Sentenza n. 1320/2006
Cron. 1342
Rep. 1705
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, II sezione civile, composto
dai magistrati
dott. Vincenzo Del Sorbo - Presidente f.f. rel.
dott. Stefania Starace - Giudice
dott. Lara Vernaglia Lombardi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con immediata
lettura, nella causa civile iscritta al n. 3561 R.G.A.C. dell'anno
2005, avente ad oggetto: INADEMPIMENTO CONTRATTUALE IN TEMA
DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
TRA
Tizia, elett. dom. in Vico Equense, via V. Nicotera 29/B,
presso l'avv. Ferdinando Astarita che la rapp. e dif. giusta
procura a margine dell'atto di citazione introduttivo unitamente
all'avv. Antonio Tanza del Foro di Lecce (Telefax n. 0836/631656)
attrice
E
s.p.a. Sanpaolo Banco di Napoli, in persona del legale rapp.
pro-tempore, elett. dom. in Torre del Greco, via Circumvallazione
22, presso l'avv. Faustino Manfredonia che la rapp. e dif.
giusta procura in calce alla copia notificata della citazione,
unitamente al prof. avv. Nicola Rocco di Torrepadula (Telefax
n. 081/2481333 )---
convenuta
NONCHE'
Caio, elett. dom. in Torre del Greco, via Circumvallazione
22, presso l'avv. Faustino Manfredonia che lo rapp. e dif.
giusta procura a margine della comparsa di costituzione e
risposta unitamente al prof. avv. Nicola Rocco di Torrepadula
(Telefax n. 091/2481333)
convenuto
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per lo svolgimento del processo ci si riporta, ai sensi dell'art.
281 sexies c.p.c. e dell'art. 16 comma 5 del decreto legislativo
17.1.2003 n.5, all'atto di citazione, notificato in data 28.11.05,
alle comparse di costituzione e risposta di tutti i convenuti,
nonché ci si riporta agli atti depositati dalle parti
ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.legisl. 5/03 e segnatamente:
alle memorie di repliche (sia di parte attorea che delle parti
convenute), alla controreplica dell'attrice ed infine all'istanza
di fissazione di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la citazione introduttiva parte attrice premetteva che
insieme al marito Luigi Mevio (poi defunto) intratteneva conto
corrente bancario (cointestato) presso la Banca Sanpaolo Imi
(oggi Sanpaolo Banco di Napoli) filiale di Sorrento.
In data 12.3.98 essi coniugi sottoscrivevano contratto di
intermediazione di valori mobiliari, che veniva appoggiato
presso il suddetto conto corrente.
Nell'ambito di tale rapporto, in data 19.1.2000, il sig.
Mevio aveva acquistato obbligazioni denominate Rep.
Argentina 99/04 per il valore nominale di € 62.000,00
ed un importo effettivamente pagato (comprensivo di spese
e commissioni) di € 68.621,76.
Nel dicembre 2001 l'Argentina dichiarava la moratoria del
proprio debito, sospendendo i rimborsi, cosicché i
titoli in questione non venivano più rimborsati né
venivano pagate le cedole promesse.
Di tale situazione era da ritenere responsabile la Banca
intermediaria perché:
- non era stata segnalata l'inadeguatezza dell'investimento
ed i rischi dello stesso;
- al momento dell'acquisto non era stata segnalata la situazione
di alto rischio che emergeva altresì dalle principali
agenzie internazionali;
- al momento dell'acquisto non era stato evidenziato il conflitto
di interessi dal momento che i titoli erano stati venduti
dalla stessa intermediaria;
- vi era stata la violazione dei canoni di diligenza, correttezza
e trasparenza imposti agli intermediari dalla normativa di
settore (in particolare non erano state fornite informazioni
circa lo strumento finanziario da acquistare, né erano
state acquisite le necessarie informazioni sul profilo del
cliente/investitore);
- non era stato redatto e consegnato alcun prospetto informativo
sullo specifico investimento (né poteva ritenersi sufficiente
la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti).
Oltre alla responsabilità della Banca v'era la concorrente
responsabilità extra-contrattuale del funzionario (sig.
Caio) che ebbe a proporre l'investimento per aver carpito
la fiducia del sig. Mevio tacendogli le necessarie informazioni
sull'investimento.
In conseguenza dei fatti esposti essa attrice ha convenuto
in giudizio la s.p.a. Sanpaolo Banco di Napoli), nonché
Caio perché:
1) in via principale fosse dichiarata la nullità dell'acquisto
de quo per violazione di norme imperative;
2) in subordine fosse pronunciato l'annullamento del contratto
in questione ex artt. 1394 e 1395 cod. civ.;
3) ancora più in subordine fosse dichiarato il grave
inadempimento contrattuale della Banca;
4) sempre in via principale fosse dichiarata la responsabilità
personale del Caio;
5) per l'effetto i convenuti fossero condannati in solido
alla restituzione della somma investita (pari ad € 68.621,76)
o in subordine alla somma di € 45.382,64 pari alla differenza
tra le somme pagate ed il valore residuato (dopo l'adesione
alla O.P.S. della Repubblica Argentina e la permuta dei vecchi
titoli con altri di nuova emissione e diversa scadenza). Il
tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
6) i convenuti fossero altresì condannati al risarcimento
del danno esistenziale subito e da quantificare secondo equità.
(Omissis)
Passando all'esame della domanda avanzata nei confronti della
Banca, va subito rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale
avanzata dal Sanpaolo: appare infatti evidente che l'eventuale
comportamento illegittimo dell'intermediario si inserisce
in un vero e proprio rapporto contrattuale, in cui gli obblighi
dell'intermediario stesso sono particolarmente severi e previsti
dalla normativa di riferimento, a tutela dei privati investitori.
Pertanto non è a parlarsi di risarcimento del danno
ex art. 2043 cod. civ., perché non si verte nell'illecito
aquiliano e la prescrizione sarà pertanto decennale
e non quinquennale (a parte il rilievo che comunque la prescrizione
corre solo dal momento in cui il diritto può essere
fatto valere e pertanto dal momento in cui si
produce l'evento-danno).
Del pari va rigettata l'eccezione di cessazione della materia
del contendere.
La circostanza che l'attrice abbia aderito all'Offerta Pubblica
di Scambio con cui la Repubblica Argentina ha messo una pezza
al default dei propri bonds non è certo indice di alcuna
volontà di rinunziare agli eventuali diritti vantati
nei confronti di chi viene ritenuto responsabile di quell'acquisto
e della conseguente perdita finanziaria: il fatto che dall'operazione
in questione sia comunque residuata una posta attiva (consistente
nel valore dei titoli offerti in permuta agli originari bonds)
andrà esclusivamente valutato nella determinazione
del danno residuo che eventualmente potrà essere richiesto.
Passando all'esame delle singole censure mosse dall'attrice
all'operato della Banca si osserva quanto segue.
Sul conflitto di interessi.
Non può essere accolta la censura di aver agito in
violazione dell'obbligo di trasparenza, e segnatamente di
aver celato la situazione di conflitto di interessi, perché
la Banca già sarebbe risultata proprietaria dei titoli
in questione.
Infatti il Sanpaolo ha ampiamente dedotto: 1) di non aver
fatto parte del consorzio di collocamento dei titoli in questione
e 2) che i titoli non erano già nel suo patrimonio,
bensì di aver provveduto ad acquistarli (in dipendenza
dell'ordine in questione e di ordini di altri clienti) da
altri Istituti.
Si noti che è la stessa attrice a dar credito alla
versione del Sanpaolo che afferma di aver acquistato i titoli
in questione solo in dipendenza dell'ordine avuto dall'attrice
(rectius: dal di lei marito): tuttavia l'aver acquistato i
titoli al solo ed esclusivo fine di soddisfare l'ordine ricevuto
dal cliente non pone certo la Banca in conflitto di interessi,
cosi come invece ritiene l'attrice, poiché un conflitto
è logicamente ipotizzabile solo laddove la Banca fosse
già possessore dei titoli e non già quando l'acquisto
degli stessi è stato effettuato unicamente allo scopo
di soddisfare l'ordine del cliente.
Sulla mancata consegna del prospetto informativo.
Nella fattispecie in esame, poi, non appare sussistere violazione
della normativa sul collocamento per quel che concerne l'obbligo
di consegna del prospetto informativo di cui all'art.
94 Delibera Consob 11522/98 e cioè di quel prospetto
che gli offerenti sono tenuti a stilare e diffondere per i
prodotti per cui v'è sollecitazione all'investimento
(come ad es. un'offerta pubblica di acquisto); è vero
che tale prospetto (ed il relativo controllo della Consob
sulle modalità di offerta) è necessario anche
in caso di cd. offerta pubblica indiretta (contrariamente
a quanto affermato in qualche occasione dalla stessa Consob);
tuttavia nel caso in esame non è risultato in alcun
modo che si tratti di una offerta pubblica indiretta (acquisto
in gran massa di titoli da soggetti esentati - quali Banche
e altri investitori istituzionali - i quali però non
trattengono o quasi tali titoli, ma sono già pronti
per la loro ricollocazione ad investitori privati).
In effetti i prestiti obbligazionari della Repubblica Argentina
sono stati emessi sull'Euromercato e sono stati assunti, inizialmente,
a fermo da investitori istituzionali (per i quali
sussiste l'esenzione ex art. 100 T.U.F.) e quindi venduti
ad altri intermediari e a soggetti privati.
La cessione delle obbligazioni a investitori istituzionali
esaurisce la fase del collocamento.
Solo successivamente, le obbligazioni divengono negoziabili
sul mercato secondario (regolamentato e/o non regolamentato)
senza che sia prevista la consegna del prospetto informativo.
Sulla mancata informazione circa la rischiosità del
titolo.
Non appare sussistere violazione dell'obbligo di diligenza
e correttezza per quel che concerne le informazioni circa
la rischiosità del titolo in quanto le stesse non erano
disponibili al momento dell'acquisto.
In realtà le obbligazioni della Repubblica Argentina,
pur essendo da qualificare speculative, tuttavia
non si presentavano a rischio insolvenza, così come
si ricava dai rating delle principali agenzie internazionali
indicati da ambo le parti (il rating è quell'indice
alfabetico cui comunemente ricorrono gli operatori del settore
per stabilire il grado di affidabilità
e non solo di un titolo; esso va in genere dalla
AAA che rappresenta la massima affidabilità sino alla
D default che equivale all'insolvenza).
Ed in effetti è solo a decorrere dal marzo 2001 che
il rating peggiora e lascia prevedere l'insolvenza, e poiché
l'acquisto è avvenuto nel gennaio 2000 nulla può
essere imputato alla Banca a tal titolo.
Sulla mancata assunzione di informazioni circa il profilo
del cliente e sulla mancata segnalazione dell'inadeguatezza
dell'operazione.
La doglianza appare fondata.
E' noto che la normativa di settore impone all'intermediario
il dovere di assumere informazioni circa il cliente/investitore,
per valutare la sua propensione al rischio e le altre circostanze
previste dal TUF e dal regolamento attuativo della Consob:
tali informazioni sono finalizzate al giudizio di adeguatezza
od inadeguatezza dell'ordine rispetto al suo profilo
di investitore.
Orbene nella fattispecie in esame l'ordine di acquisto dei
Bond in questione risulta formalizzato nell'ambito di un rapporto
contrattuale di intermediazione finanziaria risultante per
iscritto dal contratto stipulato il 12.3.98 (in una al quale
veniva altresì consegnato il documento sui rischi
generali degli investimenti in strumenti finanziari,
previsto dalla Consob).
Tale contratto risulta pacifico fra le parti ed è
stato esibito integralmente dall'attrice e almeno in parte
anche dalla Banca convenuta.
Allegato a tale contratto v'è una scheda prestampata
volta alla individuazione del profilo del cliente in cui vi
sono delle caselle da sbarrare e con le quali il cliente stesso
attesta di aver fornito le necessarie informazioni volte a
individuare: la sua esperienza pregressa la sua situazione
finanziaria i suoi obiettivi di investimento
la sua propensione al rischio. Sempre sulla stessa scheda
vi sono altre caselle da sbarrare, con le quali
il cliente attesta che, sebbene richiesto puntualmente dalla
Banca, egli ha ritenuto di non rispondere e non fornire le
informazioni di cui sopra, necessarie per l'individuazione
del profilo del cliente stesso.
In sostanza si tratta di un modellino con il quale la Banca
si cautela facendosi attestare dal cliente di aver ottemperato
agli obblighi di legge (TUF e Reg. Consob) circa le informazioni
da richiedere per l'individuazione del profilo del cliente.
Orbene nella fattispecie in esame il modellino in questione
risulta debitamente sottoscritto sia dall'attrice che dal
di lei marito, ma lo stesso non risulta compilato in nessuna
parte e/o casella.
Con lo stesso pertanto i coniugi Tizia/Mevio non hanno attestato
assolutamente nulla: né che la Banca li abbia intervistati
come ivi previsto, né che essi abbiano risposto, né
che essi si siano rifiutati di rispondere.
Appare pertanto evidente che i funzionari della Banca, nell'istruire
la pratica relativa all'ordine di acquisto si siano preoccupati
di far firmare il modellino in questione alla stregua di una
semplice formalità burocratica (richiesta presumibilmente
dai propri uffici superiori), omettendo però di assumere
effettivamente le necessarie informazioni.
A tal proposito va osservato che la Banca non ha formulato
alcuna richiesta istruttoria e segnatamente alcuna prova per
testi volta a dimostrare che comunque l'obbligo di informazione
risultava assolto (e ciò indipendentemente da qualsivoglia
giudizio circa l'ammissibilità di tale prova alla luce
della scheda di cui sopra).
Al riguardo appaiono del tutto inconferenti le prove volte
a dimostrare che la Banca non suggerì l'acquisto dei
titoli, ma che furono i coniugi a richiederlo espressamente.
Ed infatti, quand'anche ciò fosse vero, ugualmente
sussisteva il preciso obbligo da parte dell'intermediario
finanziario di individuare il profilo del cliente/investitore,
di verificare l'eventuale inadeguatezza dell'operazione
e di segnalarla, potendo procedere oltre solo in caso di conferma
scritta.
Del tutto generico appare poi il capitolo di prova n. 1 (pag.
33 della comparsa di risposta) vero che i coniugi...
nel corso del rapporto... hanno manifestato, a più
riprese, un interesse verso titoli societari o, in generale,
verso titoli ad alto rendimento: come dire che ai clienti
in questione sarebbe piaciuto guadagnare molto con le operazioni
in Borsa...!
Poiché per il discorso sopra svolto (anche in mancanza
di qualsivoglia prova contraria) la Banca non aveva assolutamente
assolto al proprio obbligo di informazione circa il profilo
del cliente, non resta che concludere (in linea con quanto
affermato dall'attrice stessa) che l'operazione d'acquisto
dei Bond argentini si presentava non adeguata
e che la Banca ha evaso l'ordine senza aver segnalato tale
inadeguatezza e senza averne ricevuto conferma
scritta (circostanza quest'ultima pacifica ed emergente dall'esibito
ordine di acquisto).
Sotto tale profilo la Banca convenuta risulta quindi responsabile
per aver violato gli obblighi di diligenza e correttezza imposti
dalla normativa di settore.
Sulla declaratoria di nullità e sulla domanda di annullamento.
Entrambe le domande vanno rigettate.
Per quel che concerne l'annullamento mancano i presupposti
richiesti dal codice civile (essenzialità e riconoscibilità
del vizio del consenso).
Per quel che concerne la nullità va osservato che
l'Ordinamento considera tale sanzione come extrema ratio,
laddove non siano utilmente esperibili gli altri rimedi pure
predisposti per le situazioni cd. patologiche del negozio
giuridico.
Pertanto, in difetto di esplicita previsione normativa, le
cause di nullità pur potendo ricavarsi dal sistema
e non costituendo ipotesi tipizzate possono essere
ritenute sussistenti solo per violazioni di gravità
tale da far ritenere insussistenti i requisiti minimi richiesti
per il negozio in esame. Nella fattispecie in esame invece
(e più in generale per le violazioni alla normativa
TUF non sanzionate specificamente con la nullità, quali
ad es. la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza,
trasparenza, etc.) si è in presenza di violazione di
norme comportamentali generali che comportano
la responsabilità dell'intermediario, ma non incidono
sulla validità del negozio. Del resto va osservato
che lo stesso TUF (artt. 23 e 24) prevede ipotesi di nullità
(relativa) per la violazione di alcuni specifici obblighi;
il fatto di non aver invece espressamente previsto la sanzione
della nullità per le altre violazioni comporta che
queste ultime non possono essere ritenute come poste a tutela
dell'ordine pubblico e, pertanto, determinanti anche esse
la sanzione della nullità.
Inoltre occorre considerare che il rapporto di intermediazione
finanziaria (regolato specialmente dal TUF) va tenuto del
tutto distinto dall'acquisto che grazie ad esso si è
venuto a perfezionare e va altresì tenuto distinto
dall'eventuale rapporto di gestione - titoli che viene posto
in essere dopo l'acquisto stesso.
E' vero che l'intermediazione finanziaria assume caratteristiche
peculiari che la distinguono nettamente da qualsivoglia altro
rapporto di mediazione: essa infatti si caratterizza soprattutto
(ma non solo) per il fatto che l'intermediario non pone semplicemente
in relazione fra loro le parti del futuro contratto, bensì
una volta individuata l'operazione da compiere
egli si occupa anche dell'acquisto (ovvero della vendita ovvero
della negoziazione) dello strumento finanziario prescelto
che effettua in proprio salvo a girarlo al cliente/ordinante.
E tale peculiarità è determinata dal fatto che
egli solo ha accesso ai mercati ove i titoli sono negoziati
(ovvero è in istretta relazione con i soggetti che
a quel mercato hanno accesso).
Tuttavia ciò non snatura la sostanza del rapporto
che è, e rimane, di vera e propria mediazione (tant'è
che il guadagno dell'intermediario è dato essenzialmente
dai diritti di commissione) anche se la normativa di settore,
in considerazione della notevole alea dei mercati finanziari
impone ai soggetti intermediari (nella loro qualità
di operatori specializzati) una serie di obblighi che non
possono essere visti come imposizioni e restrizioni al contraente
forte bensì come rimedi per evitare per quanto
possibile che il cittadino possa avere sorprese sgradite a
causa della volatilità dei mercati.
Ciò comporta che eventuali momenti patologici del
rapporto di intermediazione non si possono riverberare immediatamente
sul negozio posto in essere (il cliente/ordinante quindi
continuerà a restare l'intestatario dei titoli
acquistati) anche se l'intermediario che non abbia rispettato
gli obblighi imposti dalla normativa di settore può
ben essere chiamato a rispondere dei danni che il cliente
ha patito per un investimento non oculato.
Sull'inadempimento contrattuale e sul risarcimento dei danni.
Da quanto sopra esposto discende che nell'ambito del rapporto
di intermediazione finanziaria, l'intermediario che viola
gli obblighi imposti dalla normativa di settore risponde a
titolo di inadempimento contrattuale per i danni causati al
cliente/investitore, analogamente (ad es.) alla responsabilità
del mediatore immobiliare per vizi ovvero vincoli del bene
compravenduto che egli conosceva (o doveva conoscere), ma
di cui ha taciuto.
Sull'individuazione del danno.
Chiarito che la banca intermediaria è astrattamente
responsabile per le violazioni alla normativa di settore,
occorre accertare che si sia verificato in concreto un danno.
Al riguardo è circostanza pressoché notoria
(oltre che consacrata in numerose sentenze) che i Bonds argentini,
ovverosia le obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina
hanno visto ridurre in maniera drastica il proprio valore,
perché lo Stato Argentino non le ha potute più
rimborsare alla scadenza né ha potuto più corrispondere
i previsti ratei.
Nella fattispecie concreta, poi, l'attrice ha bene illustrato
tale situazione e su tale punto la Banca convenuta nulla ha
obiettato, per cui la circostanza deve ritenersi acclarata.
L'attrice ha anche quantificato l'entità precisa del
danno, così come sopra riferita.
Ritiene questo Collegio che il criterio differenziale (indicato
in subordine dalla stessa attrice) tra somma spesa per l'acquisto
e somma poi ricavata (nella specie dopo l'adesione all'O.P.S.
della Repubblica Argentina) sia sostanzialmente corretto e
da seguire, corrispondendo all'effettiva perdita economica
subita per l'acquisto in questione.
L'attrice ha anche quantificato tale differenza in €
45.382,64 e la Banca convenuta nulla ha obiettato sul relativo
calcolo che deve quindi ritenersi corretto.
Dalla somma in questione vanno però detratte anche
le 2 cedole di cui comunque l'attrice ha goduto per €
5.153,75 cadauna (come evidenziato in comparsa di risposta
e come non contestato dall'attrice stessa); pertanto in definitiva
l'effettiva perdita economica patita dall'attrice ammonta
ad € 35.075,14.
Sul nesso eziologico.
Dal discorso sin qui svolto può ragionevolmente desumersi
che l'attrice ove adeguatamente informata si
sarebbe astenuta dall'acquisto dei bonds in questione, ovvero
avrebbe maggiormente diversificato il suo investimento con
il che deve ritenersi che il comportamento della intermediaria
sia stata causa del danno patito.
Ciò senza voler tacere di quell'orientamento che partendo
dalla norma del TUF (art. 23) che pone a carico dell'intermediario
l'onere di dimostrare di aver agito con la specifica diligenza
richiesta ritiene che il sistema normativo in subiecta materia
è tale che, una volta verificata la violazione alla
normativa e la sussistenza del danno, viene posta una presunzione
di responsabilità in capo all'intermediario, vincibile
unicamente con la prova contraria da parte di questi.In conclusione
va accolta la domanda formulata nei confronti della Banca
intermediaria e questa va condannata al risarcimento dei danni,
quantificati in complessivi € 35.075,14 oltre interessi
legali dalla domanda (28.11.2005) al saldo.
Circa il governo delle spese ritiene il Collegio che le stesse
vadano interamente compensate tra tutte le parti, in considerazione
della particolarità della materia, del fatto che la
domanda è stata accolta parzialmente e solo per uno
degli svariati profili prospettati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda
proposta da Tizia con citazione notif. in data 28.11.05 nei
confronti di s.p.a. Sanpaolo Banco di Napoli e di Caio, così
provvede:
- rigetta la domanda avanzata nei confronti di Caio;
- accoglie per quanto di ragione la domanda avanzata nei
confronti della s.p.a. Sanpaolo Banco di Napoli e per l'effetto
condanna quest'ultima, in persona del legale rapp. pro-tempore,
al risarcimento dei danni patiti dall'attrice Tizia (ed in
favore di questa) liquidandoli in complessivi € 35.075,14
oltre interessi legali dal 28.11.2005 al saldo;
- dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese
di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, addì 22.11.2006.
IL PRESIDENTE f.f. EST.
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