Corte
di Cassazione, Ordinanza n. 16633/09; Spostare la sede legale
all'estero non sempre sottrae la società dalla procedura
fallimentare in Italia. La Cassazione, con l'ordinanza 16633/09,
ha affrontato la tematica dell'assoggettamento, o meno, al
giudice italiano delle procedure fallimentari relative a società
che abbiano trasferito all'estero la propria sede. Non di
rado società gravate da debiti, nel tentativo di sottrarsi
ai creditori, ricorrono all'escamotage di trasferire solo
«formalmente» la propria sede all'estero. Questa
volta la Cassazione ha considerato vinta e superata la presunzione
di coincidenza tra sede legale ed effettivo centro di interessi
della società debitrice, attribuendo al giudice italiano
la giurisdizione per la declaratoria di fallimento.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente
Dott. PAPA Enrico - Presidente di Sezione
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di Sezione
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5352/2008 proposto da:
CM. -. CR. MA. &. SE. S.R.L., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso lo studio dell'avvocato
DI GIOVANNI
FRANCESCO, che la rappresenta e difende, per procura a margine
del ricorso;
-
ricorrente -
contro
FA.
S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA VITTORIO VENETO 96, presso lo studio dell'avvocato LUCENTE
GIOVANNI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MERIGGI FABIO,
GALANTI MARCO
EMANUELE, per procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
per
regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente
n. 128/2007 del TRIBUNALE di
NOCERA INFERIORE;
udita
la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 07/07/2009 dal Consigliere Dott.
RORDORF RENATO;
lette
le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale
Dott. APICE Umberto, il quale chiede
che il ricorso venga rigettato.
PREMESSO
IN FATTO
Che:
- la Fa. s.p.a., con ricorso depositato il 6 ottobre 2007,
ha chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore di
dichiarare il fallimento della CS. -. Cr. Ma. &. Se. s.r.l.
(in prosieguo indicata come CSM);
- quest'ultima societa' si e' difesa sostenendo, tra l'altro,
di avere gia' da alcun tempo trasferito in
(OMESSO) la propria sede legale ed ha percio' eccepito il
difetto di giurisdizione del giudice
italiano, proponendo quindi a questa corte istanza di regolamento
preventivo di giurisdizione;
- la Fa. ha depositato controricorso contestando l'effettivita'
del preteso trasferimento all'estero della
sede della societa' debitrice ed insistendo per la declaratoria
di giurisdizione del giudice italiano;
- il Procuratore generale ha anch'egli concluso in favore
della giurisdizione italiana.
CONSIDERATO
IN DIRITTO
Che:
- l'individuazione del giudice fornito di giurisdizione, trattandosi
della dichiarazione di fallimento di
un'impresa avente sede nel territorio dell'Unione Europea,
dev'essere operata alla stregua delle
disposizioni dettate dal Regolamento CE 29 maggio 2000, n.
1346/2000, fatte espressamente salve
dalla L.F., articolo 9, comma 4, (quale risultante dopo le
modifiche apportate a tale legge dal
Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5);
- come ancor di recente questa corte ha avuto modo di osservare
(sez. un. 11398/2009), ai sensi
dell'articolo 3, par. 1, del citato Regolamento n. 1346/2000,
competente ad aprire la procedura di
insolvenza (nozione che ricomprende, quanto all'Italia, anche
la procedura di fallimento) e' il
giudice dello Stato membro nel cui territorio e' situato il
centro degli interessi principali del
debitore, dovendosi presumere, fino a prova contraria, che
l'ubicazione di siffatto centro d'interessi
coincida, per le societa' e le persone giuridiche, col luogo
in cui si trova la loro sede statutaria (non
rileva, in questa fattispecie, l'eventualita' di apertura
di procedure territoriali, o secondarie,
contemplata dal par. 2 del medesimo articolo 3); il centro
degli interessi principali del debitore,come
chiarito anche dal 13 considerando del Regolamento, corrisponde
al luogo in cui il debitore
medesimo gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile
dai terzi; la Corte di Giustizia
delle Comunita' europee ha sottolineato il carattere autonomo
della suindicata nozione di centro
d'interessi adoperata dal Regolamento, in funzione della necessita'
di fornire al riguardo
interpretazioni uniformi, non influenzate dalle diverse normative
nazionali, ed ha anche aggiunto
che la presunzione di corrispondenza del centro d'interessi
dell'impresa con la sua sede legale puo'
essere superata soltanto se elementi obiettivi e verificabili
da parte di terzi consentono di
determinare l'esistenza di una situazione reale diversa da
quella che appare corrispondente alla
collocazione in detta sede statutaria, come ad esempio nell'ipotesi
in cui una societa' non svolga
alcuna attivita' sul territorio dello Stato membro in cui
e' ubicata formalmente la sede (Corte di
Giustizia 2 maggio 2006, n. 341/04);
nel caso di specie ricorre, appunto, la situazione da ultimo
ipotizzata perche' e' stato documentato
che l'asserito trasferimento della sede della societa' CSM
a Brasov (in (OMESSO)) non corrisponde
all'effettivo spostamento in detta localita' del centro d'interessi
della societa' medesima, come
ragionevolmente si desume dal rifiuto della locale autorita'
competente di iscrivere la CSM nel
registro delle imprese di detta citta' (si veda il "certificato
di constatazione" rilasciato in data 13
agosto 2007 dal direttore della Camera di commercio ed industria
di Brasov, allagato al fascicolo di
parte controricorrente): onde deve escludersi che ivi davvero
sussista una sede come tale
individuabile da parte dei terzi;
ne consegue che, non avendo al trasferimento all'estero della
sede legale della societa' fatto seguito
ne' l'effettivo esercizio di attivita' imprenditoriale nella
nuova sede, ne' lo spostamento presso di
essa del centro dell'attivita' direttiva, amministrativa ed
organizzativa dell'impresa, la presunzione di
coincidenza della sede effettiva con la nuova indicata sede
legale e' da considerarsi vinta;
permane, pertanto, la giurisdizione del giudice italiano a
dichiarare il fallimento della societa' CSM,
giacche' in Italia essa ha avuto, prima del (meramente formale)
trasferimento, la propria sede legale;
- la societa' ricorrente, attesa l'infondatezza delle tesi
da essa in questa sede sostenute, dev'essere
condannata in favore della controricorrente al rimborso delle
spese del presente regolamento,
liquidate in euro 2.500,00, (duemilacinquecento) per onorari
e euro 200,00, (duecento) per esborsi,
oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
La
corte:
Pronunciando a sezioni unite sul ricorso, dichiara che la
giurisdizione compete al giudice italiano e
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del regolamento,
liquidate in euro 2.500,00,
(duemilacinquecento) per onorari e euro 200,00, (duecento)
per esborsi, oltre alle spese generali ed
agli accessori di legge.
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