Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza, anno 2004, Giudice Unico Dott. Massimo Palescandolo, Al fine dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, nella ipotesi di girata di una cambiale da parte del futuro fallito, il pagamento è costituito dalla riscossione del titolo, non già dalla girata dello stesso

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
II SEZ.CIV.
il dott.Massimo Palescandolo,
in qualità di giudice unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.801/2000 del R.G.A.C. avente ad
OGGETTO: azione revocatoria fallimentare
TRA
Fallimento Castelcarni s.p.a., in persona del curatore dott. Francesco Parlato, elettivamente domiciliato in Cast/mare di Stabia, Piazza Circumvesuviana n.4, presso l'avv. Vincenzo Ruggiero, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione ed autorizzazioni del Giudice Delegato, dr. Catalano, del 15-7 e 23-9-1999
Attore
E
Sinergy Group s.n.c., in persona del socio amm.re, l.r.p.t., con sede in Cast/mare d Stabia, Via De Gasperi n.3
Convenuta-Contumace
CONCLUSIONI
Il procuratore del fallimento, all'udienza del 10-2-2004, precisava le conclusioni riportandosi all'atto introduttivo ed ai verbali di causa, chiedendo l'accoglimento della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo racc. a.r., in data 15-17 marzo 2000, la Castelcarni s.p.a., in persona del curatore, conveniva in giudizio la Sinergy Group s.n.c., in persona del l.r.p.t., davanti al Tribunale di Torre Annunziata, esponendo quanto segue:
1) La Castelcarni s.p.a. era un'impresa commerciale esercente il commercio, all'ingrosso e al minuto, di animali vivi o macellati e la conservazione degli stessi, nonché l'attività di autotrasporti su strada per conto terzi.
2) Con sentenza del 23-24 marzo 1999 era stata dichiarata fallita dall'epigrafato Tribunale.
3) Con contratto del 1° febbraio 1999 la Castelcarni aveva concesso in locazione, ad uso commerciale, alla Lady Ghiottona di Filomena Ercolano, due distente porzioni d'immobile (in citazione individuate), della durata prevista di un anno dalla stipula del contratto e per il canone di £.5.000.000# mensili (iva inclusa), da corrispondere il giorno 5 di ogni mese: contratto, peraltro, mai registrato presso il competente ufficio del registro, e, quindi, privo di data certa anteriore al fallimento Castelcarni.
4) In base al contratto, pertanto, le parti stabilivano il relativo pagamento mediante l'emissione, in data 6 marzo 1999, di n.12 pagherò cambiari da parte della Lady Ghiottona all'ordine della Castelcarni, ognuna di 5 milioni, aventi scadenza ogni 15 del mese, dal maggio 99 all'aprile 2000, sì "coprendo" l'intera durata della locazione.
5) Le suddette 12 cambiali erano state tutte girate dalla Castelcarni alla Sinergy Group s.n.c., che ne aveva incassato gli importi di quelle sino al momento scadute.
6) Poiché, come detto, la Castelcarni era stata dichiarata fallita in data 23/24-3-1999, le suddette girate risultano tutte avvenute nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento e siccome non v'è spazio per l'applicazione dell'art.68 l.f., esse vanno dichiarate inefficaci rispetto alla massa passiva, ben potendo revocarsi il pagamento cambiario indipendentemente dal fatto che la girata cambiaria non sia privata d'efficacia e sia opponibile al fallimento.
Valutando, di conseguenza, la Sinergy Group come originario creditore della Castelcarni, ed essendo essa a conoscenza dell'insolvenza di quest'ultima, nel ricevere il pagamento dalla Lady Ghiottona, incidente sulla posizione patrimoniale della Castelcarni, si era alterata la par condicio creditorum. Per tali motivi, infatti, il curatore attore, con missiva del 26 luglio 1999, indirizzata sia all'emittente sia alla girataria, aveva invitato e diffidato, inutilmente, la prima dal pagare alla seconda le cambiali ancora da scadere, e di far ciò all'istante curatela, nonché chiesto alla convenuta di restituire quanto incassato.
Tanto premesso, nel produrre documentazione, il curatore fallimentare intraprendeva il presente giudizio, al fine di:
1. accertare e dichiarare che le girate delle cambiali (emesse dalla Lady Ghiottona) dalla Castelcarni alla Sinergy Group sono inefficaci e, per l'effetto, revocarle ai sensi dell'art.67, co.2, l.f.;
2. accertare e dichiarare che i pagamenti (indirettamente eseguiti dalla Castelcarni) ricevuti dalla Sinergy sono inefficaci e, per l'effetto, condannarla alla restituzione di tutte le somme incassate oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
3. condannare essa Sinergy al pagamento delle spese, diritti ed onorario di giudizio.
La Sinergy Group s.n.c., benché regolarmente citata, non si costituiva, con conseguente dichiarazione di contumacia.
In termini probatori, si ammetteva l'interrogatorio formale del l.r. di parte convenuta (che non sarebbe poi comparso), disponendosi l'acquisizione del fascicolo della procedura fallimentare. Sulle conclusioni di cui in epigrafe, pertanto, la causa era assegnata a sentenza all'udienza del 10-2-2004, concedendo all'attore il termine iniziale di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda appare infondata e va, pertanto, respinta.
1. Ai sensi dell'art.67, co.2°, l.f. "sono…revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso…, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento".
E' la stessa parte attrice ad affermare, sin dall'atto di citazione, che il contratto di locazione, riportante in calce la data del 1° febbraio 1999, intercorso tra la Castelcarni s.p.a. e la Lady Ghiottona non risulta essere stato registrato, sicché esso è privo di data certa anteriore al fallimento della locatrice, dichiarato il 24 marzo 1999.
Analogamente quanto ai 12 pagherò cambiari, rilasciati dalla conduttrice all'ordine della Castelcarni, con data d'emissione del 6 marzo 1999, ma privi di quella certezza temporale richiesta e disciplinata dall'art.2704 c.c..
Ciò detto, e brevemente ricordato, non è stato minimamente provato che l'emissione delle cambiali e, soprattutto, le relative girate siano state effettuate realmente in epoca anteriore alla declaratoria di fallimento: ed è noto che ai fini della revocatoria è indispensabile che gli atti siano intervenuti anteriormente alla pronuncia del Tribunale.
1.1. Né a tal riguardo può sopperire l'assenza del l.r. della convenuta per rendere l'interrogatorio formale, comportamento che, ex art.232, co.1, c.p.c., legittima il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, a ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio: al riguardo, infatti, il capo di prova ammesso, il n.9) della citazione, si limita a far riferimento all'evenienza dei pagamenti ricevuti dalla convenuta ed effettuati dalla Lady Ghiottona, senza alcun riferimento temporale.
2. L'esito del giudizio, in ogni caso, non sarebbe diverso anche seguendo del tutto la prospettazione attorea.
Questi, si rammenta, ha affermato che le girate sono state apposte anteriormente al fallimento, intervenendo successivamente il pagamento liberatorio dell'emittente: all'uopo, sub 7) dell'atto introduttivo, trascriveva essere "largamente condivisa l'opinione per cui, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare di un pagamento effettuato dal (futuro) fallito mediante girata di una cambiale, il requisito temporale del compimento dell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento va accertato rispetto alla data della girata, non alla data della riscossione del titolo. In altri termini, è revocabile, ex art.67, co.2°, l.f., il pagamento di un debito tramite girata di effetti cambiari".
2.1. Prima di affrontare ex professo la questione, sviluppata dalla giurisprudenza e risolta, in tempi non solo recenti, in maniera difforme da quella prospettata, appare opportuno porre l'accento su alcuni aspetti inerenti alla girata.
E' noto che la cambiale circoli normalmente così (ma non solo): ciò è statuito dall'art.15 del R.D. 14-12-1933 n.1669, ed esteso al vaglia (o pagherò) cambiario dall'art.102.
E' pacifica, sia in dottrina, sia in giurisprudenza, la natura unilaterale di tale dichiarazione cambiaria, per la quale l'art.24 del citato Regio Decreto non richiede l'apposizione della data: con essa, ex art.18, si trasferiscono al giratario tutti i diritti inerenti al titolo cambiario.
Tale essendo, in breve, ovviamente, la funzione della girata, al fine dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, per le ipotesi oggetto del presente giudizio (girata da parte del futuro fallito), può statuirsi che il pagamento (di cui all'art.67, co.2, l.f.) s'identifica con la riscossione del titolo e non con la girata dello stesso (La cambiale è un mero strumento di credito, e la sua emissione e trasmissione non costituiscono pagamento, in quanto l'adempimento della obbligazione portata dal titolo si verifica solo nel momento in cui, alla scadenza, il debitore provvede ad onorarla. Ne consegue che, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, il momento rilevante per l'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza è quello del pagamento, e non quello della emissione o della girata della cambiale: S.C., I, 21/1/1999, n.510).
2.2. Per quanto, infatti, sia stato discusso se l'atto solutorio coincida con la mera trasmissione del titolo o con l'effettivo pagamento, da tempo la giurisprudenza (Al fine dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, nella ipotesi di girata di una cambiale da parte del futuro fallito, il pagamento è costituito dalla riscossione del titolo, non già dalla girata dello stesso: S. C., I, 15/1/1994, n.357) è giunta ad affermare che il momento rilevante è quello del pagamento, sia perché la girata (come l'emissione della cambiale) non può essere assimilata al pagamento, sia perché è questo il momento depauperatorio, potenzialmente lesivo della par condicio.
Bene, infatti, la Cassazione per ultimo citata, nel ricordare la funzione della cambiale come mero strumento di credito, rammentava che "secondo l'art.66 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, "se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione della cambiale derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione della cambiale, salvo che si provi che vi fu novazione"", concludendo consequenzialmente che "la permanenza dell'azione causale si giustifica sul presupposto che la emissione o la trasmissione della cambiale non costituisce pagamento".
3. Orbene, se in ossequio allo stato attuale della giurisprudenza, dal quale non si ritiene di discostarvi, condividendolo, il momento rilevante (soggettivamente ed oggettivamente) è quello del pagamento, rectius della riscossione, e questa è stata affermata come avvenuta dopo la pronuncia di fallimento (v. date scadenze dei titoli), l'azione da intraprendere, quanto meno alternativamente, era quella di cui all'art.44 l.f. (pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento), come -molto presumibilmente- ipotizzato dallo stesso G.D. che, nel provvedimento integrativo al presente giudizio, del 23-9-99 (in atti), autorizzava la curatela ad agire in revocatoria "e/o per la dichiarazione di inefficacia…".
3.1. Né chi scrive può accogliere il petitum attoreo, modificando in tal senso la domanda, stante l'ontologica diversità delle due azioni (v. App. Bologna, 18/02/1995, in Il Fallimento, 1995, 1227).
4. Nulla per le spese di lite, attesa la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla Curatela della Castelcarni s.p.a., in persona del curatore dott. Francesco Parlato, nei confronti della Sinergy Group s.n.c., in persona del l.r.p.t., con atto di citazione notificato il 15/17-3-2000, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) nulla per le spese.
Torre Annunziata,_________________
Il Giudice Unico
dr.Massimo Palescandolo


La cambiale è un mero strumento di credito, e la sua emissione e trasmissione non costituiscono pagamento, in quanto l'adempimento della obbligazione portata dal titolo si verifica solo nel momento in cui, alla scadenza, il debitore provvede ad onorarla. Ne consegue che, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, il momento rilevante per l'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza è quello del pagamento, e non quello della emissione o della girata della cambiale.
Cass. civ., Sez.I, 21/01/1999, n.510

Al fine dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, nella ipotesi di girata di una cambiale da parte del (futuro) fallito, il pagamento è costituito dalla riscossione del titolo, non già dalla girata dello stesso.
Cass. civ., Sez.I, 15/01/1994, n.357

In tema di revoca di pagamenti effettuati a mezzo girata di effetti cambiari, il momento cui occorre aver riguardo per stabilire se il convenuto in revocatoria fosse a conoscenza dello stato di insolvenza è quello del pagamento delle cambiali.
Trib. Verona, 08/03/1991

Nell'ipotesi di azione revocatoria fallimentare di pagamenti avvenuti mediante girata di titoli cambiari, il termine di un anno di cui al 2° comma dell'art. 67, l. fall., va computato rispetto alla data della girata e non a quella del successivo pagamento, cui deve essere invece fatto riferimento nel caso di rilascio di pagherò cambiari diretti.
Trib. Milano, 20/06/1985

Poichè sussiste una netta differenza tra l'azione revocatoria di cui all'art. 67 l. fall. e quella diretta a far valere l'inefficacia, rispetto ai creditori, degli atti compiuti dal fallito e dei pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento di cui all'art. 44 della medesima legge, è nulla la sentenza di primo grado con la quale la domanda giudiziale della curatela diretta alla revoca del pagamento compiuto dal fallito veniva accolta sotto il profilo della inefficacia prevista da tale ultima disposizione in quanto non è in potere del giudicante sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta dalla parte attrice.
App. Bologna, 18/02/1995
PARTI IN CAUSA
Cassa risp. Ferrara C. Fall. soc. Toschi e altri
FONTE
Gius, 1995, 959

L'azione di inefficacia, di cui all'art. 44 l. fall., si differenzia da quella revocatoria prevista dall'art. 67, in quanto riguarda gli atti compiuti dopo la dichiarazione di fallimento e prescinde dalla conoscenza dello stato di insolvenza del debitore e dall'idoneità dell'atto impugnato a recare pregiudizio alle ragioni dei creditori. Pertanto, fatta valere la revoca di un atto ai sensi dell'art. 67 l. fall., non può procedersi di ufficio alla declaratoria di inefficacia ai sensi del citato art. 44.
App. Bologna, 18/02/1995
PARTI IN CAUSA
Cassa risp. Ferrara C. Fall. soc. Toschi e altri
FONTE
Fallimento, 1995, 1227, nota di PROIETTI


 

 

 

 
 











 

 

 


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