Tribunale
di Torre Annunziata - Sezione di Gragnano, Ordinanza, 24 giugno
2005, Giudice Dott. Giovanni
De Angelis,
Sequestro ante causam di un'azienda ceduta nel periodo di
incubazione del fallimento, ritenendo sussistente una controversia
sulla proprietà o sul possesso, atteso che la proponenda
azione di merito era da individuarsi nella revocatoria ex
art. 67 L.F. della cessione d'azienda
Ordinanza n. 17/05
N. 250/GR/04/S
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE DISTACCATA DI GRAGNANO
In persona del Giudice dott. Giovanni De Angelis, in funzione
di giudice monocratico, ha pronunciasto sciogliendo la riserva
formulata, la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n° 250/GR/04/AC del r.g.a.c./spec.
avente ad oggetto RICORSO PER SEQUESTRO GIUDIZIARIO, vertente
TRA
FALLIMENTO *********, in persona del curatore, elettivamente
domiciliato in *******, presso l'avv. *********, che lo rappresenta
e difende come da procura in atti
Ricorrente
E
********* s.a.s. in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliato in ***** alla Via ****** presso
l'avv. ******* che lo rappresenta e difende come da procura
in atti
Resistente
****
Presupposti noti i contenuti della domanda cautelare e delle
difese svolte dalle parti negli atti introduttivi e nelle
memorie depositate, la richiesta di sequestro giudiziario
formulata in questa sede da parte istante, ad avviso di questo
Tribunale appare - sulla base del sommario accertamento consentito
dal rito e fatta ovviamente salva ogni diversa e contraria
valutazione in altra eventuale fase del giudizio - fondata
per le ragioni che seguono.
Quanto all'ammissibilità della misura richiesta, costituisce
principio ormai consolidato e condiviso da questo Tribunale,
che si è in presenza di una controversia sulla proprietà
o il possesso, ai fini della concessione del sequestro giudiziario,
non soltanto quando siano o saranno esperite le caratteristiche
azioni di rivendica, di manutenzione o di reintegrazione ma
anche nel caso che sia stata proposta o debba proporsi un'azione
contrattuale che, se accolta, importi condanna alla restituzione
di un bene o in ipotesi di azioni personali aventi ad oggetto
la restituzione della cosa da altri detenuta, in quanto il
termine "possesso", usata dall'art. 670 c.p.c. unitamente
a quello di proprietà, non va inteso in senso strettamente
letterale, rientrando in esso anche la detenzione (c.f.r.
Cass. Sez. I Civ. 14.11.1994 n. 9645, nonché Cass.
1459/66., 2000/67, 1757/89, 2342/72, 1037/76, 854/82, 5066/84,
6038/86, 5899/87, 6324/87, 1344/89). Pertanto è da
ritenersi ammissibile il sequestro giudiziario in ogni ipotesi
in cui risulti proposta, o debba proporsi, l'azione di risoluzione,
rescissione, nullità o annullamento o accertamento
della simulazione di un rapporto obbligatorio che si riferisca
ad un bene suscettibile di formarne oggetto, se però
collegata alla pretesa di ottenere la riconsegna dello stesso
bene. Infatti, la misura cautelare di cui si pretende l'emanazione,
essendo teleologicamente indirizzata ad assicurare nelle more
del giudizio di merito la custodia e la gestione del bene,
presuppone che del medesimo bene venga necessariamente chiesta
la restituzione.
E' alla luce di tali principi, dunque, che va verificato se
la chiesta misura cautelare sia connotata del requisito minimo
della strumentalità rispetto alla domanda di merito
a proporsi.
Va al riguardo osservato che l'odierno ricorrente, come agevolmente
può ricavarsi dalla lettura del ricorso introduttivo,
ha richiesto autorizzarsi il sequestro giudiziario "dei
beni siti in Gragnano, alla Via R. Viviani n. 5, di cui alla
scrittura privata autenticata per notaio Lucio Pentangelo
del 31.10.2003" e meglio analiticamente indicati nell'estratto
del libro dei cespiti ammortizzabili della fallita, in vista
di una controversia a promuoversi volta ad accertare la ricorrenza,
in detto negozio, dei presupposti per l'applicazione dell'art.
67 L.F. e, per l'effetto, ad ottenere la revoca del contratto
di cessione d'azienda del 31.10.2003 (c.f.r. ricorso). Orbene,
considerato che in caso di esito vittorioso dell'azione revocatoria
fallimentare il bene deve essere necessariamente e materialmente
acquisito dall'ufficio fallimentare ai fini della sua liquidazione
nell'ambito della pendente esecuzione concorsuale (e tanto
attraverso la sentenza di merito di revoca del negozio traslativo
della proprietà del bene stesso, con conseguente condanna
del terzo acquirente alla restituzione dello stesso laddove
il curatore ne abbia fatto domanda, ovvero in difetto di domanda,
attraverso il decreto di acquisizione ex art. 25 L.F. da parte
del giudice delegato), non può revocarsi in dubbio
come l'ineunda azione di merito prospettata dalla curatela
ricorrente sia teleologicamente indirizzata ad ottenere, previa
declaratoria di inefficacia del negozio traslativo, anche
la restituzione al fallimento del bene o dei beni oggetto
di trasferimento, donde l'ammissibilità della chiesta
misura cautelare, chiaramente strumentale rispetto a detta
azione di merito.
I rilievi che precedono, inoltre, consentono di ritenere la
sussistenza di una controversia in ordine alla proprietà
dei beni de quibus, ciò che costituisce il primo dei
requisiti richiesti dall'art. 670 n. 1 c.p.c. per la concessione
della misura cautelare ivi prevista.
In ordine al requisito del c.d. fumus boni iuris, poi, occorre
accertare l'esistenza del diritto fatto valere in termini
di verosimiglianza, ovvero di probabilità, stante la
necessaria sommarietà che caratterizza il rito cautelare.
Tale accertamento deve concludersi con esito positivo, attesa
la evidente sproporzione tra la prestazione eseguita dalla
fallita (ossia la cessione dell'azienda con il menzionato
contratto del 28.10.2003/31.10.2003 per il prezzo complessivo
di € 22.490,00, di cui € 5.500,00 per l'avviamento
ed € 16.990,00 per le attrezzature e l'arredamento) e
la controprestazione ricevuta dal terzo acquirente, al quale
sono stati trasferiti i macchinari, le attrezzature, gli impianti
e l'arredamento dell'azienda (c.f.r. libro dei cespiti ammortizzabili
prodotto in copia autentica dal ricorrente) per un controvalore
sensibilmente inferiore a quello reale. Sul punto è
sufficiente rilevare come nel cennato libro dei cespiti ammortizzabili
della fallita in bonis gli stessi vengono valutati - all'atto
dell'acquisto (anno 2002) - complessivamente in € 80.800,00,
mentre nel contratto di cessione d'azienda 28.10.2003/31.10.2003
il loro valore viene individuato in complessivi € 16.990,00,
di guisa da apparire inverosimile un corrispettivo per l'acquisto
di beni inferiore a circa la quarta parte di quanto stimato
all'atto dell'acquisto dei medesimi, avvenuto circa un anno
e mezzo prima della loro cessione.
Con riferimento, invece, all'opportunità di provvedere
alla custodia dei beni in questione, costituente l'altro requisito
richiesto dall'art. 670 n. 1 c.p.c. deve ritenersi la stessa
sussistente quando lo stato di fatto esistente in pendenza
del giudizio comporta la possibilità che si determinino
situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso,
senza che possa diversamente rilevare la mera capacità
di gestione dei beni della parte che li possiede (in tal senso
Cass. Civ. Sez II 27-9-2003 n. 9729).
Nella specie, trattandosi di beni mobili non registrati, risulta
non improbabile l'evenienza di una loro alienazione a terzi,
con conseguente impossibilità per la curatela ricorrente
di veder soddisfatto il proprio diritto, verosimilmente sussistente
per quanto sopra esposto.
Va infine opportunamente individuato nella persona della parte
ricorrente, ai sensi dell'art. 676 comma 2 c.p.c., il custode
giudiziario dei beni a sequestrarsi
PQM
Visti gli artt. 670 n. 1, 676 e 669-bis c.p.c.,
1. Autorizza il sequestro giudiziario dei beni meglio analiticamente
indicati nell'estratto del libro dei cespiti ammortizzabili
della fallita in atti;
2. Nomina custode giudiziario il curatore del FALLIMENTO *****
con l'obbligo di amministrare i beni sequestrati con la diligenza
del buon padre di famiglia, anche traendone eventuali frutti
(ad es. attraverso la cessione temporanea in uso) e di adottare
tutti i rimedi necessari a preservarne l'integrità
e la funzionalità;
3. fissa il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione
del presente provvedimento per l'inizio del giudizio di merito.
Si comunichi.
Gragnano, 21 giugno 2005
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni De Angelis)
DEPOSITATO
IN CANCELLERIA IL 24-6-2005
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