Tribunale
di Torre Annunziata, Sentenza, 9 novembre 2005, Giudice Dott.
Massimo Palescandolo, Il
fallimento agiva in revocatoria per il pagamento di due cambiali
effettuato dalla snc in bonis a favore del convenuto; questi,
oltre a resistere alla domanda, chiamava in giudizio l'avallante
per essere eventualmente manlevato - A seguito del fallimento
dellavallato, il precedente pagamento da questi eseguito,
se revocato, non fa rivivere lavallo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
II SEZ.CIV.
il dott. Massimo Palescandolo,
in qualità di giudice unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1761/1999 del R.G.A.C. avente ad
OGGETTO: azione revocatoria fallimentare
TRA
Fallimento Ruggiero Giuseppe e Castellano Mario s.n.c., in
persona del curatore dott.ssa Giuseppina Acampora, elettivamente
domiciliato in Torre del Greco, Via Sedivola n.85, presso
l'avv. Carmela Fimiani, che lo rappresenta e difende, giusta
procura a margine dell'atto di costituzione in sostituzione
del precedente difensore ed autorizzazione del Giudice Delegato
dr.ssa Albano del 23-2-2002
Attore
E
Del Giudice Angelo, elettivamente domiciliato in Vico E.,
Via S. Ciro n.2, presso l'avv. Benedetto Castellano, che lo
rappresenta e difende, giusta procura in calce alla copia
dell'atto di citazione notificatogli
Convenuto
NONCHE'
Russo Silvia, elettivamente domiciliata in Sorrento, C.so
Italia n.230, presso l'avv. Umberto Nudo, che la rappresenta
e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione
e risposta
Terza chiamata in causa
CONCLUSIONI
Il procuratore del fallimento, all'udienza del 30-6-2005,
si riportava ai propri atti, chiedendo l'accoglimento della
domanda; se necessario, chiedeva acquisirsi il fascicolo della
procedura fallimentare per i motivi riportati;
il procuratore del convenuto chiedeva la revoca delle ordinanze
del 27-5-04 e del 28-10-05 (testuale, nds) limitatamente alla
parte in cui non si consentiva l'interrogatorio formale dello
stesso; nel merito, si riportava ai propri atti chiedendone
l'accoglimento;
il procuratore della Russo si riportava ai propri atti, chiedendone
l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 14 ottobre 1999, il fallimento Ruggiero
Giuseppe e Castellano Mario s.n.c., in persona del curatore,
pel ministero d'altro difensore (poi sostituito a seguito
di rinuncia) conveniva in giudizio Del Giudice Angelo, davanti
al Tribunale di Torre Annunziata, esponendo che:
- la fallita società, in data 5-2-1997, aveva emesso
in favore del convenuto due cambiali, ognuna dell'importo
di £.3.500.000#, scadenti il 22 febbraio ed il 22 marzo
1997, regolarmente pagate;
- detti pagamenti erano intervenuti entro l'anno dalla dichiarazione
di fallimento, dichiarato il 27-5-1997 dal presente Tribunale;
- il Del Giudice era ben consapevole dello stato d'insolvenza
della Ruggiero Giuseppe e Castellano Mario s.n.c., sia per
aver intrattenuto rapporti, documentati dal bilancio fallimentare,
riportante un credito del convenuto di £.28.000.000#,
sia per il notorio stato di decozione della società,
sulla quale erano piovuti numerosissimi protesti, iscrizioni
d'ipoteche giudiziarie, procedure esecutive e ricorsi di fallimento.
Il curatore fallimentare, pertanto, ottenuta l'autorizzazione
ex art.25 l.f. dal Giudice Delegato al fallimento, intraprendeva
il presente giudizio, al fine di ottenere la revocatoria e,
di conseguenza, la restituzione della somma corrisposta, oltre
interessi e svalutazione monetaria, con vittoria di spese.
In via istruttoria formulava richiesta d'interrogatorio formale
del convenuto, nonché d'acquisire svariata documentazione
(in citazione specificata).
Del Giudice Angelo si costituiva con una comparsa alquanto
confusa facendo riferimento, dapprima, ad una transazione
del 5 febbraio 1997, attestante una debitoria dei coniugi
Giuseppe Ruggiero e Silvia Russo nei suoi confronti, per £.35.000.000#,
a garanzia della quale erano state emesse dieci cambiali,
di cui solo due onorate, per poi precisare che il debitore
era Russo Silvia e i coniugi solo obbligati al pagamento,
per concludere che solo a garanzia del debito le cambiali
risultavano emesse dalla s.n.c., che soltanto formalmente
aveva eseguito i pagamenti.
Aggiungeva, in ogni modo, d'aver ignorato lo stato d'insolvenza
della società, nei cui confronti solo la Russo dovrebbe
ritenersi tenuta alla restituzione degli importi: nel concludere
in tal senso, la chiamava in causa.
Russo Silvia, nel costituirsi in prima udienza, contestava
le avverse deduzioni per i motivi trascritti in comparsa,
chiedendo il rigetto della domanda formulata dal Del Giudice
e la condanna di questi ex art.96 c.p.c..
Nel corso della lite il convenuto integrava le eccezioni "deducendo
l'applicazione degli artt.56 e 68 l.f., poiché sussistono
le condizioni di cui all'art.1243 c.c.".
Il precedente g.i. ammetteva l'interrogatorio formale del
convenuto e della Russo nonché le prove per testi richieste
da questi ultimi, rigettando le ulteriori istanze istruttorie.
Lo scrivente subentrato, nel corso del giudizio, quale g.i.,
con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 27 maggio
2004, dava atto dell'assenza ingiustificata del Del Giudice,
non comparso a rendere l'interrogatorio formale, dell'assenza
giustificata della Russo (della quale assumeva l'interrogatorio
nell'udienza successiva), nonché dell'assenza di tutti
i testi, con consequenziale declaratoria di decadenza probatoria.
Rigettate ulteriori istanze con ordinanza del 2-11-2004, si
rinviava per la precisazione delle conclusioni; pertanto,
la causa veniva assegnata a sentenza all'udienza del 30-6-2005,
con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali
e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
1. Ai sensi dell'art.67, co.2°, l.f. "sono
revocati,
se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato
d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed
esigibili, gli atti a titolo oneroso
, se compiuti entro
l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento".
Per tali tipi di atti la legge individua varie presunzioni,
dal cui concorso fa derivare la loro inefficacia, a meno che
le stesse non vengano superate, quando consentito: sono presunti,
infatti, lo stato d'insolvenza del debitore, il pregiudizio
per i creditori e la consapevolezza del pregiudizio da parte
del debitore.
I pagamenti, oltre ad essere supportati documentalmente con
la produzione delle cambiali, non sono stati contestati dall'accipiens,
che, anzi, li ha ammessi: né è in discussione
il tempo degli stessi, avvenuti tre e quattro mesi prima della
declaratoria di fallimento.
2. Salvo a ritornare dopo su altre questioni inerenti all'aspetto
oggettivo, l'esame va ora spostato sulla sussistenza del cd.
requisito soggettivo di cui al comma 2 dell'art.67 l.f.: osserva
questo giudice che più volte la giurisprudenza ha ribadito
come la relativa prova possa essere fornita anche sulla base
di presunzioni, sempreché queste, per i loro requisiti
di gravità, precisione e concordanza, siano tali da
lasciar presumere, usando la comune diligenza, sia pure valutata
in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del proprio
settore operativo, di rendersi conto dello stato di dissesto
economico e di irreversibile crisi in cui versava il debitore.
Al riguardo, parte attrice, in citazione, chiedeva d'acquisire
idonea documentazione (protesti, pendenze procedure esecutive,
etc.) al fine di supportare lo stato di decozione della s.n.c.
e, quindi, (far derivare la prova del)la sussistenza degli
elementi sintomatici attestanti la relativa conoscenza in
capo al Del Giudice.
Per quanto respinta detta richiesta, tale onere probatorio
era soddisfatto dalla mancata presenza del convenuto a rendere
l'interrogatorio formale: ai sensi dell'art.232, co.1, c.p.c.,
infatti, "se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere
senza giustificato motivo, il collegio [id est, il giudice],
valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere
come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio".
Ne consegue che possono giudizialmente ritenersi provate le
circostanze riportate in citazione sotto le lett. a), b),
c), d), ed e), tra cui v'è quella relativa alla conoscenza
dello stato d'insolvenza da parte del convenuto (lett.c: "che
era certamente noto al convenuto lo stato d'insolvenza in
cui versava la Ruggiero Giuseppe e Castellano Mario s.n.c.
").
2.1. Quanto alla richiesta di revoca dell'ordinanza di decadenza
dall'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto,
oltre a quanto già statuito con il provvedimento del
2-11-04, lo scrivente deve fermamente contestare l'affermazione
dell'avv. Castellano, secondo il quale "il legislatore
non ha previsto nessun termine di decadenza per ascoltare
l'interrogando e nel caso in esame l'istruttoria è
ancora in corso per l'interrogatorio della chiamata Russo"
(ud.28-10-04). Al riguardo, è a dirsi che se fosse
vero l'assunto trascritto
l'istruzione probatoria non
si completerebbe mai, essendo sufficiente alla parte non portarsi
mai presso l'ufficio giudiziario, e la disposizione di cui
sopra non potrebbe mai applicarsi; quanto alla circostanza
che l'istruttoria fosse in corso per l'interrogatorio della
Russo (avendo questa presentato un certificato medico per
l'udienza destinata alla sua assunzione), è evenienza
del tutto ininfluente, giacché la decadenza attiene
alle singole prove.
3. Parte attrice, come riferito sub 1., ha prodotto i due
vaglia cambiari, emessi in data 5-2-1997 dalla s.n.c. a favore
del convenuto, ognuna dell'importo di £.3.500.000#,
scadenti il 22 febbraio ed il 22 marzo successivi: sulla facciata
di entrambi i titoli è dato leggere "per avallo
Silvia Russo".
Il debitore cambiario, pertanto, era la società e non
certamente la Russo, la quale si è limitata semplicemente
a prestare la tipica garanzia cambiaria (artt.35-38 R.D. 14-12-1933
n.1669): detti titoli, pertanto, contrariamente all'assunto
del Del Giudice, smentiscono chiaramente l'affermazione che
il debitore fosse la Russo, né tale circostanza, peraltro
giuridicamente irrilevante attesa l'astrattezza e l'autonomia
del rapporto cambiario, è evincibile dalla lettura
della transazione allegata (né sul punto è stata
offerta prova alcuna).
3.1. Infondata si mostra anche l'eccezione di compensazione
ex art.56 l.f., effettuata integrativamente dal Del Giudice.
In materia fallimentare, infatti, il credito verso il fallito
non può essere compensato con il debito di restituzione
a seguito di esperimento di azione d'inefficacia o revocatoria,
atteso che quest'ultimo è un debito verso la massa
e non verso il fallito e, pertanto, manca, perché possa
operare la compensazione, il requisito della reciprocità
delle obbligazioni, non correndo i rapporti di debito e credito
tra i medesimi soggetti (giurisprudenza di legittimità
e merito assolutamente costante).
3.2. Del pari destituito da ogni fondamento è il richiamo
all'art.68 l.f., norma che recita "In deroga a quanto
disposto dall'art. 67, secondo comma, non può essere
revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di
questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria
di regresso
".
E' fin troppo banale osservare che una delle condizioni perché
possa trovare applicazione detto istituto è l'esistenza
di un obbligato di regresso
qui assente!
4. Va, infine, affrontata l'ultima questione, inerente al
rapporto tra il Del Giudice e la Russo, avendo il primo affermato
che "nulla potrebbe essergli richiesto, dato che il suo
credito era garantito dalla Russo, avallante, ragion per cui
una sua eventuale condanna farebbe venir meno la stessa ratio
dell'avallo, con cui la Russo ha assicurato l'esatto adempimento
del pagamento" (pag.3 della memoria conclusionale).
In sostanza la questione si riduce all'interrogativo seguente:
a seguito del fallimento dell'avallato, id est della Ruggiero
Giuseppe e Castellano Mario s.n.c., il precedente pagamento
da questi eseguito, se revocato, fa rivivere o meno l'avallo?
Premesso che, ovviamente, il pagamento estingue l'obbligazione
d'avallo, atteso il suo carattere accessorio rispetto alla
obbligazione cambiaria principale, il problema - che attiene,
più in generale, agli effetti dell'estinzione dell'obbligazione
dell'avallato - non ha ragion d'essere nel caso in cui il
pagamento da parte dell'avallato sia annullato o dichiarato
nullo: in tal caso non v'è dubbio che l'avallo riviva.
A soluzione opposta deve, invece, pervenirsi in caso di revocatoria
fallimentare, giacché detta azione non involge la sfera
patologica, non è un'azione di nullità, bensì
un rimedio costitutivo, a carattere rescissorio, volto ad
impedire gli effetti di un negozio ingiustamente pregiudizievole
per i creditori: ne deriva che nei confronti dell'avallante,
id est di Russo Silvia, i pagamenti effettuati dalla s.n.c.
sono operativi ed estintivi dell'obbligazione.
Tale soluzione è sicuramente conforme ai principi generali
in tema di revocatoria fallimentare, che determina l'inefficacia
relativa dell'atto impugnato nei confronti della massa dei
creditori, non riverberando i suoi effetti tra le parti, tra
le quali l'atto conserva la sua validità.
Può, inoltre, trovare un suo referente normativo nell'art.1197
c.c., analogicamente applicabile, che agli effetti delle obbligazioni
di garanzia, tiene ferma la loro estinzione nel caso d'evizione
del bene dato in solutum.
Corollario di quanto argomentato è il rigetto della
domanda avanzata dal Del Giudice nei confronti della Russo.
5. Ne consegue la dichiarazione d'inefficacia dei pagamenti
in questione, ammontanti a £.7.000.000#, ovvero ad euro
3.615,20, oltre interessi, nella misura legale, fino all'effettivo
soddisfo: attesa la natura costitutiva della presente sentenza,
gli stessi decorreranno dal momento della notifica della domanda
giudiziale.
Quanto alla rivalutazione monetaria, nulla essendo stato al
riguardo provato da parte attrice, la stessa va rigettata.
5.1. Per quanto soccombente nei confronti della "sua
convenuta", per i motivi sviluppati sub 4., non si ritiene
che sussistano i requisiti per la lite temeraria da parte
del Del Giudice nei riguardi della Russo, sì da condannarlo
anche per tal voce di danno.
Le spese di lite che il Del Giudice dovrà sopportare
nei confronti della curatela e della Russo seguono, pertanto,
la soccombenza e si liquidano, a favore dell'attore, in complessivi
euro 2.001,02, di cui euro 1.432,91 per onorario di avvocato,
euro 413,17 per diritti, euro 154,94 per spese, nonché
spese generali (12,5% su diritti ed onorari, ex art.14 D.M.
Giustizia 8-4-2004 n.127), oltre i.v.a. e c.p.a., ed a favore
della Russo in complessivi euro 1.351,02 di cui euro 1032,91
per onorario di avvocato, euro 213,17 per diritti, euro 104,94
per spese, nonché spese generali (12,5% su diritti
ed onorari, ex art.14 D.M. Giustizia 8-4-2004 n.127), oltre
i.v.a. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta
dalla Curatela del fallimento Ruggiero Giuseppe e Castellano
Mario s.n.c., in persona del curatore dott.ssa Giuseppina
Acampora, nei confronti di Del Giudice Angelo, con atto di
citazione del 14-10-1999, nonché sulla domanda del
convenuto nei confronti di Russo Silvia e sulla riconvenzionale
da questi spiegata, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la inefficacia
dei pagamenti effettuati dalla Ruggiero Giuseppe e Castellano
Mario s.n.c. a Del Giudice Angelo ammontanti £.7.000.000#,
in quanto eseguiti nell'anno anteriore alla dichiarazione
di fallimento e conseguiti dal secondo benché a conoscenza
dello stato d'insolvenza della prima;
b) pronuncia ex art.67 co.2 LF la revocatoria dei pagamenti
anzidetti, condannando Del Giudice Angelo a restituire alla
curatela attrice l'importo di euro 3.615,20 con interessi
legali dalla data di notificazione dell'atto introduttivo
del presente giudizio al soddisfo;
c) rigetta la domanda del convenuto nei confronti di Russo
Silvia, nonché la riconvenzionale da questi spiegata;
d) condanna parte convenuta alle spese del presente giudizio,
come liquidate nella parte motiva della presente sentenza.
Torre Annunziata,_________________
Il Giudice Unico
dr.Massimo Palescandolo
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