Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza, 9 novembre 2005, Giudice Dott. Massimo Palescandolo, Il fallimento agiva in revocatoria per il pagamento di due cambiali effettuato dalla snc in bonis a favore del convenuto; questi, oltre a resistere alla domanda, chiamava in giudizio l'avallante per essere eventualmente manlevato - A seguito del fallimento dell’avallato, il precedente pagamento da questi eseguito, se revocato, non fa rivivere l’avallo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
II SEZ.CIV.
il dott. Massimo Palescandolo,
in qualità di giudice unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1761/1999 del R.G.A.C. avente ad
OGGETTO: azione revocatoria fallimentare
TRA
Fallimento Ruggiero Giuseppe e Castellano Mario s.n.c., in persona del curatore dott.ssa Giuseppina Acampora, elettivamente domiciliato in Torre del Greco, Via Sedivola n.85, presso l'avv. Carmela Fimiani, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di costituzione in sostituzione del precedente difensore ed autorizzazione del Giudice Delegato dr.ssa Albano del 23-2-2002
Attore
E
Del Giudice Angelo, elettivamente domiciliato in Vico E., Via S. Ciro n.2, presso l'avv. Benedetto Castellano, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla copia dell'atto di citazione notificatogli
Convenuto
NONCHE'
Russo Silvia, elettivamente domiciliata in Sorrento, C.so Italia n.230, presso l'avv. Umberto Nudo, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata in causa
CONCLUSIONI
Il procuratore del fallimento, all'udienza del 30-6-2005, si riportava ai propri atti, chiedendo l'accoglimento della domanda; se necessario, chiedeva acquisirsi il fascicolo della procedura fallimentare per i motivi riportati;
il procuratore del convenuto chiedeva la revoca delle ordinanze del 27-5-04 e del 28-10-05 (testuale, nds) limitatamente alla parte in cui non si consentiva l'interrogatorio formale dello stesso; nel merito, si riportava ai propri atti chiedendone l'accoglimento;
il procuratore della Russo si riportava ai propri atti, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 14 ottobre 1999, il fallimento Ruggiero Giuseppe e Castellano Mario s.n.c., in persona del curatore, pel ministero d'altro difensore (poi sostituito a seguito di rinuncia) conveniva in giudizio Del Giudice Angelo, davanti al Tribunale di Torre Annunziata, esponendo che:
- la fallita società, in data 5-2-1997, aveva emesso in favore del convenuto due cambiali, ognuna dell'importo di £.3.500.000#, scadenti il 22 febbraio ed il 22 marzo 1997, regolarmente pagate;
- detti pagamenti erano intervenuti entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento, dichiarato il 27-5-1997 dal presente Tribunale;
- il Del Giudice era ben consapevole dello stato d'insolvenza della Ruggiero Giuseppe e Castellano Mario s.n.c., sia per aver intrattenuto rapporti, documentati dal bilancio fallimentare, riportante un credito del convenuto di £.28.000.000#, sia per il notorio stato di decozione della società, sulla quale erano piovuti numerosissimi protesti, iscrizioni d'ipoteche giudiziarie, procedure esecutive e ricorsi di fallimento.
Il curatore fallimentare, pertanto, ottenuta l'autorizzazione ex art.25 l.f. dal Giudice Delegato al fallimento, intraprendeva il presente giudizio, al fine di ottenere la revocatoria e, di conseguenza, la restituzione della somma corrisposta, oltre interessi e svalutazione monetaria, con vittoria di spese.
In via istruttoria formulava richiesta d'interrogatorio formale del convenuto, nonché d'acquisire svariata documentazione (in citazione specificata).
Del Giudice Angelo si costituiva con una comparsa alquanto confusa facendo riferimento, dapprima, ad una transazione del 5 febbraio 1997, attestante una debitoria dei coniugi Giuseppe Ruggiero e Silvia Russo nei suoi confronti, per £.35.000.000#, a garanzia della quale erano state emesse dieci cambiali, di cui solo due onorate, per poi precisare che il debitore era Russo Silvia e i coniugi solo obbligati al pagamento, per concludere che solo a garanzia del debito le cambiali risultavano emesse dalla s.n.c., che soltanto formalmente aveva eseguito i pagamenti.
Aggiungeva, in ogni modo, d'aver ignorato lo stato d'insolvenza della società, nei cui confronti solo la Russo dovrebbe ritenersi tenuta alla restituzione degli importi: nel concludere in tal senso, la chiamava in causa.
Russo Silvia, nel costituirsi in prima udienza, contestava le avverse deduzioni per i motivi trascritti in comparsa, chiedendo il rigetto della domanda formulata dal Del Giudice e la condanna di questi ex art.96 c.p.c..
Nel corso della lite il convenuto integrava le eccezioni "deducendo l'applicazione degli artt.56 e 68 l.f., poiché sussistono le condizioni di cui all'art.1243 c.c.".
Il precedente g.i. ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto e della Russo nonché le prove per testi richieste da questi ultimi, rigettando le ulteriori istanze istruttorie.
Lo scrivente subentrato, nel corso del giudizio, quale g.i., con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 27 maggio 2004, dava atto dell'assenza ingiustificata del Del Giudice, non comparso a rendere l'interrogatorio formale, dell'assenza giustificata della Russo (della quale assumeva l'interrogatorio nell'udienza successiva), nonché dell'assenza di tutti i testi, con consequenziale declaratoria di decadenza probatoria.
Rigettate ulteriori istanze con ordinanza del 2-11-2004, si rinviava per la precisazione delle conclusioni; pertanto, la causa veniva assegnata a sentenza all'udienza del 30-6-2005, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
1. Ai sensi dell'art.67, co.2°, l.f. "sono…revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso…, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento".
Per tali tipi di atti la legge individua varie presunzioni, dal cui concorso fa derivare la loro inefficacia, a meno che le stesse non vengano superate, quando consentito: sono presunti, infatti, lo stato d'insolvenza del debitore, il pregiudizio per i creditori e la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore.
I pagamenti, oltre ad essere supportati documentalmente con la produzione delle cambiali, non sono stati contestati dall'accipiens, che, anzi, li ha ammessi: né è in discussione il tempo degli stessi, avvenuti tre e quattro mesi prima della declaratoria di fallimento.
2. Salvo a ritornare dopo su altre questioni inerenti all'aspetto oggettivo, l'esame va ora spostato sulla sussistenza del cd. requisito soggettivo di cui al comma 2 dell'art.67 l.f.: osserva questo giudice che più volte la giurisprudenza ha ribadito come la relativa prova possa essere fornita anche sulla base di presunzioni, sempreché queste, per i loro requisiti di gravità, precisione e concordanza, siano tali da lasciar presumere, usando la comune diligenza, sia pure valutata in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del proprio settore operativo, di rendersi conto dello stato di dissesto economico e di irreversibile crisi in cui versava il debitore.
Al riguardo, parte attrice, in citazione, chiedeva d'acquisire idonea documentazione (protesti, pendenze procedure esecutive, etc.) al fine di supportare lo stato di decozione della s.n.c. e, quindi, (far derivare la prova del)la sussistenza degli elementi sintomatici attestanti la relativa conoscenza in capo al Del Giudice.
Per quanto respinta detta richiesta, tale onere probatorio era soddisfatto dalla mancata presenza del convenuto a rendere l'interrogatorio formale: ai sensi dell'art.232, co.1, c.p.c., infatti, "se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio [id est, il giudice], valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio".
Ne consegue che possono giudizialmente ritenersi provate le circostanze riportate in citazione sotto le lett. a), b), c), d), ed e), tra cui v'è quella relativa alla conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del convenuto (lett.c: "che era certamente noto al convenuto lo stato d'insolvenza in cui versava la Ruggiero Giuseppe e Castellano Mario s.n.c.…").
2.1. Quanto alla richiesta di revoca dell'ordinanza di decadenza dall'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto, oltre a quanto già statuito con il provvedimento del 2-11-04, lo scrivente deve fermamente contestare l'affermazione dell'avv. Castellano, secondo il quale "il legislatore non ha previsto nessun termine di decadenza per ascoltare l'interrogando e nel caso in esame l'istruttoria è ancora in corso per l'interrogatorio della chiamata Russo" (ud.28-10-04). Al riguardo, è a dirsi che se fosse vero l'assunto trascritto…l'istruzione probatoria non si completerebbe mai, essendo sufficiente alla parte non portarsi mai presso l'ufficio giudiziario, e la disposizione di cui sopra non potrebbe mai applicarsi; quanto alla circostanza che l'istruttoria fosse in corso per l'interrogatorio della Russo (avendo questa presentato un certificato medico per l'udienza destinata alla sua assunzione), è evenienza del tutto ininfluente, giacché la decadenza attiene alle singole prove.
3. Parte attrice, come riferito sub 1., ha prodotto i due vaglia cambiari, emessi in data 5-2-1997 dalla s.n.c. a favore del convenuto, ognuna dell'importo di £.3.500.000#, scadenti il 22 febbraio ed il 22 marzo successivi: sulla facciata di entrambi i titoli è dato leggere "per avallo Silvia Russo".
Il debitore cambiario, pertanto, era la società e non certamente la Russo, la quale si è limitata semplicemente a prestare la tipica garanzia cambiaria (artt.35-38 R.D. 14-12-1933 n.1669): detti titoli, pertanto, contrariamente all'assunto del Del Giudice, smentiscono chiaramente l'affermazione che il debitore fosse la Russo, né tale circostanza, peraltro giuridicamente irrilevante attesa l'astrattezza e l'autonomia del rapporto cambiario, è evincibile dalla lettura della transazione allegata (né sul punto è stata offerta prova alcuna).
3.1. Infondata si mostra anche l'eccezione di compensazione ex art.56 l.f., effettuata integrativamente dal Del Giudice.
In materia fallimentare, infatti, il credito verso il fallito non può essere compensato con il debito di restituzione a seguito di esperimento di azione d'inefficacia o revocatoria, atteso che quest'ultimo è un debito verso la massa e non verso il fallito e, pertanto, manca, perché possa operare la compensazione, il requisito della reciprocità delle obbligazioni, non correndo i rapporti di debito e credito tra i medesimi soggetti (giurisprudenza di legittimità e merito assolutamente costante).
3.2. Del pari destituito da ogni fondamento è il richiamo all'art.68 l.f., norma che recita "In deroga a quanto disposto dall'art. 67, secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso…".
E' fin troppo banale osservare che una delle condizioni perché possa trovare applicazione detto istituto è l'esistenza di un obbligato di regresso…qui assente!
4. Va, infine, affrontata l'ultima questione, inerente al rapporto tra il Del Giudice e la Russo, avendo il primo affermato che "nulla potrebbe essergli richiesto, dato che il suo credito era garantito dalla Russo, avallante, ragion per cui una sua eventuale condanna farebbe venir meno la stessa ratio dell'avallo, con cui la Russo ha assicurato l'esatto adempimento del pagamento" (pag.3 della memoria conclusionale).
In sostanza la questione si riduce all'interrogativo seguente: a seguito del fallimento dell'avallato, id est della Ruggiero Giuseppe e Castellano Mario s.n.c., il precedente pagamento da questi eseguito, se revocato, fa rivivere o meno l'avallo?
Premesso che, ovviamente, il pagamento estingue l'obbligazione d'avallo, atteso il suo carattere accessorio rispetto alla obbligazione cambiaria principale, il problema - che attiene, più in generale, agli effetti dell'estinzione dell'obbligazione dell'avallato - non ha ragion d'essere nel caso in cui il pagamento da parte dell'avallato sia annullato o dichiarato nullo: in tal caso non v'è dubbio che l'avallo riviva.
A soluzione opposta deve, invece, pervenirsi in caso di revocatoria fallimentare, giacché detta azione non involge la sfera patologica, non è un'azione di nullità, bensì un rimedio costitutivo, a carattere rescissorio, volto ad impedire gli effetti di un negozio ingiustamente pregiudizievole per i creditori: ne deriva che nei confronti dell'avallante, id est di Russo Silvia, i pagamenti effettuati dalla s.n.c. sono operativi ed estintivi dell'obbligazione.
Tale soluzione è sicuramente conforme ai principi generali in tema di revocatoria fallimentare, che determina l'inefficacia relativa dell'atto impugnato nei confronti della massa dei creditori, non riverberando i suoi effetti tra le parti, tra le quali l'atto conserva la sua validità.
Può, inoltre, trovare un suo referente normativo nell'art.1197 c.c., analogicamente applicabile, che agli effetti delle obbligazioni di garanzia, tiene ferma la loro estinzione nel caso d'evizione del bene dato in solutum.
Corollario di quanto argomentato è il rigetto della domanda avanzata dal Del Giudice nei confronti della Russo.
5. Ne consegue la dichiarazione d'inefficacia dei pagamenti in questione, ammontanti a £.7.000.000#, ovvero ad euro 3.615,20, oltre interessi, nella misura legale, fino all'effettivo soddisfo: attesa la natura costitutiva della presente sentenza, gli stessi decorreranno dal momento della notifica della domanda giudiziale.
Quanto alla rivalutazione monetaria, nulla essendo stato al riguardo provato da parte attrice, la stessa va rigettata.
5.1. Per quanto soccombente nei confronti della "sua convenuta", per i motivi sviluppati sub 4., non si ritiene che sussistano i requisiti per la lite temeraria da parte del Del Giudice nei riguardi della Russo, sì da condannarlo anche per tal voce di danno.
Le spese di lite che il Del Giudice dovrà sopportare nei confronti della curatela e della Russo seguono, pertanto, la soccombenza e si liquidano, a favore dell'attore, in complessivi euro 2.001,02, di cui euro 1.432,91 per onorario di avvocato, euro 413,17 per diritti, euro 154,94 per spese, nonché spese generali (12,5% su diritti ed onorari, ex art.14 D.M. Giustizia 8-4-2004 n.127), oltre i.v.a. e c.p.a., ed a favore della Russo in complessivi euro 1.351,02 di cui euro 1032,91 per onorario di avvocato, euro 213,17 per diritti, euro 104,94 per spese, nonché spese generali (12,5% su diritti ed onorari, ex art.14 D.M. Giustizia 8-4-2004 n.127), oltre i.v.a. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla Curatela del fallimento Ruggiero Giuseppe e Castellano Mario s.n.c., in persona del curatore dott.ssa Giuseppina Acampora, nei confronti di Del Giudice Angelo, con atto di citazione del 14-10-1999, nonché sulla domanda del convenuto nei confronti di Russo Silvia e sulla riconvenzionale da questi spiegata, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la inefficacia dei pagamenti effettuati dalla Ruggiero Giuseppe e Castellano Mario s.n.c. a Del Giudice Angelo ammontanti £.7.000.000#, in quanto eseguiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento e conseguiti dal secondo benché a conoscenza dello stato d'insolvenza della prima;
b) pronuncia ex art.67 co.2 LF la revocatoria dei pagamenti anzidetti, condannando Del Giudice Angelo a restituire alla curatela attrice l'importo di euro 3.615,20 con interessi legali dalla data di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio al soddisfo;
c) rigetta la domanda del convenuto nei confronti di Russo Silvia, nonché la riconvenzionale da questi spiegata;
d) condanna parte convenuta alle spese del presente giudizio, come liquidate nella parte motiva della presente sentenza.
Torre Annunziata,_________________
Il Giudice Unico
dr.Massimo Palescandolo


 

 
 











 

 

 


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