Tribunale
di Torre Annunziata, Sentenza anno 2003, Giudice Dott. Massimo
Palescandolo, Revocatoria di pagamenti dell'onorario al
difensore del fallito; revocatoria di debiti liquidi ed esigibili,
atti a titolo oneroso, se compiuti entro l'anno anteriore
alla dichiarazione di fallimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
II SEZ.CIV.
il dott.Massimo Palescandolo,
in qualità di giudice unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2133/1999 del R.G.A.C. avente ad
OGGETTO: revocatoria fallimentare
TRA
Fallimento BO.DA. s.p.a., in persona del curatore dr.ssa Florinda
Borrelli, elettivamente domiciliato in Sorrento, Parco Tasso
is.3, presso lo studio dell'avv. Teobaldo Amuro, che lo rappresenta
e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione
ed autorizzazione del Giudice Delegato, dr. M. Catalano del
13-5-1999
Attore
E
XXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Castorelli
del foro di Nocera I., in virtù di procura in calce
all'atto di costituzione di nuovo difensore
Convenuto
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, all'udienza del 23-1-2003, hanno
precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore: "
conclude, riportandosi a tutto quanto
dedotto
in particolare insiste nella condanna del convenuto
ai sensi dell'art.67 l.f. al pagamento della somma di £.12.240.000#
oltre interessi, previa declaratoria di revoca dei pagamenti
effettuati dalla società di poi fallita", con
vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per il convenuto: "rigetto della domanda, con vittoria
di spese."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 1 dicembre 1999, il fallimento
BO.DA. (d'ora innanzi, per brevità, "Boda")
s.p.a., in persona del curatore, conveniva in giudizio l'avvocato
XXXXX davanti al Tribunale di Torre Annunziata,
esponendo che:
-il convenuto, nella sua qualità, aveva prestato la
propria opera professionale a favore di D'Aniello Pasquale,
amministratore della Boda s.p.a.;
-per tale attività, espletata nel novembre 1997, il
legale aveva ricevuto la somma complessiva di £.12.240.000#,
come da fatture n.20 e 21 del 11 e 24-11-1997;
-in data 20/27.01.1998 il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava
il fallimento della Boda S.p.a.;
-i pagamenti erano avvenuti, pertanto, entro l'anno dalla
dichiarazione di fallimento ed a favore di un soggetto, avvocato
di questo circondario, che non poteva non essere a conoscenza
dello stato d'insolvenza della Boda s.p.a., gravata da numerosi
protesti.
Il curatore fallimentare, pertanto, ottenuta l'autorizzazione
ex art.25 l.f. dal Giudice Delegato al fallimento, intraprendeva
il presente giudizio onde fosse dichiarata la revoca dei citati
pagamenti ex art.67 l.f., con condanna del convenuto alla
restituzione del relativo importo, oltre interessi e rivalutazione
monetaria, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva XXXXX, a mezzo legale poi sostituito,
non contestando i fatti storici ed eccependo -in sostanza-
l'infondatezza della domanda, avendo egli ignorato l'altrui
stato d'insolvenza.
Parte attrice produceva documentazione: inoltre, nel corso
del giudizio, specificava che l'azione era esperita "anche
e per gli effetti dell'art.67, co.2°, l.f.", per
poi limitare -in sede di comparsa conclusionale- solo a tale
ipotesi la domanda "de qua". Nei termini perentori
di cui all'art.184 c.p.c. non interveniva alcun'istanza istruttoria;
quindi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa era
assegnata a sentenza, concedendo alle parti i termini di cui
all'art.190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei termini
seguenti.
1. In rapporto alla revocatoria domandata, va debitamente
premesso che i pagamenti in questa sede impugnati, tenuto
conto delle date delle relative fatture (11 e 24-11-97) e
dell'epoca della declaratoria di fallimento (27.01.98), restano
ricompresi sia nello spatium temporis (biennio) di cui all'art.67,
co.1, l.f., sia nello spazio temporale che delimita l'operatività
della previsione di cui al co.2 del medesimo articolo.
Nondimeno va opportunamente puntualizzato che, alla luce delle
argomentazioni svolte sin dal primo atto, è ad escludersi
che la curatela attrice abbia inteso agire ex art.67, co.1,
l.f., come trascritto nel corpo della citazione: ciò
era, ed è, ben evidente, non essendo in tale atto citata
alcuna delle fattispecie previste dai numeri da 1) a 4), ed
avendo parte attrice posto in risalto l'elemento della conoscenza
dello stato d'insolvenza in capo al convenuto, requisito da
provare nell'ipotesi di cui al comma 2°, ma presunto ex
comma 1°.
2. Ciò premesso, come detto, i fatti storici sono incontestati.
Ai sensi dell'art.67, co.2°, l.f. "sono
revocati,
se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato
d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed
esigibili, gli atti a titolo oneroso
, se compiuti entro
l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento".
Per tali tipi di atti la legge individua varie presunzioni,
dal cui concorso fa derivare la loro inefficacia, a meno che
le stesse non siano superate, quando consentito: sono presunti,
infatti, lo stato d'insolvenza del debitore, il pregiudizio
per i creditori e la consapevolezza del pregiudizio da parte
del debitore.
Oggettivamente, risultano allegate in atti le due fatture
sopra menzionate, ognuna dell'importo di £.6.120.000#,
emesse dall'avv. XXXXX XXXXXa favore della Boda s.p.a.,
in data 11 e 24 novembre 1997, in pratica circa due mesi prima
della declaratoria di fallimento.
2.1. L'esame, quindi, si sposta inevitabilmente sulla sussistenza
del cd. requisito soggettivo di cui al comma 2° dell'art.67
l.f.. Osserva questo giudice che più volte la giurisprudenza
ha ribadito come la relativa prova possa essere fornita anche
sulla base di presunzioni, sempreché queste, per i
loro requisiti di gravità, precisione e concordanza,
siano tali da lasciar presumere, usando la comune diligenza,
sia pure valutata in relazione alle condizioni soggettive
ed oggettive del proprio settore operativo, di rendersi conto
dello stato di dissesto economico e di irreversibile crisi
in cui versava il debitore ("In tema di revocatoria fallimentare
ex art.67, co.2, l.f., il presupposto soggettivo è
costituito dalla conoscenza effettiva dello stato d'insolvenza
e non dalla semplice conoscibilità da parte dell'autore
dell'atto revocabile e nel momento stesso in cui l'atto viene
posto in essere. Peraltro, la dimostrazione di detta conoscenza,
costituendo essa la condizione psicologica di un soggetto,
non può non avvenire indirettamente (salvo situazioni
confessorie) tramite una dimostrazione sul piano della logica
concatenazione di eventi e condotte del soggetto stesso che,
in base al criterio di normalità assunto a parametro
di valutazione consente la prova presuntiva della conoscenza
personale di eventi, altrimenti indimostrata e indimostrabile":
S.C., I, 7-8-1997, n.7298).
Al riguardo, parte attrice ha allegato copie del bollettino
dei protesti, della domanda di concordato preventivo, datata
11-7-1997, e dell'interrogatorio reso il 24-11-97 da D'Aniello
Pasquale, quale indagato, ai C.C. di S. Antonio Abate, con
l'assistenza del legale, odierno convenuto: elementi idonei
a suffragare la prova della conoscenza dello stato d'insolvenza
del debitore, poi fallito, in quanto gravi, precisi e concordanti.
Vanno, pertanto, analizzati singolarmente.
Quanto ai dati risultanti dal bollettino dei protesti, è
bene ricordare che ai fini della presunzione in esame ciò
che rileva è la data di pubblicazione degli stessi
e non la data in cui venivano elevati. Orbene, premesso che
non è dato ricavare la data di pubblicazione, giacché
il bollettino si limita a riportare il numero e l'anno, va
dato atto che la maggior parte dei protesti risultano elevati
nel periodo decorrente dal mese di settembre 97: in ogni caso,
i primi hanno la loro collocazione temporale nell'antecedente
mese di giugno, con il protesto di un assegno dell'importo
di £.50.000.000#.
Ciò emerge come un primo sintomo della decozione, poi
manifestatasi chiaramente nel mese di luglio, col protesto
di numerose cambiali.
Quanto al ricorso per la procedura d'ammissione al concordato
preventivo, non v'è molto d'aggiungere, se non che
esso, datato 11 luglio 1997, non riporta il timbro "depositato",
che la cancelleria deve apporre al momento del deposito: può
solo presumersi che sia stato depositato nel relativo mese
di luglio, anche in virtù di quanto dichiarato dall'amministratore
ai CC. in sede d'interrogatorio.
Da quest'ultimo, coincidente -si badi- con la data della seconda
fattura rilasciata dal convenuto, e dalla lettera (del 9-1-1999)
indirizzata dall'avv. XXXXXal curatore, è dato desumersi
che il D'Aniello era indagato per truffa (art.640 c.p.), in
quanto gli si contestava, per denuncia della Banca di Roma,
la sottrazione di pomodori pelati per un valore di £.2.500.000.000#,
dati in garanzia per la concessione di un fido di £.1.500.000.000#.
Nel corso di tale interrogatorio, il D'Aniello testualmente
dichiarava che "in data 11-7 u.s. constatando una situazione
di pieno disagio dell'azienda non più sanabile, di
mia volontà richiedevo concordato e, quindi, successivamente
consegnavo presso il Tribunale di Torre A. i registri della
Boda, azienda ormai in fase fallimentare".
2.2. Orbene tale affermazione prova la piena conoscenza in
capo al XXXXXdello stato di decozione della Boda e, poiché
la prestazione del professionista viene prima resa e poi pagata,
non vi può essere dubbio alcuno che questi abbia ricevuto
l'importo della seconda fattura (n.21 del 24-11-1997) in tale
situazione psicologica, avendolo appreso dalla "viva"
voce dell'amministratore.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi, per la riportata gravità
indiziaria, anche per la prima fattura, giacché il
numero dei protesti, il ricorso per l'ammissione al concordato
preventivo e la stessa sottrazione della merce data in garanzia
sono elementi chiaramente sintomatici di uno stato di decozione,
evincibili da un soggetto dotato di normale avvedutezza e,
a fortori, dal legale dell'imprenditore: soprattutto la vicenda
penale doveva, e poteva, "aprire gli occhi" al convenuto.
3. Controversa, è noto, è in giurisprudenza
la revocabilità del pagamento dell'onorario al difensore
del fallito: tuttavia, quella parte della giurisprudenza che
lo ritiene non assoggettabile a revocatoria fa riferimento
a prestazioni professionali che si siano palesate indispensabili
e funzionalmente collegate a procedimenti concorsuali.
Requisiti entrambi non ricorrenti, sia per l'estraneità
del fatto al fallimento, sia perché l'ordinamento consente
all'indagato che non nomini un proprio difensore di fiducia,
di essere assistito da un difensore d'ufficio, reperibile
negli appositi albi di turno.
Tanto premesso, ne consegue la dichiarazione d'inefficacia
dei pagamenti in questione, ammontanti a £.12.240.000#,
ovvero ad euro 6321,43, oltre interessi, nella misura legale:
attesa la natura costitutiva della presente sentenza, gli
stessi decorreranno dal momento della notifica della domanda
giudiziale.
Quanto alla rivalutazione monetaria, nulla essendo stato al
riguardo provato da parte attrice, la stessa va rigettata.
4. Le spese di lite, in conclusione, seguono la soccombenza
e si liquidano in complessivi euro 1164,86, di cui euro 519,75
per onorario di avvocato, euro 480,17 per diritti, euro 164,94
per spese nonché euro 100,00 per spese generali (10%
su diritti ed onorari), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta
dalla Curatela del fallimento Boda s.p.a., in persona del
curatore dr.ssa Florinda Borrelli, nei confronti di XXXXX, con atto di citazione notificato il 1-12-1999, così
provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la inefficacia
dei pagamenti effettuati dalla BO.DA. s.p.a. a XXXXX
ammontante ad euro 6321,43, in quanto eseguiti nell'anno anteriore
alla dichiarazione di fallimento e conseguiti dal secondo
benché a conoscenza dello stato d'insolvenza della
prima;
b) pronuncia ex art.67 co.2 LF la revocatoria dei pagamenti
anzidetti, condannando XXXXX a restituire alla curatela
attrice l'importo di euro 6321,43 con interessi legali dalla
data di notificazione dell'atto introduttivo del presente
giudizio al soddisfo;
c) condanna parte convenuta alle spese del presente giudizio,
come liquidate nella parte motiva della presente sentenza.
Torre Annunziata,_________________
Il Giudice
dr.Massimo Palescandolo
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