Tribunale
di Torre Annunziata, Sentenza, anno 2004, Giudice Unico Dott.
Massimo Palescandolo, Al
fine dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare,
nella ipotesi di girata di una cambiale da parte del futuro
fallito, il pagamento è costituito dalla riscossione
del titolo, non già dalla girata dello stesso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
II SEZ.CIV.
il dott.Massimo Palescandolo,
in qualità di giudice unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.801/2000 del R.G.A.C. avente ad
OGGETTO: azione revocatoria fallimentare
TRA
Fallimento Castelcarni s.p.a., in persona del curatore dott.
Francesco Parlato, elettivamente domiciliato in Cast/mare
di Stabia, Piazza Circumvesuviana n.4, presso l'avv. Vincenzo
Ruggiero, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine
dell'atto di citazione ed autorizzazioni del Giudice Delegato,
dr. Catalano, del 15-7 e 23-9-1999
Attore
E
Sinergy Group s.n.c., in persona del socio amm.re, l.r.p.t.,
con sede in Cast/mare d Stabia, Via De Gasperi n.3
Convenuta-Contumace
CONCLUSIONI
Il procuratore del fallimento, all'udienza del 10-2-2004,
precisava le conclusioni riportandosi all'atto introduttivo
ed ai verbali di causa, chiedendo l'accoglimento della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo racc. a.r., in data 15-17 marzo
2000, la Castelcarni s.p.a., in persona del curatore, conveniva
in giudizio la Sinergy Group s.n.c., in persona del l.r.p.t.,
davanti al Tribunale di Torre Annunziata, esponendo quanto
segue:
1) La Castelcarni s.p.a. era un'impresa commerciale esercente
il commercio, all'ingrosso e al minuto, di animali vivi o
macellati e la conservazione degli stessi, nonché l'attività
di autotrasporti su strada per conto terzi.
2) Con sentenza del 23-24 marzo 1999 era stata dichiarata
fallita dall'epigrafato Tribunale.
3) Con contratto del 1° febbraio 1999 la Castelcarni aveva
concesso in locazione, ad uso commerciale, alla Lady Ghiottona
di Filomena Ercolano, due distente porzioni d'immobile (in
citazione individuate), della durata prevista di un anno dalla
stipula del contratto e per il canone di £.5.000.000#
mensili (iva inclusa), da corrispondere il giorno 5 di ogni
mese: contratto, peraltro, mai registrato presso il competente
ufficio del registro, e, quindi, privo di data certa anteriore
al fallimento Castelcarni.
4) In base al contratto, pertanto, le parti stabilivano il
relativo pagamento mediante l'emissione, in data 6 marzo 1999,
di n.12 pagherò cambiari da parte della Lady Ghiottona
all'ordine della Castelcarni, ognuna di 5 milioni, aventi
scadenza ogni 15 del mese, dal maggio 99 all'aprile 2000,
sì "coprendo" l'intera durata della locazione.
5) Le suddette 12 cambiali erano state tutte girate dalla
Castelcarni alla Sinergy Group s.n.c., che ne aveva incassato
gli importi di quelle sino al momento scadute.
6) Poiché, come detto, la Castelcarni era stata dichiarata
fallita in data 23/24-3-1999, le suddette girate risultano
tutte avvenute nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento
e siccome non v'è spazio per l'applicazione dell'art.68
l.f., esse vanno dichiarate inefficaci rispetto alla massa
passiva, ben potendo revocarsi il pagamento cambiario indipendentemente
dal fatto che la girata cambiaria non sia privata d'efficacia
e sia opponibile al fallimento.
Valutando, di conseguenza, la Sinergy Group come originario
creditore della Castelcarni, ed essendo essa a conoscenza
dell'insolvenza di quest'ultima, nel ricevere il pagamento
dalla Lady Ghiottona, incidente sulla posizione patrimoniale
della Castelcarni, si era alterata la par condicio creditorum.
Per tali motivi, infatti, il curatore attore, con missiva
del 26 luglio 1999, indirizzata sia all'emittente sia alla
girataria, aveva invitato e diffidato, inutilmente, la prima
dal pagare alla seconda le cambiali ancora da scadere, e di
far ciò all'istante curatela, nonché chiesto
alla convenuta di restituire quanto incassato.
Tanto premesso, nel produrre documentazione, il curatore fallimentare
intraprendeva il presente giudizio, al fine di:
1. accertare e dichiarare che le girate delle cambiali (emesse
dalla Lady Ghiottona) dalla Castelcarni alla Sinergy Group
sono inefficaci e, per l'effetto, revocarle ai sensi dell'art.67,
co.2, l.f.;
2. accertare e dichiarare che i pagamenti (indirettamente
eseguiti dalla Castelcarni) ricevuti dalla Sinergy sono inefficaci
e, per l'effetto, condannarla alla restituzione di tutte le
somme incassate oltre interessi e rivalutazione monetaria
sino all'effettivo soddisfo;
3. condannare essa Sinergy al pagamento delle spese, diritti
ed onorario di giudizio.
La Sinergy Group s.n.c., benché regolarmente citata,
non si costituiva, con conseguente dichiarazione di contumacia.
In termini probatori, si ammetteva l'interrogatorio formale
del l.r. di parte convenuta (che non sarebbe poi comparso),
disponendosi l'acquisizione del fascicolo della procedura
fallimentare. Sulle conclusioni di cui in epigrafe, pertanto,
la causa era assegnata a sentenza all'udienza del 10-2-2004,
concedendo all'attore il termine iniziale di cui all'art.190
c.p.c., per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda appare infondata e va, pertanto, respinta.
1. Ai sensi dell'art.67, co.2°, l.f. "sono
revocati,
se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato
d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed
esigibili, gli atti a titolo oneroso
, se compiuti entro
l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento".
E' la stessa parte attrice ad affermare, sin dall'atto di
citazione, che il contratto di locazione, riportante in calce
la data del 1° febbraio 1999, intercorso tra la Castelcarni
s.p.a. e la Lady Ghiottona non risulta essere stato registrato,
sicché esso è privo di data certa anteriore
al fallimento della locatrice, dichiarato il 24 marzo 1999.
Analogamente quanto ai 12 pagherò cambiari, rilasciati
dalla conduttrice all'ordine della Castelcarni, con data d'emissione
del 6 marzo 1999, ma privi di quella certezza temporale richiesta
e disciplinata dall'art.2704 c.c..
Ciò detto, e brevemente ricordato, non è stato
minimamente provato che l'emissione delle cambiali e, soprattutto,
le relative girate siano state effettuate realmente in epoca
anteriore alla declaratoria di fallimento: ed è noto
che ai fini della revocatoria è indispensabile che
gli atti siano intervenuti anteriormente alla pronuncia del
Tribunale.
1.1. Né a tal riguardo può sopperire l'assenza
del l.r. della convenuta per rendere l'interrogatorio formale,
comportamento che, ex art.232, co.1, c.p.c., legittima il
giudice, valutato ogni altro elemento di prova, a ritenere
come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio: al riguardo,
infatti, il capo di prova ammesso, il n.9) della citazione,
si limita a far riferimento all'evenienza dei pagamenti ricevuti
dalla convenuta ed effettuati dalla Lady Ghiottona, senza
alcun riferimento temporale.
2. L'esito del giudizio, in ogni caso, non sarebbe diverso
anche seguendo del tutto la prospettazione attorea.
Questi, si rammenta, ha affermato che le girate sono state
apposte anteriormente al fallimento, intervenendo successivamente
il pagamento liberatorio dell'emittente: all'uopo, sub 7)
dell'atto introduttivo, trascriveva essere "largamente
condivisa l'opinione per cui, ai fini dell'esercizio dell'azione
revocatoria fallimentare di un pagamento effettuato dal (futuro)
fallito mediante girata di una cambiale, il requisito temporale
del compimento dell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento
va accertato rispetto alla data della girata, non alla data
della riscossione del titolo. In altri termini, è revocabile,
ex art.67, co.2°, l.f., il pagamento di un debito tramite
girata di effetti cambiari".
2.1. Prima di affrontare ex professo la questione, sviluppata
dalla giurisprudenza e risolta, in tempi non solo recenti,
in maniera difforme da quella prospettata, appare opportuno
porre l'accento su alcuni aspetti inerenti alla girata.
E' noto che la cambiale circoli normalmente così (ma
non solo): ciò è statuito dall'art.15 del R.D.
14-12-1933 n.1669, ed esteso al vaglia (o pagherò)
cambiario dall'art.102.
E' pacifica, sia in dottrina, sia in giurisprudenza, la natura
unilaterale di tale dichiarazione cambiaria, per la quale
l'art.24 del citato Regio Decreto non richiede l'apposizione
della data: con essa, ex art.18, si trasferiscono al giratario
tutti i diritti inerenti al titolo cambiario.
Tale essendo, in breve, ovviamente, la funzione della girata,
al fine dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare,
per le ipotesi oggetto del presente giudizio (girata da parte
del futuro fallito), può statuirsi che il pagamento
(di cui all'art.67, co.2, l.f.) s'identifica con la riscossione
del titolo e non con la girata dello stesso (La cambiale è
un mero strumento di credito, e la sua emissione e trasmissione
non costituiscono pagamento, in quanto l'adempimento della
obbligazione portata dal titolo si verifica solo nel momento
in cui, alla scadenza, il debitore provvede ad onorarla. Ne
consegue che, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria
fallimentare, il momento rilevante per l'accertamento della
conoscenza dello stato di insolvenza è quello del pagamento,
e non quello della emissione o della girata della cambiale:
S.C., I, 21/1/1999, n.510).
2.2. Per quanto, infatti, sia stato discusso se l'atto solutorio
coincida con la mera trasmissione del titolo o con l'effettivo
pagamento, da tempo la giurisprudenza (Al fine dell'esercizio
dell'azione revocatoria fallimentare, nella ipotesi di girata
di una cambiale da parte del futuro fallito, il pagamento
è costituito dalla riscossione del titolo, non già
dalla girata dello stesso: S. C., I, 15/1/1994, n.357) è
giunta ad affermare che il momento rilevante è quello
del pagamento, sia perché la girata (come l'emissione
della cambiale) non può essere assimilata al pagamento,
sia perché è questo il momento depauperatorio,
potenzialmente lesivo della par condicio.
Bene, infatti, la Cassazione per ultimo citata, nel ricordare
la funzione della cambiale come mero strumento di credito,
rammentava che "secondo l'art.66 del R.D. 14 dicembre
1933, n. 1669, "se dal rapporto che diede causa alla
emissione o alla trasmissione della cambiale derivi un'azione,
questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione della
cambiale, salvo che si provi che vi fu novazione"",
concludendo consequenzialmente che "la permanenza dell'azione
causale si giustifica sul presupposto che la emissione o la
trasmissione della cambiale non costituisce pagamento".
3. Orbene, se in ossequio allo stato attuale della giurisprudenza,
dal quale non si ritiene di discostarvi, condividendolo, il
momento rilevante (soggettivamente ed oggettivamente) è
quello del pagamento, rectius della riscossione, e questa
è stata affermata come avvenuta dopo la pronuncia di
fallimento (v. date scadenze dei titoli), l'azione da intraprendere,
quanto meno alternativamente, era quella di cui all'art.44
l.f. (pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento),
come -molto presumibilmente- ipotizzato dallo stesso G.D.
che, nel provvedimento integrativo al presente giudizio, del
23-9-99 (in atti), autorizzava la curatela ad agire in revocatoria
"e/o per la dichiarazione di inefficacia
".
3.1. Né chi scrive può accogliere il petitum
attoreo, modificando in tal senso la domanda, stante l'ontologica
diversità delle due azioni (v. App. Bologna, 18/02/1995,
in Il Fallimento, 1995, 1227).
4. Nulla per le spese di lite, attesa la contumacia di parte
convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta
dalla Curatela della Castelcarni s.p.a., in persona del curatore
dott. Francesco Parlato, nei confronti della Sinergy Group
s.n.c., in persona del l.r.p.t., con atto di citazione notificato
il 15/17-3-2000, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) nulla per le spese.
Torre Annunziata,_________________
Il Giudice Unico
dr.Massimo Palescandolo
La cambiale è un mero strumento di credito, e la sua
emissione e trasmissione non costituiscono pagamento, in quanto
l'adempimento della obbligazione portata dal titolo si verifica
solo nel momento in cui, alla scadenza, il debitore provvede
ad onorarla. Ne consegue che, ai fini dell'esercizio dell'azione
revocatoria fallimentare, il momento rilevante per l'accertamento
della conoscenza dello stato di insolvenza è quello
del pagamento, e non quello della emissione o della girata
della cambiale.
Cass. civ., Sez.I, 21/01/1999, n.510
Al
fine dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare,
nella ipotesi di girata di una cambiale da parte del (futuro)
fallito, il pagamento è costituito dalla riscossione
del titolo, non già dalla girata dello stesso.
Cass. civ., Sez.I, 15/01/1994, n.357
In
tema di revoca di pagamenti effettuati a mezzo girata di effetti
cambiari, il momento cui occorre aver riguardo per stabilire
se il convenuto in revocatoria fosse a conoscenza dello stato
di insolvenza è quello del pagamento delle cambiali.
Trib. Verona, 08/03/1991
Nell'ipotesi
di azione revocatoria fallimentare di pagamenti avvenuti mediante
girata di titoli cambiari, il termine di un anno di cui al
2° comma dell'art. 67, l. fall., va computato rispetto
alla data della girata e non a quella del successivo pagamento,
cui deve essere invece fatto riferimento nel caso di rilascio
di pagherò cambiari diretti.
Trib. Milano, 20/06/1985
Poichè
sussiste una netta differenza tra l'azione revocatoria di
cui all'art. 67 l. fall. e quella diretta a far valere l'inefficacia,
rispetto ai creditori, degli atti compiuti dal fallito e dei
pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento
di cui all'art. 44 della medesima legge, è nulla la
sentenza di primo grado con la quale la domanda giudiziale
della curatela diretta alla revoca del pagamento compiuto
dal fallito veniva accolta sotto il profilo della inefficacia
prevista da tale ultima disposizione in quanto non è
in potere del giudicante sostituire d'ufficio una diversa
azione a quella formalmente proposta dalla parte attrice.
App. Bologna, 18/02/1995
PARTI IN CAUSA
Cassa risp. Ferrara C. Fall. soc. Toschi e altri
FONTE
Gius, 1995, 959
L'azione
di inefficacia, di cui all'art. 44 l. fall., si differenzia
da quella revocatoria prevista dall'art. 67, in quanto riguarda
gli atti compiuti dopo la dichiarazione di fallimento e prescinde
dalla conoscenza dello stato di insolvenza del debitore e
dall'idoneità dell'atto impugnato a recare pregiudizio
alle ragioni dei creditori. Pertanto, fatta valere la revoca
di un atto ai sensi dell'art. 67 l. fall., non può
procedersi di ufficio alla declaratoria di inefficacia ai
sensi del citato art. 44.
App. Bologna, 18/02/1995
PARTI IN CAUSA
Cassa risp. Ferrara C. Fall. soc. Toschi e altri
FONTE
Fallimento, 1995, 1227, nota di PROIETTI
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