Tribunale
di Torre Annunziata, Sentenza, 13 aprile 2005, Giudice Dott.
Massimo Palescandolo, nel
caso in cui il Giudice del Lavoro abbia riconosciuto un credito,
con dispositivo anteriore al fallimento, il GD è vincolato:
o ammette il credito come riconosciuto o autorizza il curatore
ad impugnare la sentenza, essendo irrilevante che la motivazione
sia stata depositata dopo la declaratoria di fallimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI Torre A.
II SEZ. CIV.
nelle persone dei magistrati:
dott. Francesco Paolo Amura Presidente
dott. Vincenzo Del Sorbo Giudice
dott. Massimo Palescandolo Giudice-est.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1267 del ruolo generale degli affari
contenziosi civili per l'anno 2002 avente ad
OGGETTO: domanda ex art.101 LF.
TRA
Russo Agnello, elettivamente domiciliato in Torre A., Via
C. Prisco n.2 presso lo studio dell'avv. Carolina Balzano,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore, Marco e Daniela
Mocella, giusta procura a margine del ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
Curatore del fallimento Giordano Maria Rosaria, in persona
del dr. Antonio Orza.
Resistente-Contumace
CONCLUSIONI all'udienza del 15-2-2005:
il ricorrente ha concluso come da atto introduttivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26-3-2002 al G.D. al fallimento
della società sopra menzionata, Russo Agnello, premesso
semplicemente d'esser creditore di Giordano Maria Rosaria
per la somma di £.89.974.917#, in virtù della
sentenza n.16648/97 del Pretore di Napoli, così come
risultante dall'atto di precetto del 30-1-98, chiedeva ex
art.101 LF, di essere ammesso in via privilegiata, trattandosi
di competenze di lavoro non corrisposte, al passivo concorsuale
per il relativo importo, pari ad € 46.468,17.
Radicatosi il contraddittorio, il curatore si opponeva all'accoglimento
dell'istanza, dapprima motivando il rifiuto per difetto di
legittimazione passiva, poi per il mancato riscontro del passaggio
in giudicato della citata sentenza.
Aperta la fase contenziosa, il curatore non si costituiva.
Nel corso istruttorio il ricorrente produceva la sentenza
in questione, quella d'appello ed altra documentazione; quindi,
precisate le conclusioni così come trascritte in epigrafe,
la causa, previa assegnazione dei termini per il deposito
della conclusionale, era riservata alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del curatore,
non costituitosi nella fase contenziosa del giudizio.
L'istanza tardiva è fondata e meritevole d'accoglimento.
La soluzione del presente giudizio trova il suo fondamento
normativo nell'art.95, co.3, l.f., che recita testualmente
"se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato,
è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere
il credito".
Dal certificato camerale allegato si ricava che Giordano Maria
Rosaria veniva dichiarata fallita in data 29 luglio 1997 e
che prima di detta dichiarazione di fallimento, il Giudice
del Lavoro di Napoli la condannava (in solido con altri convenuti)
al pagamento di £.48.868.681# a titolo di emolumenti
lavorativi (retribuzioni, straordinario, 13° e 14°
mensilità, preavviso e t.f.r.), a favore dell'odierno
ricorrente.
L'accertamento giurisdizionale di un credito, avvenuto prima
della dichiarazione di fallimento, vincola pertanto il G.D.
in sede di formazione dello stato passivo, nel senso che la
norma citata, nell'introdurre una deroga al principio generale
di cui all'art.52, co.2, l.f., gli sottrae la competenza di
tal ragione creditoria: l'alternativa, infatti, è o
l'accoglimento, così come risulta accertato in giudizio,
o l'autorizzazione al curatore ad impugnare la sentenza innanzi
al Giudice ordinario.
- Il chiaro tenore della norma ha avuto un'ulteriore precisazione
da parte della Cassazione a Sezioni Unite, peraltro ben datata
ma sempre attuale, proprio in relazione ai giudizi soggetti
al rito del lavoro, ossia in merito alla sua applicazione
anche al solo dispositivo letto in udienza (Cass. civile,
Sez. Unite, 23-10-1986, n.6225: "Al fine dell'applicazione
dell'art.95 del terzo comma del R.D. 16 marzo 1942 n.267,
a
norma del quale, dopo una pronuncia di primo grado, da cui
risulti il credito, il credito stesso si sottrae alla procedura
concorsuale della formazione dello stato passivo, e si rende
necessaria, se si vuole non ammetterlo, l' impugnazione di
quella pronuncia in sede ordinaria, occorre fare riferimento,
nel caso di processo soggetto al rito del lavoro, alla data
del dispositivo letto in udienza, che esprime il suddetto
accertamento giurisdizionale del credito, mentre resta in
proposito irrilevante la posteriorità della motivazione
a sostegno della relativa decisione").
Nel nostro caso, così come da documentazione allegata,
è provato che il dispositivo del Giudice del Lavoro
locale fu letto e, quindi, pubblicato in data 19 giugno 1997,
mentre il fallimento interveniva - come già trascritto
- il successivo 29 luglio; per quanto appena argomentato,
l'evenienza che la motivazione veniva depositata nell'agosto
1997, e, quindi, dopo la dichiarazione di fallimento, è
giuridicamente ininfluente.
- Il credito vantato, invero, è irrevocabilmente consacrato,
giacché la sentenza del Pretore è da ritenere
definitiva, avendo il Tribunale del Lavoro di Napoli, in funzione
di giudice d'appello, dichiarato inammissibile il relativo
gravame con sentenza del 11-3/15-6-2004, sul presupposto dell'accertato
difetto di legittimazione processuale in capo alla Giordano,
il cui status di fallita inibiva qualsiasi atto processuale.
Non v'è, quindi, spazio per alcun'ulteriore disquisizione,
dovendo il ricorso accogliersi nei termini già accertati,
così come specificati nell'atto di precetto, ovvero
per l'importo di euro 46.468,17.
Sulle somme anzidette, da ammettere al passivo concorsuale
con il privilegio generale mobiliare di cui all'art.2751 bis
n.1 c.c., competono, parimenti in privilegio, la rivalutazione
monetaria secondo indici ISTAT dalla data di maturazione al
dì dell'approvazione dello stato passivo e gli interessi
legali dalla maturazione alla data della vendita mobiliare.
Motivi d'equità giustificano la dichiarazione d'irripetibilità
delle spese e degli onorari di giudizio, in guisa da lasciarli
a carico dell'istante.
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando sull'istanza ex
art. 101 LF proposta da Russo Agnello, con ricorso depositato
il 26 marzo 2002, nei confronti del curatore del fallimento
della Giordano Maria Rosaria, ogni ulteriore pretesa rigettata,
così provvede:
a) dichiara la contumacia del curatore;
b) accoglie la domanda e, per l'effetto, ammette la ricorrente
al passivo del suindicato fallimento con il privilegio di
cui all'art.2751 bis n.1 cc per la somma di euro 46.468,17,
con rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla maturazione
alla data di approvazione dello stato passivo ed interessi
legali dalla maturazione al dì della vendita mobiliare,
rivalutazione ed interessi parimenti con l'indicato privilegio;
c) dichiara irripetibili le spese e le competenze di causa.
Così deciso in Torre A. nella camera di consiglio della
II Sez. Civ. del tribunale, in data 13 aprile 2005.
Il
Giudice Estensore
dr. Massimo Palescandolo
Il
Presidente
dr. Francesco P. Amura
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