Tribunale
di Torre Annunziata, Decreto, 5 giugno 2008, Giudice Delegato
Dott. Massimo Palescandolo, La domanda di concordato fallimentare,
mancando il parere favorevole del comitato dei creditori e
non potendo provvedere il GD ai sensi dell'art. 41, co. 4,
l.f., è improcedibile.
Decreto
d'improcedibilità proposta concordato fallimentare
Il Giudice Delegato, dr. Massimo Palescandolo
letto il ricorso per concordato fallimentare depositato in
data 5-3-2008 dalla fallita Europauto s.n.c. e dal terzo assuntore
sig. Pernice Salvatore;
acquisito il parere del curatore, che si esprimeva favorevolmente;
disposta l'acquisizione del parere del Comitato dei creditori,
che rimaneva inerte;
letta l'istanza del curatore che ha chiesto a questo G.D.
di provvedere in luogo di detto organo, ex art. 41, co. 4,
l.f., osserva quanto segue: va sostanzialmente verificato
se l'istituto generale previsto dall'art. 41, co. 4, l.f.
(In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione
per insufficienza di numero o di indisponibilità dei
creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede
il giudice delegato), sia compatibile col ruolo assunto dal
G.D. nell'ambito del "nuovo" concordato fallimentare,
ossia se sia consentito al G.D. esprimere quel parere che
l'art. 125 l.f. riserva al comitato dei creditori, in caso
d'inerzia di quest'ultimo.
Testo della norma e ruolo del giudice inducono lo scrivente
a ritenere la soluzione negativa.
E' noto, al riguardo, come la riforma abbia demandato la valutazione
di convenienza economica della proposta di concordato al ceto
creditorio, precludendola del tutto al G.D., deputato a delibare
esclusivamente sulla ritualità della stessa: in sostanza,
il G.D. non può più sindacare il merito - in
senso amministrativo - e la convenienza di quanto proposto.
E se al giudice è precluso ciò, è logico
ritenere come lo stesso non possa subentrare in caso d'inerzia
del c.d.c., non potendo il G.D. effettuare alcuna valutazione
in merito alla bontà della proposta concordataria e
della sicurezza del soddisfacimento dei creditori, valutazione
"naturalmente" rimessa ai relativi destinatari.
Tale scelta normativa è vieppiù avvalorata,
rectius logicamente ribadita dall'aver previsto, dopo il parere
del curatore (che, per incidens, autorevole dottrina ritiene
debba essere positivo, pur in assenza di precisa statuizione,
ai fini della prosecuzione), l'acquisizione del "parere
favorevole" del comitato dei creditori: il dato testuale
evidenzia, pertanto, la necessità che il comitato si
esprima, di talché l'inerzia (ed, ovviamente, il parere
negativo) si pone come fattore idoneo ad impedire il corso
del procedimento.
In definitiva, il parere favorevole del c.d.c. è da
qualificarsi come condizione di procedibilità della
proposta, essendo obbligatorio e vincolante.
Non averlo espresso impone, pertanto, allo scrivente di prenderne
atto, arrestando la procedura.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile la procedura di concordato fallimentare
per il mancato parere favorevole del comitato dei creditori.
Torre A., 5 giugno 2008
Il Giudice Delegato
dr. Massimo Palescandolo
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