Tribunale
di Mantova, Sentenza, 14 febbraio 2002, Giudice estensore
dott. Mauro Bernardi, Leasing traslativo - Canoni scaduti
dopo la dichiarazione di fallimento - Indennità ex
art. 1526 c.c.
Svolgimento del processo
Con
ricorso notificato in data 4-5-2000 la società FCE
s.p.a. (già Ford Leasing s.p.a.) proponeva tempestiva
opposizione ex art. 98 l.f. avverso il provvedimento con il
quale gli organi del fallimento Clio Legno s.r.l. avevano
ammesso il suo credito al passivo solo parzialmente e cioè
limitatamente allimporto dei canoni e relativi interessi
moratori scaduti e non pagati fino alla data di dichiarazione
di fallimento.
Listante
spiegava di avere stipulato con la Clio Legno (dichiarata
fallita con sentenza del 19-11-1999) un contratto di locazione
finanziaria per un importo di £ 31.145.141 avente ad
oggetto unautovettura Ford Mondeo Ghia targata BA764PD
e che le condizioni contrattuali stabilivano il pagamento
del complessivo importo di £ 37.054.571 comprensivo
degli interessi da corrispondersi in 35 rate mensili ciascuna
di importo pari a £ 1.014.879 oltre al primo canone
versato di £ 1.225.355, oltre alleventuale prezzo
di opzione di £ 308.452 con decorrenza dal 20-11-1998
e che la società poi fallita aveva versato solo quattro
rate: avendo essa opponente richiesto lammissione al
passivo della somma di £ 32.353.317 per interessi e
capitale e di £ 292.581 per spese amministrative, la
decisione assunta in sede di formazione dello stato passivo
appariva ingiusta e gravatoria tanto più che, per effetto
della raccomandata da essa inviata il 18-10-1999, il contratto
era stato risolto.
La
curatela, rimasta contumace, si opponeva allaccoglimento
del ricorso e la causa senza lespletamento di attività
istruttoria veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle
conclusioni in epigrafe riportate.
Motivi della decisione
Lopposizione è solo parzialmente fondata e va
accolta nei limiti che seguono.
Premesso
che lautomobile oggetto del contratto non è stata
acquisita alla massa fallimentare e che la missiva con cui
listante ha comunicato lintervenuta risoluzione
contrattuale non ha data certa, va osservato che il leasing
stipulato fra le parti deve essere qualificato come traslativo
sia in considerazione del fatto che il bene in questione per
la sua natura e funzione, alla scadenza contrattuale, non
poteva considerarsi tecnicamente obsoleto sia perché
esso manteneva un apprezzabile valore residuo (individuabile
equitativamente nella somma di £ 13.500.000) notevolmente
superiore allesiguo prezzo di opzione come facilmente
si arguisce dallesame delle riviste specializzate sicché
i canoni scontavano anche il pagamento parzialmente anticipato
del valore del cespite, sia infine in considerazione del fatto
che il contratto prevedeva lobbligo di riconsegna dellauto
alla scadenza della locazione in perfetto stato di conservazione,
manutenzione e funzionamento (cfr. Cass. 12-7-2001 n.
9417; Cass. 14-4-2000 n. 4855; Cass. 4-7-1997 n. 6034; Cass.
22-10-1993 n. 10482; Cass. 24-8-1993 n. 8919; Cass. 13-12-1989
n. 5573).
Alla
fattispecie trova pertanto applicazione in via analogica il
disposto di cui allart. 1526 c.c. con la conseguenza
che il concedente non può pretendere il pagamento dei
canoni venuti a scadere dopo la dichiarazione di fallimento
(cfr. Trib. Milano 24-7-1995 in Gius,1996,382; vedi anche
Cass. 29-3-1996 n. 2909) bensì solo lequo compenso
per luso del mezzo da parte dellutilizzatore ed
il risarcimento del danno (pacificamente esclusa deve poi
ritenersi la spettanza degli interessi maturati dopo la dichiarazione
di fallimento in virtù del disposto di cui allart.
55 l.f.): alla luce di ciò appare equo, anche in considerazione
del disposto di cui allart. 1384 c.c. ed in difetto
di una prova precisa del danno, riconoscere a tale titolo
lulteriore somma di £ 4.449.305 pari ad euro 2.297,87
corrispondenti a cinque rate di canone al netto degli interessi.
Sussistono
giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le
spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente
pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta così
provvede:
in
parziale accoglimento dellopposizione ammette la FCE
s.p.a. al passivo del fallimento per lulteriore importo
di euro 2.297,87 in via chirografaria ed ordina la conseguente
modifica dello stato passivo;
compensa
integralmente fra le parti le spese di lite.
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