Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza, 30 aprile 2002, Giudice Dott. Francesco Abete, Versamenti sul conto corrente del fallito da parte di chi non sia debitore del fallito - inefficacia ex art. 44 L.F.- onere della prova

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE UNICO
dr. Francesco Abete
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1628/1999 del R.G.A.C., vertente

TRA
FALLIMENTO GOLDEN STAR S.r.l., in persona del Curatore dr.ssa Domenica Grifo, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia, viale Europa n. 34, presso l'avv. Massimo Bonifacio, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione
ATTORE

E
BANCA ROMA S.p.a., filiale Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia, via Regina Margherita n. 37, presso lo studio dell'avv. Gabriella Spadaro Sapari, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti rilasciata in data 16.7.1996 con atto per notar Antonio Maria Zappone n. rep. 54756, dagli avv.ti Raffaele Chiacchio e Mirella Sommella
CONVENUTO

OGGETTO: azione ex art. 44 L.F.

CONCLUSIONI
All'udienza del 12.2.2002 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue.

PER L'ATTORE: "L'avv. Bonifacio conclude riportandosi alla domanda ed insistendo per l'integrale suo accoglimento, con vittoria di spese e competenze di giudizio"

PER IL CONVENUTO: "E' presente l'avv. Carmela Esposito per delega dell'avv. Chiacchio la quale, preliminarmente impugnando le avverse conclusioni, a sua volta conclude riportandosi alle richieste eccezioni e deduzioni di cui alla comparsa di risposta e successivi verbali di causa nonché risultanze istruttorie, chiedendone l'integrale accoglimento."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.9.1999, il fallimento Gloden Star S.r.l., in persona del curatore dr.ssa Domenica Grifo, conveniva in giudizio la Banca di Roma S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., davanti al Tribunale di Torre Annunziata esponendo che:
in data 12.1.1994 veniva dichiarato il fallimento della Golden Star S.r.l., intestataria del c/c 4759 002751 presso il Banco di Roma, sede di Castellammare di Stabia. In data 24.1.1996 su detto conto veniva effettuato il versamento di £. 2.000.000, ritenuto inefficace dalla curatela ai sensi dell'art. 44 della legge Fallimentare. A nulla essendo valsi i tentativi di ottenere la restituzione di tale somma, la curatela fallimentare si determinava all'odierno giudizio al fine di vedere riconosciuta l'inefficacia del pagamento predetto.
Si costituiva in giudizio la Banca di Roma S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., contestando nel merito la domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, sosteneva che il versamento della somma di £. 2.000.000 era stato effettuato sul conto corrente del fallito da parte di Caputo Angela, nella sua qualità di fideiussore e con denaro proprio e, pertanto, tale pagamento non rientrava nella previsione dell'art. 44 L.F.. Infine, in sede di comparsa conclusionale, eccepiva la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, avendo parte attrice indicato la data del versamento nel 24.1.1996 e non già nel 24.1.1994, così impedendo ad essa convenuta un completo ed esaustivo esercizio del proprio diritto di difesa.
Prodotta documentazione da entrambe le parti, escussa la teste Caputo Angela, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva assegnata a sentenza all'udienza del 12.2.2002, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente lo scrivente rileva l'infondatezza della spiegata eccezione di nullità della citazione per erronea indicazione della data del versamento oggetto di contestazione, avendo indicato l'attore nel 24.1.1996 la data del predetto versamento di £. 2.000.000 sul conto corrente intestato alla fallita società Golden Star S.r.l., in luogo dell'esatta data del 24.1.1994. Tale errore avrebbe comportato un incompleto esercizio del diritto di difesa, con conseguente nullità dell'atto introduttivo del giudizio, giusta il combinato disposto di cui agli artt. 163 n. 3 e 164 c.p.c.. Rileva al riguardo lo scrivente che parte convenuta, fin dalla costituzione in giudizio, si è esplicitamente riferita al versamento effettuato sul conto corrente della fallita società in data 24.1.1994, producendo relativa documentazione e compiutamente esercitando il proprio diritto di difesa in relazione a tale data, sostenendo, in particolare, la validità ed efficacia del versamento per essere stato effettuato da parte del fideiussore Caputo Angela, con denaro proprio. Ogni atto difensivo compiuto ha avuto come riferimento temporale sempre e soltanto la predetta data del 24.1.1994, avendo la convenuta evidenziato l'erronea sua indicazione negli atti di parte attrice soltanto in sede di comparsa conclusionale. Ne deriva, a parere dello scrivente, la sostanziale irrilevanze della erronea indicazione della data del versamento, sia perché tale errore non ha comportato alcuna limitazione o compressione nell'esercizio del diritto di difesa della convenuta, sia perché tale data sarebbe comunque successiva alla sentenza dichiarativa di fallimento e, dunque, in quanto tale suscettibile di rientrare nella previsione dell'invocata disciplina dell'art.44 L.F..
Venendo all'esame del merito della controversia, osserva lo scrivente che, sulla base della documentazione prodotta in atti dalle parti nonché delle dichiarazioni rese dalle teste escussa, la domanda di parte attrice risulta accoglibile. La curatela fallimentare, infatti, fin dall'instaurazione del giudizio, ha contestato la documentazione in copia semplice versata in atti dalla convenuta e, segnatamente, la distinta di versamento relativa alla somma di £. 2.000.000 oggetto della invocata inefficacia, richiamandosi alla previsione di cui all'art. 2719 c.c.. Con riguardo al documento n. 2 della produzione della convenuta, parte attrice ha, infatti, sostenuto la diversità di grafia riscontrabile tra la compilazione della distinta di versamento sul conto 2751 del 24.1.1994 e la sottoscrizione della stessa da parte di Caputo Angela. Ha altresì contestato l'avvenuto versamento della somma, da parte di quest'ultima, nella sua qualità di fideiussore della Golden Star S.r.l., essendosi la stessa firmata nella sua qualità di "socia garante". Come noto, le copie fotostatiche o fotografiche hanno, a norma dell'art. 2719 c.c., lo stesso valore probatorio degli originali quando la loro conformità a questi è attestata dal pubblico ufficiale ovvero non è espressamente disconosciuta dalla parte contro la quale essa è prodotta, con la conseguenza che, in caso di disconoscimento della copia non autenticata, questa non può essere utilizzata come prova dei fatti in essa rappresentati né della esistenza stessa della scrittura riprodotta, dovendo i medesimi essere autonomamente dimostrati dalla parte che ha prodotto in giudizio la copia disconosciuta, nei modi consentiti dalla legge (cfr. ex multis Cass. civ. 90/2586) Nella fattispecie in esame, sebbene parte attrice abbia formalmente disconosciuto il documento relativo al versamento della somma in contestazione, ripetutamente invocando la produzione dell'originale o della copia conforme, non è stato acquisito agli atti alcun documento di tal fatta. Né può essere riconosciuta alcuna decisiva rilevanza alle dichiarazioni testimoniali rese dalla Caputo Angela, presunta autrice e firmataria della distinta di versamento, avendo ella dichiarato di non aver compilato la suddetta distinta, pur riconoscendo come propria la sottoscrizione. Alcuna certezza, pertanto, risulta acquisita circa l'effettivo versamento della somma di £. 2.000.000 da parte della Caputo Angela né tantomeno della qualità di fideiussore rivestita dalla stessa al momento di tale versamento. Nessuna certezza, inoltre, è stata acquisita circa l'effettiva provenienza del denaro utilizzato per il pagamento, non potendosi attribuire valore decisivo alla sola dichiarazione fatta, in proposito, dalla Caputo. In altri termini, la carenza di elementi certi ed inconfutabili circa la provenienza del denaro, della distinta di versamento nonché della qualità rivestita dalla Caputo al momento del versamento, rendono in punto di fatto, prive di fondamento le difese operate dalla convenuta Banca di Roma. Tali motivazioni, inoltre, rendono superflue, nel caso di specie, le pur valide argomentazioni svolte da parte convenuta circa l'inapplicabilità della previsione di cui all'art. 44 L.F. ai versamenti effettuati, sul conto del fallito, da parte del terzo costituitosi fideiussore. E' noto, infatti, che il recente e prevalente indirizzo giurisprudenziale, di merito e di legittimità, ritiene che, qualora nel periodo sospetto ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 67 ovvero dell'azione ex art. 44 L.F., un terzo esegua il versamento di una somma sul conto corrente del fallito, con l'espressa allegazione di averlo fatto a titolo di fideiussione e con impegno a non rivalersi sull'imprenditore poi fallito, tale versamento, con il quale sia stato ripianato uno scoperto di conto corrente, non può essere revocato o dichiarato inefficace per mancanza di un danno alla massa dei creditori, semprechè la fideiussione sia provata con atto scritto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che "Il terzo fideiussore del fallito che dopo il fallimento versi sul conto corrente di costui una somma corrispondente allo scoperto del conto e che non sia debitore del fallito, adempie al proprio debito sorgente dalla fideiussione, il cui pagamento in virtù del relativo accreditamento bancario, non è inefficace ex art. 44 L.F. e si sottrae alla revocatoria fallimentare di cui all'art. 67 L.F." (Cass. civ. 6.8.1998 n. 7695; conf. Cass. civ. 13.3.1997 n. 2256) Nella fattispecie in esame, tuttavia, rimasti indimostrati i presupposti necessari ai fini dell'applicazione del richiamato principio, trova pieno accoglimento la domanda attorea.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della curatela fallimentare ed in assenza di nota specifica, in complessivi € 1200,00 di cui € 800,00 per onorario di avvocato.

P. Q. M.

Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal fallimento Golden Star S.r.l., in persona del curatore dr.ssa Domenica Grifo, nei confronti di Banca di Roma S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 29.9.1999, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti del fallimento del versamento di £. 2.000.000 effettuato in data 24.1.1994 sul conto corrente n. 4759 002751, Banca di Roma, filiale di Castellammare di Stabia;
b) condanna Banca di Roma S.p.a., in persona del legale rappresentante p. a pagare, in favore del fallimento Golden Star S.r.l., in persona del curatore dr.ssa Domenica Grifo, le spese e competenze del presente giudizio, come liquidate nella parte motiva della presente sentenza.

Così deciso in Torre Annunziata, il 30.4.2002.

IL GIUDICE
dr. Francesco Abete

 

 

 

 

 











 

 

 


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