Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza anno 2003, Giudice Dott. Massimo Palescandolo, Revocatoria di pagamenti dell'onorario al difensore del fallito; revocatoria di debiti liquidi ed esigibili, atti a titolo oneroso, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
II SEZ.CIV.
il dott.Massimo Palescandolo,
in qualità di giudice unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2133/1999 del R.G.A.C. avente ad
OGGETTO: revocatoria fallimentare
TRA
Fallimento BO.DA. s.p.a., in persona del curatore dr.ssa Florinda Borrelli, elettivamente domiciliato in Sorrento, Parco Tasso is.3, presso lo studio dell'avv. Teobaldo Amuro, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione ed autorizzazione del Giudice Delegato, dr. M. Catalano del 13-5-1999
Attore
E
XXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Castorelli del foro di Nocera I., in virtù di procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore
Convenuto
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, all'udienza del 23-1-2003, hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore: "…conclude, riportandosi a tutto quanto dedotto… in particolare insiste nella condanna del convenuto ai sensi dell'art.67 l.f. al pagamento della somma di £.12.240.000# oltre interessi, previa declaratoria di revoca dei pagamenti effettuati dalla società di poi fallita", con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per il convenuto: "rigetto della domanda, con vittoria di spese."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 1 dicembre 1999, il fallimento BO.DA. (d'ora innanzi, per brevità, "Boda") s.p.a., in persona del curatore, conveniva in giudizio l'avvocato XXXXX davanti al Tribunale di Torre Annunziata, esponendo che:
-il convenuto, nella sua qualità, aveva prestato la propria opera professionale a favore di D'Aniello Pasquale, amministratore della Boda s.p.a.;
-per tale attività, espletata nel novembre 1997, il legale aveva ricevuto la somma complessiva di £.12.240.000#, come da fatture n.20 e 21 del 11 e 24-11-1997;
-in data 20/27.01.1998 il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava il fallimento della Boda S.p.a.;
-i pagamenti erano avvenuti, pertanto, entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento ed a favore di un soggetto, avvocato di questo circondario, che non poteva non essere a conoscenza dello stato d'insolvenza della Boda s.p.a., gravata da numerosi protesti.
Il curatore fallimentare, pertanto, ottenuta l'autorizzazione ex art.25 l.f. dal Giudice Delegato al fallimento, intraprendeva il presente giudizio onde fosse dichiarata la revoca dei citati pagamenti ex art.67 l.f., con condanna del convenuto alla restituzione del relativo importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva XXXXX, a mezzo legale poi sostituito, non contestando i fatti storici ed eccependo -in sostanza- l'infondatezza della domanda, avendo egli ignorato l'altrui stato d'insolvenza.
Parte attrice produceva documentazione: inoltre, nel corso del giudizio, specificava che l'azione era esperita "anche e per gli effetti dell'art.67, co.2°, l.f.", per poi limitare -in sede di comparsa conclusionale- solo a tale ipotesi la domanda "de qua". Nei termini perentori di cui all'art.184 c.p.c. non interveniva alcun'istanza istruttoria; quindi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa era assegnata a sentenza, concedendo alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei termini seguenti.
1. In rapporto alla revocatoria domandata, va debitamente premesso che i pagamenti in questa sede impugnati, tenuto conto delle date delle relative fatture (11 e 24-11-97) e dell'epoca della declaratoria di fallimento (27.01.98), restano ricompresi sia nello spatium temporis (biennio) di cui all'art.67, co.1, l.f., sia nello spazio temporale che delimita l'operatività della previsione di cui al co.2 del medesimo articolo.
Nondimeno va opportunamente puntualizzato che, alla luce delle argomentazioni svolte sin dal primo atto, è ad escludersi che la curatela attrice abbia inteso agire ex art.67, co.1, l.f., come trascritto nel corpo della citazione: ciò era, ed è, ben evidente, non essendo in tale atto citata alcuna delle fattispecie previste dai numeri da 1) a 4), ed avendo parte attrice posto in risalto l'elemento della conoscenza dello stato d'insolvenza in capo al convenuto, requisito da provare nell'ipotesi di cui al comma 2°, ma presunto ex comma 1°.
2. Ciò premesso, come detto, i fatti storici sono incontestati. Ai sensi dell'art.67, co.2°, l.f. "sono…revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso…, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento".
Per tali tipi di atti la legge individua varie presunzioni, dal cui concorso fa derivare la loro inefficacia, a meno che le stesse non siano superate, quando consentito: sono presunti, infatti, lo stato d'insolvenza del debitore, il pregiudizio per i creditori e la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore.
Oggettivamente, risultano allegate in atti le due fatture sopra menzionate, ognuna dell'importo di £.6.120.000#, emesse dall'avv. XXXXX XXXXXa favore della Boda s.p.a., in data 11 e 24 novembre 1997, in pratica circa due mesi prima della declaratoria di fallimento.
2.1. L'esame, quindi, si sposta inevitabilmente sulla sussistenza del cd. requisito soggettivo di cui al comma 2° dell'art.67 l.f.. Osserva questo giudice che più volte la giurisprudenza ha ribadito come la relativa prova possa essere fornita anche sulla base di presunzioni, sempreché queste, per i loro requisiti di gravità, precisione e concordanza, siano tali da lasciar presumere, usando la comune diligenza, sia pure valutata in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del proprio settore operativo, di rendersi conto dello stato di dissesto economico e di irreversibile crisi in cui versava il debitore ("In tema di revocatoria fallimentare ex art.67, co.2, l.f., il presupposto soggettivo è costituito dalla conoscenza effettiva dello stato d'insolvenza e non dalla semplice conoscibilità da parte dell'autore dell'atto revocabile e nel momento stesso in cui l'atto viene posto in essere. Peraltro, la dimostrazione di detta conoscenza, costituendo essa la condizione psicologica di un soggetto, non può non avvenire indirettamente (salvo situazioni confessorie) tramite una dimostrazione sul piano della logica concatenazione di eventi e condotte del soggetto stesso che, in base al criterio di normalità assunto a parametro di valutazione consente la prova presuntiva della conoscenza personale di eventi, altrimenti indimostrata e indimostrabile": S.C., I, 7-8-1997, n.7298).
Al riguardo, parte attrice ha allegato copie del bollettino dei protesti, della domanda di concordato preventivo, datata 11-7-1997, e dell'interrogatorio reso il 24-11-97 da D'Aniello Pasquale, quale indagato, ai C.C. di S. Antonio Abate, con l'assistenza del legale, odierno convenuto: elementi idonei a suffragare la prova della conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore, poi fallito, in quanto gravi, precisi e concordanti.
Vanno, pertanto, analizzati singolarmente.
Quanto ai dati risultanti dal bollettino dei protesti, è bene ricordare che ai fini della presunzione in esame ciò che rileva è la data di pubblicazione degli stessi e non la data in cui venivano elevati. Orbene, premesso che non è dato ricavare la data di pubblicazione, giacché il bollettino si limita a riportare il numero e l'anno, va dato atto che la maggior parte dei protesti risultano elevati nel periodo decorrente dal mese di settembre 97: in ogni caso, i primi hanno la loro collocazione temporale nell'antecedente mese di giugno, con il protesto di un assegno dell'importo di £.50.000.000#.
Ciò emerge come un primo sintomo della decozione, poi manifestatasi chiaramente nel mese di luglio, col protesto di numerose cambiali.
Quanto al ricorso per la procedura d'ammissione al concordato preventivo, non v'è molto d'aggiungere, se non che esso, datato 11 luglio 1997, non riporta il timbro "depositato", che la cancelleria deve apporre al momento del deposito: può solo presumersi che sia stato depositato nel relativo mese di luglio, anche in virtù di quanto dichiarato dall'amministratore ai CC. in sede d'interrogatorio.
Da quest'ultimo, coincidente -si badi- con la data della seconda fattura rilasciata dal convenuto, e dalla lettera (del 9-1-1999) indirizzata dall'avv. XXXXXal curatore, è dato desumersi che il D'Aniello era indagato per truffa (art.640 c.p.), in quanto gli si contestava, per denuncia della Banca di Roma, la sottrazione di pomodori pelati per un valore di £.2.500.000.000#, dati in garanzia per la concessione di un fido di £.1.500.000.000#.
Nel corso di tale interrogatorio, il D'Aniello testualmente dichiarava che "in data 11-7 u.s. constatando una situazione di pieno disagio dell'azienda non più sanabile, di mia volontà richiedevo concordato e, quindi, successivamente consegnavo presso il Tribunale di Torre A. i registri della Boda, azienda ormai in fase fallimentare".
2.2. Orbene tale affermazione prova la piena conoscenza in capo al XXXXXdello stato di decozione della Boda e, poiché la prestazione del professionista viene prima resa e poi pagata, non vi può essere dubbio alcuno che questi abbia ricevuto l'importo della seconda fattura (n.21 del 24-11-1997) in tale situazione psicologica, avendolo appreso dalla "viva" voce dell'amministratore.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi, per la riportata gravità indiziaria, anche per la prima fattura, giacché il numero dei protesti, il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo e la stessa sottrazione della merce data in garanzia sono elementi chiaramente sintomatici di uno stato di decozione, evincibili da un soggetto dotato di normale avvedutezza e, a fortori, dal legale dell'imprenditore: soprattutto la vicenda penale doveva, e poteva, "aprire gli occhi" al convenuto.
3. Controversa, è noto, è in giurisprudenza la revocabilità del pagamento dell'onorario al difensore del fallito: tuttavia, quella parte della giurisprudenza che lo ritiene non assoggettabile a revocatoria fa riferimento a prestazioni professionali che si siano palesate indispensabili e funzionalmente collegate a procedimenti concorsuali.
Requisiti entrambi non ricorrenti, sia per l'estraneità del fatto al fallimento, sia perché l'ordinamento consente all'indagato che non nomini un proprio difensore di fiducia, di essere assistito da un difensore d'ufficio, reperibile negli appositi albi di turno.
Tanto premesso, ne consegue la dichiarazione d'inefficacia dei pagamenti in questione, ammontanti a £.12.240.000#, ovvero ad euro 6321,43, oltre interessi, nella misura legale: attesa la natura costitutiva della presente sentenza, gli stessi decorreranno dal momento della notifica della domanda giudiziale.
Quanto alla rivalutazione monetaria, nulla essendo stato al riguardo provato da parte attrice, la stessa va rigettata.
4. Le spese di lite, in conclusione, seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 1164,86, di cui euro 519,75 per onorario di avvocato, euro 480,17 per diritti, euro 164,94 per spese nonché euro 100,00 per spese generali (10% su diritti ed onorari), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla Curatela del fallimento Boda s.p.a., in persona del curatore dr.ssa Florinda Borrelli, nei confronti di XXXXX, con atto di citazione notificato il 1-12-1999, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la inefficacia dei pagamenti effettuati dalla BO.DA. s.p.a. a XXXXX ammontante ad euro 6321,43, in quanto eseguiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento e conseguiti dal secondo benché a conoscenza dello stato d'insolvenza della prima;
b) pronuncia ex art.67 co.2 LF la revocatoria dei pagamenti anzidetti, condannando XXXXX a restituire alla curatela attrice l'importo di euro 6321,43 con interessi legali dalla data di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio al soddisfo;
c) condanna parte convenuta alle spese del presente giudizio, come liquidate nella parte motiva della presente sentenza.
Torre Annunziata,_________________
Il Giudice
dr.Massimo Palescandolo


 
 











 

 

 


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