inscientia decoctionis,
o meglio, atteso che il relativo onere era a cura di parte
attrice, la mancata prova del requisito soggettivo di cui
all'art.67, co.2°, l.f., non potendo desumerlo dalla predisposizione
del ricorso di fallimento; in memoria di replica contestava,
altresì, l'ammissibilità dell'azione intrapresa
per la vicenda "de qua".
Prodotta documentazione, lo scrivente disponeva acquisirsi
il fascicolo della procedura fallimentare; quindi, sulle conclusioni
di cui in epigrafe, la causa veniva assegnata a sentenza,
concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Come
appena riportato in sede di <svolgimento>, gli eventi
nella loro oggettività non sono stati contestati: essi,
pertanto, oltre ad essere pacifici, trovano piena conferma
negli atti processuali allegati al fascicolo attoreo, nonché
a quello relativo alla procedura fallimentare.
-Preliminarmente, sia pure in breve, va detto che parte attrice,
in conclusionale, ha sviluppato (anche) argomentazioni non
confutate da parte avversa, quali la competenza di questo
Tribunale a conoscere dell'azione "de qua", e non
quello del Tribunale del fallimento convenuto, nonché
le modalità pratiche-attuative di provvedimento favorevole
(su cui, dopo). Sul punto la giurisprudenza ha già
avuto modo di pronunciarsi, statuendo che, per il giudizio,
è competente il Tribunale che ha dichiarato il fallimento
dell'attore, in ossequio all'art.24 l.f., in quanto la revocatoria
da intraprendere deriva necessariamente dallo stesso.
-Sempre in questo contesto iniziale è da rilevarsi
che a fronte di un'istanza di autorizzazione richiesta (e
rilasciata) ai sensi dell'art.67, co.1°, n.2, l.f., l'azione
risulta esperita ai sensi del comma 2°, con un mutamento
-che si potrebbe definire embrionale- della causa petendi:
tuttavia, ciò non comporta conseguenza alcuna.
L'autorizzazione di cui al n.6) dell'art.25 l.f., deve individuare
il nucleo essenziale della lite, risultando idonea ad integrare
tutte le pretese strumentalmente connesse al risultato da
perseguire: pertanto, in considerazione dell'unità
generale della revocatoria, compresa quella ordinaria, se
è consentito modificare il "titolo della domanda",
a maggior ragione è lecito azionarla diversamente (rispetto
all'autorizzazione), nella immutazione del fatto posto a sostegno
della richiesta.
*****
Punto centrale della controversia è se sia ammissibile
la revocatoria di un pagamento coattivo.
Come è ormai noto, la Elle-Gi in bonis interveniva
nella procedura esecutiva intrapresa dalla Banca Massicana
s.p.a., poi Ambrosiano Veneto, ai danni della Imec s.p.a.,
ottenendo, con ordinanza del Giudice del 27 marzo 1996 (dep.
il 9-4-96), l'assegnazione della somma di £.1.029.195.981#,
dovuta dalla Giustino Costruzioni s.p.a. ad essa Imec.
Somma effettivamente corrisposta dal terzo alla Elle-Gi a
mezzo bonifici bancari del 2 e 26 luglio 1996, aventi importi
di £.529.195.981# e £.500.000.000# (v. bonifici
in atti della BNL e della Commerciale Italiana).
Prima di affrontare nel merito la questione, va evidenziato
che dagli atti camerali emerge che la Imec s.p.a. si trasformava
in s.r.l. in data 30-11-1995, fallendo in questa veste il
successivo 2 ottobre 1996.
-Che un provvedimento giurisdizionale, di natura cognitiva
od esecutiva, non possa essere revocabile al di fuori dei
mezzi d'impugnazione suoi propri, è affermazione tanto
ovvia quanto banale, sì da non poter essere esaustiva
a dirimere il punctum dolens. Questione, peraltro, non nuova
in sede giurisprudenziale, con netta prevalenza dell'opinione
che ritiene revocabili i pagamenti coattivi, ottenuti a seguito
di procedure esecutive: concorrendo la conoscenza dello stato
d'insolvenza, ciò che si colpisce e, consequenzialmente,
si revoca è il pagamento, non certamente il provvedimento
che rende coattivo il pagamento stesso (ex multis, S.C., 25-6-1998
n.6291; S.C., 22-4-1998 n.4078; S.C., 4-12-1990 n.11608, che
testualmente trascriveva: "
Sicché il pagamento
siffatto, eseguito in virtù di un meccanismo giuridico
semplicemente sostitutivo di una mancata volontaria azione
del debitore, costituisce un "effetto" dell'ordine
del giudice dell'esecuzione e non si identifica con esso,
che resta integro nel suo valore di comando giuridico. E'
evidente, perciò, che la dichiarazione di inefficacia
dell'effetto non intacca l'atto giurisdizionale idoneo a produrlo,
soprattutto se si riflette che il pagamento -in cui s'identifica
quell'effetto-, eseguito pur sempre con denaro del debitore,
non differisce dal pagamento volontario in relazione al disposto
legislativo (art.67, co.2, l.f.), che non prevede l'elemento
della "volontarietà" del pagamento come condizione
per l'esercizio della revocatoria
").
Il passo testé riportato in parentesi è conforme
alla giurisprudenza della Suprema Corte. Il collegamento esistente,
nell'ambito del procedimento esecutivo ordinario, tra il pagamento
ricevuto dal creditore procedente (o intervenuto) in sede
di distribuzione e il sottostante provvedimento di assegnazione
promanante dal giudice dell'esecuzione non è sfuggito
alla giurisprudenza, la quale -si ripete- ha introdotto la
precisazione che sono revocabili a norma dell'art.67, co.2,
l.f., non i provvedimenti di assegnazione -la cui intangibilità
non ne risulta pertanto vulnerata- ma i successivi e distinti
pagamenti coattivi per tal modo ottenuti, con l'ulteriore
conseguenza che ai fini della decorrenza del termine del periodo
sospetto occorre fare riferimento alla data in cui il soddisfacimento
è stato conseguito.
Di tale orientamento, condiviso dalla prevalente dottrina,
mostra di essere consapevole la difesa della convenuta, la
quale comprensibilmente ne auspica la revisione.
Appare invero evidente, anche in relazione ai pagamenti coattivi,
la sussistenza dell'elemento teleologico sotteso alla citata
disposizione, individuabile nella realizzazione di una par
condicio retroattiva coinvolgente anche i creditori (totalmente
ovvero parzialmente) soddisfatti prima dell' apertura del
concorso, in funzione di una ridistribuzione collettiva del
danno correlato all'insolvenza del comune debitore. E nell'ambito
di tale interpretazione, diretta e non analogica, ancorché
estensiva -se si vuole- nel contenuto, ma pienamente legittima
in quanto conforme alla coordinata applicazione di criteri
teleologici e sistematici, non può non risultare priva
di significato la distinzione tra i pagamenti compiuti nell'esercizio
dell'autonomia dispositiva del debitore e quelli costituenti
esecuzione del provvedimento giudiziale di assegnazione. Non
può dirsi, perciò, come afferma il fallimento
convenuto, che la norma invocata non contempla affatto la
fattispecie concreta che qui viene in considerazione e che,
in sostanza, si è in presenza di una vera e propria
creazione giurisprudenziale.
Il pagamento, anche quello di cui alla norma in questione,
indica il modo in cui si attua il contenuto dell'obbligazione
pecuniaria, ed è funzionalmente tale anche in esito
a procedura esecutiva, realizzando comunque il creditore il
proprio interesse pur nell'inerzia del debitore.
In breve, si paleserebbe del tutto iniquo farsi scudo del
provvedimento del giudice, ex se legittimo, ma -in ipotesi-
richiesto in frode agli altri creditori, per esimersi dalla
revocatoria.
Non v'è chi non veda, al riguardo, che se si accogliesse
tale soluzione, essa sarebbe foriera di accordi illeciti,
in violazione della par conditio creditorum: nel caso in questione,
esemplificando, per avvantaggiare la Elle-Gi (e gli altri),
alla Imec (consapevole del proprio inevitabile dissesto) sarebbe
stato sufficiente non agire per il recupero del proprio credito
nei confronti della Giustino, una volta valutatone l'inutilità
ai fini della sua ripresa economica; creditoria che, invece,
essendo di competenza della Imec e rientrando nel suo patrimonio,
non può che essere destinata a soddisfare tutti i creditori
della fallita e non quelli più pronti ad instaurare
o intervenire in una procedura esecutiva, di poco anteriore
alla declaratoria fallimentare.
*****
Ai sensi dell'art.67, co.2°, l.f. "sono
revocati,
se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato
d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed
esigibili, gli atti a titolo oneroso
, se compiuti entro
l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento".
Per tali tipi di atti la legge individua varie presunzioni,
dal cui concorso fa derivare la loro inefficacia, a meno che
le stesse non vengano superate, quando consentito: sono presunti,
infatti, lo stato d'insolvenza del debitore, il pregiudizio
per i creditori e la consapevolezza del pregiudizio da parte
del debitore.
Quanto precede, per introdurre l'esame della sussistenza del
cd. requisito soggettivo: osserva questo giudice che più
volte la giurisprudenza ha ribadito come la relativa prova
possa essere fornita anche sulla base di presunzioni, sempreché
queste, per i loro requisiti di gravità, precisione
e concordanza, siano tali da lasciar presumere, usando la
comune diligenza, sia pure valutata in relazione alle condizioni
soggettive ed oggettive del proprio settore operativo, di
rendersi conto dello stato di dissesto economico e di irreversibile
crisi in cui versava il debitore.
Orbene, prescindendo pure dalle circostanze inerenti la conoscenza
di ulteriori richieste di fallimento, dei protesti, del collegamento
spaziale tra le due ditte, operanti nel medesimo circondario,
di procedure monitorie, di protesti, di procedure esecutive
(v. fascicolo della procedura), tutte evenienze peraltro sicuramente
rilevanti al fine suddetto e contestuali al periodo, la circostanza
di un precedente fallimento ed il suo collegamento alla procedura
esecutiva intrapresa, nella quale interveniva la convenuta,
sono elementi fattuali dai quali poter desumere con ragionevole
certezza la consapevolezza dello stato di decozione.
E' processualmente provato che la Imec s.p.a., e quindi prima
di trasformarsi in s.r.l., veniva dichiarata fallita dal Tribunale
di Napoli, con sentenza del 20 gennaio 1994: procedura che
si chiudeva per mancanza di passivo.
Ritornata operativa non era in grado di far fronte ai propri
impegni, tant'è che la Elle-Gi era costretta ad intervenire
nella ormai nota procedura presso terzi instaurata dalla Banca
Massicana, portatrice di un credito superiore ai 700 milioni
di lire, e nella quale intervenivano altri creditori per centinaia
di milioni.
Né può dirsi che l'insolvenza sia stata causata
dal mancato pagamento della debitrice "Giustino Costruzioni"
s.p.a., avendo questa fatto fronte ai pagamenti come indicati
nell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione (v. bonifici in
atti).
D'altronde, la notevolissima entità debitoria della
Imec, ammontante a decine di miliardi (cfr. stato passivo),
è l'ulteriore conferma che a nulla sarebbe valso il
recupero del credito vantato nei riguardi della Giustino.
Il panorama descritto era pertanto chiaramente descrittivo
di una situazione d'illiquidità, irreversibile.
*****
Alla luce delle considerazioni che precedono devono, quindi,
essere dichiarati inefficaci nei confronti della massa passiva
del fallimento Imec s.r.l. i pagamenti effettuati nell'anno
antecedente alla dichiarazione di fallimento.
-E' necessario poi nell'accogliere la domanda proposta dall'
attore, porsi anche il problema della formula del dispositivo
ed, in particolare, decidere se è accoglibile la richiesta
di condanna formulata dall'attore ovvero se, in ossequio ad
altro indirizzo giurisprudenziale, il Tribunale deve limitarsi,
in questa sede, alla pronunzia di revoca lasciando al giudice
del fallimento convenuto la competenza a pronunciarsi sulla
domanda di condanna. Questo giudice ritiene di poter condividere
la richiesta e, conseguentemente, di accogliere la domanda
di condanna.
Va infatti osservato che una pronunzia limitata alla sola
revoca sarebbe incompleta ed inutilizzabile, come tale, nell'ipotesi
in cui la procedura fallimentare convenuta si dovesse chiudere
con ritorno in bonis della società fallita: quanto
ciò sia in contrasto con gli interessi perseguiti dal
curatore attore e con i principi di economia dei giudizi appare
di chiara evidenza. Va poi ricordato che la pronunzia di condanna
apre la via dell'esecuzione ma non si confonde con gli atti
esecutivi in sé stessi nel senso che questi possono
sì, ma non debbono essere iniziati dopo la pronunzia;
ne consegue che il Tribunale deve pronunciare la condanna
mentre la successiva esecuzione si svolgerà nelle forme
concorsuali od individuali (e con il relativo rito) a seconda
che il fallimento convenuto sia ancora aperto o sia chiuso
(cfr. Trib. Milano 25 ottobre 1984, in 1985, 204).
Tanto premesso, ne consegue la dichiarazione d'inefficacia
del pagamento in questione, ammontante a £.1.029.195.981#,
ovvero ad € 531.535,36, oltre interessi, nella misura
legale, fino all'effettivo soddisfo: attesa la natura costitutiva
della presente sentenza, gli stessi decorreranno dal momento
della notifica della domanda giudiziale.
Quanto alla rivalutazione monetaria, nulla essendo stato al
riguardo provato da parte attrice, la stessa va rigettata.
Sussistono evidenti e giusti motivi per compensare integralmente
le spese di giudizio.
P.
Q. M.
Il
Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta
dalla Curatela del fallimento Imec s.r.l., in persona del
curatore dott. Arturo D'Alessandro, nei confronti del fallimento
Elle-Gi s.a.s. di Gargiulo Gennaro e C., in persona del curatore
avv. Alfonso Iovane, con atto di citazione notificato il 17-4-1997,
così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la inefficacia
del pagamento effettuato dalla Imec s.r.l. alla Elle-Gi s.a.s.
di Gargiulo Gennaro e C. ammontante ad euro 531.535,36, a
mezzo bonifici bancari dal terzo Giustino Costruzioni s.p.a.,
in quanto eseguito nell'anno anteriore alla dichiarazione
di fallimento e conseguito dalla seconda benché a conoscenza
dello stato d'insolvenza della prima;
b) pronuncia ex art.67, co.2, l.f., la revocatoria del pagamento
anzidetto, condannando il Fallimento Elle-Gi s.a.s. di Gargiulo
Gennaro e C. a restituire alla curatela attrice l'importo
di euro 531.535,36, con interessi legali dalla data di notificazione
dell'atto introduttivo del presente giudizio al soddisfo;
c) compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Torre
Annunziata,
Il
Giudice Unico
dr.Massimo Palescandolo
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