Tribunale
di Torre Annunziata, Sentenza, dicembre 2004, Giudice Dott.
Massimo Palescandolo,
Datio in solutum, avendo l'attore restituito parte della merce
acquistata dopo il protesto degli assegni, dati in acconto
per pagamento di più forniture-reso quale pagamento
anomalo - inefficacia-restituzione merce o equivalente monetario.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
II SEZ.CIV.
il dott.Massimo Palescandolo,
in qualità di giudice unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.379 del ruolo generale degli affari
contenziosi civili per l'anno 2002 avente ad
OGGETTO: revocatoria ex art.67, co.1, n.2 L.F.
TRA
Curatore del fallimento Vitiello Gennaro, in persona della
dr.ssa Giovanna Iovene, elettivamente domiciliato in Vico
E., Via S. Ciro n.3, presso lo studio dell'avv. Gennaro Cioffi,
dal quale è rappresentato e difeso, giusto mandato
a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore
ed autorizzazione del G.D. del 1-6-2004
Attore
E
Manifattura Foderami Cozzolino s.p.a. (già Foderami
Cozzolino s.r.l.), in persona del l.r.p.t., elettivamente
domiciliata in Sorrento, C.so Italia n.238, rappresentata
e difesa dall'avv. Carminantonio del Plato, giusto mandato
in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
CONCLUSIONI all'udienza del 15-7-2004, si costituiva il nuovo
difensore del fallimento che si riportava alle precedenti
richieste, delle quali chiedeva l'accoglimento; il difensore
della convenuta concludeva per il rigetto della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo posta con raccomandata
del 30-1-2002, pel tramite di diverso difensore, il curatore
del fallimento Vitiello Gennaro, dichiarato con sentenza n.63
del 22/23 dicembre 1999 dal Tribunale locale, chiamava a comparire
innanzi a quest'autorità giudiziaria la Manifattura
Foderami Cozzolino s.p.a. (già Foderami Cozzolino s.r.l.),
in persona del l.r.p.t., esponendo che:------------
- dall'esame della documentazione si era rilevato che il fallito,
nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento, non
aveva compiuto alcun pagamento per quanto acquistato, tranne
che alla ditta convenuta, alla quale aveva effettuato un "reso"
senza causale di circa £.20.000.000# di tessuti, precedentemente
acquistati;
- detta operazione di "reso", del valore di 20 milioni
di lire, avente ad oggetto m.2252 di tessuto di cotone smerigliato
e m.587 di cotone smerigliato trapuntato, del 29 marzo 1999,
era provata sia dalla bolla d'accompagnamento, firmata da
Antonio Marino, addetto al ritiro per conto della convenuta,
sia dalla stessa istanza di fallimento (con relativi allegati)
della Foderami (n.2 effetti protestati il 7/1 e 4/2/1999,
entrambe di £.10.000.000#), oltre che da quanto dichiarato
dal fallito alla curatela;
- la convenuta aveva, invece, negato di aver ricevuto indietro
detta merce;
- l'importo recato dagli effetti, protestati nel gennaio-febbraio
99, coincideva con il valore della merce consegnata nel marzo
successivo;
- alla convenuta, infine, era ben noto lo stato di decozione
della ditta del Vitello, in virtù dei rapporti commerciali
di vecchia data, operando entrambi nel settore dell'abbigliamento
all'ingrosso nella stessa provincia napoletana.
Tanto descritto, previo accertamento del "reso"
nei termini rappresentati, chiedeva revocarsi la suddetta
operazione, concretante una datio in solutum, e per l'effetto,
condannare la convenuta alla restituzione della merce alla
curatela istante, o, se impossibile, dell'equivalente pecuniario,
con il favore delle spese e competenze di lite.
La convenuta si costituiva eccependo che:------
- la riconsegna della merce non era mai avvenuta, giacché
la "famigerata" bolla era un foglio privo d'intestazione,
con firma difficilmente decifrabile e mancante d'alcun riferimento
a qualsivoglia fornitura effettuata dalla convenuta alla ditta
poi fallita;
- a corredo dell'istanza di fallimento, essa Foderami aveva
allegato n.19 fatture, dell'importo totale di £.64.195.824#,
nonché un atto di precetto fondato su n.2 a/b, ognuno
di 10 milioni di lire, tornati insoluti e protestati, sicché
non era dato comprendere come tal documentazione potesse dimostrare
la operazione di "reso";
- nessuna giuridica rilevanza poteva darsi alle dichiarazioni
del fallito, in sede d'interrogatorio da parte del curatore.
Ciò detto, concludeva per il rigetto della domanda
con il favore delle spese.
L'istruttoria contemplava, oltre alla produzione documentale,
l'interrogatorio formale del l.r. della convenuta e l'assunzione
dei testi di parte attrice.
Lo scrivente, infine, all'udienza del 15 luglio scorso, ritenuta
irrilevante la richiesta attorea di ordinare a parte convenuta,
di depositare la documentazione contabile in atti specificata,
assegnava la causa a sentenza, previa assegnazione del termine
per il deposito delle memorie conclusionali e di quelle di
replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda appare fondata e merita, pertanto, accoglimento.
1. La norma invocata dal fallimento prevede che "sono
revocati
gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti
ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali
di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione
di fallimento".
In linea generale in tale fattispecie rientrano tutti quei
pagamenti "anormali o anomali", giacché non
effettuati con denaro, o con titoli di credito ad esso equivalenti,
o conformi alla pratica commerciale, come gli assegni circolari
e bancari, le cambiali, i vaglia cambiari e similia.
In tale categoria, per costante giurisprudenza, vi rientra
anche la datio in solutum (dazione in pagamento), rubricata
dal codice civile "prestazione in luogo dell'adempimento"
(art.1197), che si concreta nella diversa prestazione che
il debitore esegue, col consenso del creditore, in sostituzione
di quella dovuta: è, pertanto, un contratto solutorio,
avente ad oggetto l'estinzione satisfattiva del credito.
La restituzione delle merci acquistate, effettuata dal compratore
al venditore, è, infatti, pacificamente revocabile,
quando costituisce datio in solutum, ossia quando emerge con
chiarezza che la prestazione perseguiva finalità satisfattoria
del proprio debito ("In tema di revocatoria fallimentare,
la restituzione al venditore di merci acquistate e non ancora
pagate, eseguita dal compratore al fine di estinguere ogni
pregresso rapporto, costituisce "datio in solutum"
qualificabile come mezzo anormale di pagamento ai sensi dell'art.67,
comma 1 n.2, l. fall": S.C., sez. I, 08/01/2001, n.193,
S.C., sez. I, 24/07/2000, n.9690).
2. Detto ciò in diritto, in fatto l'esito dell'istruzione
probatoria, insieme alla produzione documentale, conforta
l'assunto di parte attrice.
L'amministratore unico e l.r. della società convenuta,
sig. Ciro Cozzolino, in sede d'interrogatorio formale, in
merito alla vicenda del "reso", si limitava a negare
che ci fosse stata la restituzione di parte della merce, affermando
che gli assegni, poi protestati, si riferivano alla fornitura
di altra merce, attesi i vecchi rapporti commerciali; ammetteva
che i titoli erano stati post-datati, giacché alcune
fatture precedenti non erano state pagate dal Vitiello; confermava
di essere stato a conoscenza della crisi in cui versava il
Vitello: in sostanza, la deposizione era conforme alla posizione
processuale assunta in giudizio sino a quel momento. Antonio
Marino, teste di parte convenuta (si badi), costringeva quest'ultima
a modificare fattualmente gli eventi: il teste, infatti, dipendente
della Foderami, riferiva di essere stato incaricato dal suo
datore di lavoro ad andare a ritirare "della merce per
reso dal Vitiello"; aggiungeva, al riguardo, di averla
anche caricata sul camion, quando s'accorgeva che la merce
non era quella a suo tempo consegnata dal Cozzolino, sicché,
previo contatto telefonico con la ditta, provvedeva a scaricarla;
ammetteva di aver firmato una bolla di accompagnamento, non
fiscale, che aveva restituito al Vitiello, mentre questi avrebbe
dovuto restituire la sua.
Orbene, contrariamente a quanto trascritto in comparsa di
costituzione e risposta (la "famigerata" bolla del
altro
non è che un foglio senza alcuna intestazione, con
una firma difficilmente decifrabile e, soprattutto, senza
alcun riferimento a qualsivoglia fornitura effettuata
),
è emerso, invece, che la società convenuta aveva
incaricato un suo dipendente a ritirare parte della merce
a suo tempo venduta al Vitiello, che sottoscriveva anche una
ricevuta di consegna.
Se i fatti fossero andati tutti nei sensi riportati dal Marino,
non ci sarebbe stato motivo di ometterli completamente, salvo
poi a cambiare versione (firma sì, ma non ritiro) con
la chiara finalità di evitare un'eventuale perizia
sulla sottoscrizione, che avrebbe confermato la firma del
Marino; inoltre, del tutto incomprensibile è l'affermazione
(del teste) che avrebbe restituito la sua copia dopo aver
scaricato la merce, giacché se i tessuti fossero stati
lasciati sul posto, non ci sarebbe stato motivo per restituire
la copia della bolla di consegna, semplicemente da distruggere.
Il reso, pertanto, si è effettivamente verificato,
come comproverebbe già di per sé la dicitura
"Ricevo come reso dal sig. Vitiello", apposta sul
"foglio-bolla" del 29/03/99, e come ribadito dai
testi Gallo Immacolata e Vitiello Mariarosaria.
3. Invero, la deposizione dei testi appena menzionati, unitamente
alle prove documentali ed alle stesse dichiarazioni del Cozzolino,
danno conto di più forniture avutesi nel 1998, attestate
dalle n.19 fatture poste a base del ricorso di fallimento,
per un importo totale di £.64.195.824#.
A parziale pagamento del debito, il Vitiello girava al Cozzolino
due a/b, a se stesso intestati, che insoluti, erano protestati
il 7 gennaio ed il 4 febbraio 99, ragion per cui si provvedeva,
comprensibilmente, al "reso": d'altronde, stante
la totale sfiducia nei confronti del compratore (si ricordino
le dichiarazioni del Cozzolino), la Foderami presentava istanza
di fallimento il successivo 23 aprile 99.
3.1. Che la merce restituita, avente ad oggetto m.2252 di
tessuto di cotone smerigliato e m.587 di cotone smerigliato
trapuntato, sia pari a £.20.000.000# (ossia ad €
10.329,14) è logicamente arguibile dal fatto che il
reso si concretava a seguito dei protesti, ragion per cui
è logico che il recupero veniva commisurato in relazione
al valore dell'inadempimento.
4. Nulla, infine, è a dirsi in merito alla sussistenza
del presupposto soggettivo (relativamente presunto per legge),
avendo il Cozzolino addirittura ammesso la conoscenza dello
stato d'insolvenza in cui versava la controparte.
Ne consegue, pertanto, la dichiarazione d'inefficacia della
operazione effettuata dal Vitiello alla Manifattura Foderami
Cozzolino s.p.a. (già Foderami Cozzolino s.r.l.), con
condanna di questi alla restituzione dei tessuti alla curatela
istante, ovvero, nella materiale impossibilità di restituzione,
al pagamento dell'importo di € 10.329,14, oltre interessi,
nella misura legale, fino all'effettivo soddisfo: attesa la
natura costitutiva della presente sentenza, gli stessi decorreranno
dal momento della notifica della domanda giudiziale.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano
in complessivi euro 1.251,02, di cui euro 832,91 per onorario
di avvocato, euro 313,17 per diritti, euro 104,94 per spese,
nonché spese generali (12,5% su diritti ed onorari,
ex art.14 D.M. Giustizia 8-4-2004 n.127), oltre i.v.a. e c.p.a..
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta,
con citazione del 30 gennaio 2002, dal curatore del fallimento
Vitiello Gennaro nei confronti della Manifattura Foderami
Cozzolino s.p.a. (già Foderami Cozzolino s.r.l.), in
persona del l.r.p.t., ogni ulteriore istanza ed eccezione
disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la inefficacia
della restituzione dei m.2252 di tessuto di cotone smerigliato
e dei m.587 di cotone smerigliato trapuntato, effettuata da
Vitiello Gennaro alla convenuta, in quanto concretante una
"datio in solutum";
b) pronuncia ex art.67 co.1° n.2) LF la revocatoria della
operazione anzidetta, condannando la Manifattura Foderami
Cozzolino s.p.a. (già Foderami Cozzolino s.r.l.), in
persona del l.r.p.t. a restituire i tessuti alla curatela
attrice, ovvero, in subordine, l'equivalente monetario di
€ 10.329,14, oltre interessi come da motivazione;
c) condanna parte convenuta alle spese del presente giudizio,
come liquidate nella parte motiva della presente sentenza.
Torre A.,___________________
Il Giudice
dott. Massimo Palescandolo
Costituiscono mezzi anormali di pagamento le cessioni di beni,
le datio in solutum e, in genere, tutti gli atti in cui il
danaro entra in funzione non quale strumento di immediata
e diretta soluzione ma in via mediata e indiretta, quale effetto
finale di altre forme negoziali. In particolare lo scopo di
estinguere una pregressa passività come motivo ulteriore
rispetto alla causa dei singoli negozi conferisce all'intera
operazione costituita da negozi collegati, carattere anormale
e qualifica come tale anche l'atto finale, di estinzione del
debito. (Nella specie in applicazione del riferito principio
si è ritenuto costituisse mezzo anormale di pagamento
l'estinzione di un mutuo, contratto con un istituto di credito,
tramite negozi collegati di apertura di un conto corrente
e di successiva abilitazione al prelievo di somme ivi depositate
in favore del creditore).
S.C., sez. I, 19/11/2003, n.17540
Qualora un debito pecuniario, scaduto ed esigibile, venga
estinto dall'obbligato mediante una prestazione diversa, consistente
nel trasferimento di una "res pro pecunia", la ricorrenza
di una "datio in solutum", ed il suo conseguente
assoggettamento, in considerazione della non normalità
del mezzo di pagamento, ad azione revocatoria fallimentare
a norma dell'ar. 67 comma 1 n. 2. r.d. 16 marzo 1942 n. 267,
va riconosciuta indipendentemente dallo strumento negoziale
adottato dalle parti per attuare il suddetto, e, quindi, anche
quando il trasferimento medesimo sia effetto di un valido
contratto di compravendita che evidenzi l'indicato intento
dei contraenti per la mancata corresponsione del prezzo della
vendita.
S.C., sez. I, 24/07/2000, n.9690
In
tema di revocatoria fallimentare, la restituzione al venditore
di merci acquistate e non ancora pagate, eseguita dal compratore
al fine di estinguere ogni pregresso rapporto, costituisce
"datio in solutum", qualificabile come mezzo anormale
di pagamento ai sensi dell'art. 67, comma 1, l. fall.
S.C., sez. I, 24/07/2000, n.9690
E'
assoggettabile a revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art.
67 comma 1 l. fall. la prestazione eseguita dal fallito, quando
si possa ravvisare nell'atto una forma di pagamento anormale,
qualificabile come "datio in solutum", purchè
sia provato inequivocabilmente che tale prestazione perseguiva
una finalità satisfattoria del proprio debito.
S.C., sez. I, 13/07/1999, n.7406
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