Tribunale di Catanzaro, 27 febbraio 2001, sentenza, Fallimento,
art. 10 L. fall., termine annuale per la dichiarazione di
fallimento, società di persone in liquidazione, decorrenza.
TRIBUNALE
DI CATANZARO
Prima
sezione civile
Il
Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai
sigg. magistrati
dott.
Giuseppe Neri - Presidente
dott.
Antonio Saraco - Giudice
dott.
Carlo Fontanazza - Giudice rel.
Letto
il ricorso per la dichiarazione di fallimento proposto da
INPS nei confronti di omissis, con atto depositato in data
22.2.2001 (nr. 36/2001 R.R.);
letti
gli atti di causa;
sentito
il giudice relatore
osserva.
Da
quanto allegato al ricorso risulta come la società
intimata sia stata sciolta in data 16.12.1997, senza procedure
di liquidazione e come tale causa di scioglimento sia stata
iscritta nel registro delle imprese in data 10.3.1998 (cfr.
verbale di pignoramento e visura camerale).
Ciò
posto e non essendovi allegato dal creditore della società,
dopo tale data, abbia in concreto compiuto nuove operazioni,
deve ritenersi decorso il termine annuale di cui all'art.
10 L. fall. per la pronuncia di fallimento della omissis.
Ritiene
infatti il Collegio che tale termine debba farsi decorrere,
nel caso concreto, dallo scioglimento delle società.
Incontestabile
è infatti che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità
dell'art. 10 L. fall. di cui alla sentenza della COrte Costituzionale
in data 21.luglio 2000, sia ormai destituita di fondamento
l'opinione giurisprudenziale secondo cui le società
debbano considerarsi come sempre operanti, ai fini dell'art.
10 l. fall. qualora esista anche solo un creditore sociale.
Ciò
posto, sgombrato il campo da tale pregiudizio intepretativo,
è compito dell'interprete quello di ricercare, per
le società, quale sia il momento di cesssazione dell'attività
d'impresa, da cui fare decorrere l'anno indicato dal citato
art. 10 L. fall.
Ebbene,
per le società di persone, può fondamentalmente
ritenersi che tale momento sdia da identificare anche nel
loro concreto scioglimento, anche senza formale messa in
liquidazione.
Dal
suo scioglimento infatti, è precluso alla società
di compiere nuove operazioni d'impresa e, pertanto, deve
ritenersi che da tale data cessi l'attività imprenditoriale
del soggetto collettivo.
Nè
vale,a giudizio del Collegio, replicare che il termine annuale
di cui all'art. 10 L. fall. debba decorrere dal momento
della cancellazione dal registro delle imprese della società
a seguito della conclusione delle procedure di liquidazione.
Ed
infatti, per le società di persone, la procedura
di liquidazione è meramente facoltativa, potendo
i soci, nell'atto costitutivo od almomento dello scioglimento
della società, prevedere l'esclusione di ogni procedura
di liquidazione.
E'
quindi irragionevole ritenere che la cessazione dell'attività
d'impresa, per le società di persone, sia subordinata
alla definizione delle procedure di liquidazione, bastando
certamente il loro effettivo scioglimento.
Essendo,
pertanto decorso, da tale data, il termine annuale di cui
all'art. 10 L. fall., deve concludersi per il rigetto del
ricorso.
Nel
caso di rigetto non è necessario disporre la comparizione
in camera di consiglio dell'intimato.
P.Q.M.
rigetta
il ricorso in epigrafe indicato
nulla per le spese
manda alla cancelleria per la comunicazione del presente
provvedimento.
Catanzaro, 27.2.2001