Tribunale di Torre Annunziata - Sezione di Gragnano, Ordinanza, 24 giugno 2005, Giudice Dott. Giovanni De Angelis, Sequestro ante causam di un'azienda ceduta nel periodo di incubazione del fallimento, ritenendo sussistente una controversia sulla proprietà o sul possesso, atteso che la proponenda azione di merito era da individuarsi nella revocatoria ex art. 67 L.F. della cessione d'azienda

Ordinanza n. 17/05
N. 250/GR/04/S
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE DISTACCATA DI GRAGNANO
In persona del Giudice dott. Giovanni De Angelis, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciasto sciogliendo la riserva formulata, la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n° 250/GR/04/AC del r.g.a.c./spec. avente ad oggetto RICORSO PER SEQUESTRO GIUDIZIARIO, vertente
TRA
FALLIMENTO *********, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in *******, presso l'avv. *********, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
E
********* s.a.s. in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ***** alla Via ****** presso l'avv. ******* che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Resistente
****
Presupposti noti i contenuti della domanda cautelare e delle difese svolte dalle parti negli atti introduttivi e nelle memorie depositate, la richiesta di sequestro giudiziario formulata in questa sede da parte istante, ad avviso di questo Tribunale appare - sulla base del sommario accertamento consentito dal rito e fatta ovviamente salva ogni diversa e contraria valutazione in altra eventuale fase del giudizio - fondata per le ragioni che seguono.
Quanto all'ammissibilità della misura richiesta, costituisce principio ormai consolidato e condiviso da questo Tribunale, che si è in presenza di una controversia sulla proprietà o il possesso, ai fini della concessione del sequestro giudiziario, non soltanto quando siano o saranno esperite le caratteristiche azioni di rivendica, di manutenzione o di reintegrazione ma anche nel caso che sia stata proposta o debba proporsi un'azione contrattuale che, se accolta, importi condanna alla restituzione di un bene o in ipotesi di azioni personali aventi ad oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta, in quanto il termine "possesso", usata dall'art. 670 c.p.c. unitamente a quello di proprietà, non va inteso in senso strettamente letterale, rientrando in esso anche la detenzione (c.f.r. Cass. Sez. I Civ. 14.11.1994 n. 9645, nonché Cass. 1459/66., 2000/67, 1757/89, 2342/72, 1037/76, 854/82, 5066/84, 6038/86, 5899/87, 6324/87, 1344/89). Pertanto è da ritenersi ammissibile il sequestro giudiziario in ogni ipotesi in cui risulti proposta, o debba proporsi, l'azione di risoluzione, rescissione, nullità o annullamento o accertamento della simulazione di un rapporto obbligatorio che si riferisca ad un bene suscettibile di formarne oggetto, se però collegata alla pretesa di ottenere la riconsegna dello stesso bene. Infatti, la misura cautelare di cui si pretende l'emanazione, essendo teleologicamente indirizzata ad assicurare nelle more del giudizio di merito la custodia e la gestione del bene, presuppone che del medesimo bene venga necessariamente chiesta la restituzione.
E' alla luce di tali principi, dunque, che va verificato se la chiesta misura cautelare sia connotata del requisito minimo della strumentalità rispetto alla domanda di merito a proporsi.
Va al riguardo osservato che l'odierno ricorrente, come agevolmente può ricavarsi dalla lettura del ricorso introduttivo, ha richiesto autorizzarsi il sequestro giudiziario "dei beni siti in Gragnano, alla Via R. Viviani n. 5, di cui alla scrittura privata autenticata per notaio Lucio Pentangelo del 31.10.2003" e meglio analiticamente indicati nell'estratto del libro dei cespiti ammortizzabili della fallita, in vista di una controversia a promuoversi volta ad accertare la ricorrenza, in detto negozio, dei presupposti per l'applicazione dell'art. 67 L.F. e, per l'effetto, ad ottenere la revoca del contratto di cessione d'azienda del 31.10.2003 (c.f.r. ricorso). Orbene, considerato che in caso di esito vittorioso dell'azione revocatoria fallimentare il bene deve essere necessariamente e materialmente acquisito dall'ufficio fallimentare ai fini della sua liquidazione nell'ambito della pendente esecuzione concorsuale (e tanto attraverso la sentenza di merito di revoca del negozio traslativo della proprietà del bene stesso, con conseguente condanna del terzo acquirente alla restituzione dello stesso laddove il curatore ne abbia fatto domanda, ovvero in difetto di domanda, attraverso il decreto di acquisizione ex art. 25 L.F. da parte del giudice delegato), non può revocarsi in dubbio come l'ineunda azione di merito prospettata dalla curatela ricorrente sia teleologicamente indirizzata ad ottenere, previa declaratoria di inefficacia del negozio traslativo, anche la restituzione al fallimento del bene o dei beni oggetto di trasferimento, donde l'ammissibilità della chiesta misura cautelare, chiaramente strumentale rispetto a detta azione di merito.
I rilievi che precedono, inoltre, consentono di ritenere la sussistenza di una controversia in ordine alla proprietà dei beni de quibus, ciò che costituisce il primo dei requisiti richiesti dall'art. 670 n. 1 c.p.c. per la concessione della misura cautelare ivi prevista.
In ordine al requisito del c.d. fumus boni iuris, poi, occorre accertare l'esistenza del diritto fatto valere in termini di verosimiglianza, ovvero di probabilità, stante la necessaria sommarietà che caratterizza il rito cautelare. Tale accertamento deve concludersi con esito positivo, attesa la evidente sproporzione tra la prestazione eseguita dalla fallita (ossia la cessione dell'azienda con il menzionato contratto del 28.10.2003/31.10.2003 per il prezzo complessivo di € 22.490,00, di cui € 5.500,00 per l'avviamento ed € 16.990,00 per le attrezzature e l'arredamento) e la controprestazione ricevuta dal terzo acquirente, al quale sono stati trasferiti i macchinari, le attrezzature, gli impianti e l'arredamento dell'azienda (c.f.r. libro dei cespiti ammortizzabili prodotto in copia autentica dal ricorrente) per un controvalore sensibilmente inferiore a quello reale. Sul punto è sufficiente rilevare come nel cennato libro dei cespiti ammortizzabili della fallita in bonis gli stessi vengono valutati - all'atto dell'acquisto (anno 2002) - complessivamente in € 80.800,00, mentre nel contratto di cessione d'azienda 28.10.2003/31.10.2003 il loro valore viene individuato in complessivi € 16.990,00, di guisa da apparire inverosimile un corrispettivo per l'acquisto di beni inferiore a circa la quarta parte di quanto stimato all'atto dell'acquisto dei medesimi, avvenuto circa un anno e mezzo prima della loro cessione.
Con riferimento, invece, all'opportunità di provvedere alla custodia dei beni in questione, costituente l'altro requisito richiesto dall'art. 670 n. 1 c.p.c. deve ritenersi la stessa sussistente quando lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporta la possibilità che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso, senza che possa diversamente rilevare la mera capacità di gestione dei beni della parte che li possiede (in tal senso Cass. Civ. Sez II 27-9-2003 n. 9729).
Nella specie, trattandosi di beni mobili non registrati, risulta non improbabile l'evenienza di una loro alienazione a terzi, con conseguente impossibilità per la curatela ricorrente di veder soddisfatto il proprio diritto, verosimilmente sussistente per quanto sopra esposto.
Va infine opportunamente individuato nella persona della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 676 comma 2 c.p.c., il custode giudiziario dei beni a sequestrarsi
PQM
Visti gli artt. 670 n. 1, 676 e 669-bis c.p.c.,
1. Autorizza il sequestro giudiziario dei beni meglio analiticamente indicati nell'estratto del libro dei cespiti ammortizzabili della fallita in atti;
2. Nomina custode giudiziario il curatore del FALLIMENTO ***** con l'obbligo di amministrare i beni sequestrati con la diligenza del buon padre di famiglia, anche traendone eventuali frutti (ad es. attraverso la cessione temporanea in uso) e di adottare tutti i rimedi necessari a preservarne l'integrità e la funzionalità;
3. fissa il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento per l'inizio del giudizio di merito.
Si comunichi.
Gragnano, 21 giugno 2005
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni De Angelis)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 24-6-2005

 
 











 

 

 


2000 (c) ilFallimento.it - Ideato e diretto dal Dott. Raimondo Olmo
Torre Annunziata (Napoli) - Corso Umberto I, n.242