Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza, dicembre 2004, Giudice Dott. Massimo Palescandolo, Datio in solutum, avendo l'attore restituito parte della merce acquistata dopo il protesto degli assegni, dati in acconto per pagamento di più forniture-reso quale pagamento anomalo - inefficacia-restituzione merce o equivalente monetario.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
II SEZ.CIV.
il dott.Massimo Palescandolo,
in qualità di giudice unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.379 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2002 avente ad
OGGETTO: revocatoria ex art.67, co.1, n.2 L.F.
TRA
Curatore del fallimento Vitiello Gennaro, in persona della dr.ssa Giovanna Iovene, elettivamente domiciliato in Vico E., Via S. Ciro n.3, presso lo studio dell'avv. Gennaro Cioffi, dal quale è rappresentato e difeso, giusto mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore ed autorizzazione del G.D. del 1-6-2004
Attore
E
Manifattura Foderami Cozzolino s.p.a. (già Foderami Cozzolino s.r.l.), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Sorrento, C.so Italia n.238, rappresentata e difesa dall'avv. Carminantonio del Plato, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
CONCLUSIONI all'udienza del 15-7-2004, si costituiva il nuovo difensore del fallimento che si riportava alle precedenti richieste, delle quali chiedeva l'accoglimento; il difensore della convenuta concludeva per il rigetto della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo posta con raccomandata del 30-1-2002, pel tramite di diverso difensore, il curatore del fallimento Vitiello Gennaro, dichiarato con sentenza n.63 del 22/23 dicembre 1999 dal Tribunale locale, chiamava a comparire innanzi a quest'autorità giudiziaria la Manifattura Foderami Cozzolino s.p.a. (già Foderami Cozzolino s.r.l.), in persona del l.r.p.t., esponendo che:------------
- dall'esame della documentazione si era rilevato che il fallito, nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento, non aveva compiuto alcun pagamento per quanto acquistato, tranne che alla ditta convenuta, alla quale aveva effettuato un "reso" senza causale di circa £.20.000.000# di tessuti, precedentemente acquistati;
- detta operazione di "reso", del valore di 20 milioni di lire, avente ad oggetto m.2252 di tessuto di cotone smerigliato e m.587 di cotone smerigliato trapuntato, del 29 marzo 1999, era provata sia dalla bolla d'accompagnamento, firmata da Antonio Marino, addetto al ritiro per conto della convenuta, sia dalla stessa istanza di fallimento (con relativi allegati) della Foderami (n.2 effetti protestati il 7/1 e 4/2/1999, entrambe di £.10.000.000#), oltre che da quanto dichiarato dal fallito alla curatela;
- la convenuta aveva, invece, negato di aver ricevuto indietro detta merce;
- l'importo recato dagli effetti, protestati nel gennaio-febbraio 99, coincideva con il valore della merce consegnata nel marzo successivo;
- alla convenuta, infine, era ben noto lo stato di decozione della ditta del Vitello, in virtù dei rapporti commerciali di vecchia data, operando entrambi nel settore dell'abbigliamento all'ingrosso nella stessa provincia napoletana.
Tanto descritto, previo accertamento del "reso" nei termini rappresentati, chiedeva revocarsi la suddetta operazione, concretante una datio in solutum, e per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione della merce alla curatela istante, o, se impossibile, dell'equivalente pecuniario, con il favore delle spese e competenze di lite.
La convenuta si costituiva eccependo che:------
- la riconsegna della merce non era mai avvenuta, giacché la "famigerata" bolla era un foglio privo d'intestazione, con firma difficilmente decifrabile e mancante d'alcun riferimento a qualsivoglia fornitura effettuata dalla convenuta alla ditta poi fallita;
- a corredo dell'istanza di fallimento, essa Foderami aveva allegato n.19 fatture, dell'importo totale di £.64.195.824#, nonché un atto di precetto fondato su n.2 a/b, ognuno di 10 milioni di lire, tornati insoluti e protestati, sicché non era dato comprendere come tal documentazione potesse dimostrare la operazione di "reso";
- nessuna giuridica rilevanza poteva darsi alle dichiarazioni del fallito, in sede d'interrogatorio da parte del curatore.
Ciò detto, concludeva per il rigetto della domanda con il favore delle spese.
L'istruttoria contemplava, oltre alla produzione documentale, l'interrogatorio formale del l.r. della convenuta e l'assunzione dei testi di parte attrice.
Lo scrivente, infine, all'udienza del 15 luglio scorso, ritenuta irrilevante la richiesta attorea di ordinare a parte convenuta, di depositare la documentazione contabile in atti specificata, assegnava la causa a sentenza, previa assegnazione del termine per il deposito delle memorie conclusionali e di quelle di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda appare fondata e merita, pertanto, accoglimento.
1. La norma invocata dal fallimento prevede che "sono revocati…gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento".
In linea generale in tale fattispecie rientrano tutti quei pagamenti "anormali o anomali", giacché non effettuati con denaro, o con titoli di credito ad esso equivalenti, o conformi alla pratica commerciale, come gli assegni circolari e bancari, le cambiali, i vaglia cambiari e similia.
In tale categoria, per costante giurisprudenza, vi rientra anche la datio in solutum (dazione in pagamento), rubricata dal codice civile "prestazione in luogo dell'adempimento" (art.1197), che si concreta nella diversa prestazione che il debitore esegue, col consenso del creditore, in sostituzione di quella dovuta: è, pertanto, un contratto solutorio, avente ad oggetto l'estinzione satisfattiva del credito.
La restituzione delle merci acquistate, effettuata dal compratore al venditore, è, infatti, pacificamente revocabile, quando costituisce datio in solutum, ossia quando emerge con chiarezza che la prestazione perseguiva finalità satisfattoria del proprio debito ("In tema di revocatoria fallimentare, la restituzione al venditore di merci acquistate e non ancora pagate, eseguita dal compratore al fine di estinguere ogni pregresso rapporto, costituisce "datio in solutum" qualificabile come mezzo anormale di pagamento ai sensi dell'art.67, comma 1 n.2, l. fall": S.C., sez. I, 08/01/2001, n.193, S.C., sez. I, 24/07/2000, n.9690).
2. Detto ciò in diritto, in fatto l'esito dell'istruzione probatoria, insieme alla produzione documentale, conforta l'assunto di parte attrice.
L'amministratore unico e l.r. della società convenuta, sig. Ciro Cozzolino, in sede d'interrogatorio formale, in merito alla vicenda del "reso", si limitava a negare che ci fosse stata la restituzione di parte della merce, affermando che gli assegni, poi protestati, si riferivano alla fornitura di altra merce, attesi i vecchi rapporti commerciali; ammetteva che i titoli erano stati post-datati, giacché alcune fatture precedenti non erano state pagate dal Vitiello; confermava di essere stato a conoscenza della crisi in cui versava il Vitello: in sostanza, la deposizione era conforme alla posizione processuale assunta in giudizio sino a quel momento. Antonio Marino, teste di parte convenuta (si badi), costringeva quest'ultima a modificare fattualmente gli eventi: il teste, infatti, dipendente della Foderami, riferiva di essere stato incaricato dal suo datore di lavoro ad andare a ritirare "della merce per reso dal Vitiello"; aggiungeva, al riguardo, di averla anche caricata sul camion, quando s'accorgeva che la merce non era quella a suo tempo consegnata dal Cozzolino, sicché, previo contatto telefonico con la ditta, provvedeva a scaricarla; ammetteva di aver firmato una bolla di accompagnamento, non fiscale, che aveva restituito al Vitiello, mentre questi avrebbe dovuto restituire la sua.
Orbene, contrariamente a quanto trascritto in comparsa di costituzione e risposta (la "famigerata" bolla del…altro non è che un foglio senza alcuna intestazione, con una firma difficilmente decifrabile e, soprattutto, senza alcun riferimento a qualsivoglia fornitura effettuata…), è emerso, invece, che la società convenuta aveva incaricato un suo dipendente a ritirare parte della merce a suo tempo venduta al Vitiello, che sottoscriveva anche una ricevuta di consegna.
Se i fatti fossero andati tutti nei sensi riportati dal Marino, non ci sarebbe stato motivo di ometterli completamente, salvo poi a cambiare versione (firma sì, ma non ritiro) con la chiara finalità di evitare un'eventuale perizia sulla sottoscrizione, che avrebbe confermato la firma del Marino; inoltre, del tutto incomprensibile è l'affermazione (del teste) che avrebbe restituito la sua copia dopo aver scaricato la merce, giacché se i tessuti fossero stati lasciati sul posto, non ci sarebbe stato motivo per restituire la copia della bolla di consegna, semplicemente da distruggere.
Il reso, pertanto, si è effettivamente verificato, come comproverebbe già di per sé la dicitura "Ricevo come reso dal sig. Vitiello", apposta sul "foglio-bolla" del 29/03/99, e come ribadito dai testi Gallo Immacolata e Vitiello Mariarosaria.
3. Invero, la deposizione dei testi appena menzionati, unitamente alle prove documentali ed alle stesse dichiarazioni del Cozzolino, danno conto di più forniture avutesi nel 1998, attestate dalle n.19 fatture poste a base del ricorso di fallimento, per un importo totale di £.64.195.824#.
A parziale pagamento del debito, il Vitiello girava al Cozzolino due a/b, a se stesso intestati, che insoluti, erano protestati il 7 gennaio ed il 4 febbraio 99, ragion per cui si provvedeva, comprensibilmente, al "reso": d'altronde, stante la totale sfiducia nei confronti del compratore (si ricordino le dichiarazioni del Cozzolino), la Foderami presentava istanza di fallimento il successivo 23 aprile 99.
3.1. Che la merce restituita, avente ad oggetto m.2252 di tessuto di cotone smerigliato e m.587 di cotone smerigliato trapuntato, sia pari a £.20.000.000# (ossia ad € 10.329,14) è logicamente arguibile dal fatto che il reso si concretava a seguito dei protesti, ragion per cui è logico che il recupero veniva commisurato in relazione al valore dell'inadempimento.
4. Nulla, infine, è a dirsi in merito alla sussistenza del presupposto soggettivo (relativamente presunto per legge), avendo il Cozzolino addirittura ammesso la conoscenza dello stato d'insolvenza in cui versava la controparte.
Ne consegue, pertanto, la dichiarazione d'inefficacia della operazione effettuata dal Vitiello alla Manifattura Foderami Cozzolino s.p.a. (già Foderami Cozzolino s.r.l.), con condanna di questi alla restituzione dei tessuti alla curatela istante, ovvero, nella materiale impossibilità di restituzione, al pagamento dell'importo di € 10.329,14, oltre interessi, nella misura legale, fino all'effettivo soddisfo: attesa la natura costitutiva della presente sentenza, gli stessi decorreranno dal momento della notifica della domanda giudiziale.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 1.251,02, di cui euro 832,91 per onorario di avvocato, euro 313,17 per diritti, euro 104,94 per spese, nonché spese generali (12,5% su diritti ed onorari, ex art.14 D.M. Giustizia 8-4-2004 n.127), oltre i.v.a. e c.p.a..
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con citazione del 30 gennaio 2002, dal curatore del fallimento Vitiello Gennaro nei confronti della Manifattura Foderami Cozzolino s.p.a. (già Foderami Cozzolino s.r.l.), in persona del l.r.p.t., ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la inefficacia della restituzione dei m.2252 di tessuto di cotone smerigliato e dei m.587 di cotone smerigliato trapuntato, effettuata da Vitiello Gennaro alla convenuta, in quanto concretante una "datio in solutum";
b) pronuncia ex art.67 co.1° n.2) LF la revocatoria della operazione anzidetta, condannando la Manifattura Foderami Cozzolino s.p.a. (già Foderami Cozzolino s.r.l.), in persona del l.r.p.t. a restituire i tessuti alla curatela attrice, ovvero, in subordine, l'equivalente monetario di € 10.329,14, oltre interessi come da motivazione;
c) condanna parte convenuta alle spese del presente giudizio, come liquidate nella parte motiva della presente sentenza.
Torre A.,___________________
Il Giudice
dott. Massimo Palescandolo


Costituiscono mezzi anormali di pagamento le cessioni di beni, le datio in solutum e, in genere, tutti gli atti in cui il danaro entra in funzione non quale strumento di immediata e diretta soluzione ma in via mediata e indiretta, quale effetto finale di altre forme negoziali. In particolare lo scopo di estinguere una pregressa passività come motivo ulteriore rispetto alla causa dei singoli negozi conferisce all'intera operazione costituita da negozi collegati, carattere anormale e qualifica come tale anche l'atto finale, di estinzione del debito. (Nella specie in applicazione del riferito principio si è ritenuto costituisse mezzo anormale di pagamento l'estinzione di un mutuo, contratto con un istituto di credito, tramite negozi collegati di apertura di un conto corrente e di successiva abilitazione al prelievo di somme ivi depositate in favore del creditore).
S.C., sez. I, 19/11/2003, n.17540


Qualora un debito pecuniario, scaduto ed esigibile, venga estinto dall'obbligato mediante una prestazione diversa, consistente nel trasferimento di una "res pro pecunia", la ricorrenza di una "datio in solutum", ed il suo conseguente assoggettamento, in considerazione della non normalità del mezzo di pagamento, ad azione revocatoria fallimentare a norma dell'ar. 67 comma 1 n. 2. r.d. 16 marzo 1942 n. 267, va riconosciuta indipendentemente dallo strumento negoziale adottato dalle parti per attuare il suddetto, e, quindi, anche quando il trasferimento medesimo sia effetto di un valido contratto di compravendita che evidenzi l'indicato intento dei contraenti per la mancata corresponsione del prezzo della vendita.
S.C., sez. I, 24/07/2000, n.9690

In tema di revocatoria fallimentare, la restituzione al venditore di merci acquistate e non ancora pagate, eseguita dal compratore al fine di estinguere ogni pregresso rapporto, costituisce "datio in solutum", qualificabile come mezzo anormale di pagamento ai sensi dell'art. 67, comma 1, l. fall.
S.C., sez. I, 24/07/2000, n.9690

E' assoggettabile a revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67 comma 1 l. fall. la prestazione eseguita dal fallito, quando si possa ravvisare nell'atto una forma di pagamento anormale, qualificabile come "datio in solutum", purchè sia provato inequivocabilmente che tale prestazione perseguiva una finalità satisfattoria del proprio debito.
S.C., sez. I, 13/07/1999, n.7406


 

 
 











 

 

 


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