Tribunale
di Torre Annunziata, Sentenza, 30 aprile 2002, Giudice Dott.
Francesco Abete, Versamenti sul conto corrente del fallito
da parte di chi non sia debitore del fallito - inefficacia
ex art. 44 L.F.- onere della prova
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE UNICO
dr. Francesco Abete
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella
causa iscritta al n. 1628/1999 del R.G.A.C., vertente
TRA
FALLIMENTO GOLDEN STAR S.r.l., in persona del Curatore dr.ssa
Domenica Grifo, elettivamente domiciliato in Castellammare
di Stabia, viale Europa n. 34, presso l'avv. Massimo Bonifacio,
che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato a
margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
BANCA ROMA S.p.a., filiale Napoli, in persona del legale rappresentante
p.t., elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia,
via Regina Margherita n. 37, presso lo studio dell'avv. Gabriella
Spadaro Sapari, rappresentata e difesa, giusta procura generale
alle liti rilasciata in data 16.7.1996 con atto per notar
Antonio Maria Zappone n. rep. 54756, dagli avv.ti Raffaele
Chiacchio e Mirella Sommella
CONVENUTO
OGGETTO:
azione ex art. 44 L.F.
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.2.2002 i procuratori delle parti hanno
precisato le conclusioni come segue.
PER
L'ATTORE: "L'avv. Bonifacio conclude riportandosi alla
domanda ed insistendo per l'integrale suo accoglimento, con
vittoria di spese e competenze di giudizio"
PER
IL CONVENUTO: "E' presente l'avv. Carmela Esposito per
delega dell'avv. Chiacchio la quale, preliminarmente impugnando
le avverse conclusioni, a sua volta conclude riportandosi
alle richieste eccezioni e deduzioni di cui alla comparsa
di risposta e successivi verbali di causa nonché risultanze
istruttorie, chiedendone l'integrale accoglimento."
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.9.1999, il fallimento
Gloden Star S.r.l., in persona del curatore dr.ssa Domenica
Grifo, conveniva in giudizio la Banca di Roma S.p.a., in persona
del legale rappresentante p.t., davanti al Tribunale di Torre
Annunziata esponendo che:
in data 12.1.1994 veniva dichiarato il fallimento della Golden
Star S.r.l., intestataria del c/c 4759 002751 presso il Banco
di Roma, sede di Castellammare di Stabia. In data 24.1.1996
su detto conto veniva effettuato il versamento di £.
2.000.000, ritenuto inefficace dalla curatela ai sensi dell'art.
44 della legge Fallimentare. A nulla essendo valsi i tentativi
di ottenere la restituzione di tale somma, la curatela fallimentare
si determinava all'odierno giudizio al fine di vedere riconosciuta
l'inefficacia del pagamento predetto.
Si costituiva in giudizio la Banca di Roma S.p.a., in persona
del legale rappresentante p.t., contestando nel merito la
domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, sosteneva
che il versamento della somma di £. 2.000.000 era stato
effettuato sul conto corrente del fallito da parte di Caputo
Angela, nella sua qualità di fideiussore e con denaro
proprio e, pertanto, tale pagamento non rientrava nella previsione
dell'art. 44 L.F.. Infine, in sede di comparsa conclusionale,
eccepiva la nullità dell'atto introduttivo del giudizio,
avendo parte attrice indicato la data del versamento nel 24.1.1996
e non già nel 24.1.1994, così impedendo ad essa
convenuta un completo ed esaustivo esercizio del proprio diritto
di difesa.
Prodotta documentazione da entrambe le parti, escussa la teste
Caputo Angela, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe,
veniva assegnata a sentenza all'udienza del 12.2.2002, con
i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente lo scrivente rileva l'infondatezza della spiegata
eccezione di nullità della citazione per erronea indicazione
della data del versamento oggetto di contestazione, avendo
indicato l'attore nel 24.1.1996 la data del predetto versamento
di £. 2.000.000 sul conto corrente intestato alla fallita
società Golden Star S.r.l., in luogo dell'esatta data
del 24.1.1994. Tale errore avrebbe comportato un incompleto
esercizio del diritto di difesa, con conseguente nullità
dell'atto introduttivo del giudizio, giusta il combinato disposto
di cui agli artt. 163 n. 3 e 164 c.p.c.. Rileva al riguardo
lo scrivente che parte convenuta, fin dalla costituzione in
giudizio, si è esplicitamente riferita al versamento
effettuato sul conto corrente della fallita società
in data 24.1.1994, producendo relativa documentazione e compiutamente
esercitando il proprio diritto di difesa in relazione a tale
data, sostenendo, in particolare, la validità ed efficacia
del versamento per essere stato effettuato da parte del fideiussore
Caputo Angela, con denaro proprio. Ogni atto difensivo compiuto
ha avuto come riferimento temporale sempre e soltanto la predetta
data del 24.1.1994, avendo la convenuta evidenziato l'erronea
sua indicazione negli atti di parte attrice soltanto in sede
di comparsa conclusionale. Ne deriva, a parere dello scrivente,
la sostanziale irrilevanze della erronea indicazione della
data del versamento, sia perché tale errore non ha
comportato alcuna limitazione o compressione nell'esercizio
del diritto di difesa della convenuta, sia perché tale
data sarebbe comunque successiva alla sentenza dichiarativa
di fallimento e, dunque, in quanto tale suscettibile di rientrare
nella previsione dell'invocata disciplina dell'art.44 L.F..
Venendo all'esame del merito della controversia, osserva lo
scrivente che, sulla base della documentazione prodotta in
atti dalle parti nonché delle dichiarazioni rese dalle
teste escussa, la domanda di parte attrice risulta accoglibile.
La curatela fallimentare, infatti, fin dall'instaurazione
del giudizio, ha contestato la documentazione in copia semplice
versata in atti dalla convenuta e, segnatamente, la distinta
di versamento relativa alla somma di £. 2.000.000 oggetto
della invocata inefficacia, richiamandosi alla previsione
di cui all'art. 2719 c.c.. Con riguardo al documento n. 2
della produzione della convenuta, parte attrice ha, infatti,
sostenuto la diversità di grafia riscontrabile tra
la compilazione della distinta di versamento sul conto 2751
del 24.1.1994 e la sottoscrizione della stessa da parte di
Caputo Angela. Ha altresì contestato l'avvenuto versamento
della somma, da parte di quest'ultima, nella sua qualità
di fideiussore della Golden Star S.r.l., essendosi la stessa
firmata nella sua qualità di "socia garante".
Come noto, le copie fotostatiche o fotografiche hanno, a norma
dell'art. 2719 c.c., lo stesso valore probatorio degli originali
quando la loro conformità a questi è attestata
dal pubblico ufficiale ovvero non è espressamente disconosciuta
dalla parte contro la quale essa è prodotta, con la
conseguenza che, in caso di disconoscimento della copia non
autenticata, questa non può essere utilizzata come
prova dei fatti in essa rappresentati né della esistenza
stessa della scrittura riprodotta, dovendo i medesimi essere
autonomamente dimostrati dalla parte che ha prodotto in giudizio
la copia disconosciuta, nei modi consentiti dalla legge (cfr.
ex multis Cass. civ. 90/2586) Nella fattispecie in esame,
sebbene parte attrice abbia formalmente disconosciuto il documento
relativo al versamento della somma in contestazione, ripetutamente
invocando la produzione dell'originale o della copia conforme,
non è stato acquisito agli atti alcun documento di
tal fatta. Né può essere riconosciuta alcuna
decisiva rilevanza alle dichiarazioni testimoniali rese dalla
Caputo Angela, presunta autrice e firmataria della distinta
di versamento, avendo ella dichiarato di non aver compilato
la suddetta distinta, pur riconoscendo come propria la sottoscrizione.
Alcuna certezza, pertanto, risulta acquisita circa l'effettivo
versamento della somma di £. 2.000.000 da parte della
Caputo Angela né tantomeno della qualità di
fideiussore rivestita dalla stessa al momento di tale versamento.
Nessuna certezza, inoltre, è stata acquisita circa
l'effettiva provenienza del denaro utilizzato per il pagamento,
non potendosi attribuire valore decisivo alla sola dichiarazione
fatta, in proposito, dalla Caputo. In altri termini, la carenza
di elementi certi ed inconfutabili circa la provenienza del
denaro, della distinta di versamento nonché della qualità
rivestita dalla Caputo al momento del versamento, rendono
in punto di fatto, prive di fondamento le difese operate dalla
convenuta Banca di Roma. Tali motivazioni, inoltre, rendono
superflue, nel caso di specie, le pur valide argomentazioni
svolte da parte convenuta circa l'inapplicabilità della
previsione di cui all'art. 44 L.F. ai versamenti effettuati,
sul conto del fallito, da parte del terzo costituitosi fideiussore.
E' noto, infatti, che il recente e prevalente indirizzo giurisprudenziale,
di merito e di legittimità, ritiene che, qualora nel
periodo sospetto ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria
ex art. 67 ovvero dell'azione ex art. 44 L.F., un terzo esegua
il versamento di una somma sul conto corrente del fallito,
con l'espressa allegazione di averlo fatto a titolo di fideiussione
e con impegno a non rivalersi sull'imprenditore poi fallito,
tale versamento, con il quale sia stato ripianato uno scoperto
di conto corrente, non può essere revocato o dichiarato
inefficace per mancanza di un danno alla massa dei creditori,
semprechè la fideiussione sia provata con atto scritto
di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che "Il
terzo fideiussore del fallito che dopo il fallimento versi
sul conto corrente di costui una somma corrispondente allo
scoperto del conto e che non sia debitore del fallito, adempie
al proprio debito sorgente dalla fideiussione, il cui pagamento
in virtù del relativo accreditamento bancario, non
è inefficace ex art. 44 L.F. e si sottrae alla revocatoria
fallimentare di cui all'art. 67 L.F." (Cass. civ. 6.8.1998
n. 7695; conf. Cass. civ. 13.3.1997 n. 2256) Nella fattispecie
in esame, tuttavia, rimasti indimostrati i presupposti necessari
ai fini dell'applicazione del richiamato principio, trova
pieno accoglimento la domanda attorea.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano,
in favore della curatela fallimentare ed in assenza di nota
specifica, in complessivi € 1200,00 di cui € 800,00
per onorario di avvocato.
P.
Q. M.
Il
Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunziando
sulla domanda proposta dal fallimento Golden Star S.r.l.,
in persona del curatore dr.ssa Domenica Grifo, nei confronti
di Banca di Roma S.p.a., in persona del legale rappresentante
p.t., con atto di citazione notificato il 29.9.1999, così
provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia
nei confronti del fallimento del versamento di £. 2.000.000
effettuato in data 24.1.1994 sul conto corrente n. 4759 002751,
Banca di Roma, filiale di Castellammare di Stabia;
b) condanna Banca di Roma S.p.a., in persona del legale rappresentante
p. a pagare, in favore del fallimento Golden Star S.r.l.,
in persona del curatore dr.ssa Domenica Grifo, le spese e
competenze del presente giudizio, come liquidate nella parte
motiva della presente sentenza.
Così
deciso in Torre Annunziata, il 30.4.2002.
IL
GIUDICE
dr. Francesco Abete
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