Tribunale
di Catania, 5 gennaio 2004, Rel. Dott. Mariano Sciacca,
provvedimento ex art. 700 c.p.c. in materia di abuso di dipendenza
economica.
TRIBUNALE
DI CATANIA
Quarta
Sezione Civile
IL
GIUDICE DESIGNATO
nel
procedimento cautelare iscritto al N. 9861/2003 R.G.;
letto
il ricorso ex art. 700 c.p.c. di Medical System s.r.l. con
cui la ricorrente ha chiesto in via di urgenza, ai sensi dellart.
700 c.p.c. di:
1)
inibire alla Eastman Chemical Italia s.r.l., in persona del
suo legale rappresentante pro tempore, ogni e qualsiasi comportamento
integrante gli estremi dellabuso di dipendenza economica
in danno della Medical System s.r.l.;
2)
inibire, in particolare, alla Eastman Chemical Italia s.r.l.
linterruzione delle relazioni commerciali esistenti
tra le parti e, specificamente, inibire il rifiuto di eseguire
lordine di acquisto formulato dalla Medical System s.r.l.
in data 15.4.2003, con conseguente ordine alla Eastman Chemical
Italia s.r.l. di eseguire la fornitura di cui al citato ordine;
3)
adottare ogni e qualsiasi altro provvedimento che riterrà
di giustizia o comunque idoneo ad assicuarare provvisoriamente
ed anticipatamente gli effetti della decisione sul merito.
rilevato
che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza di
comparizione delle parti emesso dal Giudice Designato, ai
sensi dell'art. 669 sexies C.P.C., sono stati ritualmente
notificati al resistente, il quale si e' costituito in giudizio,
eccependo preliminarmente lincompetenza territoriale
del giudice adito e, nel merito, linfondatezza del ricorso
durgenza per difetto di fumus boni iuris e periculum
in mora;
esaminati
gli atti, lette le memorie difensive delle parti e visti i
documenti allegati, sciogliendo la riserva che precede;
OSSERVA
Assume
lodierna ricorrente:
-
di essere proprietaria di un impianto industriale tecnologicamente
avanzatissimo, attraverso cui produce membrana cava medicale
-
che tale membrana è un componente indispensabile per
la realizzazione di filtri per lesecuzione di emodialisi
-
che quale materia prima essenziale per la produzione della
membrana cava utilizza lacetato di cellulosa, avente
specifiche caratteristiche di viscosità;
-
che tale materia prima, sin dallavvio dellimpianto,
avvenuto nel luglio 2002, è stata acquistata dalla
Eastman Chemical Italia s.r.l., con sede in S. Albano Stura
(CN), partecipata dalla multinazionale statunitense Eastman
Chemical Company;
-
che, specificatamente il principale produttore mondiale di
acetato di cellulosa è la Eastman Chemical Company
con sede a Kingsport, stato del Tennessee, che distribuisce
in Italia il prodotto attraverso la Eastman Chemical Italia
s.r.l. e che, relativamente al territorio italiano, non risultano
esistere altri produttori certificati di acetato di cellulosa
con caratteristiche idonee alla sua utilizzazione come materia
prima per la realizzazione di membrana cava medicale;
-
che conseguentemente la Medical System s.r.l. è, di
fatto, costretta ad approvvigionarsi presso la Eastman Chemical
Italia s.r.l.;
-
che, a riprova di tale circostanza, essa stessa, pur avendo
lamentato alcuni difetti in termini di non esatta corrispondenza
del prodotto ricevuto nel luglio 2002 alle specifiche caratteristiche
di viscosità richieste, difetti che hanno causato il
frequente fermo della produzione dello stabilimento, è
stata costretta, dopo avere manifestato alla fornitrice i
problemi verificatisi, a rivolgersi nuovamente alla Eastman
Chemical Italia s.r.l. per ordinare una nuova fornitura di
acetato di cellulosa, altrimenti trovandosi esposta al rischio
dellimpossibilità di continuare a svolgere la
propria attività industriale;
-
che, nonostante ciò, lordine della Medical System
trasmesso in data 15.4.2003, allorquando le scorte erano in
via di esaurimento ed avente ad oggetto la fornitura di 13.329,96
Kg. di acetato di cellulosa al prezzo di $ 5,1/Kg, è
rimasto inevaso da parte della Eastman Chemical Italia s.r.l.,
avendo la società fornitrice:
-
dapprima, subordinato la consegna della merce alla circostanza
che una società svizzera partecipata da uno dei soci
della Medical System eseguisse il pagamento di alcune fatture
scoperte,
-
poi, contestato la sussistenza dei difetti del prodotto precedentemente
consegnato e denunciati dalla odierna ricorrente,
-
quindi ha richiesto una previa rinuncia a qualsiasi pretesa
della Medical System per i vizi lamentati, subordinando a
tale rinuncia le ulteriori consegne,
-
infine, pur consapevole della circostanza che senza lacetato
di cellulosa gli impianti della Medical System sarebbero rimasti
fermi, ha sostanzialmente rifiutato, manifestando esplicitamente
detto rifiuto nel corso di una conferenza telefonica, di dar
corso alla richiesta di fornitura.
Rileva
quindi come appaia chiaro che, così comportandosi,
la Eastman Chemical Italia, abbia sfruttato indebitamente
la posizione di evidente dipendenza economica nei suoi confronti
della Medical System s.r.l., costretta a rivolgersi a detta
società per approviggionarsi di un componente essenziale
per il proprio processo produttivo, tentando di imporre condizioni
inique (come subordinare lesecuzione di ulteriori forniture
al pagamento di debiti di terzi o alla rinuncia ad azioni
derivanti da difetti dei prodotti) e, infine, consapevole
di causare così il fermo della produzione della Medical
System, rifiutandosi di eseguire lordine di acquisto
ricevuto.
Il
comportamento posto in essere dalla Eastman Chemical Italia
integra, dunque, sempre ad avviso dellodierno ricorrente,
gli estremi dellabuso di dipendenza economica vietato
dallart. 9 L. 192/98 sulla subfornitura, come modificato
dallart. 11 L. 57/01, anche tenuto conto della sostanziale
impossibilità per la Medical System s.r.l. di reperire
altrimenti il prodotto in questione.
Rileva
quindi come lillegittimità del comportamento
della Eastman Chemical Italia s.r.l. costringa essa Medical
System s.r.l. ad unazione di merito volta allaccertamento
della violazione del divieto di abuso di posizione dominante
e comunque della violazione del principio di buona fede nel
rapporto commerciale intercorso, con conseguente inibizione
della prosecuzione del comportamento abusivo e risarcimento
dei gravissimi danni subiti in seguito al fermo della produzione
causato dalla mancata fornitura dellacetato di cellulosa,
nonché in seguito alla necessità di ricercare,
se possibile e con prevedibili maggiori oneri, un diverso
fornitore, con esigenza di esami di laboratorio sul nuovo
prodotto inerenti la biocompatibilità, esami che comporterebbero
un ritardo nel riavvio della produzione di parecchi mesi.
Rileva,
infine, sotto il profilo del periculum in mora che, nel tempo
occorrente alla tutela in via ordinaria dei diritti della
Medical System, vi sia il pericolo assolutamente imminente
che si verifichino danni irreparabili, costituiti in primo
luogo dal blocco totale della produzione dello stabilimento
per lesaurimento del componente essenziale acetato di
cellulosa. Blocco il quale comporterebbe, tra laltro,
limpossibilità per la Medical System s.r.l. di
onorare le commesse ricevute, con ogni evidente ricaduta in
termini di sua responsabilità, nonchè il rischio
concreto, anche in considerazione degli impegni finanziari
assunti dalla società ricorrente, che lattività
non possa più riprendere e che risulti in pericolo
la stessa sopravvivenza di una realtà imprenditoriale
che conta ben 50 dipendenti.
Costituendosi
in giudizio, la società resistente ha, in primo luogo,
dedotto lincompetenza territoriale del giudice adito,
rilevando come, trattandosi con ogni evidenza di azione extracontrattuale
fondata sullillegittimità del rifiuto di concludere
un contratto, per essere foro competente per lazione
ordinaria, quindi per lazione cautelare, è quello
di cui allart. 19 Cod. Proc. Civ. e che Il
foro in cui la convenuta ha sede e stabilimento e che pertanto
è competente ex art. 19 Cod. Proc. Civ. è quello
del Tribunale di Mondovì, sotto la Corte dAppello
di Torino.
Deduce
poi nel merito :
-
di essere mera rivenditrice dellacetato di cellulosa
che essa non produce, bensì semplicemente acquista
per rivenderlo da una società statunitense;
-
che lacetato di cellulosa che Eastman è in grado
di reperire ed acquistare negli Stati Uniti dalla società
di cui è distributrice, e di rivendere in Italia, è
un prodotto con caratteristiche specifiche standard, che presenta
viscosità oscillante tra 21 e 41;
-
che nel maggio 2002, dalla propria consociata Eastman Chemical
B.V., rimbalza ad Eastman in SantAlbano Stura un ordine
della Medical System indirizzato alla consociata per un acetato
di cellulosa con specifiche diverse da quelle del prodotto
che Eastman è in grado di fornire;
-
che Eastman provvede poi alla fornitura del proprio prodotto,
previo accordo sulle sue caratteristiche con lodierna
ricorrente, con fattura 30 giugno 2002, recante scadenza del
pagamento al 31 agosto 2002,
-
che Medical System accetta la fornitura;
-
che purtuttavia essa ricorrente omette di pagare nel termine
stabilito, decidendosi infine alladempimento solo in
data 14 marzo 2003 ad oltre sei mesi rispetto alla scadenza
pattuita;
-
che detta fornitura costituisce lunico, sporadico e
non fortunato (almeno per il venditore) rapporto commerciale
intercorso tra Eastman e Medical System,
-
che la data del pagamento di Medical System (14 marzo 2003)
rivela che il pagamento è stato effettuato appositamente
per aprire la via allordine 15 aprile 2003, ordine che
infatti viene trasmesso non appena verificabile in Italia
il pagamento del 14 marzo 2003 appoggiato su banca di Londra;
-
che purtuttavia lordine 15 aprile 2003 ripropone però
specifiche di viscosità (tra 25 e 30) diverse da quelle
del prodotto che Eastman sarebbe in grado di fornire, non
avendo Eastman tra i prodotti in vendita un acetato di cellulosa
con viscosità oscillante solo tra 25 e 30;
-
che conseguentemente la proposta ed accettazione, siccome
non conformi, non possono portare alla conclusione di alcun
contratto, ex art. 1326 Cod. Civ.;
-
che nelle trattative intercorse a quattro voci tra le consociate
Eastman e Eastman Chemical Company e le consociate Medical
System ed Helbio (come dimostrano i documenti in inglese della
ricorrente) si è trattato del suddetto problema principale
della corrispondenza tra richiesta ed offerta, nonché
della distinta questione dei termini di pagamento, di fronte
ad un cattivo pagatore, quale Medical System, e del pagamento
complessivo del gruppo societario, debitamente considerando
che proprio Medical System aveva sospeso i pagamenti,
insieme alla propria consociata Helbio, ed insieme ad essa
si è mossa nella trattativa.
Tanto
premesso in punto di fatto, rileva:
-
come da un singolo rapporto commerciale, in cui la ricorrente
ha fatto sospirare il pagamento per oltre sei mesi dopo la
scadenza pattuita, nessun affidamento è ingenerato
o ingenerabile nella ricorrente. Nessuna conseguente violazione
di principi di buona fede è ravvisabile a carico di
Eastman, se essa, in tutta buona fede come ha ogni ragione
di fare, guarda Medical System diciamo con un minimo di diffidenza,
chiede garanzie di essere pagata e vuole che gli accordi siano
scritti e chiari e che non è dunque Eastman
ad aver tenuto un comportamento arbitrario, ingiustificato,
abusivo;
-
che comunque la ricorrente non ha dimostrato lirreperibilità
altrove del bene che cerca o la posizione dominante di Eastman;
-
che nel caso di specie non si versa nella fattispecie della
subfornitura, giacché Eastman semplicemente rivende
sul mercato italiano prodotti che acquista da una società
statunitense e che lart. 9, Legge 18 giugno 1998, numero
192 non avrebbe portata generale;
-
che nessuna dimostrazione lodierno ricorrente avrebbe
fornito del periculum in mora.
DIRITTO
Tanto
premesso, ritiene il Giudicante che il ricorso vada rigettato
per difetto del periculum in mora e del fumus boni iuris.
Incompetenza
territoriale.
Preliminarmente
va esaminata e disattesa leccezione in punto di rito
relativa allincompetenza territoriale del Tribunale
adito.
Ed
invero, rilevato che la ricorrente lamenta labuso dei
dipendenza economica da parte della società resistente
e il relativo abuso di posizione dominante che la questa esercita
nei suoi confronti, abuso in ultima analisi concretatosi nel
rifiuto di fornitura di una certo quantitativo di acetato
di cellulosa necessario al proprio processo produttivo, non
vè dubbio che ci si trovi di fronte allallegazione
di fatti costituenti illecito extracontrattuale per il quale
vigono i fori alternativi degli artt. 19 e 20 c.p.c. e in
particolare il luogo di asserita commissione dellillecito,
coincidente per parte ricorrente nel luogo dove maggiormente
si risentono gli effetti dellattività ritenuta
vietata (V. analogamente Tribunale Bari 6.5.2002).
Invero
l'esame della questione relativa alla natura della responsabilità
da abuso di dipendenza economica induce a questa conclusione:
ed invero l'arbitraria interruzione delle relazioni commerciali
e il rifiuto di vendere id est il rifiuto di contrarre
- asseritamente opposti dalla società resistente alla
seconda richiesta di fonitura dellacetato di cellulosa
rappresentano comportamenti che si collocano al di fuori dellarea
contrattuale e non possono conseguentemente fonte di responsabilità
contrattuale per l'impresa asseritamente dominante.
A
tal uopo, correttamente ad avviso del giudicante, è
stato osservato come le fattispecie in esame di rifiuto di
contrarre ricadano nellambito generale del disposto
dellart. 2043 c.c.; ciò senza che, peraltro,
sia ammissibile un loro riconduzione nellalveo normativo
degli art. 1337 ss. c.c. nellottica di una sussunzione
delle stesse sotto il tipo normativo del recesso ingiustificato
dalle trattative.
Di
contro si devono evidenziare le differenze strutturali e quindi
di funzione che allontanano le ipotesi in esame dai casi di
tipica responsabilità precontrattuale: ed invero, se
può in via di prima approssimazione affermarsi che
listituto dellabuso di dipendenza economica tuteli
laffidamento di un impresa alla conclusione di un dato
contratto - caratterizzato da un asset economico-giuridico
equo e conforme a buona fede - allorquando si verifichi una
situazione di dipendenza e sudditanza economica rispetto ad
altra impresa fornitrice, dallaltra parte deve rilevarsi
come diversa sia la fonte dellaffidamento, data nel
caso dellart. 1337 c.c. dallesistenza di pregresse
trattative tra le parti e nel caso dellart. 9 dal fatto
obiettivo della situazione di dipendenza economica sussistente
tra due imprese che impone la predisposizione di un rimedio
al possibile abuso della stessa in spregio alla buona fede
e alle regola di correttezza professionale nei rapporti tra
imprenditori.
Ammissibilità
ricorso durgenza. Residualità e strumentalità.
Va
quindi esaminata lulteriore preliminare questione dellammissibilità
del ricorso allo strumento cautelare residuale previsto dallart.
700 c.p.c..
E
noto, invero che, in seguito all'introduzione del nuovo procedimento
cautelare uniforme, la indicazione dell'azione di merito da
instaurare appare imprescindibile, tanto piu' nell'ipotesi
di domanda cautelare proposta ante causam, com'e' quella proposta
nella fattispecie in esame.
Cio'
non soltanto sulla base del dato testuale, atteso che il nuovo
art.669 bis C.P.C. prevede espressamente la forma del ricorso
per la proposizione della domanda cautelare, con conseguente
piena applicazione dell'art. 125 C.P.C.; ma soprattutto in
base all'interpretazione sistematica della novella, atteso
che solo l'indicazione dell'azione di merito cautelanda consente
al Giudice della cautela il controllo sulla sussistenza della
propria competenza, la valutazione della fondatezza del ricorso
ed inoltre la eventuale futura applicazione dell'art. 669
novies C.P.C., in ordine alla sopravvenuta inefficacia della
misura cautelare per mancata instaurazione del giudizio di
merito o per estinzione di quest'ultimo.
Preliminarmente,
deve rilevarsi come parte ricorrente abbia dedotto di volere
esperire un azione nel merito volta all accertamento
della posizione dominante e comunque della violazione del
principio di buona fede nel rapporto commerciale intercorso,
con conseguente inibizione della prosecuzione del comportamento
abusivo e risarcimento dei gravissimi danni subiti in seguito
al fermo della produzione causato dalla mancata fornitura
dellacetato di cellulosa, nonché in seguito alla
necessità di ricercare, se possibile e con prevedibili
maggiori oneri, un diverso fornitore.
Così
descritta lazione nel merito proponenda eccezione
fatta per il riferimento all accertamento della
posizione dominante, da ritenersi comunque assorbito
nella chiara denunzia di un caso di abuso di dipendenza economica
- , può ritenersi che il ricorso alla procedura d'urgenza
prevista dall'art. 700 C.p.C. per ottenere, nelle more dell'incoando
giudizio di merito, lordine alla Eastman Chemical di
eseguire lordine di acquisto datato 15.4.2003 e' sicuramente
ammissibile sotto un duplice profilo.
In
primo luogo risulta rispettata la funzione residuale attribuita
ai provvedimenti d'urgenza dall'art. 700 C.p.C., attesa la
mancata previsione di uno strumento cautelare specifico e,
per altro verso, considerando come il ricorso alla procedura
prevista dall'art. 700 C.p.C. deve comunque ritenersi ammissibile,
- in mancanza di un espressa limitazione normativa e non potendosi
tale limite desumere dal sistema, - anche quando il diritto
rispetto al quale si denunzia l'esistenza di un pregiudizio
imminente ed irreparabile debba o possa essere fatto valere
mediante l'esercizio di un'azione avente natura costitutiva,
com'e' quella di merito prospettata nel caso in esame (cfr.
Cass. 475/56).
Analogamente
è - per quanto su esposto - a dirsi sotto il profilo
della strumentalità del ricorso rispetto allazione
proponendo nel merito.
Occorre
purtuttavia interrogarsi sul se il ricorso nonché
la futura azione nel merito - sia ammissibile pur avendo ad
oggetto la condanna ad un facere, quale lordine di contrarre
e fornire un dato prodotto. Ciò in quanto proprio in
relazione ad una fattispecie analoga alla presente il Tribunale
di Roma, con ordinanza del 12.9.2002 ha dichiarato inammissibile
il ricorso promosso ex art. 700 c.p.c. siccome tendente allaffermazione
di un obbligo di adempimento di un facere infungibile, non
suscettibile, in quanto tale di esecuzione in forma specifica.
La
soluzione prospettata non risulta, ad avviso del giudicante
convincente.
In
primo luogo si deve ribadire come il provvedimento ex art.
700 c.p.c. abbia ormai assunto, non soltanto una funzione
meramente conservativa, ma anche anticipatoria degli effetti
del provvedimento di merito, dovendo comunque garantire, attraverso
ladozione di provvedimenti non solo negativi, che assicurino
la conservazione del diritto, ma anche di ordini aventi contenuto
positivo, che il decorso del tempo necessario per ottenere
la sentenza, non crei danni irreparabili ai diritti che sono
stati fatti valere, rendendo quindi inutile ladozione
del provvedimento conclusivo del giudizio.
Se,
daltra parte, neppure può revocarsi in dubbio
che non possa allo strumento cautelare richiedersi dei beni
della vita che non si potrebbero avere neanche per effetto
della sentenza nel merito della controversia, mette conto
rilevare come nei casi in esame venga in considerazione, alla
luce degli interessi sottesi al rapporto giuridico intercorrente
tra le parti e le relative esigenze di tutela della parte
più debole, obbligo di dare un dato prodotto di sicura
fungibilità e di conseguente indubitabile eseguibilità,
piuttosto che una condanna ad un facere la cui rilevanza meramente
strumentale, servente e accessoria rispetto al bene della
vita finale, fungibile, è di intuitiva evidenza.
Merito
cautelare
Fumus
boni iuris.
Prima
di esaminare il caso di specie, mette conto svolgere alcune
osservazioni sul nuovo istituto dellabuso di dipendenza
economica introdotto con lart. 9 l. 18 giugno 1998 n.
192, articolo poi modificato dallart. 11 l. 57/01.
Recita
alluopo la norma: «È vietato labuso
da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza
economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi,
una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza
economica la situazione in cui unimpresa sia in grado
di determinare, nei rapporti commerciali con unaltra
impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi.
La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche
della reale possibilità per la parte che abbia subìto
labuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
Labuso può anche consistere nel rifiuto di vendere
o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni
contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie,
nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali
in atto.
Il patto attraverso il quale si realizzi labuso di dipendenza
economica è nullo. Il giudice ordinario competente
conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica,
comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.
Ferma restando leventuale applicazione dellart.
3 l. 10 ottobre 1990 n. 287, lAutorità garante
della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi
che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la
tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione
di terzi ed a seguito dellattivazione dei propri poteri
di indagine ed esperimento dellistruttoria, procedere
alle diffide e sanzioni previste dallart. 15 l. 10 ottobre
1990 n. 287, nei confronti dellimpresa o delle imprese
che abbiano commesso detto abuso».
L'istituto
in esame, già ancor prima di essere legislativamente
consacrato, ha destato l'interesse della dottrina con una
notevole e approfondita serie di contributi, nonché,
successivamente alla sua introduzione, un limitato numero
di pronunce giurisprudenziali (Tribunale Bari 6.5.2002, Tribunale
Bari 2.7.2002, Tribunale Roma 20.5.2005, Tribunale Roma 16.8.2002,
Tribunale Roma 12.9.2002), pur nella comune consapevolezza
delle potenzialità dirompenti dell'istituto stesso
tanto sotto il profilo pratico ed economico che sotto il profilo
sistematico-giuridico.
Un
primo ordine di problemi che si è posto è stato
innanzitutto quello relativo all'ambito di operatività
dell'abuso di dipendenza economica, debitamente considerando
come l'articolo 9 costituisca parte integrante della legge
in materia di subfornitura, sicchè, già subito
dopo la sua approvazione, da alcuni si è sostenuta
la tesi per la quale labuso di dipendenza economica
non si applichi a tutti contratti tra imprese, dovendo di
contro rilevare solo allorquando ricorra un contratto tipico
di subfornitura ai sensi dell'articolo 1 della legge 192 del
1998 (vedasi, in tal senso Corte d'Appello di Bari, 2 luglio
2002).
Ora,
prescindendo dalla qualificazione del rapporto in esame come
rapporto di subfornitura ai sensi della citata legge, va notato
come in senso contrario induca, in primo luogo, a ritenere
il testo del citato articolo: la sua lettera, infatti, manifesta
una singolare differenziazione semantica rispetto a tutta
limpostazione della legge; ciò, debitamente considerando
come la legge sulla subfornitura nelle attività produttive
abbia, di volta in volta, fatto riferimento, nella individuazione
dei rapporti tra imprese destinati ad essere regolamentati
legge stessa, alle due nozioni soggettive di committente e
di subfornitore ovvero di fornitore, là dove, in modo
certamente non casuale e significativo, l'articolo 9, al fine
di individuare i soggetti protetti dal divieto di abuso di
dipendenza economica, a fatto riferimento ai diversi termini
di imprese clienti e imprese fornitrici. Soluzione questa,
peraltro, la quale trova una ulteriore conferma nello stesso
parere reso dall'Autorità garante della concorrenza
e del mercato (parere del 10 febbraio 1998) al testo del disegno
di legge sulla subfornitura, allorquando l'autorità
ricordava che la norma dell'articolo 9..... costituisce
una regola specifica inerente alla disciplina dei rapporti
contrattuali tra le parti, con finalità che possono
prescindere dall'impatto di tali rapporti sull'operare dei
meccanismi concorrenziali..... essa non ha alcun riscontro
nell'ordinamento comunitario e affonda invece le sue radici
nella tematica dell'equilibrio contrattuale e più precisamente
nella valutazione del rapporto negoziale tra le parti. Le
patologie di questo rapporto trovano rimedio nel divieto e
nella conseguente invalidità
.. nelle garanzie
stabilite a favore della parte più debole. La loro
disciplina pertanto va inquadrata nell'ambito delle norme
civilistiche relative alle obbligazioni ai contratti.
Peraltro la successiva integrazione del disposto normativo
dell'articolo 9 con la previsione dellart. 11 l. 57/01
ha reso ancor più manifesta la natura generale della
previsione dell'abuso di dipendenza economica, per il quale
il legislatore ha ritenuto necessario prevedere espressamente
l'intervento dell'Autorità garante nei casi in cui
ricorra una situazione di abuso di dipendenza economica nociva
anche per lassetto concorrenziale del mercato, tale
da richiedere un intervento più incisivo dell'autorità
garante stessa.
Infine,
va poi notato come l'unico precedente giurisprudenziale edito
in materia che ha mostrato di propendere per un'interpretazione
restrittiva e apparentemente rigorosa dell'articolo 9, limitando
la sua portata al solo caso del contratto di subfornitura
(Appello Bari cit.) non pare debba essere seguito, nella parte
in cui afferma apoditticamente che l'articolo 9 si applichi
solo ai contratti di subfornitura. Ed invero il riferimento
contenuto nella citata ordinanza al parametro di parità
di trattamento tra situazioni omogenee (contratto di subfornitura\contratto
di vendita) sembra scontare un'impostazione pregiudicata proprio
dallindimostrato assunto dell'esclusiva applicabilità
del divieto al solo contratto di subfornitura. Così
come l'affermazione che il principio di libertà di
contrarre, tutelato dell'articolo 41 della Carta Costituzionale,
potrebbe essere derogato solo da norme espresse, aventi natura
eccezionale e quindi di stretta interpretazione, presuppone
sempre, erroneamente, che l'articolo 9 sia stato dettato dal
legislatore solo per il contratto di subfornitura e non per
tutti i contratti tra imprese, si da porsi in esito un problema
della sua eventuale applicazione analogica.
Di
contro proprio il tenore letterale, e null'altro, deve indurre
a ritenere, così come unanimemente propone la dottrina
specializzata, che l'istituto in esame sia di applicazione
generalizzata a tutti i rapporti contrattuali tra imprese
aventi natura commerciale, si da non porsi un problema di
applicazione analogica o estensiva dello stesso.
Peraltro,
procedendo ad una valutazione funzionale dell'istituto, avuto
riguardo alla preoccupazione di un'eccessiva incisione sulla
libertà contrattuale delle parti, va osservato come
la prevalente dottrina abbia segnalato l'importanza e la
gravità di tale innovazione, attraverso la quale,
nell'ambito delle relazioni contrattuali tra imprese, si è
introdotto un rimedio normativo allo stato di debolezza e
sudditanza economica di una parte imprenditoriale caratterizzato
dall'abuso che dello stesso ne faccia la controparte. Istituto
quindi, che a buon diritto, nel solco interpretativo tracciato
dall'affermazione dello centrale ruolo svolto dalla buona
fede nella gestione dei rapporti speciali, precontrattuali
e contrattuali, si inserisce quale "clausola generale
di abuso di potere contrattuale delle relazioni negoziale
tra imprese", subito dopo altri significativi interventi
normativi (disciplina sulle clausole abusive, legge antiusura).
Tale
conclusione permette, in primo luogo, di fare giustizia dell'eccezione
di inapplicabilità dell'articolo 9 al caso in esame
sull'erroneo presupposto della sua limitata operatività
alle fattispecie di subfornitura.
Chiarito
quindi che listituto in esame si applica a tutte le
relazioni commerciali tra imprese, le quali si caratterizzino
per una situazione di minorata difesa di un'impresa cliente
nei confronti dell'impresa fornitrice, in guisa che la prima
sia di fatto obbligata ad accettare un eccessivo squilibrio
di diritti di obblighi, occorre chiedersi quali siano le ipotesi
destinate a ricadere sotto il divieto dell'abuso di dipendenza
economica.
Sotto
questo profilo va considerata leccezione di parte resistente,
allorquando rileva che nessun affidamento è stato ingenerato
nella ricorrente, debitamente considerando come l'asserito
rifiuto di contrarre e provvedere ad nuova fornitura di acetato
di cellulosa è intervenuta solo dopo ununica
altra fornitura di merci, rispetto alla quale, peraltro, proprio
essa ricorrente "ha fatto sospirare il pagamento per
oltre sei mesi dopo la scadenza pattuita ", sìcche
non sarebbe ravvisabile alcuna violazione del principio di
buona fede.
Tali
difese, infatti, pongono all'interprete lulteriore questione
relativa al se listituto in esame renda rilevanti e
sanzionabili esclusivamente gli abusi perpetrati in presenza
di relazioni commerciali attualmente esistenti ovvero se debbano
anche rilevare quei rapporti commerciali che si trovino ancora
ad uno stato meramente potenziale o comunque si caratterizzino
per un unico pregresso rapporto commerciale, come nel caso
di specie.
In
tal senso il problema del cosiddetto new comer (ovvero dell'impresa
appena entrata sul mercato) è stato da alcuni autori
affrontato nel senso che l'articolo 9 richiederebbe la presenza
di pregresse relazioni commerciali al fine di evitare un condizionamento
eccessivo per le scelte imprenditoriali delle imprese medio
grandi. Si sostiene in altri termini che il rifiuto di vendere
o di comprare debba essere configurato con un'ipotesi di rifiuto
a contrarre opposto dopo la naturale scadenza di un precedente
contratto e che l'arbitraria interruzione delle relazioni
commerciali sanzioni solo i casi di recesso abusivo dal contratto
nelle ipotesi in cui la facoltà di recesso sia stata
riconosciuta favore dell'impresa in posizione di forza in
virtù di un'apposita previsione pattizia.
Tale
tesi, ad avviso del giudicante, non può essere accolta,
in quanto introduce una ingiustificata limitazione oggettiva
dell'ambito operativo dell'istituto in esame: infatti, in
prima battuta, non vè dubbio che non si possa
fare riferimento ad alcuna valutazione o esigenza di politica
legislativa, la quale non sia stata chiaramente consacrata
nel testo di legge. In secondo luogo risulta poco significativo
il richiamo al dato letterale dell'articolo 9, la dove fa
riferimento ai "rapporti commerciali con un'altra impresa",
in quanto il riferimento al rapporto commerciale è
con buona evidenza voluto dal legislatore al solo fine di
individuare il parametro oggettivo alla luce del quale valutare
il potere dell'impresa di determinare un eccessivo squilibrio.
Ciò senza omettere di considerare che proprio la lettera
della legge, là dove distingue arbitraria interruzione
dei rapporti contrattuali e rifiuto di vendere o comprare,
chiarisce in modo non equivocabile che il legislatore abbia
effettivamente pensato anche a casi di impresa entrante o
di rapporti commerciali tra imprese appena agli inizi e comunque
di non lunga durata.
Per
il vero sembra che la predetta opinione - laddove sostiene
che il giudizio di disvalore dell'ordinamento giuridico in
cui si traduce la sanzione dell'abuso interessi esclusivamente
quei contratti di durata che intanto meritano protezione in
quanto presuppongono e stimolano rapporti interimprenditoriali
tramite investimenti dedicati - sembra confondere una parte
- naturale, ma non esclusiva di ambito oggettivo di operatività
dell'istituto in esame - con l'intero novero dei casi in cui
comunque, indipendentemente dalla durata della relazione commerciale
o del contratto, ricorre una situazione di dipendenza economica
che porta ad uno squilibrio dedite degli obblighi tra le parti.
Segue
che, per listituto in esame, il contraente debole ben
può preesistere alla relazione commerciale ovvero al
rapporto contrattuale all'interno del quale si innesta la
fattispecie di abuso. Tanto, senza con ciò che si voglia
escludere lincontestabile rilievo per cui lesistenza
di rapporti contrattuali di durata, i quali determinino reciproci
gli affidamenti e giustifichino investimenti specifici e dedicati
sul presupposto del mantenimento di una data relazione commerciale
caratterizzata, secondo buona fede, da un certo equilibrio
tre diritti degli obblighi che le parti hanno reciprocamente
assunto, costituisce certamente un campo di elezione per il
verificarsi di fenomeni di cosiddetta estorsione post contrattuale
da parte del soggetto forte del rapporto, e ciò prescindendo
dal grado di concorrenza l'idea del mercato stesso. A tal
uopo non a caso è stato condivisibilmente affermato
come la definizione di dipendenza economica accolta dall'articolo
9 debba essere colta alla luce del concetto di dominio relativo
dei rapporti verticali tre imprese, funzionale al controllo
di situazioni di potere non rientranti nella tradizionale
nozione di posizione dominante assoluta (siccome dipendenti
da circostanze diverse da quelle strutturali di conformazione
del mercato di riferimento: si pensi alle cd. dipendenze da
assortimento, da penuria e della dipendenza del fornitore
e dellimpresa); ciò nel senso che si è
inteso dare rilievo al potere di dominio che un'impresa a
esercita sull'altra in conseguenza del peculiare atteggiarsi
dei rapporti commerciali tra le due imprese, e ciò
tanto che impresa cliente abbia già in precedenza instaurato
con l'impresa fornitrice un consolidato rapporto contrattuale
quanto nel caso in cui invece tale rapporto non preesista.
Venendo
quindi all'individuazione di elementi costitutivi della fattispecie
di abuso di dipendenza economica non è dubbio che i
due termini di paragone che l'interprete è chiamato
ad esaminare siano costituiti, in primo luogo, dal presupposto
dell'esistenza di una situazione di dipendenza economica di
un'impresa cliente nei confronti di una sua fornitrice e,
in secondo luogo, dalla consequenziale abuso che di detta
situazione venga fatto, determinandosi un significativo squilibrio
di diritti e di obblighi.
Quanto
al primo dei due elementi anzi indicati, e cioè la
dipendenza economica, l'articolo 9, dopo avere precisato che
la dipendenza economica si ha quando un'impresa in grado di
determinare nei rapporti commerciali con un'altra impresa,
un eccessivo squilibrio di diritti di obblighi, precisa che
la dipendenza economica va valutata tenendo conto anche della
reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso
di reperire sul mercato alternative soddisfacenti e che l'abuso
può ben consistere nel rifiuto di vendere una rifiuto
di comprare nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente
gravose o discriminatorie e nell'arbitraria interruzione delle
relazioni commerciali in atto.
In
tal senso il riferimento alla reale possibilità per
la parte che subito l'abuso di reperire sul mercato alternative
soddisfacenti riveste un centrale rilievo nel caso di specie,
debitamente considerando come parte ricorrente lamenta l'abusivo
rifiuto di contrarre opposto dalla società resistente
proprio in ragione dell'essere asseritamente la stessa l'unica
venditrice in Italia di una componente chimica fondamentale
per il proprio processo produttivo. Assume cioè la
ricorrente che la situazione di dipendenza economica che la
legherebbe indissolubilmente nel breve medio periodo alla
società resistente sarebbe costituita da una dipendenza
dellìimpresa di tipo merceologico-produttivo
non suscettibile di essere nel breve periodo sostituita in
altro modo, debitamente considerando come quel particolare
tipo di acetato di cellulosa (caratterizzato da una precisa
percentuale di vischiosità) necessario per il proprio
processo produttivo sarebbe commercializzato in Italia solo
dalla società resistente (in tal senso facendosi implicito
riferimento ai cd. investimenti sul processo produttivo di
tipo dedicato e idiosincratico).
Orbene
di tale asserita situazione di dipendenza merceologico- produttiva
nessuna convincente, seppur sommaria, prova è stata
fornita dalla società ricorrente, tanto sotto il profilo
delle inesistenza di reali e valide alternative sul mercato
ai prodotti commercializzati dalla società resistente
(e ciò a fronte dellespressa eccezione di parte
resistente che espressamente difesa 3.3. comparsa di
costituzione ha eccepito la mancata dimostrazione dellirreperibilità
altrove del prodotto o la sua asserita posizione dominante,
nonché delle ulteriori precisazioni contenute nella
memoria autorizzata di replica, là dove Eastmann richiama
altri prodotti analoghi a quello richiesto dalla Medical Sistem
s.r.l.) quanto relativamente alla solo asserita - organizzazione
del proprio processo produttivo secondo specifiche tecniche
tali da necessitare in via esclusiva quel particolare e dato
prodotto commercializzato dalla società resistente
stessa (anche qui Eastmann eccepisce lesistenza di altre
aziende che operano nello stesso ambito merceologico
filtri medicali - della Medical Sistem ricorrendo anche al
triacetato di cellulosa piuttosto che allacetato di
cellulosa).
Periculum.
Richiamato
quanto sin qui osservato in punto di fumus boni iuris, va
rilevato come in punto di pregiudizio grave e irreparabile
il ricorrente si è limitato al piano della mera affermazione
labiale, soffrendo le difese spiegate del difetto - per vero
frequentemente riscontrabile nella prassi al pari di quanto
accade per la tutela della situazioni giuridiche soggettive
immediatamente qualificabili come assolute - di svilire il
requisito del pregiudizio irreparabile ritenendolo incomprensibilmente
in re ipsa e quindi sempre sussistente al solo asserito
- verificarsi della lesione. Basterebbe, cioè, per
rifarsi al caso di specie , ancorare gli effetti dellabusivo
rifiuto di contrarre in unasserita situazione di dipendenza
economica destinato ad incidere su diritti relativi alle difficoltà
di sopravvivenza economica dellimpresa asserita creditrice
(e prospettarne eventualmente e di conseguenza una possibile
decozione, prodromica alla instaurazione di future procedure
concorsuali) per trasformare una situazione lesiva in se produttiva
di meri danni patrimoniali monetizzabili ex post nel pregiudizio
irreparabile imposto dallart. 700 c.p.c..
In
realtà, anche in tali casi, la tutela durgenza
non può prescindere dallaccertamento in concreto
del periculum in mora che non può essere implicitamente,
sempre, ritenuto sussistente, ma che presuppone il positivo
riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il
pregiudizio irreparabile imposto dalla norma. Occorre, quindi,
che alla deduzione labiale segua la concreta dimostrazione
della irreparabilità delle possibili conseguenze legate
alla mancata adozione del provvedimento cautelare attraverso
lindicazione di validi e concreti indici dai quali poter
desumere, in termini di piena oggettività , la consistenza
del nocumento legato allinadempimento o al comportamento
illecito della controparte.
Nella
specie, parte ricorrente ha fatto apodittico riferimento al
blocco totale della produzione per esaurimento del componente
essenziale acetato di cellulosa e la conseguente impossibilità
di onorare le commesse ricevute e di fare fronte agli impegni
finanziari assunti.
Di
queste circostanze, tutte senza dubbio alcuno egualmente in
ipotesi significative del pregiudizio imminente di un danno
grave e irreparabile, però non è stata fornita
alcuna prova, anche a fronte dellespressa contestazione
sul punto posta dalla resistente.
Segue
il rigetto del ricorso cautelare e la condanna alle spese
di parte ricorrente.
p.q.m.
Il
G.D. del Tribunale di Catania, rigetta il ricorso e condanna
la Medical Sistem s.r.l. al rimborso delle spese del presente
procedimento che liquida in complessive euro 3000, 00, oltre
iva e c.p.a..
Si
comunichi.
Catania,
5.1.2004
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