Corte di Cassazione, Ordinanza n. 16633/09; Spostare la sede legale all'estero non sempre sottrae la società dalla procedura fallimentare in Italia. La Cassazione, con l'ordinanza 16633/09, ha affrontato la tematica dell'assoggettamento, o meno, al giudice italiano delle procedure fallimentari relative a società che abbiano trasferito all'estero la propria sede. Non di rado società gravate da debiti, nel tentativo di sottrarsi ai creditori, ricorrono all'escamotage di trasferire solo «formalmente» la propria sede all'estero. Questa volta la Cassazione ha considerato vinta e superata la presunzione di coincidenza tra sede legale ed effettivo centro di interessi della società debitrice, attribuendo al giudice italiano la giurisdizione per la declaratoria di fallimento.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente
Dott. PAPA Enrico - Presidente di Sezione
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di Sezione
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere

Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere
ha pronunciato la seguente:


ORDINANZA


sul ricorso 5352/2008 proposto da:
CM. -. CR. MA. &. SE. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso lo studio dell'avvocato DI GIOVANNI
FRANCESCO, che la rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FA. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA VITTORIO VENETO 96, presso lo studio dell'avvocato LUCENTE GIOVANNI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MERIGGI FABIO, GALANTI MARCO
EMANUELE, per procura a margine del controricorso;
- controricorrente -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 128/2007 del TRIBUNALE di
NOCERA INFERIORE;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2009 dal Consigliere Dott.
RORDORF RENATO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, il quale chiede
che il ricorso venga rigettato.

PREMESSO IN FATTO

Che:
- la Fa. s.p.a., con ricorso depositato il 6 ottobre 2007, ha chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore di
dichiarare il fallimento della CS. -. Cr. Ma. &. Se. s.r.l. (in prosieguo indicata come CSM);
- quest'ultima societa' si e' difesa sostenendo, tra l'altro, di avere gia' da alcun tempo trasferito in
(OMESSO) la propria sede legale ed ha percio' eccepito il difetto di giurisdizione del giudice
italiano, proponendo quindi a questa corte istanza di regolamento preventivo di giurisdizione;
- la Fa. ha depositato controricorso contestando l'effettivita' del preteso trasferimento all'estero della
sede della societa' debitrice ed insistendo per la declaratoria di giurisdizione del giudice italiano;
- il Procuratore generale ha anch'egli concluso in favore della giurisdizione italiana.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:
- l'individuazione del giudice fornito di giurisdizione, trattandosi della dichiarazione di fallimento di
un'impresa avente sede nel territorio dell'Unione Europea, dev'essere operata alla stregua delle
disposizioni dettate dal Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, fatte espressamente salve
dalla L.F., articolo 9, comma 4, (quale risultante dopo le modifiche apportate a tale legge dal
Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5);
- come ancor di recente questa corte ha avuto modo di osservare (sez. un. 11398/2009), ai sensi
dell'articolo 3, par. 1, del citato Regolamento n. 1346/2000, competente ad aprire la procedura di
insolvenza (nozione che ricomprende, quanto all'Italia, anche la procedura di fallimento) e' il
giudice dello Stato membro nel cui territorio e' situato il centro degli interessi principali del
debitore, dovendosi presumere, fino a prova contraria, che l'ubicazione di siffatto centro d'interessi
coincida, per le societa' e le persone giuridiche, col luogo in cui si trova la loro sede statutaria (non
rileva, in questa fattispecie, l'eventualita' di apertura di procedure territoriali, o secondarie,
contemplata dal par. 2 del medesimo articolo 3); il centro degli interessi principali del debitore,
come chiarito anche dal 13 considerando del Regolamento, corrisponde al luogo in cui il debitore
medesimo gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi; la Corte di Giustizia
delle Comunita' europee ha sottolineato il carattere autonomo della suindicata nozione di centro
d'interessi adoperata dal Regolamento, in funzione della necessita' di fornire al riguardo
interpretazioni uniformi, non influenzate dalle diverse normative nazionali, ed ha anche aggiunto
che la presunzione di corrispondenza del centro d'interessi dell'impresa con la sua sede legale puo'
essere superata soltanto se elementi obiettivi e verificabili da parte di terzi consentono di
determinare l'esistenza di una situazione reale diversa da quella che appare corrispondente alla
collocazione in detta sede statutaria, come ad esempio nell'ipotesi in cui una societa' non svolga
alcuna attivita' sul territorio dello Stato membro in cui e' ubicata formalmente la sede (Corte di
Giustizia 2 maggio 2006, n. 341/04);
nel caso di specie ricorre, appunto, la situazione da ultimo ipotizzata perche' e' stato documentato
che l'asserito trasferimento della sede della societa' CSM a Brasov (in (OMESSO)) non corrisponde
all'effettivo spostamento in detta localita' del centro d'interessi della societa' medesima, come
ragionevolmente si desume dal rifiuto della locale autorita' competente di iscrivere la CSM nel
registro delle imprese di detta citta' (si veda il "certificato di constatazione" rilasciato in data 13
agosto 2007 dal direttore della Camera di commercio ed industria di Brasov, allagato al fascicolo di
parte controricorrente): onde deve escludersi che ivi davvero sussista una sede come tale
individuabile da parte dei terzi;
ne consegue che, non avendo al trasferimento all'estero della sede legale della societa' fatto seguito
ne' l'effettivo esercizio di attivita' imprenditoriale nella nuova sede, ne' lo spostamento presso di
essa del centro dell'attivita' direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa, la presunzione di
coincidenza della sede effettiva con la nuova indicata sede legale e' da considerarsi vinta;
permane, pertanto, la giurisdizione del giudice italiano a dichiarare il fallimento della societa' CSM,
giacche' in Italia essa ha avuto, prima del (meramente formale) trasferimento, la propria sede legale;
- la societa' ricorrente, attesa l'infondatezza delle tesi da essa in questa sede sostenute, dev'essere
condannata in favore della controricorrente al rimborso delle spese del presente regolamento,
liquidate in euro 2.500,00, (duemilacinquecento) per onorari e euro 200,00, (duecento) per esborsi,
oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

La corte:
Pronunciando a sezioni unite sul ricorso, dichiara che la giurisdizione compete al giudice italiano e
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del regolamento, liquidate in euro 2.500,00,
(duemilacinquecento) per onorari e euro 200,00, (duecento) per esborsi, oltre alle spese generali ed
agli accessori di legge.

 

 
 











 

 

 


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